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Document 32002R2246

Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari

OJ L 341, 17.12.2002, p. 54–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 40 - 45
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 40 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 40 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 29 - 34

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2246/oj

32002R2246

Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 17/12/2002 pag. 0054 - 0059


Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione

del 16 dicembre 2002

sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari(1), in particolare l'articolo 107,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'articolo 139 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario(2), modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94(3), che in forza dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 6/2002 è anche applicabile al presente regolamento, l'importo delle tasse va determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il bilancio dell'Ufficio.

(2) Il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, che attua il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari(4) riguarda anche le condizioni alle quali le tasse di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 devono essere pagate all'Ufficio.

(3) Per garantire la necessaria flessibilità è opportuno autorizzare il presidente dell'Ufficio, a determinate condizioni, a fissare le tariffe da pagare all'Ufficio per i servizi da esso resi, per l'accesso alle sue banche dati abbinato alla disponibilità del loro contenuto in forma elettronica, e per la vendita delle sue pubblicazioni.

(4) Per agevolare il pagamento di tasse e tariffe, il presidente potrà autorizzare metodi di pagamento diversi da quelli esplicitamente previsti dal presente regolamento.

(5) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce importi e modalità di pagamento per:

a) le tasse da corrispondere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), (denominato di seguito "l'Ufficio"), a norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 6/2002 e dal regolamento (CE) n. 2245/2002;

b) gli importi stabiliti dal presidente dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

Tasse di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 e al regolamento (CE) n. 2245/2002

Le tasse di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 e al regolamento (CE) n. 2245/2002 da pagare all'Ufficio sono enumerate in allegato.

Articolo 3

Importi stabiliti dal presidente

1. Il presidente stabilisce l'importo da riscuotere per tutti i servizi resi dall'Ufficio che non rientrino tra quelli precisati nell'allegato.

2. Il presidente stabilisce l'importo da riscuotere per il bollettino dei disegni e modelli comunitari e qualsiasi altro testo pubblicato dall'Ufficio.

3. Gli importi anzidetti sono espressi in euro.

4. Gli importi delle tariffe stabilite dal presidente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 vanno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 4

Scadenza delle tasse e delle tariffe

1. Tasse e tariffe per le quali il regolamento (CE) n. 6/2002 o il regolamento n. 2245/2002 non precisano la scadenza vanno versate alla data di ricevimento della domanda relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento.

2. Il presidente può decidere di non far dipendere i servizi di cui al paragrafo 1 dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o tariffe.

Articolo 5

Pagamento di tasse e tariffe

1. Le tasse e tariffe dovute all'Ufficio vengono pagate in euro:

a) mediante versamento o bonifico su un conto corrente bancario dell'Ufficio;

b) mediante consegna o invio di assegni bancari all'ordine dell'Ufficio; oppure

c) in contanti.

2. Il Presidente può autorizzare il pagamento tramite mezzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, con particolare riferimento al deposito su conti correnti aperti presso l'Ufficio. Questi mezzi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 6

Informazioni relative al pagamento

1. In occasione di ogni pagamento va indicato il nome della persona che lo effettua e vanno fornite le informazioni necessarie per consentire all'Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:

a) quando si paga la tassa di registrazione: la causale del pagamento, ossia "tassa di registrazione", e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario;

b) quando si paga la tassa di pubblicazione: la causale del pagamento, cioè "tassa di pubblicazione", e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario;

c) quando la tassa di pubblicazione viene pagata a norma dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002, la causale del pagamento, cioè "tassa di pubblicazione", e il numero di registrazione;

d) quando si paga la tassa di differimento della pubblicazione: la causale del pagamento, cioè "tassa di differimento", e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario;

e) quando si paga la tassa per la domanda di nullità: il numero di registrazione e il nome del proprietario del disegno o modello comunitario registrato contro cui è diretta la domanda nonché la causale del pagamento, cioè "tassa per la domanda di nullità".

2. Quando la causale del pagamento non è immediatamente identificabile, l'Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Se la persona non risponde all'invito in tempo utile il pagamento si considera nullo. L'importo già versato viene rimborsato.

Articolo 7

Data alla quale si considera effettuato il pagamento

1. La data alla quale si considerano effettuati i pagamenti all'Ufficio è stabilita come segue:

a) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la data alla quale l'importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio;

b) nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la data di ricevimento dell'assegno all'Ufficio, purché esso risulti coperto;

c) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la data di ricevimento dell'importo dovuto in contanti.

2. Se autorizza, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, mezzi di pagamento delle tasse diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il presidente stabilisce anche la data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati.

3. Se a norma dei paragrafi 1 e 2 il pagamento della tassa non è da considerarsi effettuato entro i termini in cui esso era dovuto, la scadenza si considera tuttavia osservata se la persona che ha effettuato il pagamento può presentare all'Ufficio la prova che:

a) in uno Stato membro, nel periodo di tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato:

i) ha effettuato il pagamento attraverso un istituto bancario;

ii) ha debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l'importo da versare; o

iii) ha spedito, servendosi di un ufficio postale od in altro modo, una lettera indirizzata all'Ufficio e contenente un assegno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), purché questo risulti coperto; e

b) ha pagato una soprattassa pari al 10 % delle tasse in questione, con un massimo di 200 EUR.

La soprattassa di cui sopra non è da pagare se una delle condizioni di cui alla lettera a) è stata soddisfatta almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.

4. L'Ufficio può chiedere alla persona che effettua il pagamento di provare in che data è stata soddisfatta una delle condizioni del paragrafo 3, lettera a), nonché eventualmente di pagare la soprattassa di cui al paragrafo 3, lettera b), entro un termine da esso stabilito. Se l'interessato non soddisfa tale richiesta, oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la sovrattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato.

Articolo 8

Pagamento incompleto

1. In linea di massima il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene l'importo già versato viene restituito non appena scaduto il termine.

2. Se tuttavia il tempo che rimane fino alla scadenza del termine lo consente, l'Ufficio può dare alla persona che effettua il pagamento l'occasione di versare la differenza ancora dovuta ovvero, quando tale differenza sia minima, può rinunciarvi in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.

Articolo 9

Rimborso di importi di entità trascurabile

1. Quando per tasse e tariffe venga versata una somma superiore al dovuto l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso.

Il presidente stabilisce cosa costituisca entità trascurabile.

2. Le decisioni prese dal presidente a norma del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2002.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

(2) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

(3) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83.

(4) Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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