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Document 32003D0367

2003/367/CE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 2003, che stabilisce il regolamento interno dell'European Community Energy Star Board

OJ L 125, 21.5.2003, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/367/oj

32003D0367

2003/367/CE: Decisione della Commissione, del 15 maggio 2003, che stabilisce il regolamento interno dell'European Community Energy Star Board

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 21/05/2003 pag. 0009 - 0011


Decisione della Commissione

del 15 maggio 2003

che stabilisce il regolamento interno dell'European Community Energy Star Board

(2003/367/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2422/2001, con la decisione 2003/168/CE della Commissione(2) è stato istituito l'European Community Energy Star Board ("ECESB").

(2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento, occorre stabilire il regolamento interno dell'ECESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti degli Stati membri in seno all'ECESB,

DECIDE:

Articolo unico

È stabilito il regolamento interno dell'European Community Energy Star Board, quale figura nell'allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 67 del 12.3.2003, pag. 22.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DELL'EUROPEAN COMMUNITY ENERGY STAR BOARD

Articolo 1

Convocazione

1. L'ECESB è convocato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri dell'ECESB.

2. Il presidente, con l'assistenza del segretariato è responsabile della preparazione e diffusione degli inviti, degli ordini del giorno e dei documenti di supporto, nonché della redazione e della diffusione dei relativi verbali e dell'elaborazione dell'elenco dei presenti.

3. In generale, la rappresentanza di ciascun membro dell'ECESB alle riunioni è limitata a tre persone.

Articolo 2

Ordine del giorno

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e lo sottopone all'ECESB.

2. L'ordine del giorno distingue tra:

a) questioni sulle quali l'ECESB deve esprimersi,

b) le altre questioni sottoposte all'esame dell'ECESB, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di un membro dell'ECESB.

Articolo 3

Trasmissione ai membri dell'ECESB

1. Il presidente trasmette ai membri dell'ECESB la convocazione, l'ordine del giorno e i documenti di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, al più tardi 14 giorni prima della data stabilita per la riunione.

2. Su richiesta di un membro dell'ECESB o di propria iniziativa, il presidente può, in casi urgenti, abbreviare il termine di invio previsto dal primo comma fino a cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione.

Articolo 4

Pareri dell'ECESB

Nella formazione dei suoi pareri l'ECESB deve mirare a ottenere un elevato numero di consensi.

1) Il presidente può assumere i pareri dei membri dell'ECESB come previsto dal regolamento (CE) n. 2422/2001. I pareri dei membri dell'ECESB sono espressi dai membri presenti o rappresentati.

2) Su richiesta di un membro non si procede all'emissione del parere quando i documenti relativi a un punto dell'ordine del giorno non sono stati inviati entro i termini previsti all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Rappresentanza e quorum

1. Ciascuna delegazione di uno Stato membro è considerata come un membro dell'ECESB ed è composta come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2003/168/CE. Con l'autorizzazione del presidente le delegazioni possono farsi accompagnare da esperti a spese dello Stato membro interessato.

Se necessario, la delegazione di uno Stato membro può rappresentare un solo altro Stato membro. Il presidente ne è informato per iscritto dalla Rappresentanza permanente dello Stato membro che si fa rappresentare.

2. Ciascuna delle parti interessate di cui alla parte B dell'allegato alla decisione 2003/168/CE (produttori, dettaglianti, gruppi ambientalisti, associazioni dei consumatori) è considerata membro dell'ECESB.

Una parte interessata può rappresentare al massimo un'altra parte interessata; quest'ultima è tenuta ad informarne il presidente per iscritto.

3. Per le deliberazioni dell'ECESB non è richiesto un quorum.

Articolo 6

Gruppi di lavoro

1. L'ECESB può istituire gruppi di lavoro per periodi limitati, per l'esame di questioni particolari. Essi sono presieduti da un rappresentante della Commissione.

2. I gruppi sono incaricati di riferire all'ECESB. A tal fine possono designare un relatore.

Articolo 7

Ammissione di terzi

Il presidente può decidere di invitare alcuni esperti o rappresentanti di organizzazioni su richiesta di un membro o di propria iniziativa.

Articolo 8

Procedura scritta

I pareri dell'ECESB possono essere assunti con procedura scritta. A tal fine, il presidente trasmette ai membri dell'ECESB i documenti sui quali è richiesto il parere del Comitato come prescritto dall'articolo 12, paragrafo 2. Il termine fissato per la risposta non dev'essere inferiore ai 14 giorni di calendario.

Articolo 9

Segreteria

Alla segreteria dell'ECESB ed eventualmente dei gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 6 provvedono i servizi della Commissione.

Articolo 10

Verbale delle riunioni

1. Sotto la responsabilità del presidente, viene redatto un verbale di ogni riunione contenente, in particolare i pareri emessi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a). I verbali vengono trasmessi ai membri del comitato entro un termine di 15 giorni lavorativi.

2. I membri dell'ECESB informano il presidente, per iscritto, di loro eventuali osservazioni. L'ECESB ne è informato; in caso di disaccordo, la modifica proposta forma oggetto di discussione nell'ambito dell'ECESB. Qualora il disaccordo persista la modifica viene allegata al verbale.

Articolo 11

Elenco delle presenze

Nel corso di ciascuna riunione il presidente redige un elenco di presenze che specifica le autorità o organizzazioni cui appartengono le persone designate dagli Stati membri per rappresentarli.

Articolo 12

Corrispondenza

1. La corrispondenza relativa all'ECESB viene inviata alla Commissione all'attenzione del presidente dell'ECESB.

2. La corrispondenza destinata alle delegazioni nazionali dell'ECESB è inviata alle persone designate come rappresentanti nazionali; ne è inviata copia alle Rappresentanze permanenti, se possibile per via elettronica.

3. La corrispondenza destinata alle parti interessate dell'ECESB dev'essere inviata alla sede sociale dell'associazione designata a rappresentare la parte o, su richiesta della parte, alla persona designata da quest'ultima a tale scopo.

Articolo 13

Trasparenza

I principi e le condizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti dell'ECESB sono quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(1). Spetta alla Commissione prendere una decisione sulle richieste di accesso a tali documenti. Qualora la richiesta sia rivolta a uno Stato membro quest'ultimo applica l'articolo 5 di tale regolamento.

(1) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

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