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Document 32001D0689

2001/689/CE: Decisione della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2600]

OJ L 242, 12.9.2001, p. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 215 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 215 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 215 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 215 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 215 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 215 - 220
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 215 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 215 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 215 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 167 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 167 - 172

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 03/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/689/oj

32001D0689

2001/689/CE: Decisione della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2600]

Gazzetta ufficiale n. L 242 del 12/09/2001 pag. 0023 - 0028


Decisione della Commissione

del 28 agosto 2001

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie

[notificata con il numero C(2001) 2600]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/689/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

(4) Con decisione 98/483/CE(2), la Commissione ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie che, ai sensi dell'articolo 3 della decisione, modificato dalla decisione 2001/397/CE della Commissione(3), sono validi fino al 31 gennaio 2003.

(5) È opportuno rivedere la definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici stabiliti dalla decisione 98/483/CEE, per tenere conto degli sviluppi del mercato.

(6) È opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che istituisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con una validità di cinque anni.

(7) È opportuno che, per un periodo limitato di tempo non superiore a dodici mesi, i nuovi criteri istituiti dalla presente decisione e i criteri stabiliti in precedenza dalla decisione 98/483/CE siano entrambi validi, per consentire alle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima dell'adozione della presente decisione di adeguare tali prodotti e renderli conformi ai nuovi criteri.

(8) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(9) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti "lavastoviglie" (in seguito denominato "il gruppo di prodotti") si riferisce a: "lavastoviglie elettriche a uso domestico alimentate dalla rete elettrica vendute al pubblico. Sono esclusi gli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti di energia, come le batterie, o che non dispongono di fonti interne di calore."

Articolo 2

Le prestazioni ecologiche del gruppo di prodotti definito all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri sono validi per un periodo di cinque anni dalla data in cui la presente decisione entra in vigore.

Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri istituiti dalla decisione 98/483/CE viene modificato e termina dodici mesi dopo la data in cui la presente decisione entra in vigore.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è "002".

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 216 del 4.8.1998, pag. 12.

(3) GU L 139 del 23.5.2001, pag. 21.

ALLEGATO

REQUISITI GENERALI

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, una lavastoviglie (di seguito denominata "il prodotto") deve rientrare nel gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 e deve conformarsi ai criteri illustrati nel presente allegato; le prove devono essere effettuate all'atto della domanda secondo quanto indicato dai criteri. Ove opportuno, possono essere impiegati altri metodi di prova se l'organismo competente incaricato di valutare la domanda ne accetta l'equivalenza. In assenza di riferimenti alle prove, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri enunciati nel presente allegato, dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, quali EMAS o ISO 14001 (NB: non si richiede tuttavia di applicare tali sistemi di gestione).

Questi criteri hanno in particolare i seguenti obiettivi:

- la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (riscaldamento globale, acidificazione, esaurimento di risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico,

- la riduzione dei danni ambientali connessi all'uso di risorse naturali limitando il consumo di acqua.

Tali criteri incentivano l'attuazione delle migliori pratiche (utilizzo ambientale ottimale) e accrescono la sensibilità ecologica dei consumatori. Inoltre, la marcatura dei componenti di plastica incoraggia il riciclaggio della macchina.

I criteri vengono definiti in modo da favorire l'attribuzione del marchio a lavastoviglie che presentino un'impatto ambientale ridotto, in particolare durante l'uso.

CRITERI ECOLOGICI

1. Efficienza energetica

a) Le lavastoviglie con 10 o più coperti devono presentare un indice di efficienza energetica inferiore a 0,58, come indicato all'allegato IV della direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichetta energetica delle lavastoviglie ad uso domestico(1), utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

Le lavastoviglie con un numero di coperti superiore a 5 e inferiore a 10 devono presentare un indice di efficienza energetica inferiore a 0,64, come indicato all'allegato IV della direttiva 97/17/CE, utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

Le lavastoviglie con un numero di coperti inferiore o uguale a 5 devono presentare un indice di efficienza energetica inferiore a 0,76, come indicato all'allegato IV della direttiva 97/17/CE, utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 97/17/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del consumo di energia effettuate secondo la norma EN 50242, utilizzando lo stesso programma di lavaggio indicato nella direttiva 97/17/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore o uguale al valore suddetto. Il valore dichiarato sull'etichetta energetica non deve essere inferiore a questo valore medio e la classe di efficienza energetica indicata sull'etichetta deve corrispondere a questo valore medio.

In caso di verifica, che non è richiesta all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e le procedure di controllo stabiliti dalla norma EN 50242.

b) La lavastoviglie deve potersi allacciare ad un impianto di fornitura di acqua calda.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito.

2. Consumo di acqua

Il consumo d'acqua della lavastoviglie [espresso come W(misurato)] deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall'equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE:

W(misurato) <= (0,625 × S) + 9,25

dove:

W(misurato)= consumo d'acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale,

S= numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/17/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del consumo di acqua effettuate secondo la norma EN 50242, utilizzando lo stesso programma di lavaggio indicato nella direttiva 97/17/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore o uguale al valore suddetto. Il valore dichiarato sull'etichetta energetica non deve essere inferiore a questo valore medio.

In caso di verifica, che non è richiesta all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e le procedure di controllo stabiliti dalla norma EN 50242.

3. Prevenzione dell'uso eccessivo di detersivo

Il dosatore del detersivo deve recare chiari segni volumetrici che permettano al consumatore di adattare la quantità di detersivo utilizzato in funzione del tipo e della quantità del carico di stoviglie, nonché del grado di sporcizia.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito.

4. Rumore

a) Le emissioni sonore dell'elettrodomestico, calcolate come potenza acustica, non devono superare 53 dB (A) per i modelli da libera installazione e 50 dB (A) per i modelli da incasso. Le emissioni acustiche devono essere misurate in base alle norme EN 50242/EN 60704-2-3/EN 60704-3, utilizzando lo stesso metodo di prova e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE;

b) le informazioni riguardanti la rumorosità della macchina devono essere indicate in maniera chiaramente visibile per il consumatore, inserendole nell'etichetta energetica della lavastoviglie.

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/17/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del rumore effettuate secondo la norma EN 50242, utilizzando lo stesso programma di lavaggio indicato nella direttiva 97/17/CE. La rumorosità dichiarata viene ricavata dalle suddette misurazioni, come stabilito negli standard indicati nella norma EN 50242 e deve figurare sull'etichetta energetica.

In caso di verifica, che non è richiesta all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e le procedure di controllo stabiliti dalla norma EN 50242.

5. Ritiro e riciclaggio

a) Il fabbricante deve garantire il ritiro gratuito, a scopo di riciclaggio, della lavastoviglie e dei componenti sostituiti dal fabbricante stesso o da un'impresa incaricata, ad eccezione delle lavastoviglie che contengono componenti che non appartengono alla macchina stessa;

b) le parti in plastica di peso superiore a 50 grammi devono recare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469. Questo requisito non si applica alle parti in plastica estrusa;

c) le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere i seguenti ritardanti di fiamma:

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze o preparati ritardanti di fiamma contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può provocare danni al feto), o qualsiasi combinazione delle frasi di rischio contenente una delle frasi sopra indicate, come definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(2) e nelle successive modifiche.

Questo requisito non si applica alle sostanze ritardanti di fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione per cui non devono più essere accompagnate dalle frasi di rischio di cui sopra, nonché nei casi in cui meno dello 0,1 % della sostanza ritardante di fiamma contenuta nelle parti trattate ha conservato la forma precedente l'applicazione.

e) Il fabbricante tiene conto del disassemblaggio al momento della progettazione, verifica il disassemblaggio della lavastoviglie e redige un rapporto di disassemblaggio che mette a disposizione di terzi su richiesta. Le istruzioni devono, tra l'altro, confermare che:

- i giunti siano facilmente individuabili ed accessibili,

- gli assemblaggi elettronici siano facilmente individuabili e smontabili,

- il prodotto sia facilmente smontabile con attrezzi di uso corrente,

- i materiali non compatibili e pericolosi siano separabili.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti. Il richiedente deve fornire all'organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del rapporto di disassemblaggio. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda del caso, devono indicare all'organismo competente quali sostanze ritardanti di fiamma sono state eventualmente utilizzate nelle o sulle parti in plastica di peso superiore a 25 grammi.

6. Estensione della durata di vita

a) Il fabbricante deve fornire una garanzia commerciale di funzionamento della lavastoviglie per almeno due anni. Tale garanzia deve essere valida a partire dalla data di consegna all'acquirente;

b) la disponibilità di pezzi di ricambio compatibili deve essere garantita per un periodo di 12 anni a partire dalla data di cessazione della produzione.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti.

7. Progettazione della macchina

a) L'elettrodomestico deve consentire all'utilizzatore di selezionare un programma per lavare un carico normale utilizzando detersivi che garantiscono le migliori prestazioni a temperature inferiori a 65 °C;

b) sull'elettrodomestico devono essere indicate chiaramente le posizioni adeguate per i vari programmi disponibili (ad esempio, lavaggio normale, a bassa temperatura, metà carico, per stoviglie poco o molto sporche, ecc.);

c) se del caso, la lavastoviglie deve avere una funzione che consenta di adeguare la dose del sale alla durezza dell'acqua e deve essere munita di indicatore di livello del sale.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti.

8. Efficacia di lavaggio

La lavastoviglie deve presentare un indice di efficacia del lavaggio superiore a 1,00, come indicato all'allegato IV della direttiva 97/17/CE, utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE. In base alla definizione dell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, la lavastoviglie verrà considerata come avente una classe di efficacia di lavaggio A o B.

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/17/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni dell'indice di efficacia di lavaggio effettuate secondo la norma EN 50242, utilizzando lo stesso programma di lavaggio standard indicato nella direttiva 97/17/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere superiore al valore suddetto. La classe di efficacia di lavaggio indicata sull'etichetta energetica deve corrispondere a questo valore medio.

In caso di verifica, che non è richiesta all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e le procedure di controllo stabilite dalla norma EN 50242.

9. Efficacia di asciugatura

La lavastoviglie deve presentare un indice di efficacia di asciugatura superiore a 0,93, come indicato all'allegato IV della direttiva 97/17/CE, utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE. In base alla definizione dell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, la lavastoviglie verrà considerata come avente una classe di efficacia di asciugatura A o B.

Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/17/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni dell'indice di efficacia di asciugatura effettuate secondo la norma EN 50242, utilizzando lo stesso programma di lavaggio standard indicato nella direttiva 97/17/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere superiore al valore suddetto. La classe di efficacia di asciugatura indicata sull'etichetta energetica deve corrispondere a questo valore medio.

In caso di verifica, che non è richiesta all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e le procedure di controllo stabilite dalla norma EN 50242.

10. Istruzioni per l'uso

L'apparecchio deve essere accompagnato da un libretto di istruzioni contenente tra l'altro avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente e, in particolare, raccomandazioni relative al consumo ottimale di energia, acqua e additivi (detersivo, sale, ecc.) durante il funzionamento. Il libretto deve contenere:

a) Sulla copertina o sulla prima pagina la seguente dicitura (o una dicitura equivalente): "Al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica. Il manuale suggerisce come ridurre ulteriormente l'impatto ambientale";

b) consigli per l'installazione della macchina in modo da ridurne al minimo la rumorosità;

c) l'avvertenza che l'allacciamento ad un impianto di fornitura di acqua calda permette di risparmiare energia primaria e di ridurre le relative emissioni nel caso in cui l'acqua sia riscaldata con energia solare, riscaldamento comune, sistemi moderni di riscaldamento a gas naturale o combustibile liquido, oppure sistemi di riscaldamento a gas naturale a flusso continuo. L'utilizzatore deve essere informato che i tubi di collegamento tra la fonte di acqua calda e la lavastoviglie devono essere corti e ben isolati;

d) l'avvertenza di regolare la dose di sale in base alla durezza dell'acqua, se applicabile;

e) l'avvertenza di utilizzare la lavastoviglie a pieno carico ogniqualvolta possibile;

f) il suggerimento di evitare di risciacquare i coperti prima di introdurli nella lavastoviglie;

g) il consiglio sul modo migliore di utilizzare l'opzione risciacquo e attesa senza scarico, se disponibile;

h) l'avvertenza sulla disponibilità di detersivi che permettono di ottenere risultati ottimali a temperature inferiori a 65 °C e consentono potenzialmente un risparmio energetico;

i) l'avvertenza di variare le dosi del detersivo in funzione del tipo e della quantità di carico e del grado di sporcizia (ad esempio: un carico ridotto richiede una quantità inferiore di detersivo). Si deve fare riferimento ai segni che figurano sul dosatore del detersivo;

j) informazioni sul consumo di energia e di acqua della lavastoviglie nei vari programmi, per permettere al consumatore di individuare il programma appropriato che utilizza il minor quantitativo di energia elettrica e acqua, ed inoltre informazioni sui consumi nella funzione "stand-by";

k) avvertenza che la lavastoviglie non dovrebbe essere lasciata in posizione "accesa" (ON) dopo aver completato il ciclo, per evitare possibili perdite di energia in stand-by. Il libretto di istruzioni deve indicare i tempi necessari per l'esecuzione dei vari programmi;

l) informazioni sul fabbisogno di energia nei seguenti modi di funzionamento: arresto (OFF), timer (programmazione) e fine programma;

m) suggerimenti sulle corrette operazioni di manutenzione della lavastoviglie, compresa la pulizia periodica dei filtri, e informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio;

n) l'informazione che l'inosservanza delle avvertenze sopraindicate può comportare un maggior consumo di energia, acqua e/o detersivo, aumentando i costi di funzionamento e diminuendo l'efficacia del lavaggio;

o) informazioni sul modo in cui il consumatore può avvalersi dell'offerta di ritiro da parte del fabbricante;

p) informazioni relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al prodotto, con una breve spiegazione del significato e con l'indicazione del sito web (http://europa.eu.int/ecolabel) dove si trovano ulteriori informazioni e della possibilità di trovare detersivi per lavastoviglie muniti di marchio di qualità ecologica.

Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti e deve fornire all'organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del libretto di istruzioni.

11. Informazioni da far figurare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

- consumo energetico estremamente ridotto,

- basso consumo di acqua,

- progettato per facilitarne il riciclaggio.

(1) GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

(2) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

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