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Document 32002R2245

Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari

OJ L 341, 17.12.2002, p. 28–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 14 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 14 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 14 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 042 P. 70 - 95

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2245/oj

32002R2245

Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 17/12/2002 pag. 0028 - 0053


Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione

del 21 ottobre 2002

recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari(1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 istituisce un sistema di disegni o modelli in forza del quale si può ottenere, presentando domanda all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (denominato nel seguito "l'Ufficio"), un disegno o modello che abbia efficacia in tutto il territorio della Comunità.

(2) A tale scopo il regolamento (CE) n. 6/2002 detta un complesso di regole relative alla registrazione dei disegni o modelli comunitari, alla gestione dei disegni o modelli comunitari registrati, ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio nonché alla dichiarazione di nullità dei disegni o modelli comunitari.

(3) Il presente regolamento di esecuzione reca i provvedimenti necessari per applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002.

(4) Il presente regolamento deve garantire lo svolgimento armonico ed efficiente dei procedimenti relativi ai disegni o modelli comunitari da espletare dinanzi all'Ufficio.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

MODALITÀ PROCEDURALI DELLA DOMANDA

Articolo 1

Contenuto della domanda

1. La domanda di registrazione del disegno o modello comunitario contiene:

a) la richiesta di registrazione del disegno o modello in quanto disegno o modello comunitario registrato;

b) il nome, l'indirizzo e la cittadinanza o nazionalità del richiedente nonché lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede od uno stabilimento. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. Per le persone giuridiche va specificata la denominazione ufficiale, che può essere abbreviata nel modo usuale, nonché lo Stato alla cui legge esse sono soggette.

Possono essere riportati i numeri telefonici e di telecopiatrice ed eventuali altre indicazioni per l'invio di comunicazioni, quale ad esempio l'indirizzo di posta elettronica. In linea di massima va fornito un solo indirizzo per ciascun richiedente: se sono forniti più indirizzi, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto. Se l'Ufficio ha assegnato al richiedente un numero d'identificazione, è sufficiente l'indicazione di tale numero e del nome del richiedente;

c) una riproduzione del disegno o modello a norma dell'articolo 4 del presente regolamento oppure, se la domanda riguarda un disegno e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione secondo l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, un campione ai sensi dell'articolo 5;

d) un'indicazione dei prodotti nei quali s'intende incorporare ovvero ai quali s'intende applicare il disegno o modello, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

e) se viene designato un rappresentante, il nome e indirizzo professionale del rappresentante a norma della lettera b); se il rappresentante ha più di un indirizzo professionale o se vi sono due o più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, nella domanda viene indicato quale indirizzo costituisce il domicilio eletto; qualora non venga data alcuna indicazione, si considera domicilio eletto il primo indirizzo indicato. Quando sia presentata da più persone, la domanda può contenere la designazione di un richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune. Se l'Ufficio ha assegnato ai rappresentanti designati un numero d'identificazione, è sufficiente l'indicazione di tale numero e del nome del rappresentante;

f) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di una domanda precedente, una dichiarazione in tale senso che indichi la data di tale domanda e lo Stato nel quale o per il quale essa è stata presentata;

g) qualora venga rivendicata, a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di un'esposizione, una dichiarazione in tal senso che indichi la data della prima divulgazione dei prodotti nei quali è incorporato o ai quali è applicato il disegno o modello;

h) l'indicazione della lingua in cui è redatta la domanda e della seconda lingua ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002;

i) la firma del richiedente o del suo rappresentante a norma dell'articolo 65.

2. La domanda può contenere:

a) una sola descrizione, per ogni disegno o modello, costituita da non più di cento parole, che illustri la riproduzione del disegno o modello ovvero il campione; tale descrizione deve riferirsi unicamente alle caratteristiche presenti nelle riproduzioni del disegno o modello ovvero nel campione; essa non deve contenere affermazioni in merito alla presunta novità o al presunto carattere individuale del disegno o del modello oppure al suo valore tecnico;

b) una richiesta di differimento della registrazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002;

c) la classificazione, secondo l'accordo di Locarno, dei prodotti cui si riferisce la domanda ossia l'indicazione della classe o delle classi e della sottoclasse o delle sottoclassi a norma dell'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, (nel seguito "accordo di Locarno") di cui all'articolo 3, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2;

d) la menzione dell'ideatore o del collettivo d'ideatori, ovvero una dichiarazione firmata dal richiedente la quale attesti che l'ideatore od il collettivo d'ideatori hanno rinunciato al diritto di essere citata a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002.

Articolo 2

Domanda multipla

1. La domanda può essere multipla in quanto diretta ad ottenere la registrazione di più disegni o modelli.

2. La domanda multipla riguardante più disegni o modelli a carattere non ornamentale viene suddivisa se i prodotti cui sono applicati o in cui sono incorporati i disegni o modelli rientrano in più classi della classificazione di Locarno.

3. Per ciascun disegno o modello contenuto nella domanda multipla va fornita la riproduzione del disegno o modello a norma dell'articolo 4 e l'indicazione del prodotto cui il disegno o modello va applicato od in cui va incorporato.

4. I disegni o modelli contenuti nella domanda multipla sono numerati dal richiedente in ordine progressivo con cifre arabe.

Articolo 3

Classificazione e indicazione dei prodotti

1. I prodotti sono classificati in base all'articolo 1 dell'accordo di Locarno, nella versione modificata ed in vigore alla data di deposito della domanda.

2. La classificazione dei prodotti serve esclusivamente a fini amministrativi.

3. L'elenco dei prodotti è redatto in modo da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e permettere la classificazione di ciascuno di essi in una sola classe della classificazione di Locarno, preferibilmente utilizzando i termini contenuti nell'elenco dei prodotti di tale classificazione.

4. I prodotti sono raggruppati per classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine delle classi e sottoclassi.

Articolo 4

Riproduzione del disegno o modello

1. La riproduzione consiste in una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a colori. Essa risponde alle seguenti condizioni:

a) la riproduzione deve essere presentata su fogli di carta separati o sull'apposita pagina del modulo messo a disposizione dall'Ufficio a norma dell'articolo 68, a meno che la domanda non sia presentata per via elettronica a norma dell'articolo 67;

b) ove si usino fogli di carta separati, il disegno o modello deve essere riprodotto su carta bianca opaca ed è incollato o stampato direttamente sulla carta stessa; deve essere presentata un'unica copia ed i fogli di carta non devono essere piegati né cuciti con punti metallici;

c) i fogli separati devono avere dimensioni corrispondenti al formato DIN A 4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione non può avere dimensioni superiori a 26,2 cm x 17 cm; il margine sul lato sinistro del foglio deve essere di almeno 2,5 cm; i fogli di carta devono inoltre recare nella parte superiore il numero di prospettive di cui al paragrafo 2 e, in caso di domanda multipla, il numero progressivo del disegno o modello; essi non debbono recare alcun testo esplicativo, termine o simbolo tranne la dicitura "parte superiore", il nome o l'indirizzo del richiedente;

d) se la domanda è presentata per via elettronica, la riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello deve essere realizzata in un formato digitale determinato dal presidente dell'Ufficio; il modo in cui devono essere contraddistinti i vari disegni o modelli contenuti in una domanda multipla e le varie prospettive è determinato dal presidente dell'Ufficio;

e) il disegno o modello deve essere riprodotto su fondo neutro e non va ritoccato con inchiostro o liquido correttore; la riproduzione dev'essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell'oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai fini dell'iscrizione nel Registro dei disegni e modelli comunitari istituito dall'articolo 72 del regolamento (CE) n. 6/2002 (nel seguito "il Registro") e ai fini della pubblicazione diretta nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari di cui all'articolo 73 dello stesso regolamento (CE) n. 6/2002.

2. Sono ammesse fino a sette prospettive diverse del disegno o modello. Ciascuna riproduzione grafica o fotografica può contenere un'unica prospettiva. Ognuna delle prospettive è numerata dal richiedente con cifre arabe separate da un punto; il primo numero si riferisce al disegno o modello, il secondo alla prospettiva.

Se vengano presentate più di sette prospettive l'Ufficio può prescindere, ai fini della registrazione e pubblicazione, delle prospettive in eccesso. L'Ufficio considera le prospettive nell'ordine progressivo in cui esse sono state numerate dal richiedente.

3. Qualora la domanda riguardi un disegno o modello consistente in un motivo superficiale ripetitivo, la riproduzione del disegno o modello deve mostrare il motivo completo e una porzione sufficiente della superficie ripetitiva.

Si applicano le limitazioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

4. Qualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un carattere tipografico, la riproduzione del disegno o modello consiste nella riproduzione di una stringa di tutte le lettere dell'alfabeto, maiuscole e minuscole, e di tutte le cifre arabe, nonché in un testo di cinque righe scritto nel carattere tipografico di cui trattasi con lettere e cifre a grandezza di 16 punti.

Articolo 5

Campioni

1. Se la domanda riguarda un disegno e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione del disegno può essere sostituita da un campione incollato su un foglio di carta.

Le domande corredate di campioni vanno inviate in plico unico o presentate direttamente all'ufficio prescelto.

Domanda e campione vengono presentati contemporaneamente.

2. Il formato dei campioni è limitato a 26,2 cm x 17 cm, il peso a 50 grammi e lo spessore a 3 mm. Il campione deve poter essere archiviato senza piegatura insieme ai documenti presentati nel formato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

3. Non possono essere presentati campioni deperibili o pericolosi ai fini dell'archiviazione.

I campioni vanno presentati in cinque copie; in caso di domanda multipla devono essere presentate cinque copie del campione per ogni singolo disegno o modello.

4. Qualora il disegno o modello riguardi un motivo superficiale ripetitivo, la riproduzione deve mostrare il motivo completo e una porzione della superficie ripetitiva sufficiente in lunghezza e larghezza. Si applicano i limiti di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Tasse relative alla domanda

1. Al momento della presentazione della domanda sono pagate all'Ufficio le seguenti tasse:

a) la tassa di registrazione;

b) la tassa di pubblicazione ovvero la tassa per il differimento della pubblicazione qualora venga richiesto tale differimento;

c) una soprattassa di registrazione per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla;

d) una soprattassa di pubblicazione per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla ovvero una soprattassa di differimento per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla qualora venga richiesto il differimento della pubblicazione.

2. Qualora la domanda includa una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione, la tassa di pubblicazione nonché le eventuali soprattasse di pubblicazione per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla sono pagate entro i termini fissati dall'articolo 15, paragrafo 4.

Articolo 7

Deposito della domanda

1. L'Ufficio appone la data di ricezione e il numero d'ordine del fascicolo sui documenti che costituiscono la domanda.

Ogni disegno o modello di una domanda multipla è numerato dall'Ufficio secondo un sistema stabilito dal presidente.

L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta da cui risultino il numero d'ordine del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del disegno o modello, il tipo e il numero dei documenti e la data di ricezione.

In caso di domanda multipla, la ricevuta rilasciata dall'Ufficio deve indicare il primo disegno o modello nonché il numero complessivo dei disegni o modelli presentati.

2. Qualora, a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda venga presentata all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o all'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux, questi uffici numerano ogni foglio della domanda con numeri arabi. Prima dell'inoltro, gli stessi uffici indicano la data di ricezione ed il numero dei fogli sui documenti che costituiscono la domanda.

L'ufficio cui è stata presentata la domanda rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta da cui risultino la natura e il numero dei documenti nonché la data di ricezione.

3. Se ha ricevuto una domanda tramite l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o l'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux, l'Ufficio appone sulla domanda la data di ricezione ed il numero d'ordine del fascicolo e trasmette immediatamente al richiedente, a norma del terzo e quarto comma del paragrafo 1, una ricevuta da cui risulti la data di ricezione presso l'Ufficio.

Articolo 8

Rivendicazione di priorità

1. Se nella domanda viene rivendicata, a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di una o più domande depositate precedentemente, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data di deposito di cui all'articolo 38 dello stesso regolamento per indicare il numero di fascicolo della domanda precedente ed esibirne copia. Il presidente dell'Ufficio determina i documenti di prova che il richiedente deve fornire.

2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di una o più domande precedenti a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002 in un momento successivo al deposito della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della data e dello Stato in cui o per cui era stata depositata la precedente domanda, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data del deposito.

Le informazioni ed i documenti di cui al paragrafo 1 sono forniti all'Ufficio entro il termine di tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità.

Articolo 9

Priorità di esposizione

1. Se la priorità di esposizione è rivendicata nella domanda a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002 il richiedente presenta, insieme alla domanda o comunque entro tre mesi dal deposito della domanda, un attestato rilasciato durante l'esposizione dall'autorità ivi competente per la tutela della proprietà industriale.

Tale attestato deve certificare che il disegno o modello è stato effettivamente incorporato o applicato al prodotto e divulgato nell'ambito dell'esposizione e deve inoltre indicare la data di apertura dell'esposizione e, quando questa data e quella della prima divulgazione non coincidono, anche la data della prima divulgazione del prodotto quando queste due date non coincidano. L'attestato deve essere corredato di una descrizione dell'effettiva divulgazione del prodotto, debitamente certificata da detta autorità.

2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di esposizione in un momento successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto nel quale è stato incorporato o al quale è stato applicato il disegno o modello, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda. Le informazioni e l'attestato di cui al paragrafo 1 sono forniti all'Ufficio entro il termine di tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità.

Articolo 10

Esame delle condizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali

1. L'Ufficio comunica al richiedente che non è possibile assegnare alla domanda una data di deposito qualora risulti che la domanda non contiene:

a) la richiesta di registrazione del disegno o modello come disegno o modello comunitario registrato;

b) le informazioni necessarie per identificare il richiedente;

c) una riproduzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), ovvero un campione del disegno o modello.

2. Se le irregolarità di cui al paragrafo 1 sono sanate entro due mesi dalla ricezione della comunicazione si considera come data della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate.

Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine la domanda non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Tutte le tasse pagate vengono restituite.

3. L'Ufficio invita il richiedente a sanare entro un preciso termine le irregolarità constatate se, nonostante l'attribuzione di una data di deposito, dall'esame della domanda risulta che:

a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 o le altre condizioni formali per il deposito previste dal regolamento (CE) n. 6/2002 o dal presente regolamento;

b) non è stato pagato all'Ufficio l'importo completo delle tasse dovute a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione(2) relativo alle tasse;

c) non sono soddisfatte le condizioni stabilite negli articoli 8 e 9 nel caso in cui - nella domanda stessa ovvero entro un mese dalla data di deposito della domanda, - sia stata rivendicata la priorità a norma di tali articoli; oppure

d) in caso di domanda multipla, i prodotti nei quali s'intende incorporare o ai quali s'intende applicare i disegni o modelli rientrano in più di una classe della classificazione di Locarno,

In particolare, l'Ufficio invita il richiedente a versare le tasse prescritte entro due mesi dalla data di notifica e a provvedere nel contempo a versare le tasse per pagamento tardivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 6/2002.

Se trattasi di irregolarità ai sensi della lettera d), l'Ufficio invita il richiedente a suddividere entro un preciso termine la domanda multipla al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Esso invita inoltre il richiedente a pagare l'importo complessivo delle tasse per tutte le domande risultanti dalla suddivisione della domanda multipla.

Se il richiedente ottempera nei termini all'invito di suddividere la domanda, si considera come data di deposito della domanda o delle domande quella della domanda multipla presentata inizialmente.

4. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), non sono sanate nei termini, l'Ufficio respinge la domanda.

5. Se le tasse dovute in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono pagate nei termini, l'Ufficio respinge la domanda.

6. Qualora non siano versate o non siano versate integralmente nei termini prestabiliti le soprattasse dovute a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o d), l'Ufficio respinge la domanda relativamente ai disegni o modelli addizionali per i quali l'importo versato è insufficiente.

In mancanza di criteri atti a determinare i disegni o modelli cui si riferisce l'importo versato, l'Ufficio prende in considerazione i disegni o modelli nell'ordine numerico progressivo in cui sono stati riprodotti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4. L'Ufficio respinge la domanda relativamente ai disegni o modelli per i quali le soprattasse non sono state versate o sono state versate solo in parte.

7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3, lettera c), non vengono sanate entro il termine di cui sopra il diritto di priorità della domanda decade.

8. Se una qualsiasi delle irregolarità di cui al paragrafo 3 non viene sanata entro il termine fissato e riguarda unicamente alcuni dei disegni o modelli di una domanda multipla l'Ufficio respinge la domanda ovvero il diritto di priorità decade soltanto per quanto riguarda i disegni o modelli in questione.

Articolo 11

Esame degli impedimenti alla registrazione

1. Se nel corso dell'esame di cui all'articolo 10 del presente regolamento risulta, ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 6/2002, che il disegno o modello oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 6/2002 o contrasta con l'ordine pubblico od il buon costume, l'Ufficio comunica al richiedente che il disegno o modello non può essere registrato e ne indica i motivi.

2. L'ufficio indica il termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni, ritirare la domanda ovvero modificare la domanda presentando una riproduzione modificata del disegno o modello pur salvaguardandone l'identità.

3. Se il richiedente non elimina entro tale termine gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio respinge la domanda. Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l'Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi.

Articolo 12

Ritiro o correzione della domanda

1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario o, in caso di domanda multipla, di alcuni dei disegni o modelli presentati.

2. Possono essere corretti unicamente, a richiesta del richiedente ed a condizione che non risulti alterata la riproduzione del disegno o modello, il nome e l'indirizzo del richiedente, gli errori ortografici o di duplicazione e gli errori manifesti.

3. L'istanza di correzione della domanda a norma del paragrafo 2 reca:

a) il numero di fascicolo della domanda;

b) il nome e l'indirizzo del richiedente a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);

d) l'indicazione dell'elemento della domanda da correggere e la versione corretta di tale elemento.

4. Se le condizioni per la correzione della domanda non sono soddisfatte, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se queste non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, l'istanza di correzione è respinta.

5. Il richiedente può presentare un'unica istanza di correzione affinché sia corretto lo stesso elemento in due o più domande da lui presentate.

6. I paragrafi da 2 a 5 si applicano altresì alle domande intese a correggere il nome o l'indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente.

CAPO II

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Articolo 13

Registrazione del disegno o modello

1. Se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 6/2002 il disegno o modello è iscritto, con le indicazioni di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del presente regolamento, nel Registro.

2. Sono altresì iscritte nel Registro l'eventuale richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché la data di scadenza del relativo periodo.

3. La mancata registrazione del disegno o modello non dà luogo al rimborso delle tasse dovute in forza dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 14

Pubblicazione della registrazione

1. La registrazione del disegno o modello è pubblicata nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della registrazione contiene:

a) il nome e l'indirizzo del titolare del disegno o modello comunitario (nel seguito: "il titolare");

b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante nominato dal titolare [quando non si tratti di un rappresentante a termini dell'articolo 77, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 6/2002]; quando più rappresentanti condividano uno stesso indirizzo professionale, si pubblicano soltanto il nome e l'indirizzo del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole "et al"; nel caso di più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto l'indirizzo professionale determinato a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento; nel caso di un'associazione di rappresentanti a norma dell'articolo 62, paragrafo 9, si pubblicano soltanto la denominazione e l'indirizzo professionale dell'associazione;

c) la riproduzione del disegno o modello a termini dell'articolo 4; se la riproduzione del disegno o modello è a colori anche la pubblicazione deve essere a colori;

d) all'occorrenza, la menzione del fatto che è stata presentata una descrizione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

e) l'indicazione dei prodotti ai quali s'intende applicare o nei quali s'intende incorporare il disegno o modello, preceduti dal numero delle pertinenti classi e sottoclassi della classificazione di Locarno e raggruppati in conformità;

f) all'occorrenza, il nome dell'ideatore o del collettivo d'ideatori;

g) la data di deposito ed il numero del fascicolo nonché, in caso di domanda multipla, il numero di fascicolo per ogni disegno o modello;

h) all'occorrenza, indicazioni relative alla rivendicazione di priorità ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002;

i) all'occorrenza, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002;

j) la data e il numero d'iscrizione nel Registro nonché la data di pubblicazione della registrazione;

k) la menzione della lingua in cui è stata redatta la domanda presentata e della seconda lingua indicata nella domanda dal richiedente a norma dell'articolo 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002.

3. Se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari è pubblicata una menzione del differimento recante il nome del titolare ed eventualmente quello del rappresentante alla data di deposito e di registrazione nonché il numero di fascicolo della domanda. Non sono pubblicati né la riproduzione del disegno o modello né particolari che potrebbero rivelarne l'aspetto.

Articolo 15

Differimento della pubblicazione

1. Qualora la domanda contenga una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 il titolare del disegno o modello comunitario registrato deve, all'atto della richiesta o comunque almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento di trenta mesi:

a) pagare la tassa di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

b) in caso di registrazione multipla, pagare le soprattasse di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

c) qualora la riproduzione del disegno o modello sia stata sostituita da un campione a termini dell'articolo 5, depositare una riproduzione del disegno o modello a norma dell'articolo 4. Questa condizione si applica a tutti i disegni o modelli contenuti in una domanda multipla per i quali si richiede la pubblicazione;

d) in caso di registrazione multipla, indicare chiaramente quali disegni contenuti nella registrazione sono da pubblicare o per i quali è fatta rinuncia, oppure, se il periodo di differimento non è ancora scaduto, per quali disegni o modelli deve continuare il differimento.

Qualora chieda che la pubblicazione avvenga prima della scadenza del periodo di trenta mesi, il titolare deve soddisfare le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), almeno tre mesi prima della data della pubblicazione richiesta.

2. Se non risultano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d), l'Ufficio invita il titolare a sanare le irregolarità entro un preciso termine non successivo al periodo di differimento di trenta mesi.

3. Se il titolare non sana nei termini le irregolarità di cui al paragrafo 2:

a) il disegno o modello comunitario registrato viene considerato privo fin dall'inizio degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002;

b) l'eventuale richiesta di pubblicazione anticipata ai sensi del paragrafo 1, secondo comma si considera come non presentata.

4. Se non risultano pagate le tasse di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), l'Ufficio invita i titolare a pagare tali tasse contemporaneamente a quelle relative al pagamento tardivo di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettere b) o d) del regolamento (CE) n. 6/2002 e conformemente al regolamento (CE) n. 2246/2002, entro un preciso termine non successivo al periodo di differimento di trenta mesi.

Se i pagamenti non vengono effettuati entro tale termine l'Ufficio comunica al titolare che il disegno o modello comunitario registrato è privo, fin dall'inizio, degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002.

Se, nel caso di una registrazione multipla, i pagamenti risultano effettuati entro tale termine ma non sono sufficienti per tutte le tasse da versare a norma del paragrafo 1, lettere a) e b) nonché per la tassa relativa al pagamento tardivo, i disegni o modelli addizionali per i quali le tasse non risultano pagate si considerano privi, fin dall'inizio, degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002.

Ove non risultino chiaramente i disegni o modelli cui si riferisce l'importo pagato ed in assenza di altri criteri, l'Ufficio considera i disegni o modelli nell'ordine numerico in cui sono riprodotti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.

I disegni o modelli addizionali per i quali le soprattasse di pubblicazione, unitamente alle tasse relative al pagamento tardivo, non siano state pagate o siano state pagate solo parzialmente sono considerati privi, fin dall'inizio, degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002.

Articolo 16

Pubblicazione successiva al periodo di differimento

1. Qualora il titolare abbia soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 15 l'Ufficio, alla scadenza del periodo di differimento o, in caso di richiesta di pubblicazione anteriore, appena ciò sia tecnicamente possibile:

a) pubblica il disegno o modello comunitario registrato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari, accompagnato dalle indicazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, indicando che la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché, all'occorrenza, che è stato presentato un campione a norma dell'articolo 5 del presente regolamento;

b) permette la consultazione pubblica di ogni fascicolo relativo al disegno o modello;

c) permette la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni annotate nel Registro, comprese quelle escluse dalla consultazione ai sensi dell'articolo 73.

2. Qualora si applichi l'articolo 15, paragrafo 4, i disegni o modelli contenuti in una registrazione multipla che siano considerati privi fin dall'inizio degli effetti contemplati dal regolamento (CE) n. 6/2002 non danno luogo agli atti previsti dal paragrafo 1.

Articolo 17

Certificato di registrazione

1. Dopo la pubblicazione l'Ufficio rilascia al titolare del disegno o modello comunitario un certificato di registrazione contenente i dati iscritti nel Registro di cui all'articolo 69, paragrafo 2, e la dichiarazione che tali dati figurano effettivamente nel Registro stesso.

2. Il titolare può chiedere, previo pagamento di una tassa, che gli vengano rilasciate copie autenticate o non autenticate del certificato di registrazione.

Articolo 18

Mantenimento del disegno o modello in forma modificata

1. Il disegno o modello comunitario registrato che sia mantenuto in forma modificata, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002, è iscritto nel Registro e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari.

2. Il mantenimento di un disegno o modello in forma modificata implica la rinuncia parziale (in non più di 100 parole) da parte del titolare ovvero l'iscrizione nel Registro dei disegni o modelli comunitari di una decisione giudiziale o dell'Ufficio che dichiari la parziale nullità del diritto al disegno o modello.

Articolo 19

Modificazione del nome o dell'indirizzo del titolare o del suo rappresentante iscritto nell'elenco tenuto dall'Ufficio

1. A richiesta del titolare viene annotata nel Registro la modificazione del nome o dell'indirizzo del titolare che non dipenda dal trasferimento del disegno o modello registrato.

2. La domanda di modificazione del nome o dell'indirizzo del titolare deve contenere:

a) il numero di registrazione del disegno o modello;

b) il nome e l'indirizzo del titolare del disegno o modello quali risultano dal Registro; se il titolare ha ricevuto un numero d'identificazione dall'Ufficio è sufficiente che sia indicato tale numero insieme al nome del titolare;

c) l'indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare quali risultano dalla modificazione, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

d) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e).

3. La domanda di cui al paragrafo 2 non è soggetta a pagamento di tasse.

4. Può essere presentata una domanda unica per la modificazione del nome o dell'indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.

5. Se non risultano soddisfatte le condizioni relative alla registrazione della modificazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate.

Se il richiedente non sana le irregolarità entro il termine indicato dall'Ufficio quest'ultimo respinge la domanda.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano altresì alla modificazione del nome o dell'indirizzo del rappresentante iscritto nell'elenco tenuto dall'Ufficio.

7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di registrazione di disegni o modelli comunitari. La modificazione viene annotata nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.

Articolo 20

Correzioni di errori nel Registro e nella pubblicazione della registrazione

L'Ufficio corregge gli errori ad esso imputabili nella registrazione del disegno o modello o nella pubblicazione della registrazione di propria iniziativa od a richiesta del titolare.

Se il titolare presenta una richiesta in tal senso si applica l'articolo 19. La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse.

L'Ufficio pubblica le correzioni apportate in forza del presente articolo.

CAPO III

RINNOVO DELLA REGISTRAZIONE

Articolo 21

Avviso di scadenza della registrazione

Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione l'Ufficio informa il titolare e tutte le persone i cui diritti siano iscritti nel Registro, ivi compresi i licenziatari, che la registrazione è prossima alla scadenza. Il mancato avviso non produce effetti sulla scadenza della registrazione.

Articolo 22

Rinnovo della registrazione

1. La domanda di rinnovo della registrazione contiene:

a) qualora sia presentata dal titolare, il nome e indirizzo dello stesso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

b) qualora sia presentata da una persona all'uopo espressamente autorizzata dal titolare, il nome e l'indirizzo della stessa nonché la prova dell'autorizzazione;

c) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);

d) il numero di registrazione;

e) all'occorrenza, la menzione del fatto che il rinnovo è richiesto per tutti i disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, l'indicazione dei disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo.

2. Le tasse dovute in forza dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 per il rinnovo della registrazione sono le seguenti:

a) una tassa di rinnovo, che in caso di più disegni o modelli formanti parte di una registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o modelli da rinnovare;

b) all'occorrenza la soprattassa di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 per il versamento tardivo della tassa di rinnovo ovvero per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, quale stabilita dal regolamento (CE) n. 2246/2002

3. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima del termine stabilito dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, ma non sono osservate le condizioni per il rinnovo disposte dall'articolo 13 stesso e dal presente regolamento, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

Se la domanda viene presentata da persona espressamente autorizzata a tal fine dal titolare, questi riceve copia di tale comunicazione.

4. Se la domanda di rinnovo non viene presentata o viene presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 6/2002 o se le tasse non vengono pagate o vengono pagate dopo la scadenza del termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nei termini, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare nonché, all'occorrenza, al richiedente il rinnovo ed ai titolari di diritti iscritti nel Registro.

Qualora le tasse versate in caso di registrazione multipla non siano sufficienti per tutti i disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo, tale constatazione ha luogo solo dopo che l'Ufficio abbia accertato quali siano i disegni o modelli cui si riferisce l'importo versato.

In mancanza di altri criteri per la determinazione dei disegni o modelli cui si riferisce l'importo versato, l'Ufficio considera i disegni o modelli nell'ordine numerico in cui sono riprodotti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4.

L'Ufficio constata che la registrazione è scaduta per tutti i disegni o modelli per i quali le tasse di rinnovo non sono state versate o sono state versate solo parzialmente.

5. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 4 è definitiva l'Ufficio cancella il disegno o modello dal Registro con effetto dal giorno successivo a quello in cui è scaduta la registrazione.

6. Se la registrazione non è rinnovata le tasse di rinnovo eventualmente versate a norma del paragrafo 2 sono restituite.

CAPO IV

TRASFERIMENTO, LICENZE E ALTRI DIRITTI, MODIFICAZIONI

Articolo 23

Trasferimento

1. La domanda di registrazione del trasferimento a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:

a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario;

b) indicazioni sul nuovo titolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

c) in caso di registrazione multipla, i dati relativi ai disegni o modelli registrati cui si riferisce il trasferimento, qualora quest'ultimo non interessi la totalità dei disegni o modelli;

d) documenti da cui risulti il trasferimento.

2. La domanda può contenere all'occorrenza il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e).

3. La domanda si considera presentata soltanto dopo che sia stata pagata la relativa tassa. All'occorrenza l'Ufficio comunica al richiedente il mancato pagamento, totale o parziale, della tassa.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), costituiscono prova sufficiente del trasferimento:

a) la domanda di registrazione del trasferimento firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante, ovvero

b) la domanda, se presentata dall'avente causa, corredata di una dichiarazione firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante dalla quale risulti il consenso alla registrazione dell'avente causa, ovvero

c) la domanda corredata dal modulo di trasferimento o dal documento di trasferimento debitamente compilati, firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall'avente causa o dal suo rappresentante.

5. Qualora non risultino soddisfatte le condizioni per la registrazione del trasferimento l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate.

Se le irregolarità riscontrate non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio quest'ultimo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.

6. Può essere presentata un'unica domanda di registrazione del trasferimento per due o più disegni o modelli comunitari registrati purché il titolare registrato e l'avente causa siano gli stessi per ogni disegno o modello.

7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, al trasferimento di domande di registrazione di disegni o modelli comunitari. Il trasferimento viene annotato nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.

Articolo 24

Registrazione di licenze e di altri diritti

1. Alle registrazioni concernenti il rilascio o il trasferimento di una licenza, la costituzione o la cessione di un diritto reale su un disegno o modello comunitario registrato nonché alle registrazioni di atti di esecuzione forzata si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), paragrafo 2, paragrafo 3, paragrafo 5, e paragrafo 6. Se tuttavia il disegno o modello comunitario registrato è oggetto di procedure concorsuali la richiesta della competente autorità nazionale di un'iscrizione in tal senso nel Registro non è soggetta a tasse.

In caso di registrazione multipla ogni disegno o modello comunitario registrato può essere oggetto di licenze, diritti reali, esecuzioni forzate e procedure concorsuali indipendentemente dagli altri.

2. Se per un disegno o modello comunitario la licenza è stata rilasciata soltanto in relazione ad una parte della Comunità o per un periodo limitato, nella domanda di registrazione è indicato per quale parte della Comunità o per quale periodo è concessa la licenza.

3. Nei casi in cui non siano adempiute le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli 29, 30 o 32 del regolamento (CE) n. 6/2002, nonché dal paragrafo 1 del presente articolo o da altri articoli pertinenti del presente regolamento l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate.

Se le irregolarità constatate non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio quest'ultimo respinge la domanda di registrazione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di licenze e di altri diritti per disegni o modelli comunitari registrati. Le licenze, i diritti reali ed i provvedimenti di esecuzione forzata sono annotati nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.

5. La richiesta di licenza non esclusiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data d'iscrizione nel Registro del nuovo titolare.

Articolo 25

Disposizioni particolari sulla registrazione di licenze

1. A richiesta del titolare del disegno o modello ovvero del licenziatario la licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza esclusiva.

2. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come sottolicenza quando è concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel Registro.

3. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza territorialmente limitata quando è concessa per una parte della Comunità.

4. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza temporanea quando è concessa per un periodo determinato.

Articolo 26

Cancellazione o modificazione della registrazione di licenze e di altri diritti

1. La registrazione di cui all'articolo 24 è cancellata a richiesta di una delle persone interessate.

2. La domanda deve recare:

a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato oppure, in caso di registrazione multipla, il numero di ogni singolo disegno o modello; nonché

b) l'indicazione del diritto per il quale viene chiesta la cancellazione della registrazione.

3. La domanda di cancellazione della registrazione di licenze e di altri diritti si considera presentata soltanto dopo che sia stata versata la tassa dovuta.

All'occorrenza l'Ufficio comunica al richiedente il mancato pagamento, totale o parziale, della tassa. Non è invece soggetta a tasse la richiesta della competente autorità nazionale intesa alla cancellazione di un'iscrizione in caso di procedure concorsuali che interessino il disegno o modello comunitario registrato.

4. La domanda deve essere corredata di documenti atti a comprovare l'avvenuta estinzione del diritto registrato oppure di una dichiarazione con cui il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentano alla cancellazione.

5. Nei casi in cui non siano adempiute le condizioni per la cancellazione della registrazione l'Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio quest'ultimo respinge la domanda di cancellazione.

6. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 si applicano altresì alla richiesta di modificazioni della registrazione di cui all'articolo 24.

7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui all'articolo 24, paragrafo 4.

CAPO V

RINUNCIA E NULLITÀ

Articolo 27

Rinuncia

1. La dichiarazione di rinuncia a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:

a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato;

b) il nome e l'indirizzo del titolare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);

d) se la rinuncia riguarda soltanto alcuni dei disegni o modelli contenuti in una registrazione multipla, l'indicazione dei disegni o modelli per i quali viene fatta la rinuncia oppure dei disegni o modelli per i quali si mantiene la registrazione;

e) se il disegno o modello comunitario registrato è oggetto di rinuncia parziale a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, una riproduzione del disegno o modello modificato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.

2. Se il diritto di un terzo connesso al disegno o modello comunitario registrato è iscritto nel Registro, è sufficiente, come prova del consenso alla rinuncia, che una dichiarazione di consenso alla rinuncia sia firmata dal titolare del diritto o dal suo rappresentante.

Se è stata registrata una licenza, la rinuncia al disegno o modello viene registrata tre mesi dopo la data in cui il titolare ha dimostrato all'Ufficio di aver informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare. Se prima della scadenza del termine suddetto il titolare fornisce all'Ufficio la prova del consenso del licenziatario la rinuncia viene registrata immediatamente.

3. Qualora il diritto su un disegno o modello comunitario registrato sia rivendicato dinanzi ad un organo giudiziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 6/2002, la dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal rivendicante o dal suo rappresentante costituisce prova sufficiente del consenso.

4. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative alla rinuncia l'Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se tali irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio quest'ultimo nega l'iscrizione della rinuncia nel Registro.

Articolo 28

Domanda di dichiarazione di nullità

1. La domanda di dichiarazione di nullità di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:

a) riguardo al disegno o modello comunitario registrato per il quale si chiede la dichiarazione di nullità:

i) il numero di registrazione;

ii) il nome e l'indirizzo del titolare;

b) riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:

i) una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda di dichiarazione di nullità;

ii) inoltre, in caso di domanda presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il disegno o modello precedente su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità e che dimostrano il diritto del richiedente a far valere il disegno o modello anteriore in quanto motivo di nullità ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento;

iii) inoltre, in caso di domanda a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere e) o f), del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il segno distintivo o l'opera protetta dal diritto d'autore su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, nonché indicazioni da cui risulti che il richiedente è il titolare del diritto precedente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento;

iv) inoltre, in caso di domanda a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari dell'elemento pertinente a norma di tale articolo nonché indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata dalla persona o dall'ente interessato dall'utilizzazione impropria ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, di tale regolamento;

v) qualora i motivi per la dichiarazione di nullità si riferiscano al fatto che il disegno o modello comunitario non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, l'indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti che possono precludere la novità o l'individualità del disegno o modello comunitario registrato, nonché documenti comprovanti l'esistenza di tali disegni o modelli anteriori;

vi) i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno di tali motivi;

c) riguardo al richiedente:

i) il nome e l'indirizzo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

ii) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);

iii) inoltre, in caso di domanda a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002, indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata da una o più persone legittimate in forza dell'articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento.

2. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.

3. L'Ufficio informa il titolare del deposito della domanda di dichiarazione di nullità.

Articolo 29

Uso delle lingue nel procedimento di nullità

1. La domanda di dichiarazione di nullità è redatta nella lingua procedurale a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002.

2. Quando la lingua procedurale non è quella usata per la presentazione della domanda, l'Ufficio provvede a far tradurre nella lingua procedurale le osservazioni che siano presentate dal titolare nella lingua della domanda.

3. Tre anni dopo la data stabilita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002 un rapporto in merito all'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo nonché, all'occorrenza, proposte miranti a limitare le spese che ne derivano per l'Ufficio, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 98, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CE) n. 6/2002.

4. La Commissione ha la facoltà di presentare in anticipo il rapporto e le eventuali proposte di cui al paragrafo 3; il Comitato procederà al loro esame in via prioritaria se le agevolazioni di cui al paragrafo 2 determinano costi eccessivi.

5. Se la lingua in cui vengono presentati gli elementi di prova a sostegno della domanda è diversa da quella usata nel procedimento di nullità, il richiedente è tenuto a fornirne una traduzione in questa seconda lingua entro il termine di due mesi dalla presentazione degli elementi di prova.

6. Qualora, entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento, il richiedente la dichiarazione di nullità od il titolare informino l'Ufficio di essersi accordati sull'uso di una diversa lingua procedurale a norma dell'articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002, e la domanda non sia stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire una traduzione della domanda entro un mese dalla scadenza di detto termine.

Articolo 30

Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità per inammissibilità

1. Se l'Ufficio accerta che la domanda di dichiarazione di nullità non è conforme all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002, all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento o ad altre disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento, ne dà comunicazione al richiedente invitandolo a sanare le irregolarità entro un preciso termine.

Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato, l'Ufficio respinge la domanda per inammissibilità.

2. Qualora l'Ufficio constati che le tasse dovute non sono state pagate ne dà comunicazione al richiedente e lo informa che la domanda non sarà considerata presentata se le tasse dovute non saranno state versate all'Ufficio entro un preciso termine.

Le tasse versate dopo tale termine sono restituite al richiedente.

3. La decisione di respingere la domanda di dichiarazione di nullità in forza del paragrafo 1 è comunicata al richiedente.

Il richiedente viene altresì informato quando la domanda si considera non presentata a norma del paragrafo 2.

Articolo 31

Esame della domanda di dichiarazione di nullità

1. Se non la respinge in forza dell'articolo 30, l'Ufficio trasmette la domanda al titolare, invitandolo a presentare osservazioni entro un preciso termine.

2. In assenza di osservazioni del titolare, l'Ufficio può decidere sulla nullità in base ai documenti di cui dispone.

3. L'Ufficio trasmette le eventuali osservazioni del titolare al richiedente ed all'occorrenza invita quest'ultimo a pronunciarsi in merito entro un preciso termine.

4. Le notificazioni e comunicazioni in forza dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché le relative osservazioni sono trasmesse alle parti.

5. L'Ufficio può all'occorrenza invitare le parti a concludere una transazione.

Articolo 32

Pluralità di domande di dichiarazione di nullità

1. Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello comunitario registrato vengano presentate più domande di dichiarazione di nullità, l'Ufficio può decidere di riunire i relativi procedimenti.

L'Ufficio può successivamente decidere di separare i procedimenti così riuniti.

2. Se dall'esame preliminare di una o più domande risulta che il disegno o modello comunitario registrato può essere nullo, l'Ufficio ha la facoltà di sospendere gli altri procedimenti di nullità.

L'Ufficio informa gli altri richiedenti delle decisioni prese nel corso dei procedimenti che vengono proseguiti.

3. Una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del disegno o modello, l'esame delle domande per le quali il procedimento è stato sospeso a norma del paragrafo 2 si considera chiuso e i richiedenti ne sono informati. Tale chiusura dell'esame della domanda costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002.

4. Qualora l'esame della domanda si consideri chiuso a norma dei paragrafi 1, 2, e 3, Ufficio rimborsa il 50 % delle tasse pagate dal richiedente per la domanda di nullità ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.

Articolo 33

Partecipazione del preteso contraffattore

Il preteso contraffattore che chieda di partecipare al procedimento in applicazione dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 6/2002 è soggetto alle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento e, in particolare, all'obbligo di presentare una dichiarazione motivata e di pagare la tassa di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.

CAPO VI

RICORSI

Articolo 34

Contenuto del ricorso

1. Il ricorso contiene:

a) il nome e l'indirizzo del ricorrente a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);

b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);

c) l'indicazione della decisione impugnata e della modificazione o dell'annullamento richiesti.

2. Il ricorso è presentato nella lingua procedurale in cui è stata redatta la decisione impugnata.

Articolo 35

Rigetto del ricorso per inammissibilità

1. Se il ricorso non è conforme agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 del presente regolamento, la commissione di ricorso lo respinge in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002.

2. Se la commissione di ricorso accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento (CE) n. 6/2002 o ad altre disposizioni del presente regolamento, ed in particolare all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregolarità accertate entro un preciso termine. Se le irregolarità non sono sanate nei termini, la commissione di ricorso respinge il ricorso in quanto inammissibile.

3. Se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002, il ricorso si considera non presentato e la tassa di ricorso è restituita al ricorrente.

Articolo 36

Esame del ricorso

1. Al procedimento di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento svoltosi dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.

2. La decisione della commissione contiene:

a) la dichiarazione che essa è stata adottata dalla commissione di ricorso;

b) la data della pronuncia;

c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno partecipato alla decisione;

d) il nome del cancelliere;

e) l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti;

f) le questioni oggetto della decisione;

g) una concisa esposizione dei fatti;

h) la motivazione;

i) il dispositivo, compresa all'occorrenza la decisione relativa alle spese.

3. La decisione è firmata dal presidente e dagli altri membri della commissione di ricorso nonché dal cancelliere di detta commissione.

Articolo 37

Rimborso della tassa di ricorso

In caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del ricorso è disposto il rimborso della tassa di ricorso qualora esso risulti equo in seguito alla violazione di forme sostanziali. In caso di revisione pregiudiziale il rimborso è disposto dall'organo la cui decisione è stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso.

CAPO VII

DECISIONI E NOTIFICHE DELL'UFFICIO

Articolo 38

Forma delle decisioni

1. Le decisioni dell'Ufficio sono scritte e motivate.

Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse vengono poi stese per iscritto e notificate alle parti.

2. Le decisioni dell'Ufficio contro le quali è ammesso ricorso devono contenere l'avvertenza scritta che il ricorso va presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata. Nell'avvertenza è inoltre opportuno richiamare l'attenzione delle parti sugli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 6/2002.

Le parti non possono opporre l'omissione dell'avvertenza relativa alla possibilità di presentare ricorso.

Articolo 39

Rettifica di errori nelle decisioni

Nelle decisioni dell'Ufficio possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati, d'ufficio od a richiesta della parte interessata, dall'organo che ha preso la decisione.

Articolo 40

Constatazione della perdita di un diritto

1. Ove constati che in base al regolamento (CE) n. 6/2002 o al presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione, l'Ufficio informa l'interessato a norma dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 6/2002 e ne richiama l'attenzione sui rimedi giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Se ritiene infondata la constatazione dell'Ufficio, l'interessato può chiedere una decisione dell'Ufficio entro due mesi dalla comunicazione di cui al paragrafo 1.

Tale decisione viene adottata unicamente se l'Ufficio non condivide il parere del richiedente; in caso contrario l'Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.

Articolo 41

Firma, nome, bollo

1. Qualsiasi decisione, notifica o comunicazione dell'Ufficio reca l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Ufficio ed i nomi dei funzionari responsabili. Tali documenti sono firmati dai funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recano il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato.

2. Il presidente dell'Ufficio può consentire che si usino altri mezzi per indicare l'organo o la divisione dell'Ufficio ed il nome dei funzionari responsabili dell'Ufficio ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notifiche e le comunicazioni effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.

CAPO VIII

PROCEDIMENTO ORALE ED ISTRUZIONE

Articolo 42

Citazione al procedimento orale

1. Nel citare le parti al procedimento orale a norma dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 6/2002 si fa menzione del disposto del paragrafo 3 del presente articolo. Il termine di citazione non può essere inferiore ad un mese, salvo accordo delle parti su un termine più breve.

2. Nel redigere la citazione l'Ufficio deve segnalare i punti che a suo avviso devono essere discussi ai fini della decisione.

3. Se una parte regolarmente citata al procedimento orale non compare dinanzi all'Ufficio il procedimento stesso può proseguire in sua assenza.

Articolo 43

Istruzione da parte dell'Ufficio

1. Quando ritenga necessario sentire parti, testimoni o periti ovvero procedere ad un sopralluogo, l'Ufficio adotta una decisione in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo.

Se l'audizione di testimoni o di periti è stata chiesta da una delle parti, la decisione dell'Ufficio stabilisce il termine entro il quale la parte richiedente deve comunicare all'Ufficio il nome e l'indirizzo dei testimoni e dei periti dei quali essa desidera l'audizione.

2. Il termine per la citazione di parti, testimoni e periti non è inferiore ad un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.

La citazione contiene:

a) un estratto della decisione di cui al primo comma del paragrafo 1, dal quale risultino il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione nonché i fatti sui quali le parti, i testimoni ed i periti saranno sentiti;

b) i nomi delle parti del procedimento nonché i diritti dei testimoni e dei periti a norma dell'articolo 45, paragrafi da 2 a 5.

Articolo 44

Mandato dei periti

1. L'Ufficio decide la forma in cui il perito da esso designato deve presentare la propria perizia.

2. Il mandato del perito deve contenere:

a) una precisa descrizione dell'incarico;

b) il termine per la presentazione della relazione peritale;

c) la designazione delle parti del procedimento;

d) l'indicazione di quanto spetta al perito a norma dell'articolo 45, paragrafi 2, 3 e 4.

3. Le parti ricevono copia della relazione peritale scritta.

4. Le parti possono ricusare il perito per motivi d'incompetenza o per gli stessi motivi in base ai quali può essere ricusato un esaminatore od il membro di una divisione o di una commissione di ricorso a norma dell'articolo 132, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio(3). Sulla ricusazione decide l'organo dell'Ufficio al quale spetta la designazione del perito.

Articolo 45

Spese dell'istruzione

1. L'Ufficio può subordinare l'esperimento di mezzi istruttori al deposito presso di esso, da parte di chi ha chiesto l'esperimento, di un importo determinato in base ad una stima delle spese.

2. I testimoni ed i periti citati dall'Ufficio e comparsi dinanzi ad esso hanno diritto ad un congruo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. L'Ufficio può altresì concedere un anticipo. La prima frase del presente paragrafo si applica anche a testimoni e periti che si presentino all'Ufficio senza essere stati citati, purché vengano sentiti in qualità di testimoni o periti.

3. I testimoni aventi diritto al rimborso a norma del paragrafo 2 hanno parimenti diritto ad una congrua indennità per il mancato guadagno; i periti hanno diritto agli onorari per l'attività prestata. Quando testimoni e periti sono stati citati su iniziativa dell'Ufficio, l'indennità e gli onorari vengono loro corrisposti dopo l'adempimento dei loro compiti.

4. Gli importi e gli anticipi da versare a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono determinati dal presidente dell'Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Gli importi sono calcolati in base alle stesse disposizioni che si applicano alle retribuzioni ed ai rimborsi spese per i funzionari dei gradi da A 4 ad A 8, contenute nello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e nell'allegato VII di tale statuto.

5. Gli importi dovuti o versati a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico, in via definitiva,

a) dell'Ufficio, qualora esso abbia ritenuto di propria iniziativa che fosse necessaria l'audizione di testimoni o periti; ovvero

b) della parte interessata, qualora essa abbia richiesto l'audizione di testimoni o periti, fatta salva la decisione di ripartizione e di fissazione delle spese a norma degli articoli 70 e 71 del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell'articolo 79 del presente regolamento.

La parte di cui alla lettera b) del presente comma rimborsa all'Ufficio gli anticipi da questo eventualmente versati.

Articolo 46

Verbale del procedimento orale e dell'istruzione

1. Del procedimento orale e dell'istruzione si redige un verbale che riporta i principali elementi del procedimento orale e dell'istruzione, le dichiarazioni rilevanti delle parti, le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti nonché il risultato dei sopralluoghi.

2. Il verbale della deposizione del testimone, del perito o della parte è letto o sottoposto ai medesimi affinché lo possano esaminare. L'esecuzione di questa formalità e l'approvazione del verbale da parte della persona che ha deposto sono menzionate nel verbale stesso. Qualora il verbale non venga approvato si annotano le obiezioni sollevate.

3. Il verbale è firmato dal funzionario che lo ha redatto e dal funzionario che ha condotto il procedimento orale o l'istruzione.

4. Le parti ricevono copie del verbale.

5. L'Ufficio rilascia alle parti che lo richiedano la trascrizione della registrazione del procedimento orale in forma dattiloscritta o in forme a lettura elettronica.

Il rilascio della trascrizione della registrazione è subordinato al pagamento delle spese sostenute dall'Ufficio per la trascrizione stessa. Le spese sono determinate dal presidente dell'Ufficio.

CAPO IX

NOTIFICHE

Articolo 47

Disposizioni generali sulle notifiche

1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio le notifiche che devono essere fatte dall'Ufficio si effettuano con l'originale del documento da notificare o con una copia autenticata dall'Ufficio o recante il bollo dell'Ufficio ovvero in un tabulato recante tale bollo. La certificazione non è necessaria per le copie di documenti presentate dalle parti.

2. La notifica avviene:

a) per posta a norma dell'articolo 48;

b) mediante consegna a mano a norma dell'articolo 49;

c) mediante deposito nella casella postale presso l'Ufficio a norma dell'articolo 50;

d) mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione a norma dell'articolo 51;

e) mediante pubblicazione a norma dell'articolo 52.

Articolo 48

Notifica per posta

1. Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell'Ufficio prescrive tale forma di notifica.

Le decisioni e le comunicazioni che fanno decorrere un altro termine sono notificate mediante lettera raccomandata, qualora il presidente non disponga altrimenti.

Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.

2. Le notifiche a destinatari che non hanno il domicilio, la sede od uno stabilimento nella Comunità e che non hanno nominato un rappresentante a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono effettuate spedendo il documento da notificare per posta, come lettera ordinaria, all'ultimo indirizzo del destinatario noto all'Ufficio.

La notifica si considera effettuata all'atto dell'invio.

3. La notifica fatta per lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo all'invio salvo che la lettera non venga recapitata o venga recapitata successivamente.

In caso di contestazione spetta all'Ufficio provare l'avvenuto recapito nonché all'occorrenza la data dello stesso.

4. La notifica mediante lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.

5. Se ed in quanto non è disciplinata dai paragrafi da 1 a 4, la notifica per posta è soggetta alla legislazione dello Stato sul cui territorio è effettuata.

Articolo 49

Notifica mediante consegna a mano

La notifica può essere effettuata nei locali dell'Ufficio mediante consegna a mano, contro ricevuta, del documento da notificare al destinatario.

Articolo 50

Notifica mediante deposito nella casella postale presso l'Ufficio

Per i destinatari per i quali è stata costituita presso l'Ufficio una casella postale la notifica può avvenire anche mediante deposito del documento da notificare in detta casella. Di tale deposito è data notizia scritta nel fascicolo. Nel documento è annotata la data in cui è stato effettuato il deposito. La notifica si considera effettuata il quinto giorno successivo al deposito.

Articolo 51

Notifica mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione

1. La notifica mediante telecopia si effettua trasmettendo l'originale del documento da notificare od una copia ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1. Il presidente determina le modalità di tale forma di notifica.

2. Le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione sono determinate dal presidente dell'Ufficio.

Articolo 52

Notifica mediante pubblicazione

1. Se non è possibile conoscere l'indirizzo del destinatario o se la notifica a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, è risultata impossibile anche dopo il secondo tentativo dell'Ufficio, la notifica avviene mediante pubblicazione.

La notifica è pubblicata almeno nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari.

2. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità della pubblicazione nonché la data dalla quale decorre il periodo di un mese al termine del quale il documento si considera notificato.

Articolo 53

Notifica al rappresentante

1. Se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune a termini dell'articolo 61, paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune.

2. Se per una parte sono stati designati più rappresentanti è sufficiente la notifica ad uno di essi, a meno che per le notifiche non sia stato indicato un apposito indirizzo a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e).

3. Se più parti hanno designato un rappresentante comune è sufficiente che il documento sia notificato a quest'ultimo in un unico esemplare.

Articolo 54

Correzione d'irregolarità della notifica

Quando un documento è pervenuto al destinatario, ma l'Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica o le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall'Ufficio come data di ricezione.

Articolo 55

Notifica di documenti in caso di pluralità delle parti

I documenti presentati dalle parti che contengano proposte sostanziali o la dichiarazione di rinuncia a proposte sostanziali devono essere notificati d'ufficio alle altre parti; la notifica non è necessaria quando il documento non contiene nuovi elementi e lo stato degli atti consente l'adozione della decisione.

CAPO X

TERMINI

Articolo 56

Computo dei termini

1. I termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni interi.

2. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto consiste in una notifica si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato.

3. Il termine di uno o più anni scade nel mese corrispondente per denominazione e nel giorno corrispondente per numerazione al mese e al giorno in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese corrispondente dell'anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese dell'anno di scadenza.

4. Il termine di uno o più mesi scade nel giorno corrispondente per numerazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. Se il giorno in cui si è prodotto l'evento è l'ultimo giorno del mese o se nel mese di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l'evento, il termine scade l'ultimo giorno del mese di scadenza.

5. Il termine di una o più settimane scade nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.

Articolo 57

Durata dei termini

1. I termini che l'Ufficio deve stabilire in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento non possono essere inferiori ad un mese se la parte interessata ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all'interno della Comunità; in tutti gli altri casi non possono essere inferiori a due mesi né superiori a sei.

Se le circostanze lo giustificano l'Ufficio può prorogare i termini a richiesta dell'interessato presentata prima della scadenza del termine originario.

2. Se vi sono due o più parti l'Ufficio può subordinare la proroga del termine all'accordo delle altre parti.

Articolo 58

Scadenza dei termini in casi speciali

1. Se il termine scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti oppure in un giorno in cui per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 la posta ordinaria non viene distribuita nella località in cui ha sede l'Ufficio il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui l'Ufficio è aperto per la ricezione dei documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria.

Prima dell'inizio di ciascun anno civile il presidente dell'Ufficio fissa i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti.

2. Se il termine scade in un giorno in cui un'interruzione generale o una turbativa conseguente a siffatta interruzione impedisca la distribuzione della posta in uno Stato membro o tra uno Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo d'interruzione o della turbativa per le parti che hanno il domicilio o la sede nello Stato di cui trattasi o che hanno designato rappresentanti aventi domicilio professionale in tale Stato.

Nel caso in cui lo Stato di cui trattasi è quello in cui ha sede l'Ufficio il primo comma si applica a tutte le parti.

La durata del periodo di cui al primo comma è stabilita dal presidente dell'Ufficio.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 6/2002 o dal presente regolamento per gli atti da compiere presso gli uffici di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 6/2002.

4. In caso di ritardo delle notifiche dell'Ufficio relative all'indicazione della scadenza dei termini dovuto a circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi che abbiano interrotto o perturbato il normale funzionamento dell'Ufficio, gli atti che devono essere compiuti entro i termini possono essere validamente compiuti entro un mese a decorrere dalla notifica effettuata con ritardo.

L'inizio e la fine dell'interruzione o della turbativa sono determinati dal presidente dell'Ufficio.

CAPO XI

INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO E RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE FORZATA

Articolo 59

Interruzione del procedimento

1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto:

a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero della persona autorizzata, in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro;

b) se il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio in seguito ad un'azione intentata contro i suoi beni;

c) in caso di decesso od incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero se motivi giuridici gli rendono impossibile proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio in seguito ad un'azione intentata contro i suoi beni.

Qualora tuttavia gli eventi di cui alla lettera a) del primo comma non producano effetti sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002, il procedimento è interrotto soltanto a richiesta del rappresentante.

2. Se conosce l'identità della persona autorizzata a proseguire dinanzi ad esso il procedimento nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), l'Ufficio comunica a questa persona ed eventualmente alle altre parti che il procedimento sarà ripreso alla scadenza di un preciso termine.

3. Nel caso cui al paragrafo 1, lettera c), il procedimento viene ripreso quando l'Ufficio è informato della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente o quando l'Ufficio ha notificato alle altre parti l'annuncio della nomina di un nuovo rappresentante del titolare del disegno o modello.

Se entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento non ha ricevuto un annuncio relativo alla nomina di un nuovo rappresentante, l'Ufficio comunica al richiedente od al titolare del disegno o modello che:

a) nei casi in cui si applica l'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario si considererà ritirata se l'annuncio non verrà fatto nei due mesi che seguono la comunicazione stessa; ovvero

b) nei casi cui non si applica l'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 il procedimento è ripreso con il richiedente o con il titolare del disegno o modello a decorrere dal giorno della comunicazione stessa.

4. I termini in corso nei riguardi del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento.

Articolo 60

Rinuncia alla riscossione forzata

Il presidente dell'Ufficio può disporre la rinuncia alla riscossione forzata di una somma dovuta quando questa è esigua o la riscossione è troppo incerta.

CAPO XII

RAPPRESENTANZA

Articolo 61

Designazione del rappresentante comune

1. Se la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario è depositata da più persone e non viene designato un rappresentante comune si considera rappresentante comune il richiedente citato per primo nella domanda.

Se tuttavia uno dei richiedenti è tenuto a designare un rappresentante professionale, si considera rappresentante comune quest'ultimo a meno che il richiedente citato per primo nella domanda non abbia designato un rappresentante professionale.

Il primo e secondo comma si applicano altresì ai terzi che intervengano congiuntamente per presentare una richiesta di dichiarazione di nullità nonché ai contitolari del disegno o modello comunitario registrato.

2. Se nel corso del procedimento avviene un trasferimento di diritti a favore di più persone e queste persone non hanno designato un rappresentante comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

Qualora applicazione di tali disposizioni risulti impossibile l'Ufficio invita gli aventi causa a designare un rappresentante comune entro il termine di due mesi. Se questo invito non viene accolto, il rappresentante comune è designato dall'Ufficio.

Articolo 62

Procura

1. Gli avvocati ed i rappresentanti professionali iscritti negli elenchi conservati dall'Ufficio a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 6/2002 possono depositare presso l'Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.

Il deposito di tale procura è obbligatorio qualora lo richiedano espressamente l'Ufficio o, se al procedimento nel quale il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio partecipino più parti, una delle parti.

2. I dipendenti che agiscono per conto di persone fisiche o giuridiche a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono tenuti a depositare presso l'Ufficio una procura firmata, da inserire nel fascicolo.

3. La procura può essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Essa può riguardare una o più domande di registrazione dei disegni o modelli comunitari, oppure consistere in un'autorizzazione generale che consenta al rappresentante di compiere tutti gli atti procedurali dinanzi all'Ufficio per conto della parte interessata.

4. Qualora sia obbligatorio a norma dei paragrafi 1 o 2, il deposito della procura deve aver luogo entro il termine fissato dall'Ufficio. Se la procura non viene presentata entro il termine stabilito il procedimento prosegue con il rappresentato. Senza l'approvazione del rappresentato gli atti compiuti dal rappresentante si considerano non avvenuti, fatta eccezione per la presentazione della domanda. Rimane impregiudicata l'applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli atti di revoca delle procure.

6. Il rappresentante la cui procura sia estinta continua ad essere considerato tale fino a quando l'estinzione della procura non sia stata comunicata all'Ufficio.

7. Salvo disposizione contraria dell'atto di procura, la morte del rappresentato non determina l'estinzione della procura stessa nei confronti dell'Ufficio.

8. Se una parte ha nominato più rappresentanti, questi hanno la facoltà di agire sia congiuntamente sia separatamente nonostante qualsiasi disposizione contraria della procura.

9. La procura conferita ad un'associazione di rappresentanti si presume conferita a ciascun rappresentante che possa dimostrare di svolgere la propria attività in seno all'associazione stessa.

Articolo 63

Rappresentanza

Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall'Ufficio al rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato.

Qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata dal rappresentato.

Articolo 64

Modifica dello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti per i disegni e modelli

1. Il rappresentante professionale viene radiato dallo speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni o modelli di cui all'articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002 qualora ne faccia richiesta.

2. Il rappresentante viene radiato d'ufficio dall'elenco:

a) in caso di decesso o d'incapacità legale;

b) se non possiede più la cittadinanza di uno Stato membro, a meno che il presidente dell'Ufficio non abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002;

c) se non ha più il suo domicilio professionale o la sua sede di lavoro nella Comunità;

d) in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione di cui all'articolo 78, paragrafo 4, lettera c), primo comma, del regolamento (CE) n. 6/2002.

3. L'iscrizione del rappresentante professionale è sospesa su iniziativa dell'Ufficio qualora sia stata sospesa la sua abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux o all'Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro di cui all'articolo 78, paragrafo 4, lettera c), primo comma, del regolamento (CE) n. 6/2002.

4. Qualora presenti una richiesta in tal senso a norma dell'articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002, chiunque sia stato radiato dall'elenco dei rappresentanti professionali vi viene nuovamente iscritto se non sussistono più le condizioni per la radiazione.

5. Qualora si verifichi uno degli eventi di cui ai paragrafi 2 e 3 l'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati ne informano immediatamente l'Ufficio.

6. Le modifiche dello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in materia di disegni e modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

CAPO XIII

COMUNICAZIONI SCRITTE E MODULI

Articolo 65

Comunicazioni inviate per iscritto o con altri mezzi

1. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2, la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario e qualsiasi altra domanda o dichiarazione contemplata dal regolamento (CE) n. 6/2002 come pure ogni altra comunicazione destinata all'Ufficio è presentata come segue:

a) presentando all'Ufficio un originale firmato del documento in questione mediante invio per posta, consegna di persona o trasmissione con altri mezzi; non è necessaria la firma sugli allegati dei documenti presentati;

b) inviando per telecopia un originale firmato, a norma dell'articolo 66; ovvero

c) servendosi di mezzi elettronici di comunicazione a norma dell'articolo 67.

2. Qualora il richiedente si avvalga della facoltà di presentare un campione del disegno o modello, conferitagli dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda ed il campione sono presentati all'Ufficio in plico unico nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Qualora la domanda ed il campione, ovvero i campioni in caso di domanda multipla, non vengano presentati in plico unico l'Ufficio non attribuisce una data di deposito fino a quando l'ultimo elemento non sia pervenuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 66

Comunicazioni mediante telecopia

1. Se la domanda di registrazione del disegno o modello presentata mediante telecopia contiene una riproduzione del disegno o modello a termini dell'articolo 4, paragrafo 1, che non soddisfa le condizioni stabilite da tale articolo, all'Ufficio deve essere fornita una riproduzione idonea alla registrazione e pubblicazione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).

Se la riproduzione perviene all'Ufficio entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della telecopia, la domanda si considera pervenuta all'Ufficio alla data in cui è pervenuta la telecopia.

Se la riproduzione perviene all'Ufficio dopo la scadenza di detto termine la domanda si considera pervenuta all'Ufficio alla data in cui è pervenuta la riproduzione.

2. L'Ufficio informa il mittente qualora la comunicazione pervenuta mediante telecopia sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, richiedendogli di effettuare entro un preciso termine la ritrasmissione dell'originale mediante telecopia o la presentazione dell'originale a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).

Se questa richiesta è soddisfatta entro il termine indicato la data di ricevimento della ritrasmissione o dell'originale si considera come data di ricezione della comunicazione originale, fermo restando che, qualora i difetti riguardino l'attribuzione della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello, si applicano le disposizioni relative alla data di deposito.

Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito la comunicazione si considera non ricevuta.

3. Le comunicazioni inviate all'Ufficio mediante telecopia si considerano debitamente firmate se sulla telecopia compare la riproduzione della firma.

4. Il presidente dell'Ufficio può stabilire condizioni supplementari per l'invio di comunicazioni mediante telecopia, in particolare per quanto riguarda l'attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.

Articolo 67

Comunicazione con mezzi elettronici

1. Le domande di registrazione del disegno o modello comunitario, ivi inclusa la riproduzione del disegno o modello stesso, possono essere trasmesse con mezzi elettronici in deroga, nell'ipotesi della presentazione di campioni, a quanto disposto dall'articolo 65, paragrafo 2.

Le condizioni sono stabilite dal presidente dell'Ufficio.

2. Il presidente dell'Ufficio stabilisce le modalità delle comunicazioni con mezzi elettronici, in particolare per l'attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.

3. Nei casi in cui la comunicazione è presentata con mezzi elettronici si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 2.

4. Se la comunicazione è presentata all'Ufficio con mezzi elettronici, l'indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

Articolo 68

Moduli

1. L'Ufficio mette a disposizione moduli gratuiti per:

a) la presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario;

b) la presentazione della richiesta di modificazione della domanda o della registrazione;

c) la presentazione della domanda di registrazione del trasferimento nonché il modulo di trasferimento e il documento di trasferimento di cui all'articolo 23, paragrafo 4;

d) la presentazione della domanda di registrazione della licenza;

e) la domanda di rinnovo della registrazione del disegno o modello comunitario registrato;

f) la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato;

g) la richiesta di restitutio in integrum;

h) la presentazione del ricorso;

i) il conferimento della procura al rappresentante, sotto forma speciale o generale.

2. L'Ufficio può rendere disponibili altri moduli gratuiti.

3. L'Ufficio mette a disposizione i moduli di cui ai paragrafi 1 e 2 in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

4. L'Ufficio mette gratuitamente i moduli a disposizione dell'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux e degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.

5. L'Ufficio può anche mettere a disposizione moduli a lettura elettronica.

6. Le parti del procedimento dinanzi all'Ufficio devono in linea di massima usare moduli forniti dall'Ufficio o copie di essi o moduli aventi lo stesso contenuto e formato, ottenuti in particolare con strumenti di trattamento elettronico dei dati.

7. I moduli devono in linea di massima essere compilati in modo tale da consentire d'immettere automaticamente in un elaboratore elettronico i dati in essi contenuti, ad esempio tramite dispositivi di riconoscimento dei caratteri o di scansione.

CAPO XIV

INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 69

Registro dei disegni o modelli comunitari

1. Il Registro può essere tenuto in forma di base elettronica di dati.

2. Sono iscritti nel Registro:

a) la data di deposito della domanda;

b) il numero di fascicolo della domanda nonché il numero di fascicolo dei singoli disegni o modelli in caso di domanda multipla;

c) la data della pubblicazione della registrazione;

d) il nome, l'indirizzo, la cittadinanza o nazionalità del richiedente e lo Stato in cui esso ha il domicilio, la sede od uno stabilimento;

e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un dipendente che agisca in veste di rappresentante a norma del primo comma dell'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002; quando vi siano più rappresentanti s'iscrivono soltanto il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole "et al"; nel caso di un'associazione di rappresentanti, s'iscrivono soltanto il nome e l'indirizzo dell'associazione;

f) la riproduzione del disegno o modello;

g) la denominazione dei prodotti, preceduti dai numeri delle classi e sottoclassi della classificazione di Locarno e raggruppati in conformità;

h) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002;

i) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002;

j) all'occorrenza, la menzione dell'ideatore o del collettivo d'ideatori a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 6/2002, ovvero una dichiarazione secondo cui l'ideatore od il collettivo d'ideatori hanno rinunciato al diritto di venir citati;

k) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002;

l) la data di iscrizione del disegno o modello nel Registro e il numero della registrazione;

m) la menzione di qualsiasi domanda di differimento della pubblicazione a termini dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, con indicazione della data di scadenza del periodo di differimento;

n) la menzione del deposito di un campione a termini dell'articolo 5;

o) la menzione della presentazione di un campione a termini dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

3. Oltre alle voci di cui al paragrafo 2, nel Registro s'iscrivono, indicandone la data di annotazione:

a) i cambiamenti del nome, dell'indirizzo professionale o della cittadinanza o nazionalità del titolare del disegno o modello comunitario, oppure dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;

b) i cambiamenti del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 6/2002;

c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;

d) la suddivisione della domanda o registrazione multipla in domande o registrazioni separate a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002;

e) la modifica del disegno o modello a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002, incluso all'occorrenza il riferimento alla rinuncia fatta ovvero alla decisione giudiziale o alla decisione dell'Ufficio che constati la nullità parziale del diritto sul disegno o modello, nonché correzioni di errori o di inesattezze a norma dell'articolo 20;

f) l'avvio del procedimento di rivendicazione della titolarità norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 in riferimento al disegno o modello comunitario registrato;

g) la decisione passata in giudicato o ogni altro provvedimento che concluda il procedimento di rivendicazione della titolarità, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002;

h) il cambiamento della titolarità a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002;

i) il trasferimento a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 6/2002;

j) la costituzione o cessione di un diritto reale a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 6/2002 e il tipo di diritto reale;

k) gli atti di esecuzione forzata a norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché gli atti relativi a procedure concorsuali a norma dell'articolo 31 di tale regolamento;

l) la concessione od il trasferimento della licenza a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, ovvero dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 6/2002 ed eventualmente il tipo della licenza a norma dell'articolo 25 del presente regolamento;

m) il rinnovo della registrazione a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 e la data da cui ha effetto;

n) la menzione della data di scadenza della registrazione;

o) la dichiarazione di rinuncia totale o parziale del titolare a norma dell'articolo 51, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 6/2002;

p) la data di presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale di nullità a norma dell'articolo 52 ovvero dell'articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002;

q) la data e il tenore della decisione sulla domanda di nullità o sulla domanda riconvenzionale di nullità a norma dell'articolo 53 ovvero dell'articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002;

r) il fatto che il disegno o modello comunitario registrato viene considerato privo fin dall'inizio degli effetti contemplati dal regolamento (CE) n. 6/2002, a norma dell'articolo 50, paragrafo 4, dello stesso regolamento;

s) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel Registro a norma del paragrafo 2, lettera e);

t) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere j), k) e l).

4. Il presidente dell'Ufficio può stabilire che siano registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3.

5. Ogni variazione del Registro è comunicata al titolare.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 73, l'Ufficio fornisce estratti del Registro, autenticati o non autenticati, dietro pagamento di una tassa.

CAPO XV

BOLLETTINO DEI DISEGNI O MODELLI COMUNITARI E BANCA DI DATI

Articolo 70

Bollettino dei disegni o modelli comunitari

1. L'Ufficio determina la frequenza e le modalità di pubblicazione del Bollettino dei disegni o modelli comunitari.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 e tenuto conto degli articoli 14 e 16 del presente regolamento relativi al differimento della pubblicazione, nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari si pubblicano le registrazioni e le iscrizioni effettuate nel Registro nonché gli altri dati relativi alla registrazione di disegni o modelli da pubblicare in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento.

3. Quando le informazioni da pubblicare in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento vengono pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari, la data riportata sul numero del Bollettino in cui sono pubblicate va considerata come data di pubblicazione delle informazioni stesse.

4. Le informazioni soggette a pubblicazione in forza degli articoli 14 e 16 sono all'occorrenza pubblicate in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 71

Banca di dati

1. L'Ufficio dispone di una banca elettronica di dati relativa alle domande di registrazione dei disegni o modelli comunitari ed alle iscrizioni nel Registro. Fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, l'Ufficio può mettere a disposizione il contenuto di questa banca di dati sotto forma di CD-ROM o in altre forme a lettura elettronica.

2. Il presidente dell'Ufficio stabilisce le condizioni di accesso alla banca di dati e il modo in cui il contenuto di tale banca di dati può essere messo a disposizione in forme a lettura elettronica nonché le relative tariffe.

CAPO XVI

CONSULTAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI

Articolo 72

Parti di fascicolo escluse dalla consultazione

Sono esclusi dalla consultazione a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002 i seguenti documenti:

a) i documenti concernenti l'astensione o la ricusazione ai sensi dell'articolo 132 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio; ai fini di questa disposizione tale articolo si considera applicabile, mutatis mutandis, ai disegni o modelli comunitari registrati e alle relative domande;

b) i progetti di decisioni e di altre pronunce nonché altri documenti destinati alla preparazione di decisioni e altre pronunce;

c) le parti di fascicolo per la cui riservatezza l'interessato abbia manifestato uno speciale interesse prima della presentazione della richiesta di consultazione, a meno che la consultazione di tali parti non sia giustificata da superiori interessi legittimi di chi chiede la consultazione.

Articolo 73

Consultazione del Registro dei disegni o modelli comunitari

Qualora la pubblicazione della registrazione sia soggetta a differimento a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002,

a) l'accesso al Registro da parte di persone diverse dal titolare è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione;

b) gli estratti, autenticati o non autenticati, del Registro dei disegni o modelli comunitari contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta non sia stata presentata dal titolare oppure dal suo rappresentante.

Articolo 74

Modalità della consultazione

1. La consultazione del fascicolo del disegno o modello comunitario per il quale sia richiesta o effettuata la registrazione avviene sull'originale, su una copia oppure su mezzi tecnici di memorizzazione, se il fascicolo è stato così memorizzato.

La richiesta di consultazione dei fascicoli si considera effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa.

Le modalità della consultazione sono stabilite dal presidente dell'Ufficio.

2. Qualora la consultazione dei fascicoli riguardi una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario o si riferisca ad un disegno o modello comunitario registrato che sia soggetto a differimento della pubblicazione, a rinuncia anteriore o contestuale alla scadenza del periodo di differimento, ovvero ad inefficacia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002, la richiesta deve indicare e comprovare che:

a) il richiedente la registrazione oppure il titolare del disegno o modello comunitario ha acconsentito alla consultazione; ovvero

b) il richiedente la consultazione abbia dimostrato un interesse legittimo alla consultazione del fascicolo, in particolare qualora il richiedente la registrazione o il titolare del disegno o modello comunitario abbia affermato che dopo la registrazione del disegno o modello farà valere i diritti cui questa dà origine contro la persona che sollecita la consultazione.

3. La consultazione ha luogo nella sede dell'Ufficio.

4. A richiesta è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie. Le copie sono soggette al pagamento di una tassa.

5. A richiesta l'Ufficio rilascia, dietro pagamento di una tassa, copie autenticate o non autenticate della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario o dei documenti del fascicolo che possono essere trasmessi a norma del paragrafo 4.

Articolo 75

Comunicazione d'informazioni contenute nei fascicoli

Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002 e agli articoli 72 e 73 del presente regolamento, l'Ufficio può, a richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di disegni o modelli comunitari per i quali sia stata richiesta o effettuata la registrazione.

L'Ufficio può tuttavia esigere che il richiedente consulti fascicolo sul posto qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione della quantità d'informazioni da fornire.

Articolo 76

Conservazione dei fascicoli

1. L'Ufficio conserva i fascicoli relativi ai disegni o modelli comunitari per i quali sia stata richiesta o effettuata la registrazione durante un periodo di almeno cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui:

a) la domanda è stata respinta o ritirata;

b) la registrazione del disegno o modello comunitario è giunta a definitiva scadenza;

c) è stata registrata la definitiva rinuncia al disegno o modello comunitario registrato a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 6/2002;

d) il disegno o modello comunitario registrato risulta definitivamente cancellato dal Registro;

e) il disegno o modello comunitario registrato è considerato privo degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002 ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

2. Il presidente dell'Ufficio determina la forma in cui si debbono conservare i fascicoli.

CAPO XVII

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 77

Informazioni e comunicazioni reciproche tra l'Ufficio e le competenti autorità degli Stati membri

1. L'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri nonché l'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux si comunicano reciprocamente, a richiesta, ogni indicazione utile sulla presentazione di domande di registrazione di disegni o modelli comunitari, di disegni o modelli del Benelux o di disegni o modelli nazionali nonché sui procedimenti che riguardano tali domande e i disegni o modelli successivamente registrati. A queste comunicazioni non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002.

2. L'Ufficio e le autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri si scambiano direttamente le comunicazioni derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento.

Tali comunicazioni possono anche essere effettuate tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri o l'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux.

3. Le spese relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 incombono all'autorità che effettua le comunicazioni, che sono esenti da tasse.

Articolo 78

Consultazione dei fascicoli da parte o per il tramite delle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri

1. La consultazione da parte delle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri dei fascicoli dei disegni o modelli comunitari per i quali sia stata richiesta o effettuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia. Non si applica l'articolo 74.

2. Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi a loro, consentire a terzi di consultare i fascicoli trasmessi dall'Ufficio o le relative copie. Queste consultazioni si effettuano secondo le modalità stabilite dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002.

3. L'Ufficio non può imporre tasse per le consultazioni effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Nella comunicazione dei fascicoli o delle relative copie l'Ufficio segnala alle autorità giudiziarie degli Stati membri le limitazioni alle quali l'articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002 e l'articolo 72 del presente regolamento sottopongono la consultazione del fascicolo relativo al disegno o modello comunitario per il quale sia stata richiesta o effettuata la registrazione.

CAPO XVIII

SPESE

Articolo 79

Ripartizione e determinazione delle spese

1. La ripartizione delle spese a norma dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 è stabilita nella decisione sulla domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato oppure nella decisione sul ricorso.

2. La ripartizione delle spese in base all'articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 6/2002 è fissata in una decisione sulle spese adottata dalla divisione di annullamento o dalla commissione di ricorso.

3. Il calcolo delle spese e i documenti giustificativi devono essere uniti alla richiesta di determinazione delle spese prevista all'articolo 70, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CE) n. 6/2002.

Questa richiesta è ammissibile soltanto quando sia passata in giudicato la decisione per la quale è stata chiesta la determinazione delle spese. La determinazione delle spese avviene previa verifica della loro attendibilità.

4. La richiesta a norma dell'articolo 70, paragrafo 6, seconda frase, del regolamento (CE) n. 6/2002 intesa alla revisione della decisione del cancelliere in merito alla determinazione delle spese, deve essere motivata e presentata all'Ufficio entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese.

Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione.

5. La divisione d'annullamento o la commissione di ricorso decidono in merito alla richiesta di cui al paragrafo 4 senza procedimento orale.

6. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 si limitano alle tasse versate dall'altra parte per la domanda di dichiarazione di nullità e per il ricorso.

7. Le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente incorse dalla parte vincente devono essere sostenute dalla parte soccombente a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 entro i limiti dei seguenti importi massimi:

a) spese di una parte per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o di lavoro ed il luogo del procedimento orale o dell'istruzione, pari alla:

i) tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i consueti supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 chilometri per ferrovia;

ii) tariffa aerea di classe turistica se il tragitto complessivo è superiore a 800 chilometri per ferrovia o se comprende una traversata marittima;

b) spese di soggiorno di una parte pari alle indennità giornaliere applicabili ai funzionari di grado da A 4 ad A 8 stabilite dall'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;

c) spese di viaggio dei rappresentanti a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, dei testimoni e dei periti, pari all'importo risultante dall'applicazione della lettera a);

d) spese di soggiorno dei rappresentanti a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, dei testimoni e dei periti, pari all'importo risultante dall'applicazione della lettera b);

e) spese d'istruzione sotto forma di audizione di testimoni, perizie o sopralluoghi fino ad un massimo di 300 EUR per procedimento;

f) spese per la rappresentanza, a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002:

i) del richiedente nel procedimento di nullità del disegno o modello comunitario registrato, fino a 400 EUR;

ii) del titolare nel procedimento di nullità del disegno o modello comunitario registrato, fino a 400 EUR;

iii) del ricorrente nel procedimento di ricorso, fino a 500 EUR;

iv) del convenuto nel procedimento di ricorso, fino a 500 EUR;

g) se la parte vincente è rappresentata da vari rappresentanti a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, la parte soccombente deve sostenere le spese di cui alle lettere c), d), e f) per un solo rappresentante;

h) la parte soccombente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente costi, spese od onorari diversi da quelli di cui alle lettere da a) a g).

Qualora nei procedimenti di cui al primo comma, lettera f) l'istruzione comprenda l'audizione di testimoni, perizie o sopralluoghi, è dovuto un importo supplementare pari nel massimo a 600 EUR per procedimento.

CAPO XIX

LINGUE

Articolo 80

Domande e dichiarazioni

Fatto salvo il disposto dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002,

a) ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di registrazione del disegno o modello comunitario può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione o nella seconda lingua indicata dal richiedente in questa domanda;

b) ogni domanda o dichiarazione relativa a un disegno o modello comunitario registrato, ad esclusione della domanda di dichiarazione di nullità a norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 e della dichiarazione di rinuncia a norma dell'articolo 51 di tale regolamento, può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio;

c) se la domanda viene presentata su moduli messi a disposizione dall'Ufficio a norma dell'articolo 68 può essere usata una qualsiasi versione in una delle lingue ufficiali della Comunità, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.

Articolo 81

Procedimento scritto

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 98, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 e le disposizioni contrarie del presente regolamento, nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue ufficiali dell'Ufficio.

Se la lingua scelta non è la lingua procedurale esse devono fornire una traduzione nella lingua procedurale entro un mese dalla data di presentazione del documento originario.

Se il richiedente della registrazione del disegno o modello comunitario registrato è l'unica parte del procedimento dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di registrazione non è una della lingue dell'Ufficio, la traduzione va fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

2. Fatte salve le disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, i documenti destinati ad essere utilizzati nei procedimenti dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità.

Se la lingua in cui tali documenti sono redatti non è la lingua procedurale, l'Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte del procedimento, in una delle lingue dell'Ufficio.

Articolo 82

Procedimento orale

1. Chiunque sia parte di un procedimento orale dinanzi all'Ufficio può usare, in luogo della lingua procedurale, una delle altre lingue ufficiali della Comunità purché provveda al servizio d'interpretazione nella lingua procedurale.

Se si tratta di procedimento orale riguardante la domanda di registrazione di un disegno o modello il richiedente può usare la lingua della domanda o la seconda lingua da lui indicata.

2. Nel procedimento orale riguardante la domanda di registrazione di un disegno o modello i funzionari dell'Ufficio possono usare la lingua della domanda o la seconda lingua indicata dal richiedente.

In tutti gli altri procedimenti orali essi possono usare, in luogo della lingua procedurale, una delle altre lingue dell'Ufficio purché le parti del procedimento vi abbiano consentito.

3. Nel corso dell'istruzione le parti, i testimoni e i periti che devono essere sentiti ma che non sanno esprimersi a sufficienza nella lingua procedurale possono usare una delle lingue ufficiali della Comunità.

Se l'esperimento del mezzo istruttorio è stato disposto dietro richiesta di una delle parti del procedimento, le parti, i testimoni e i periti che si esprimono in lingue diverse dalla lingua procedurale possono essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede all'interpretazione nella lingua procedurale.

Nei procedimenti riguardanti la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può essere usata, anziché la lingua della domanda, la seconda lingua indicata dal richiedente.

In tutti i procedimenti in cui vi sia una sola parte l'Ufficio, a richiesta della parte interessata, può consentire deroghe alle disposizioni del presente paragrafo.

4. Previo accordo di tutte le parti e dell'Ufficio, nel procedimento orale può essere usata una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea.

5. Se necessario, l'Ufficio può provvedere a proprie spese all'interpretazione nella lingua procedurale od eventualmente nelle sue altre lingue ufficiali, a meno che tale interpretazione non sia a carico di una delle parti.

6. Le dichiarazioni rese nel corso del procedimento orale dai funzionari dell'Ufficio, dalle parti, dai testimoni e dai periti in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio sono iscritte a verbale in tale lingua. Le dichiarazioni rese in un'altra lingua vengono scritte a verbale nella lingua procedurale.

Le modificazioni della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario sono iscritte a verbale nella lingua procedurale.

Articolo 83

Autenticazione di traduzioni

1. Se deve essere presentata la traduzione di un documento, l'Ufficio può esigere che entro un termine da esso indicato venga presentato un attestato in cui si certifica che la traduzione corrisponde all'originale.

Se l'attestato riguarda la traduzione di una domanda anteriore a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002 tale termine non può essere inferiore a tre mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda.

Se l'attestato non viene presentato nel termine stabilito il documento si considera non presentato.

2. Il presidente dell'Ufficio può stabilire le modalità dell'autenticazione.

Articolo 84

Valore giuridico della traduzione

Salvo prova contraria, l'Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale.

CAPO XX

RECIPROCITÀ, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE

Articolo 85

Pubblicazione della reciprocità

1. Il presidente dell'Ufficio domanda all'occorrenza alla Commissione di verificare se uno Stato non firmatario della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concede ai cittadini degli Stati membri della Comunità la reciprocità di trattamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002.

2. Quando constati che la reciprocità di cui al paragrafo 1 è concessa, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. L'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della comunicazione di cui al paragrafo 2, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.

Gli effetti dell'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002 cessano alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.

4. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 86

Disposizioni transitorie

1. Le domande di registrazione di disegni o modelli comunitari presentati nei tre mesi che precedono la data stabilita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono contrassegnate dall'Ufficio con la data di presentazione determinata conformemente a tale disposizione e con la data effettiva di ricevimento della domanda.

2. Per tali domande il periodo di priorità di sei mesi di cui agli articoli 41 e 44 del regolamento (CE) n. 6/2002 decorre dalla data stabilita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

3. L'Ufficio può rilasciare una ricevuta al richiedente anteriormente alla data stabilita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.

4. L'Ufficio può esaminare tali domande anteriormente alla data stabilita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 e mettersi in comunicazione con il richiedente affinché sani eventuali irregolarità prima di tale data.

Le decisioni relative a tali domande possono essere adottate soltanto dopo detta data.

5. Se la data di ricevimento della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario da parte dell'Ufficio, dell'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o dell'Ufficio dei disegni o modelli del Benelux è anteriore all'inizio del periodo di tre mesi di cui all'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda si considera non presentata.

Il richiedente ne viene informato e la domanda gli viene rispedita.

Articolo 87

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2002.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

(2) Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

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