EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0974

Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali

OJ L 137, 19.5.2001, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 011 P. 276 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 011 P. 276 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 011 P. 276 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 011 P. 276 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 011 P. 276 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 011 P. 276 - 277
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 011 P. 276 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 011 P. 276 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 011 P. 276 - 277
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 013 P. 269 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 013 P. 269 - 270

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2009; abrog. impl. da 32009R0116

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/974/oj

32001R0974

Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 19/05/2001 pag. 0010 - 0011


Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio

del 14 maggio 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) L'istituzione dell'Unione economica e monetaria e l'introduzione dell'euro incidono sulle disposizioni dell'ultimo comma della rubrica B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92(4), che fissa i valori, espressi in ecu, dei beni culturali a cui si applica detto regolamento. Tale comma indica che la data di conversione di tali valori nelle monete nazionali è il 1o gennaio 1993.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro(5), qualsiasi riferimento all'ecu contenuto negli atti giuridici è sostituito, a partire dal 1o gennaio 1999, con un riferimento all'euro, previa conversione al tasso di 1 per 1. Se non interviene una modifica del regolamento (CEE) n. 3911/92 e quindi del tasso di cambio fisso corrispondente al tasso in vigore il 1o gennaio 1993, gli Stati membri che adottano l'euro continueranno ad applicare importi diversi convertiti in base ai tassi di cambio del 1993 e non ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati il 1o gennaio 1999, e questa situazione si manterrà sino a quando tale norma di conversione costituirà parte integrante di tale regolamento.

(3) È opportuno quindi modificare l'ultimo comma della rubrica B dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 affinché, a partire dal 1o gennaio 2002, gli Stati membri che adottano l'euro applichino direttamente i valori in euro previsti dalla legislazione comunitaria. Per gli altri Stati membri, che continueranno a convertire tali soglie nella moneta nazionale, occorre fissare il tasso di cambio a una data appropriata e comunque anteriore al 1o gennaio 2002 e prevedere che questi Stati procedano a un adattamento automatico e periodico di tale tasso per compensare le variazioni di tasso di cambio verificatesi fra la moneta nazionale e l'euro.

(4) Si è constatato che il valore 0 (zero) che compare nella rubrica B dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92, in riferimento ad alcune categorie di beni culturali, poteva essere oggetto di un'interpretazione pregiudizievole alla efficace applicazione del regolamento. Il valore 0 (zero) indica che i beni appartenenti alle categorie considerate, qualunque sia il loro valore, e quindi anche in caso di valore trascurabile o nullo, vanno ritenuti beni culturali ai sensi del regolamento, ma alcune autorità l'hanno interpretato nel senso che i beni di cui trattasi non possiedono alcun valore, negando quindi ad essi la protezione prevista dal regolamento.

(5) Per evitare qualsiasi confusione al riguardo, è opportuno sostituire la cifra 0 con un'espressione più chiara, che non susciti dubbi sulla necessità di tutelare tali beni culturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3911/92 la rubrica B è così modificata:

1) Il titolo "VALORI: 0 (zero)" è sostituito da: "VALORI:

qualunque ne sia il valore."

2) L'ultimo comma, relativo alla conversione nelle monete nazionali dei valori espressi in ecu, è sostituito dal seguente: "Per gli Stati membri che non adottano l'euro i valori espressi in euro nell'allegato sono convertiti e espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a partire dai primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Rekke

(1) GU C 120 E del 24.4.2001 pag 184.

(2) Parere espresso il 14 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 25 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2469/96 (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 9).

(5) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

Top