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Document 32001R0089

Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

OJ L 14, 18.1.2001, p. 16–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 92 - 97
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 92 - 97
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 92 - 97
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 92 - 97
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 92 - 97
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 92 - 97
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 92 - 97
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 92 - 97
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 92 - 97
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 14 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 14 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 145 - 150

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; abrog. impl. da 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/89/oj

32001R0089

Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 18/01/2001 pag. 0016 - 0021


Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione

del 17 gennaio 2001

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti ed autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999(2), e in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

(1) Taluni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modificazioni degli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.

(2) Tali modificazioni derivano da decisioni prese dagli Stati membri o dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che sono responsabili per l'applicazione delle leggi sulla sicurezza e la previdenza sociale secondo il diritto comunitario.

(3) Il parere unanime della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti è stato ottenuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 5 e l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

Per la Commissione

Anna Diamantopoulou

Membro della Commissione

(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(2) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1.

ALLEGATO

1. L'allegato 1 è così modificato:

nella sezione "O. REGNO UNITO":

i) è aggiunto il seguente punto 1b: "1b. I commissari fiscali o il loro rappresentante ufficiale, Londra";

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar";

iii) il punto 6 è sostituito dal seguente: "6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority".

2. L'allegato 2 è così modificato:

a) nella sezione "C. GERMANIA":

il punto 3 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) nella sezione "D. SPAGNA":

il punto 6 è così modificato:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) nella sezione "O. REGNO UNITO":

al punto 2 il terzo trattino è sostituito dal seguente: "- Gibraltar: principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar".

3. L'allegato 3 è così modificato:

a) nella sezione "C. GERMANIA":

il punto 4 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) nella sezione "J. PAESI BASSI":

il punto 3, lettera b) è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) nella sezione "O. REGNO UNITO":

i) al punto 1 il secondo trattino è sostituito dal seguente: "- Gibilterra: Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone's Passage, Gibilterra"

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

iii) al punto 3 il terzo trattino è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

4. L'allegato 4 è così modificato:

a) nella sezione "C. GERMANIA":

i) il seguente punto 5 bis è inserito:

">SPAZIO PER TABELLA>"

ii) il punto 6 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) nella sezione "D. SPAGNA":

il punto 7 è così modificato:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) nella sezione "J. PAESI BASSI":

il punto 2, lettera b), è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

d) la sezione "O. REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

5. L'allegato 5 è così modificato:

a) la sezione "20. DANIMARCA-ITALIA" è sostituita dalla seguente: "a) scambio di lettere del 12 novembre 1982 e 12 gennaio 1983 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura per malattia e maternità garantite in base al capitolo 1, titolo III, del regolamento, fatto salvo l'articolo 22, paragraro 1, lettera c) del regolamento];

b) accordo del 18 novembre 1998 sul rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici)";

b) la sezione "24. DANIMARCA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 17 aprile 1998 sulla rinuncia parziale al rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici)";

c) la sezione "45. SPAGNA-PAESI BASSI" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita la soluzione di richieste reciproche riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

d) la sezione "50. SPAGNA-REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse in base alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

e) nella sezione "53. FRANCIA-ITALIA", sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e): "d) Scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere menzionato al punto b) e c) riguardante le procedure per il saldo di debiti reciproci in conformità agli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione;

e) Accordo del 28 giugno 2000 sulla rinuncia al rimborso delle spese menzionate all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per i controlli amministrativi e gli esami medici richiesti in base all'articolo 51 del regolamento suindicato";

f) la sezione "55. FRANCIA-PAESI BASSI" è sostituita dalla seguente: "a) Accordo del 28 aprile 1997 sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici in conformità all'articolo 105 del regolamento di applicazione;

b) Accordo del 29 settembre 1998 che stabilisce le condizioni speciali per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;

c) Accordo del 3 febbraio 1999 che stabilisce le condizioni speciali per l'amministrazione e il saldo dei debiti reciproci per le prestazioni di malattia in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

g) la sezione "57. FRANCIA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 28 aprile 1999 che stabilisce le norme particolari che disciplinano l'amministrazione e il pagamento delle richieste reciproche di cure mediche in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

h) la sezione "58. FRANCIA-REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente: "a) Scambio di lettere del 25 marzo e 28 aprile 1997 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici);

b) Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

i) la sezione "63. GRECIA-AUSTRIA" è sostituita dalla seguente: "Accordo sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici stabilito nell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, sotto forma di un documento scritto datato 29 aprile 1999";

j) la sezione "94. AUSTRIA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 16 dicembre 1998 sul rimborso delle prestazioni in natura".

6. L'allegato 10 è così modificato:

a) la sezione "D. SPAGNA" è così modificata:

i) è aggiunto il seguente punto 8:

">SPAZIO PER TABELLA>"

ii) è aggiunto il seguente punto 9:

">SPAZIO PER TABELLA>"

iii) è aggiunto il seguente punto 10:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) la sezione "J. PAESI BASSI" è così modificata:

il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) la sezione "O. REGNO UNITO" è così modificata:

i) il punto 1 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

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