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Document 32002R2182

Regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco

OJ L 331, 7.12.2002, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 455 - 461
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 212 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 212 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 128 - 134

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2182/oj

32002R2182

Regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 07/12/2002 pag. 0016 - 0022


Regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione

del 6 dicembre 2002

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002(2), in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 546/2002 ha modificato l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92, riguardante l'istituzione di un Fondo comunitario per il tabacco. Le modificazioni concernono i settori d'attività del Fondo. Di conseguenza, occorre stabilire le modalità d'applicazione di tale disposizione.

(2) Occorre, da un lato, promuovere azioni nel campo della lotta contro il tabagismo, in particolare per quanto riguarda il miglioramento delle conoscenze della popolazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e, dall'altro, sovvenzionare azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco, in sinergia con il programma di riscatto di quote nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori verso altre colture o attività.

(3) È opportuno ripartire in modo adeguato l'attribuzione delle risorse finanziarie tra i due principali obiettivi del Fondo che sono l'informazione e la riconversione. Tuttavia, in caso di utilizzazione incompleta della dotazione assegnata ad uno degli obiettivi considerati, occorrerebbe riesaminare la ripartizione iniziale degli stanziamenti tra i vari obiettivi.

(4) Il Fondo per il tabacco è alimentato mediante una trattenuta sui premi concessi ai produttori di tabacco e, di conseguenza, è giustificato prevedere che la totalità del contributo pubblico per le azioni finanziate sia a carico delle risorse comunitarie proprie del Fondo.

(5) Per i programmi d'informazione, le varie proposte presentate nell'ambito delle procedure prescelte debbono essere valutate secondo criteri che garantiscano la migliore selezione possibile. Occorre inoltre prevedere la possibilità di progetti realizzati su iniziativa e per conto della Commissione. A questo scopo conviene ricorrere ad inviti a presentare proposte o a procedure di gara, a seconda dei casi.

(6) Occorre stabilire criteri di ammissibilità per le persone fisiche o giuridiche che possono presentare proposte nel quadro dei programmi d'informazione.

(7) Ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno che i progetti di informazione approvati dalla Commissione siano realizzati entro un determinato termine. Il termine inizialmente previsto può rivelarsi, in via eccezionale, difficile da rispettare. Occorre pertanto prevedere la possibilità di prorogare tale termine d'esecuzione, a determinate condizioni.

(8) Per permettere una scelta ottimale dei progetti d'informazione e garantire la corretta esecuzione dei progetti approvati, occorre disporre che la Commissione sia assistita, nella selezione dei progetti, da un comitato scientifico e tecnico. Ai fini della valutazione la Commissione deve avere la possibilità di avvalersi della collaborazione di esperti indipendenti.

(9) Per garantire la corretta esecuzione di ciascun progetto sovvenzionato nel quadro dei programmi d'informazione, è necessario che nel contratto stipulato con la Commissione siano precisate le rispettive condizioni d'esecuzione. Qualora presenti una domanda di anticipo, il contraente deve costituire una cauzione a favore della Commissione, alle condizioni previste al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(4).

(10) Per quanto concerne i programmi d'informazione, è opportuno evitare il cumulo non giustificato di più di una misura per lo stesso progetto ed è necessario prevedere il recupero dei pagamenti in taluni casi, segnatamente quando si riscontrino irregolarità.

(11) Per quanto riguarda le azioni specifiche di riconversione, occorre definire le singole azioni per la riconversione dei produttori di tabacco nonché le azioni di interesse generale e gli studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco, ammissibili al finanziamento da parte del Fondo. Occorre anche definire i beneficiari dei vari tipi d'azione.

(12) Per un'adeguata efficacia delle azioni di sostegno alla riconversione, è opportuno determinare l'intensità degli aiuti da concedere per le varie azioni nonché l'importo totale degli aiuti per produttore e per l'insieme delle azioni. Nell'intento di incoraggiare i produttori di tabacco ad approfittare delle possibilità di riconversione occorre stabilire, ad un livello sufficientemente appetibile, l'intensità degli aiuti a favore delle iniziative individuali, tenuto conto in particolare che la riconversione è un'azione che implica trasformazioni considerevoli nell'organizzazione produttiva dell'azienda.

(13) Il Fondo deve garantire un sostegno alla riconversione dei produttori in tutto il territorio comunitario ed operare in sinergia con il programma di riscatto delle quote. È pertanto opportuno definire la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli Stati membri produttori. Per tener conto della situazione reale di abbandono della produzione nei vari Stati, occorre anche prevedere una seconda ripartizione delle risorse, sulla base delle domande di intervento pervenute.

(14) Al fine di creare un quadro normativo per l'attuazione degli interventi destinati alla riconversione dei produttori di tabacco, gli Stati membri produttori devono stabilire un programma. È pertanto opportuno definire il contenuto di questi programmi, segnatamente per quanto riguarda le priorità e i criteri di selezione dei progetti nonché l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione sul monitoraggio che essi devono effettuare circa lo stato di avanzamento annuale dei programmi.

(15) Occorre evitare il rischio di un duplice finanziamento dello stesso progetto da parte del Fondo per il tabacco e di altri regimi di sostegno. È peraltro necessario agevolare i produttori di tabacco che intendono abbandonare la produzione. È opportuno prevedere le condizioni di ammissibilità di una domanda di intervento al sostegno del Fondo per il tabacco nonché la possibilità di presentare la richiesta di sostegno dello stesso progetto a titolo di un altro regime, qualora le risorse finanziarie del Fondo per il tabacco siano esaurite. Occorre anche stabilire la natura dei controlli da effettuare e le relative eventuali sanzioni.

(16) Per dare agli Stati membri il tempo sufficiente per preparare i piani previsionali di finanziamento delle azioni di riconversione per il 2003 occorre prorogare, per tale anno, il termine previsto per la comunicazione alla Commissione di questi piani previsionali nonché, di conseguenza, il termine previsto per la ripartizione definitiva delle risorse tra gli Stati membri.

(17) Occorre di conseguenza abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 1648/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco(5). Le disposizioni di quel regolamento continuano tuttavia ad essere applicabili ai progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

(18) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di finanziamento da parte del Fondo comunitario per il tabacco, nel prosieguo "il Fondo", delle azioni nei due settori di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92 sotto forma di programmi d'informazione e di azioni di riconversione.

Articolo 2

Le spese del Fondo per ognuna delle due categorie di azioni di cui all'articolo 1 corrispondono, al massimo, al 50 % dell'importo totale del Fondo.

Tuttavia, in caso di sottoutilizzazione delle risorse disponibili per uno dei due settori, la Commissione procede alla ridistribuzione di queste risorse a favore dell'altro settore, purché vi siano progetti ammissibili in eccedenza per tale settore.

TITOLO II

I PROGRAMMI D'INFORMAZIONE

Articolo 3

1. I programmi di informazione sovvenzionati dal Fondo si prefiggono come obiettivo il miglioramento delle conoscenze della popolazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco in qualsiasi forma.

2. I programmi consistono in progetti riguardanti l'informazione e l'istruzione, la raccolta di dati e studi. I progetti in parola si prefiggono segnatamente di:

a) contribuire affinché la popolazione in generale prenda maggior coscienza degli effetti nocivi del tabagismo, anche quello passivo;

b) migliorare la pertinenza e l'efficacia dei messaggi e dei metodi di comunicazione attraverso il linguaggio o l'immagine per quanto concerne gli effetti nocivi del consumo di tabacco;

c) prevenire e far cessare il tabagismo;

d) divulgare, alle autorità nazionali e ai settori interessati, i risultati conseguiti nei campi indicati alle lettere a), b) e c).

Articolo 4

1. La gestione del Fondo per quanto concerne i programmi di informazione, è svolta dalla Commissione, assistita da un comitato scientifico e tecnico.

2. Il comitato scientifico e tecnico è costituito da nove membri designati dalla Commissione. La presidenza del comitato è affidata alla Commissione. La Commissione vigila sull'indipendenza dei membri del comitato rispetto ai progetti che essi devono esaminare.

Articolo 5

I progetti formano oggetto, secondo i casi, di inviti a presentare proposte o di procedure di gara, in conformità delle disposizioni applicabili in materia, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, entro il termine indicato nel bando.

Articolo 6

1. I progetti possono essere presentati da qualsiasi persona fisica o giuridica residente nella Comunità e che:

a) disponga di competenze notorie e di un'esperienza professionale almeno quinquennale nel settore considerato;

b) si impegni a contribuire, con i propri mezzi, al finanziamento del progetto in misura almeno pari al 25 % del totale; tuttavia, i progetti realizzati su iniziativa e per conto della Commissione sono finanziati dal Fondo a concorrenza del 100 % del costo totale;

c) si impegni a realizzare il programma proposto entro i termini stabiliti;

d) accetti di fornire relazioni periodiche sull'andamento dei lavori;

e) accetti di mettere a disposizione della Commissione, ai fini delle verifiche, la propria contabilità e tutti gli altri documenti giustificativi delle spese;

f) accetti le condizioni stabilite agli articoli 9, 10 e 11.

2. I progetti possono essere realizzati su base annuale, eventualmente rinnovabile, ma comunque entro cinque anni dalla sottoscrizione del contratto.

Il termine d'esecuzione può essere tuttavia prorogato qualora l'interessato ne presenti richiesta alla Commissione fornendo la prova che, in seguito a circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volontà, non è in grado di rispettare il termine inizialmente previsto.

Articolo 7

1. I progetti presentati a seguito di un invito a presentare proposte sono valutati da un gruppo di esperti indipendenti designati dalla Commissione. Tale valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

a) i lavori devono essere effettuati in collaborazione da persone fisiche o giuridiche stabilite in più Stati membri;

b) i progetti tengono particolarmente conto degli adeguamenti culturali e linguistici necessari per ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda le campagne d'informazione destinate alla popolazione in generale e ai gruppi a rischio;

c) i progetti devono essere approntati su solide basi scientifiche e metodologiche; essi devono essere innovativi e tener conto del lavoro già svolto e dell'esperienza acquisita nell'ambito dei programmi nazionali o comunitari realizzati o in corso, al fine di evitare inutili doppioni nell'assegnazione delle risorse comunitarie;

d) i progetti devono, secondo i casi, contribuire in modo obiettivo ed efficace all'approfondimento delle conoscenze della popolazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco sulla salute nonché alla raccolta e all'analisi dei dati epidemiologici pertinenti o consentire la rapida attuazione di azioni preventive concrete;

e) i contraenti provvedono affinché i risultati delle azioni da loro svolte vengano diffusi tramite pubblicazioni scientifiche riconosciute e/o presentati in conferenze internazionali;

f) si privilegeranno i progetti che riguardano l'intero territorio comunitario e sono preparati da organismi riconosciuti nel campo della salute pubblica e/o beneficiano del sostegno esplicito delle autorità sanitarie nazionali o regionali.

2. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta al comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 4 un elenco di progetti sovvenzionabili. Il comitato esprime il proprio parere su tale elenco.

3. Nell'ambito delle procedure di gara, la Commissione sottopone parimenti al comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 4 i progetti sovvenzionabili da realizzare su sua iniziativa e per suo conto. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti.

4. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6), la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 5 della suddetta decisione circa i progetti da sovvenzionare, unitamente al parere del comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 8

1. In base al parere di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, la Commissione seleziona i progetti e decide in merito al loro finanziamento da parte del Fondo. Essa ha la facoltà di non dare seguito ad alcun progetto.

2. I progetti ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo formano oggetto di un contratto stipulato dalla Commissione. L'elenco dei progetti sovvenzionati è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. La Commissione sorveglia l'esecuzione dei progetti finanziati dal Fondo. Essa informa regolarmente il comitato di gestione per il tabacco in merito ai contratti conclusi e allo stato d'avanzamento dei lavori.

Articolo 9

1. I contratti si basano sul corrispondente contratto tipo definito dalla Commissione, tenuto conto, ove del caso, delle varie attività in questione. Essi prevedono, in particolare:

a) la possibilità di un anticipo versato dal Fondo nei due mesi successivi alla sottoscrizione del contratto;

b) la natura degli elementi del progetto da fornire ai fini dei successivi pagamenti, che vengono effettuati con versamenti rateali in funzione dello stato d'avanzamento dei lavori e in base a fatture e documenti giustificativi appropriati;

c) il termine per la presentazione della domanda di saldo al completamento delle azioni previste nel contratto, nonché la natura degli elementi da fornire come accompagnamento della domanda, comprendenti almeno il consuntivo dei lavori eseguiti, gli opportuni documenti giustificativi, la valutazione dei risultati ottenuti e della loro potenziale utilizzazione;

d) un termine massimo di sessanta giorni per i pagamenti del Fondo, a decorrere dalla data di approvazione, da parte della Commissione, degli elementi da fornire del progetto; la Commissione si riserva tuttavia la facoltà di sospendere il temine suddetto per procedere a verifiche complementari.

2. Il pagamento dell'anticipo da parte del Fondo è subordinato alla costituzione, da parte del contraente, di una cauzione a favore della Commissione pari al 110 % di tale anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Gli organismi pubblici possono essere tuttavia esentati da tale obbligo.

3. Lo svincolo della cauzione è subordinato al pagamento del saldo del contributo per le iniziative considerate.

4. Qualora risulti che l'anticipo versato supera l'importo giustificato, la cauzione resta parzialmente acquisita fino al recupero dell'importo indebitamente pagato e limitatamente a tale importo.

Articolo 10

I progetti ammessi al finanziamento del Fondo non possono beneficiare di altri finanziamenti comunitari.

Articolo 11

1. Qualora risulti che il pagamento relativo al finanziamento di un progetto sia stato eseguito indebitamente, la Commissione procede al recupero degli importi versati ai beneficiari, maggiorati di un interesse che decorre dalla data del versamento sino al momento dell'effettivo recupero.

Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea per le proprie operazioni in euro, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli importi recuperati e i relativi interessi sono versati alla Commissione e detratti dalle spese del settore tabacchicolo finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

TITOLO III

LE AZIONI SPECIFICHE DI RICONVERSIONE

Articolo 12

Le azioni di riconversione sovvenzionate dal Fondo consistono in singole azioni specifiche e di interesse generale nel settore della riconversione dei produttori di tabacco grezzo verso altre colture o altre attività economiche generatrici di occupazione nonché in studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco grezzo verso altre colture o attività.

Articolo 13

Le singole azioni destinate alla riconversione dei produttori di tabacco riguardano:

a) il riorientamento verso altre colture e il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli diversi dal tabacco nonché l'incentivazione alla diversificazione delle attività nell'azienda;

b) la formazione destinata ai produttori e connessa con la creazione di nuovi orientamenti di produzioni agricole diverse dal tabacco;

c) la creazione di strutture di commercializzazione di prodotti di qualità diversi dal tabacco nonché dei servizi per l'economia e la popolazione rurale, la diversificazione delle attività agricole o prossime all'agricoltura al fine di creare più attività generatrici di posti di lavoro e di redditi alternativi, segnatamente l'incentivazione delle attività turistiche e artigianali.

Articolo 14

Le azioni d'interesse generale e gli studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco consistono:

a) in studi volti a potenziare le opportunità di riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture o attività;

b) in operazioni di orientamento e di assistenza per i produttori che decidono di abbandonare la produzione del tabacco;

c) nella realizzazione di esperienze innovative di carattere dimostrativo.

Tali azioni possono essere affiancate da operazioni di diffusione e di promozione dei risultati.

Articolo 15

1. I beneficiari delle azioni di cui all'articolo 13 sono i produttori di tabacco che hanno aderito al programma di riscatto di quote di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92 a partire dal raccolto 2002 e la cui quota definitivamente riscattata consiste in una quantità pari almeno a 500 kg.

La possibilità di presentare domanda per poter beneficiare degli interventi del Fondo è limitata al primo anno in cui al beneficiario non viene più attribuita alcuna quota.

2. I beneficiari delle azioni di cui all'articolo 14 sono:

a) gli enti pubblici delle zone di produzione;

b) gli organismi pubblici di ricerca agronomica e/o di economia rurale designati dagli Stati membri.

Articolo 16

1. Il valore totale del sostegno concesso in applicazione del presente titolo può giungere al:

- 75 % delle spese ammissibili, per le azioni di cui all'articolo 13, lettere a) e c),

- 100 % delle spese ammissibili, per le azioni di cui all'articolo 13, lettera b), e all'articolo 14.

2. L'importo totale dell'aiuto comunitario per produttore per l'insieme delle azioni di cui all'articolo 13 è il seguente:

a) il triplo dell'importo del premio annuale per la quantità di tabacco greggio oggetto della quota che gli è stata riscattata, entro il limite di 10 tonnellate;

b) il doppio dell'importo del premio annuale per la quantità di tabacco greggio oggetto della quota che gli è stata riscattata, al di là di 10 tonnellate e sino a 40 tonnellate;

c) l'importo del premio annuale per la quantità di tabacco greggio oggetto della quota che gli è stata riscattata, al di là di 40 tonnellate.

3. L'importo totale dell'aiuto comunitario per produttore per l'insieme delle azioni di cui all'articolo 13 non può superare 300000 EUR. Tuttavia, per le azioni che non riguardano la produzione, la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti contemplati nell'allegato I del trattato, il sostegno comunitario totale per produttore non può superare 100000 EUR.

Articolo 17

1. Il contributo comunitario rappresenta la totalità del contributo pubblico per le azioni di cui agli articoli 13 e 14.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione stabilisce, anteriormente al 15 febbraio di ogni anno, una ripartizione indicativa tra Stati membri delle risorse del Fondo da destinare alle azioni previste agli articoli 13 e 14 del presente regolamento, in base:

- alla quantità delle quote definitivamente riscattate, nella misura del 90 %,

- al limite di garanzia nazionale, nella misura del 10 %.

In base all'esperienza la Commissione riesaminerà la ripartizione delle percentuali di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri stabiliscono e comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 marzo di ogni anno, i piani previsionali di finanziamento delle azioni riguardanti le domande di intervento.

4. Qualora risulti, dalle informazioni di cui al paragrafo 3, che una parte delle risorse attribuite ad uno o più Stati membri non sarà impegnata a motivo dell'assenza di domande d'intervento, la Commissione stabilisce, anteriormente al 31 maggio di ogni anno, una ripartizione definitiva di dette risorse tra gli Stati membri a cui sono state presentate domande di intervento per un importo totale superiore alla loro quota fissata conformemente al paragrafo 2. Tale ripartizione definitiva è fissata in proporzione alla ripartizione indicativa stabilita in applicazione del paragrafo 2.

Articolo 18

1. Gli Stati membri stabiliscono i programmi relativi alle azioni previste dal presente regolamento.

I programmi contengono:

a) la descrizione quantificata della situazione del momento del settore del tabacco e delle linee direttive delle azioni di riconversione nonché delle aziende interessate e del contesto socioeconomico delle zone di produzione, segnatamente per quanto concerne l'occupazione ed il potenziale di sviluppo;

b) la descrizione della strategia proposta, i relativi obiettivi quantificati e le priorità stabilite in materia di riconversione della produzione di tabacco;

c) una valutazione degli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione;

d) una tabella finanziaria generale indicativa;

e) la descrizione delle disposizioni nazionali previste per l'attuazione dei programmi, e in particolare i dispositivi riguardanti i controlli;

f) la definizione dei criteri di selezione dei progetti oggetto di domanda di intervento.

2. Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni nazionali necessarie per l'attuazione dei programmi di cui al paragrafo 1, comprese le procedure di approvazione dei progetti, e designano le autorità nazionali responsabili di detta attuazione.

3. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione esaustiva sullo stato di avanzamento dei programmi durante il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 19

1. Il richiedente di un intervento in conformità degli articoli 13 e 14 deve sottoscrivere una dichiarazione di impegno di non presentare, per lo stesso progetto, una domanda nel quadro di un altro regime di sostegno. Tuttavia, egli è svincolato dal suo impegno qualora il finanziamento del suo progetto a carico del Fondo per il tabacco venga respinto con decisione definitiva.

2. L'inadempimento dell'impegno di cui al paragrafo 1 comporta:

- la perdita dei diritti relativi al programma di riscatto di quote di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92,

- la perdita del beneficio del sostegno per le azioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

Articolo 20

1. Secondo modalità comuni che verranno stabilite dalla Commissione, gli Stati membri creano uno schedario informatizzato comprendente tutti gli elementi dei progetti sovvenzionati in virtù del presente titolo. Tali dati sono messi a disposizione della Commissione.

2. Gli Stati membri procurano che le informazioni raccolte in applicazione dell'articolo 17 siano accessibili alle autorità competenti dell'attuazione degli altri programmi comunitari o nazionali di sostegno di natura strutturale.

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie ai fini di una verifica efficace dell'osservanza delle disposizioni del presente titolo, in particolare mediante un controllo amministrativo ed un controllo in loco. Tali misure sono segnatamente volte ad impedire che i progetti sovvenzionati in applicazione del presente titolo non abbiano formato oggetto di un altro regime di sostegno.

4. I controlli di cui al paragrafo 3 riguardano la totalità dei progetti sovvenzionati dal Fondo.

Articolo 21

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione degli articoli 18, 19 e 20.

Articolo 22

1. I progetti vengono eseguiti nei due anni successivi alla data alla quale lo Stato membro ha notificato al beneficiario l'approvazione del progetto.

2. L'aiuto viene versato previa verifica dell'esecuzione del progetto in questione ed entro i tre anni successivi alla data alla quale lo Stato membro ha notificato al beneficiario l'approvazione del progetto.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che l'aiuto venga versato come anticipo, purché

a) l'esecuzione del progetto sia iniziata;

b) il beneficiario abbia costituito una cauzione di importo pari al 120 % dell'aiuto. Le istituzioni pubbliche possono tuttavia essere esonerate da tale obbligo.

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'obbligo riguarda l'esecuzione del progetto entro il termine stabilito al paragrafo 1.

Articolo 23

Gli Stati membri comunicano le spese relative alle azioni di riconversione effettivamente sostenute durante l'esercizio finanziario in corso, al più tardi nell'ultima dichiarazione delle spese di tale esercizio, come specificato all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione(7).

Articolo 24

Per ogni Stato membro le spese effettivamente sostenute e dichiarate per un determinato esercizio sono finanziate a concorrenza degli importi notificati alla Commissione conformemente all'articolo 23, purché tali importi non superino globalmente l'importo attribuito allo Stato membro a norma dell'articolo 17.

Articolo 25

Gli Stati membri conservano le informazioni registrate in applicazione del presente titolo per almeno i dieci anni successivi a quello in cui sono state registrate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 26

Per la comunicazione dei piani previsionali di finanziamento delle azioni che riguardano le domande d'intervento presentate nell'ambito del programma di riscatto per il raccolto 2002 e in deroga all'articolo 17, paragrafo 3, il termine del 31 marzo 2003 è rinviato al 31 maggio 2003 e, di conseguenza, al paragrafo 4 dello stesso articolo, il termine del 31 maggio 2003 è rinviato al 30 giugno 2003.

Articolo 27

L'importo del premio da versare ai produttori nonché il rimborso che gli Stati membri effettuano alle imprese di trasformazione in conformità, rispettivamente, degli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(8), sono diminuiti, al momento del pagamento, della ritenuta di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Gli Stati membri dichiarano l'importo così diminuito a titolo delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Articolo 28

Il regolamento (CE) n. 1648/2000 è abrogato. Le relative disposizioni continuano tuttavia ad essere applicabili ai progetti approvati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

(3) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(4) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

(5) GU L 189 del 27.7.2000, pag. 9.

(6) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

(7) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

(8) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

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