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Document 32003D0008

2003/8/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5236]

OJ L 5, 10.1.2003, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 289 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 289 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 289 - 292
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Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 289 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 289 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 289 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 156 - 159

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32012D0733

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/8(1)/oj

32003D0008

2003/8/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5236]

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 10/01/2003 pag. 0016 - 0019


Decisione della Commissione

del 23 dicembre 2002

che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro

[notificata con il numero C(2002) 5236]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/8/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92(2), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

(1) Dal lancio iniziale della rete dei servizi europei dell'occupazione (in appresso: l'"EURES"), istituita dalla decisione 93/569/CEE della Commissione(3) per attuare il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, sono stati fatti molti passi avanti.

(2) Alla luce dell'esperienza acquisita dal 1993, prendendo in considerazione e consolidando i recenti sviluppi dell'ambiente EURES, occorre adesso potenziare la rete e incorporarla appieno nelle attività dei servizi dell'occupazione degli Stati membri. È necessario rivedere l'attuale ripartizione delle responsabilità e le procedure decisionali.

(3) Nella prospettiva dell'imminente allargamento dell'Unione europea, occorre tener pienamente conto dell'attuazione dell'EURES nei paesi candidati all'adesione, garantendo nel contempo che il sistema rimanga efficiente e gestibile.

(4) Occorre tener conto anche delle opportunità offerte dai nuovi strumenti messi a disposizione dalla tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni per migliorare e razionalizzare ulteriormente i servizi forniti.

(5) A questo scopo, l'EURES deve essere consolidata e rinforzata come strumento chiave per monitorare la mobilità, per sostenere la libera circolazione dei lavoratori e l'integrazione dei mercati del lavoro europei e per informare i cittadini sulla normativa comunitaria pertinente.

(6) È necessario sostenere la mobilità professionale e geografica in linea con la strategia europea per l'occupazione, per garantire l'attuazione del piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità(4) e della risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 sullo stesso argomento(5).

(7) Per chiarezza, è consigliabile ricostituire la rete dei servizi europei dell'occupazione definendone più precisamente la composizione, la costituzione e le funzioni. Ciò comporta la sostituzione della decisione 93/569/CEE.

(8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La rete EURES

La Commissione, i servizi dell'occupazione degli Stati membri e ogni altro eventuale partner nazionale creano una rete europea di servizi, denominata EURES (EURopean Employment Services: servizi europei dell'occupazione), alla quale è affidato il compito di sviluppare lo scambio di informazioni e la cooperazione di cui alla parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68.

Articolo 2

Obiettivi

L'EURES contribuisce all'attuazione coordinata delle disposizioni della parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68. Essa sostiene la strategia europea per l'occupazione e contribuisce al rafforzamento del mercato unico europeo.

Nell'interesse delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori e dei datori di lavoro, l'EURES tenta di promuovere in particolare:

a) lo sviluppo di mercati del lavoro europei aperti e accessibili a tutti;

b) lo scambio transnazionale, interregionale e transfrontaliero delle offerte e delle domande di lavoro;

c) la trasparenza e lo scambio di informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro europei, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;

d) lo sviluppo di metodologie e di indicatori a tal fine.

Articolo 3

Composizione

L'EURES comprende le seguenti categorie:

a) i membri EURES, vale a dire i servizi specializzati designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 e l'Ufficio europeo di coordinamento di cui agli articoli 21, 22 e 23 di tale regolamento;

b) i partner EURES di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68, vale a dire:

i) i servizi regionali dell'occupazione degli Stati membri;

ii) i servizi dell'occupazione responsabili per le regioni limitrofe;

iii) i servizi dell'occupazione specializzati, notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68.

Queste categorie comprendono le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro designate dai membri EURES.

Articolo 4

Ruolo dell'Ufficio europeo di coordinamento

La direzione generale per l'Occupazione e gli affari sociali della Commissione è responsabile della direzione dell'Ufficio europeo di coordinamento.

L'Ufficio europeo di coordinamento (in appresso: l'"Ufficio di coordinamento EURES") sorveglia l'osservanza delle disposizioni della parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68 ed assiste la rete nello svolgimento delle sue attività.

In particolare, esso provvede:

a) all'analisi della mobilità geografica e professionale nonché allo sviluppo di un approccio generale alla mobilità in conformità della strategia europea per l'occupazione;

b) alla formulazione di un approccio globale coerente e di disposizioni adeguate al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri;

c) al monitoraggio e alla valutazione globali dell'attività EURES nonché alla verifica della conformità di quest'ultima al regolamento (CEE) n. 1612/68 e alla presente decisione.

Articolo 5

Logo EURES

L'acronimo "EURES" è usato solo in rapporto ad attività svolte nell'ambito dell'EURES. Esso è illustrato da un logo unificato, definito da un progetto grafico.

Il logo è registrato come marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI). Esso può essere usato dai membri e dai partner EURES.

Articolo 6

Gruppo strategico ad alto livello

È creato un gruppo strategico ad alto livello, composto dai direttori dei membri EURES e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso assiste la Commissione nella promozione e nella sorveglianza dello sviluppo dell'EURES.

La Commissione consulta il gruppo strategico ad alto livello su questioni concernenti la pianificazione strategica, lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle attività di cui alla presente decisione, incluso:

a) lo statuto dell'EURES, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2;

b) gli orientamenti EURES, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;

c) il progetto della relazione annuale della Commissione prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1612/68;

d) la relazione biennale della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale prevista dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1612/68.

I direttori delle organizzazioni delle "parti sociali" europee sono invitati a partecipare alle riunioni del gruppo.

Il gruppo stabilisce i suoi metodi di lavoro e il suo regolamento interno. Esso viene di regola convocato due volte l'anno dal presidente e adotta i suoi pareri a maggioranza semplice.

L'attività di segreteria è svolta dall'Ufficio di coordinamento EURES.

Articolo 7

Gruppo di lavoro

L'Ufficio di coordinamento EURES istituisce un gruppo di lavoro che lo assisterà nello sviluppo, nell'esecuzione e nel monitoraggio delle attività dell'EURES. Il gruppo di lavoro è composto da manager EURES, ciascuno dei quali rappresenterà un membro EURES. L'Ufficio di coordinamento EURES invita alle riunioni del gruppo di lavoro rappresentanti delle parti sociali europee nonché, eventualmente, rappresentanti di altri partner EURES ed esperti.

Articolo 8

Statuto dell'EURES

1. L'Ufficio di coordinamento EURES adotta lo statuto dell'EURES conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1612/68, previa consultazione del gruppo strategico ad alto livello EURES istituito dall'articolo 6 della presente decisione.

2. Sulla base del principio secondo cui tutti i posti vacanti e tutte le domande di lavoro pubblicati da uno dei membri o partner EURES devono essere accessibili in tutta l'Unione europea, lo statuto dell'EURES stabilisce in particolare:

a) le attività che i membri e i partner EURES svolgeranno, le quali comprendono:

i) i servizi di collocamento, inclusa la consulenza personalizzata ai clienti, che si tratti di persone in cerca di lavoro, di lavoratori o di datori di lavoro;

ii) lo sviluppo della cooperazione transnazionale e transfrontaliera, coinvolgendo i servizi dell'occupazione, i servizi sociali, le parti sociali e gli altri enti interessati, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, la loro integrazione e la mobilità;

iii) la promozione del monitoraggio e della valutazione coordinati degli ostacoli alla mobilità, della eccedenza o carenza di competenze e dei flussi migratori;

b) gli obiettivi operativi del sistema EURES, le norme di qualità da applicare e gli obblighi dei membri e dei partner EURES, tra cui:

i) l'integrazione, entro una data da precisare, delle pertinenti basi dati dei membri con il meccanismo EURES di scambio delle offerte di lavoro;

ii) il tipo di informazioni, come quelle sul mercato del lavoro, sulle condizioni di vita e di lavoro, sulle offerte e domande di lavoro e sugli ostacoli alla mobilità, che i membri e i partner EURES devono fornire ai loro clienti e al resto della rete;

iii) la formazione e le qualifiche richieste al personale EURES nonché le condizioni e procedure per l'organizzazione di visite e missioni dei funzionari;

iv) l'elaborazione, la presentazione all'Ufficio di coordinamento EURES e l'esecuzione di piani di attività, comprese norme specifiche riguardanti le attività transfrontaliere EURES;

v) le condizioni cui è sottoposto l'utilizzo del logo EURES da parte dei membri e dei partner;

vi) i principi di monitoraggio e valutazione delle attività EURES;

c) le procedure per istituire un sistema uniforme e modelli comuni per lo scambio di informazioni sul mercato del lavoro e sulla mobilità all'interno della rete EURES, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (CEE) n. 1612/68, incluse informazioni sui posti di lavoro e sulle opportunità di apprendimento nell'Unione europea da inserire in un sito web integrato contenente informazioni relative alla mobilità professionale.

Articolo 9

Orientamenti e piani di attività

1. In linea con lo statuto dell'EURES di cui all'articolo 8 e previa consultazione del gruppo strategico ad alto livello EURES di cui all'articolo 6, l'Ufficio di coordinamento EURES stabilisce gli orientamenti riguardanti le attività dell'EURES per un triennio.

Tali orientamenti comprendono le condizioni alle quali la Comunità europea può concedere aiuti finanziari ai sensi del paragrafo 4.

2. Sulla base degli orientamenti, i membri EURES presentano all'Ufficio di coordinamento EURES i loro rispettivi piani d'attività per il periodo oggetto degli orientamenti. Il piano d'attività precisa:

a) le attività principali che il membro EURES intraprende nel quadro della rete, comprese le attività transnazionali, transfrontaliere e settoriali di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1612/68;

b) le risorse umane e finanziarie stanziate per l'attuazione della parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68;

c) le misure di monitoraggio e valutazione delle attività pianificate, comprese le informazioni da trasmettere annualmente alla Commissione.

I piani d'attività contengono anche una valutazione delle attività e dei progressi realizzati nel periodo precedente.

3. L'Ufficio di coordinamento EURES esamina i piani d'attività e le informazioni sulla loro attuazione al fine di valutarne la compatibilità con gli orientamenti e con la parte seconda del regolamento (CEE) n. 1612/68. I risultati di questa valutazione sono analizzati insieme con i membri EURES ogni anno, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, e inseriti nella relazione biennale della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale prevista dall'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

4. La Commissione può concedere aiuti finanziari per l'attuazione dei piani d'attività salvo il rispetto delle regole riguardanti le pertinenti risorse di bilancio.

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 93/569/CEE è abrogata. Tuttavia, essa continua ad applicarsi a operazioni rispetto alle quali è stata presentata domanda prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 11

Data di applicazione

La presente decisione si applica dal 1o marzo 2003.

Articolo 12

Destinatari

Destinatari della presente decisione sono gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

Per la Commissione

Anna Diamantopoulou

Membro della Commissione

(1) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(2) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1.

(3) GU L 274 del 22.10.1993, pag. 32.

(4) COM(2002) 72 def. del 13 febbraio 2002.

(5) GU C 162 del 6.7.2002, pag. 1.

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