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Document 32002D0192

2002/192/CE: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen

OJ L 64, 7.3.2002, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 212 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 211 - 214
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 227 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 227 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 30 - 33

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj

32002D0192

2002/192/CE: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 07/03/2002 pag. 0020 - 0023


Decisione del Consiglio

del 28 febbraio 2002

riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen

(2002/192/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "protocollo Schengen"),

vista la richiesta del governo dell'Irlanda, formulata con le lettere al presidente del Consiglio datate 16 giugno 2000 e 1o novembre 2001, di partecipare a talune disposizioni dell'acquis di Schengen specificate in dette lettere,

visto il parere della Commissione del 14 settembre 2000 sulla richiesta,

considerando quanto segue:

(1) L'Irlanda ha una posizione speciale sulle materie oggetto del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, quale espressa nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e nel protocollo sull'applicazione di taluni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda, allegati dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

(2) L'acquis di Schengen è stato concepito e funziona come un insieme coerente che deve essere accettato integralmente ed applicato da tutti gli Stati che sostengono il principio dell'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere comuni.

(3) Il protocollo Schengen prevede la possibilità per l'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen per via di detta posizione speciale dell'Irlanda.

(4) L'Irlanda assume gli obblighi in quanto Stato membro derivanti dagli articoli della convenzione di Schengen del 1990 elencati nella presente decisione.

(5) Ai sensi della succitata posizione speciale dell'Irlanda, quest'ultima non partecipa in virtù della presente decisione alle disposizioni relative alle frontiere della convenzione del 1990 di applicazione della convenzione di Schengen del 14 giugno 1985 (in prosieguo: "convenzione Schengen").

(6) Vista la gravità delle materie contemplate dagli articoli 26 e 27 della convenzione Schengen, l'Irlanda applica tali articoli e le misure di cui alla presente decisione basate su di essi.

(7) L'Irlanda ha chiesto di partecipare all'insieme delle disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti l'istituzione e il funzionamento del sistema d'informazione Schengen (in seguito denominato "SIS"), salvo per quanto concerne le disposizioni riguardanti le segnalazioni di cui all'articolo 96 della convenzione Schengen e le altre disposizioni connesse a dette segnalazioni.

(8) Il Consiglio ritiene che qualsiasi partecipazione parziale dell'Irlanda all'acquis di Schengen debba rispettare la coerenza dei settori che costituiscono l'insieme di questo acquis.

(9) Il Consiglio riconosce pertanto il diritto dell'Irlanda di avanzare, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo Schengen, una richiesta di partecipazione parziale, rilevando nel contempo che è necessario considerare le ripercussioni di una siffatta partecipazione dell'Irlanda alle disposizioni riguardanti l'istituzione e il funzionamento del SIS sull'interpretazione delle altre disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen e sulle relative implicazioni finanziarie.

(10) È stata osservata la procedura prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati(1),

DECIDE:

Articolo 1

L'Irlanda partecipa alle seguenti disposizioni dell'acquis di Schengen:

a) per quanto concerne le disposizioni della convenzione Schengen con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

i) articoli 26 e 27;

articolo 39;

articolo 44;

articoli 46 e 47, ad eccezione del paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 47;

articoli da 48 a 51;

articoli 52 e 53;

articoli da 54 a 58;

articolo 59;

articoli da 61 a 66;

articoli da 67 a 69;

articoli da 71 a 73;

articoli 75 e 76;

articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui l'Irlanda partecipa a norma del presente punto;

dichiarazione 3 acclusa all'atto finale, relativa all'articolo 71, paragrafo 2;

ii) le seguenti disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen, nella misura in cui non sono connesse all'articolo 96:

articolo 92;

articoli da 93 a 95;

articoli da 97 a 100;

articolo 101, ad eccezione del paragrafo 2;

articoli da 102 a 108;

articoli da 109 a 111, relativamente ai dati personali registrati nella sezione nazionale del SIS dell'Irlanda;

articoli 112 e 113;

articolo 114, relativamente ai dati personali registrati nella sezione nazionale del SIS dell'Irlanda;

articoli da 115 a 118;

iii) altre disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen:

articolo 119;

b) per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione Schengen, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

i) accordo di adesione della Repubblica italiana, firmato il 27 novembre 1990: articolo 4;

ii) accordo di adesione del Regno di Spagna, firmato il 25 giugno 1991: articolo 4 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

iii) accordo di adesione della Repubblica portoghese, firmato il 25 giugno 1991: articoli 4, 5 e 6;

iv) accordo di adesione della Repubblica ellenica, firmato il 6 novembre 1992: articoli 3, 4 e 5 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

v) accordo di adesione della Repubblica austriaca, firmato il 28 aprile 1995: articolo 4;

vi) accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 6 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

vii) accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

viii) accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

c) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione Schengen, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui l'Irlanda partecipa in virtù della lettera a):

i) SCH/Com-ex (93) 14 (miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti);

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope);

SCH/Com-ex (98) 26 def. (istituzione della commissione permanente di applicazione di Schengen), fatto salvo un accordo interno che specifichi le modalità di partecipazione degli esperti irlandesi alle missioni effettuate sotto il patrocinio del gruppo competente del Consiglio;

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 (cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

SCH/Com-ex (98) 52 (vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia);

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 (standard nel settore degli stupefacenti);

SCH/Com-ex (99) 6 (telecomunicazioni);

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 (compenso di informatori);

SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (decisione relativa all'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie);

SCH/Com-ex (99) 18 (miglioramento della cooperazione di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2 (aggiudicazione studio preliminare SIS II);

SCH/Com-ex (97) 18 (contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS);

SCH/Com-ex (97) 24 (evoluzione del SIS);

SCH/Com-ex (97) 35 (modifica del regolamento finanziario C.SIS);

SCH/Com-ex (99) 11 (C.SIS con 15/18 collegamenti);

SCH/Com-ex (99) 5 (manuale "Sirene");

d) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti dichiarazioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione Schengen, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui l'Irlanda partecipa a norma della lettera a):

i) SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 (dichiarazione relativa all'estradizione);

ii) SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2 (rapimento di minori);

SCH/Com-ex (99) dich. 2 rev. (struttura SIS).

Articolo 2

1. Il ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2, della convenzione Schengen è il ministero della Giustizia, della parità e delle riforme legislative.

2. L'Irlanda partecipa ai seguenti atti del Consiglio:

a) decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(2) nella misura in cui la decisione è connessa all'articolo 65, paragrafo 2, della convenzione di Schengen;

b) direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi(3);

c) direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985(4).

Articolo 3

La delegazione che rappresenta l'autorità di controllo nazionale dell'Irlanda presso l'autorità di controllo comune, istituita a norma dell'articolo 115 della convenzione del 1990, non ha diritto di prendere parte alle procedure di voto in seno alla suddetta autorità comune su questioni relative all'applicazione delle disposizioni facenti parte dell'acquis di Schengen o su esso fondate alle quali l'Irlanda non partecipa.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, le disposizioni cui rimanda l'articolo 1 hanno effetto, per decisione del Consiglio, tra l'Irlanda, gli Stati membri ed altri Stati nei cui confronti dette disposizioni hanno già effetto quando in tutti i suddetti Stati saranno riuniti i presupposti per la loro attuazione. Il Consiglio può decidere di fissare date diverse per la messa in applicazione delle disposizioni in singoli settori.

2. Prima che le disposizioni di cui all'articolo 1 siano messe in applicazione ai sensi del paragrafo 1, il Consiglio stabilisce le modalità giuridiche e tecniche, comprese le disposizioni relative alla protezione dei dati, concernenti la partecipazione dell'Irlanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), lettera c), punto ii), e lettera d), punto ii).

3. Qualsiasi decisione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è adottata dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo dell'Irlanda. Alle decisioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo partecipa anche il rappresentante del governo del Regno Unito.

Articolo 5

1. L'Irlanda è vincolata dai seguenti atti del Consiglio:

a) decisione 1999/323/CE, del 3 maggio 1999, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale del Consiglio, dei contratti stipulati dallo stesso in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'"Help Desk Server" dell'unità di gestione e della rete Sirene fase II(5), e dalle eventuali modifiche della stessa;

b) decisione 2000/265/CE, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, "Sisnet"(6)e delle eventuali modifiche della stessa;

c) decisione 2000/777/CE, del 1o dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia(7);

d) regolamento (CE) n. 2424/2001, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(8);

e) decisione 2001/886/GAI, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(9).

2. L'Irlanda sostiene tutte le spese connesse alla realizzazione tecnica della sua parziale partecipazione al funzionamento del SIS.

Articolo 6

1. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa prende effetto il 1o aprile 2002.

2. A decorrere dalla data di adozione della presente decisione si considera irrevocabilmente che l'Irlanda abbia notificato al presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo Schengen, che desidera partecipare a tutte le proposte e iniziative basate sull'acquis di Schengen di cui all'articolo 1.

3. Salvo indicazione di una data successiva nelle misure stesse, le misure basate sull'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, adottate anteriormente all'adozione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, comprese le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c), hanno effetto, per l'Irlanda, alla data o alle date in cui il Consiglio decide, ai sensi dell'articolo 4, di mettere in applicazione, per l'Irlanda, l'acquis di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Acebes Paniagua

(1) GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.

(2) GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1.

(3) GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

(4) GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45.

(5) GU L 123 del 15.5.1999, pag. 51.

(6) GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/664/CE (GU L 278 del 31.10.2000, pag. 24).

(7) GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24.

(8) GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

(9) GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

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