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Document 32000D0821

2000/821/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)

OJ L 336, 30.12.2000, p. 82–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 88 - 97
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 88 - 97
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Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 88 - 97

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/821/oj

32000D0821

2000/821/CE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0082 - 0091


Decisione del Consiglio

del 20 dicembre 2000

relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005)

(2000/821/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha organizzato a Birmingham, dal 6 all'8 aprile 1998, in collaborazione con la Presidenza in carica, la conferenza europea dell'audiovisivo "Sfide e possibilità dell'era digitale". Da tale consultazione è emersa la necessità di un programma rafforzato di sostegno all'industria europea dell'audiovisivo, segnatamente in materia di sviluppo, distribuzione e promozione di opere audiovisive europee. Inoltre nell'era digitale le attività nel settore dell'audiovisivo contribuiscono alla creazione di nuovi posti di lavoro, in particolare nella produzione e nella diffusione di contenuti audiovisivi.

(2) Il 28 maggio 1998, il Consiglio, approvando i risultati della conferenza europea dell'audiovisivo di Birmingham, ha sottolineato l'opportunità d'incentivare lo sviluppo di un'industria europea di programmi audiovisivi forte e competitiva, in particolare prendendo in considerazione la diversità culturale europea e le condizioni particolari delle aree linguistiche limitate.

(3) La relazione del 26 ottobre 1998 del Gruppo di riflessione ad alto livello sulla politica audiovisiva intitolata "L'era digitale e la politica audiovisiva europea" riconosce la necessità di rafforzare le misure di sostegno a favore dell'industria cinematografica e audiovisiva, in particolare dotando il programma MEDIA di risorse adeguate all'esperienza e all'importanza strategica dell'industria.

(4) Le sfide della produzione, della distribuzione e della disponibilità del contenuto audiovisivo europeo sono stati i principali temi affrontati dal Forum audiovisivo "Un contenuto europeo per il millennio digitale" organizzato dalla Presidenza in carica in collaborazione con la Commissione a Helsinki il 10 e 11 settembre 1999.

(5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dei Ministri intitolata "Le prossime fasi della politica audiovisiva" riconosce la necessità di un sostegno pubblico maggiore, in particolare a livello comunitario, per rafforzare la competitività del settore audiovisivo europeo.

(6) Il Libro verde sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione e sulle sue implicazioni normative sottolinea il rischio di una carenza di contenuti di qualità per il mercato della televisione digitale e analogica.

(7) La consultazione pubblica sul Libro verde condotta dalla Commissione ha rivelato la necessità di creare un quadro favorevole alla distribuzione e alla promozione di contenuti audiovisivi europei per i media tradizionali e nuovi in un contesto digitale.

(8) Nelle conclusioni del 27 settembre 1999 sui risultati della consultazione pubblica relativa al Libro Verde sulla convergenza(1), il Consiglio ha invitato la Commissione a tener conto dei risultati della consultazione al momento di elaborare proposte di misure per il rafforzamento del settore europeo dell'audiovisivo, ivi compreso il settore multimediale.

(9) Nella comunicazione del 14 dicembre 1999 su "Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale", la Commissione ha definito le priorità della sua azione nel settore dell'audiovisivo per il periodo 2000-2005.

(10) La Commissione ha attuato un "Programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995)", adottato dal Consiglio con decisione 90/685/CEE del Consiglio(2), che comportava in particolare azioni destinate a sostenere lo sviluppo e la distribuzione di opere audiovisive europee.

(11) Sulla scorta del Libro verde "Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea", la Commissione ha presentato, nel novembre 1995, una proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo di garanzia per la promozione dell'industria cinematografica e televisiva(3), in merito alla quale il Parlamento europeo ha emesso un parere favorevole il 22 ottobre 1996(4).

(12) La strategia comunitaria di sviluppo e rafforzamento dell'industria audiovisiva europea è stata confermata nel quadro del programma MEDIA II (1996-2000), adottato con decisione 95/563/CE del Consiglio(5) e con decisione 95/564/CE del Consiglio(6). Basandosi sull'esperienza maturata con questo programma, è opportuno prolungarla tenendo conto dei risultati ottenuti.

(13) La relazione della Commissione sui risultati ottenuti nel quadro del programma MEDIA II (1996-2000), dal 1o gennaio 1996 al 30 giugno 1998, mette in evidenza che il programma risponde alla necessaria sussidiarietà degli aiuti comunitari in rapporto agli aiuti nazionali, essendo le basi di intervento del programma MEDIA complementari alle basi tradizionali dei meccanismi nazionali di sostegno.

(14) È necessario tener conto degli aspetti culturali del settore dell'audiovisivo, conformemente all'articolo 151, paragrafo 4, del trattato.

(15) Conformemente al mandato negoziale affidato dal Consiglio alla Commissione, l'Unione dovrebbe vegliare, nel corso dei prossimi negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a garantire, come nel corso dell'Uruguay Round, la possibilità che la Comunità e i suoi Stati membri salvaguardino e sviluppino la loro capacità di definire e attuare le loro politiche culturali ed audiovisive per la salvaguardia della loro diversità culturale.

(16) Sostenendo lo stesso approccio e consapevole del ruolo specifico del settore europeo dell'audiovisivo ai fini della salvaguardia del pluralismo culturale, di un'economia sana e della libertà di espressione, il Parlamento europeo, nella risoluzione del 18 novembre 1999, ha ribadito il suo impegno a favore della libertà di azione riconosciuta nel quadro dell'Uruguay Round in materia di politica audiovisiva, sostenendo che, anche in futuro, le norme dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) sui servizi culturali, e segnatamente sul settore dell'audiovisivo, non dovrebbero compromettere la diversità e l'autonomia culturale dei membri dell'OMC.

(17) Per aumentare il plusvalore delle misure comunitarie è necessario garantire la complementarità tra le misure attuate a livello comunitario e le forme nazionali di sostegno.

(18) È necessario che la presente decisione sia coerente con l'azione della Commissione in materia di misure nazionali di sostegno al settore dell'audiovisivo, soprattutto alla luce dell'obiettivo della salvaguardia della diversità culturale in Europa, consentendo alle politiche nazionali di sviluppare adeguatamente il potenziale di produzione degli Stati membri. Il sostegno comunitario è inoltre cumulabile con qualsiasi sostegno pubblico.

(19) L'emergere di un mercato audiovisivo europeo richiede lo sviluppo e la produzione di opere europee, vale a dire le opere originarie degli Stati membri nonché le opere originarie di paesi terzi europei che partecipino al programma MEDIA Plus o che, rispettando le condizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1999, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive(7), dispongano di un quadro di cooperazione con esso.

(20) Nel corso dei prossimi anni, la rivoluzione digitale, grazie alle nuove possibilità di trasmissione dei contenuti audiovisivi, agevolerà l'accesso alle opere audiovisive europee nonché una loro crescente diffusione al di fuori del paese d'origine.

(21) La competitività dell'industria dei programmi audiovisivi dipende dall'uso di nuove tecnologie nelle fasi dello sviluppo, della produzione e della distribuzione dei programmi. Di conseguenza, è opportuno assicurare una coordinazione appropriata ed efficace con le azioni intraprese nei settori delle nuove tecnologie, in particolare il Quinto programma quadro della Comunità europea per delle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), adottato con decisione 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(8), con il futuro Sesto programma quadro e le nuove possibilità di produzioni multilingue, per garantire la coerenza con le azioni previste da detto programma. Un'attenzione particolare dovrà essere accordata alle esigenze e potenzialità delle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul mercato del settore dell'audiovisivo. Sono auspicabili sforzi coordinati per sfruttare le nuove opportunità di produzione multilingue.

(22) Al fine di incentivare progetti europei nel settore dell'audiovisivo, la Commissione esaminerà la possibilità di finanziamenti complementari a titolo di altri strumenti comunitari, segnatamente nell'ambito "e-Europe" e di iniziative conseguenti alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, quali la Banca europea per gli investimenti (BEI), il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nonché i programmi quadro a favore della ricerca. Gli operatori del settore audiovisivo dovrebbero essere informati circa le varie forme di sostegno a loro disposizione nell'ambito dell'Unione europea.

(23) Conformemente alla decisione del Consiglio europeo di Lisbona, entro la fine del 2000 il Consiglio e la Commissione riferiranno in merito all'attuale revisione degli strumenti finanziari della BEI e del FEI, allo scopo di riorientare i finanziamenti verso il sostegno alla fondazione di imprese, alle imprese del settore high-tech e alle imprese più piccole nonché alle altre iniziative in materia di capitale di rischio o di meccanismi di garanzia proposte dalla BEI e dal FEI. A tal proposito occorre prestare particolare attenzione anche all'industria dell'audiovisivo, onde agevolarne l'accesso al mercato dei capitali e rafforzarne la competitività.

(24) Nella sua relazione al Consiglio europeo su "Le Prospettive dell'impiego nella società dell'informazione", la Commissione rileva un forte potenziale di creazione di posti di lavoro connesso ai nuovi servizi audiovisivi.

(25) La Commissione, nella sua comunicazione sulle politiche comunitarie a favore dell'occupazione, ha riconosciuto l'impatto positivo del programma MEDIA II sulla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore audiovisivo.

(26) Occorre pertanto agevolare lo sviluppo degli investimenti nell'industria dell'audiovisivo e invitare gli Stati membri a incoraggiare con vari mezzi la creazione di posti di lavoro in questa industria.

(27) È opportuno che il programma MEDIA Plus consenta la creazione di un ambiente che favorisca la creazione di imprese e gli investimenti onde garantire la presenza del settore audiovisivo europeo nell'economia globale nonché l'efficace promozione della diversità culturale.

(28) Occorre valorizzare il contributo delle PMI allo sviluppo del settore dell'audiovisivo.

(29) È necessario migliorare le condizioni di distribuzione e di promozione di opere cinematografiche europee sul mercato europeo e internazionale. Si dovrebbe incentivare la cooperazione tra distributori internazionali, distributori nazionali, gestori delle sale cinematografiche e produttori, promuovendo in particolare la creazione di reti fra distributori, segnatamente le PMI, e sostenere iniziative concertate che consentano azioni comuni per una programmazione a livello europeo.

(30) Occorre migliorare le condizioni della diffusione televisiva delle opere europee sul mercato europeo e internazionale. Tenuto conto del ruolo primordiale che può svolgere il circuito televisivo ai fini della circolazione di opere europee e dello spazio insufficiente che esso riserva attualmente a tali opere nella sua programmazione, occorre che le emittenti europee, come definite all'articolo 2 della direttiva 89/552/CE, incoraggino la diffusione europea dei programmi acquistando opere che sono state prodotte in altri Stati membri.

(31) Occorre agevolare l'accesso al mercato delle imprese indipendenti di produzione e di distribuzione europee nonché la promozione sia delle opere che delle imprese di produzione europee del settore audiovisivo.

(32) Occorre facilitare l'accesso del pubblico al patrimonio audiovisivo europeo, in particolare attraverso la digitalizzazione e messa in rete a livello europeo.

(33) I detentori europei di contenuti dovrebbero essere incitati a procedere alla digitalizzazione e alla messa in rete dei loro cataloghi, compresi gli archivi e il patrimonio cinematografico.

(34) Il sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione dovrebbe tener conto di obiettivi strutturali quali lo sviluppo del potenziale nei paesi o nelle regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con area geografica o linguistica limitata, e/o lo sviluppo del settore della produzione indipendente, e in particolare delle PMI.

(35) I paesi associati dell'Europa centrale e orientale, nonché Cipro, Malta, la Turchia e gli Stati EFTA membri dell'accordo SEE hanno una propensione riconosciuta a partecipare ai programmi comunitari, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.

(36) Gli altri paesi europei che sono parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, sono parte integrante dello spazio audiovisivo europeo e dunque hanno propensione a partecipare al presente programma, sulla base di stanziamenti supplementari, alle condizioni da convenire negli accordi tra le parti interessate. Questi paesi dovrebbero, se lo desiderano, in funzione delle considerazioni di bilancio o delle priorità della loro industria audiovisiva, poter partecipare al programma o beneficiare di una formula di cooperazione più limitata, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da convenire tra le parti interessate.

(37) L'apertura del programma ai paesi terzi europei è subordinata ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario, in particolare la direttiva 89/552/CEE.

(38) La cooperazione con paesi terzi non europei basata su mutui ed equilibrati interessi può permettere di ottenere un plusvalore per l'industria audiovisiva europea in materia di promozione, d'accesso al mercato, di distribuzione, di diffusione e di sfruttamento delle opere europee in questi paesi. L'apertura ai paesi terzi accrescerà la consapevolezza della diversità culturale dell'Europa e consentirà la diffusione di valori democratici comuni. Tale cooperazione dovrebbe essere sviluppata sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da convenire negli accordi tra le parti interessate.

(39) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite nel trattato, nella presente decisione è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione(9) sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento delle procedure di bilancio.

(40) Le misure necessarie per l'attuazione del presente atto sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e obiettivi del programma

1. La presente decisione istituisce, per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2005, un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee, all'interno e all'esterno della Comunità, in prosieguo "il programma", volto a rafforzare l'industria audiovisiva europea.

2. Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

a) miglioramento della competitività del settore audiovisivo europeo, ivi comprese le piccole e medie imprese, sul mercato europeo e internazionale, mediante incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione di opere audiovisive europee, tenendo conto dello sviluppo delle nuove tecnologie;

b) rafforzamento dei settori che contribuiscono al miglioramento della circolazione transnazionale di opere europee;

c) rispetto e promozione della diversità linguistica e culturale in Europa;

d) valorizzazione del patrimonio audiovisivo europeo, in particolare la sua digitalizzazione e messa in rete;

e) sviluppo del settore audiovisivo nei paesi o nelle regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o con un'area linguistica o geografica limitata e rafforzamento della messa in rete e della cooperazione transnazionale tra piccole e medie imprese;

f) diffusione di nuovi tipi di contenuti audiovisivi che utilizzino le nuove tecnologie.

Tali obiettivi sono realizzati secondo le modalità previste nell'allegato.

Articolo 2

Obiettivi specifici del programma nel settore dello sviluppo

Nel settore dello sviluppo gli obiettivi specifici del programma sono:

a) promuovere, apportando assistenza finanziaria, lo sviluppo di progetti di produzione (fiction per il cinema o la televisione, documentari creativi, opere per la televisione o il cinema, opere che valorizzino il patrimonio audiovisivo e cinematografico) presentati da imprese indipendenti, segnatamente piccole e medie, destinati al mercato europeo e internazionale;

b) promuovere, apportando un aiuto finanziario, lo sviluppo di progetti di produzione che ricorrono alle nuove tecnologie di creazione, produzione e diffusione.

Articolo 3

Obiettivi specifici del programma nei settori della distribuzione e della diffusione

Nei settori della distribuzione e della diffusione, gli obiettivi specifici del programma sono:

a) rafforzare il settore della distribuzione europea in campo cinematografico incoraggiando i distributori ad investire nella produzione, nell'acquisizione, nella commercializzazione e nella promozione di film cinematografici europei non nazionali;

b) favorire una maggiore diffusione transnazionale dei film europei non nazionali sul mercato europeo e internazionale, mediante iniziative a favore della loro distribuzione e programmazione nelle sale, anche incoraggiando strategie coordinate di commercializzazione;

c) rafforzare il settore della distribuzione di opere europee su supporti destinati all'uso privato incoraggiando i distributori ad investire in tecnologia digitale e nella promozione di opere europee non nazionali;

d) promuovere la circolazione, all'interno e all'esterno della Comunità, di programmi televisivi europei prodotti da imprese indipendenti, incentivando la cooperazione tra emittenti, da un lato, e distributori e produttori indipendenti europei dall'altro;

e) incentivare la creazione di cataloghi di opere europee in formato digitale destinate all'uso con i nuovi media;

f) sostenere la diversità linguistica delle opere audiovisive e cinematografiche europee.

Articolo 4

Obiettivi specifici del programma nei settori della promozione e dell'accesso al mercato

Nei settori della promozione e dell'accesso al mercato, il programma si prefigge di:

a) facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali nonché di festival di programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti;

b) incentivare la messa in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni intraprese sul mercato europeo e internazionale da organismi nazionali di promozione pubblici o privati.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1. I beneficiari di un sostegno comunitario assicurano una parte sostanziale del finanziamento che può includere qualsiasi altro finanziamento pubblico. Il finanziamento comunitario non supera il 50 % dei costi delle operazioni. Nei casi espressamente previsti in allegato, tale percentuale potrà tuttavia raggiungere il 60 % dei costi delle operazioni.

2. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è di 350 milioni di EUR. La ripartizione indicativa per settore di detto importo figura al punto 1.5 dell'allegato. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità è parte contraente, le imprese beneficiarie del programma devono essere detenute e continuare ad esserlo, sia direttamente sia mediante partecipazione maggioritaria, da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.

Articolo 6

Aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari assegnati nel quadro del programma sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili a determinate condizioni, o di sovvenzioni, quali definiti in allegato. I rimborsi delle somme erogate nel quadro del programma, al pari di quelli provenienti dalle azioni condotte nel quadro dei programmi MEDIA (1991-1995) e MEDIA II (1996-2000), saranno destinati al programma MEDIA Plus.

Articolo 7

Attuazione della decisione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione, concernenti i punti citati in seguito sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

a) gli orientamenti generali per tutte le misure descritte in allegato;

b) il contenuto degli inviti a sottoporre proposte, la definizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei progetti;

c) le questioni riguardanti la ripartizione interna annua delle risorse del programma, compresa la ripartizione tra le azioni previste nei settori sviluppo, promozione e distribuzione;

d) le modalità di controllo e valutazione delle azioni;

e) qualsiasi proposta di assegnazione di fondi comunitari superiore a 200000 EUR per lo sviluppo o, a 300000 EUR per la distribuzione e a 200000 EUR per beneficiario ogni anno per la promozione. Tali limiti potranno essere rivisti dal Comitato in base all'esperienza;

f) la scelta dei progetti pilota previsti all'articolo 10.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Tale procedura si applica anche alla scelta finale degli uffici di assistenza tecnica.

3. L'assistenza tecnica è disciplinata dalle disposizioni adottate nel quadro del regolamento finanziario.

4. La Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio, periodicamente e in tempo utile, dell'andamento dell'esecuzione della presente decisione, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzazione delle risorse disponibili.

Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Coerenza e complementarità

1. Per l'attuazione del programma, la Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l'assoluta coerenza e complementarità con altre politiche, programmi e azioni comunitari che hanno un'incidenza per il settore audiovisivo.

2. La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi ed azioni nel settore audiovisivo condotti nell'ambito della cooperazione della Comunità con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 10

Progetti pilota

1. Per tutta la durata del programma saranno introdotti progetti pilota volti a migliorare l'accesso ai contenuti audiovisivi europei, che si avvalgono delle opportunità offerte dallo sviluppo e dall'introduzione delle tecnologie nuove e innovatrici, comprese la digitalizzazione e i nuovi metodi di diffusione.

2. Nella selezione dei progetti pilota, la Commissione sarà assistita da gruppi di consulenza tecnica composti da esperti designati dagli Stati membri. L'elenco dei progetti che possono essere presi in considerazione sarà sottoposto periodicamente al comitato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 11

Apertura del programma ai paesi terzi

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

2. Il programma è aperto alla partecipazione di Cipro, di Malta, della Turchia e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.

3. Esso è inoltre aperto alla partecipazione dei paesi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi da quelle cui ai paragrafi 1 e 2, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le condizioni da convenire negli accordi tra le parti interessate.

4. L'apertura del programma ai paesi terzi europei di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è soggetta ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario, ivi compreso l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 89/552/CEE.

5. Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi sulla base di stanziamenti supplementari e modalità specifiche, anche in compartecipazione finanziaria secondo le procedure concordate, da convenire negli accordi tra le parti interessate. I paesi terzi europei di cui al paragrafo 3 che non desiderano beneficiare di una piena partecipazione al programma possono beneficiare di una partecipazione al programma alle condizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 12

Controllo dell'esecuzione e valutazione

1. La Commissione assicura la valutazione a priori, il controllo dell'esecuzione e la valutazione a posteriori delle azioni previste dalla presente decisione. Essa provvede ad assicurare l'accessibilità del programma e la trasparenza della relativa attuazione.

2. Successivamente alla realizzazione dei progetti, la Commissione valuta il modo in cui essi sono stati attuati e il loro impatto per stabilire se gli obiettivi fissati in origine siano stati raggiunti.

3. Dopo aver interpellato il comitato di cui all'articolo 8, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale un rapporto di valutazione sull'impatto e l'efficacia del programma, in base ai risultati ottenuti dopo due anni di attuazione del programma. Il rapporto è eventualmente corredato di proposte di aggiustamento.

4. Al termine dell'esecuzione del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione dettagliata sull'attuazione e sui risultati del programma.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto dal 1o gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. Guigou

(1) GU C 283 del 6.10.1999, pag. 1.

(2) GU L 380 del 31.12.1990, pag. 37.

(3) GU C 41 del 13.2.1996, pag. 8.

(4) GU C 347 del 18.11.1996, pag. 33.

(5) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

(6) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

(7) GU L 298 del 17.10.1989, p. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(8) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.

(9) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO

1. AZIONI DA REALIZZARE

1.1. Nel settore dello sviluppo delle opere audiovisive

Al fine di rispondere alle strategie imprenditoriali che riflettono la diversità delle strutture produttive e della natura dei progetti, le azioni del programma sono intese ad accordare sostegni finanziari alle imprese del settore audiovisivo che presentano:

a) sia proposte di sviluppo di pacchetti di progetti per società con capacità d'investimento più elevata;

b) sia proposte di sviluppo di pacchetti di progetti per società con capacità d'investimento più ridotta;

c) sia proposte di sviluppo di opere audiovisive presentate progetto per progetto.

I criteri di selezione terranno soprattutto conto della vocazione europea e internazionale dei progetti, in particolare:

- del potenziale di produzione,

- della vocazione a un utilizzo transnazionale, delle strategie di commercializzazione e distribuzione previste,

- della qualità e originalità di tali progetti.

I sostegni allo sviluppo saranno concessi secondo modalità che prevedano, allorché un progetto entra in produzione, il reinvestimento del sostegno nello sviluppo di nuovi progetti di produzione.

Il contributo si limiterà, in via generale, al 50 % dei costi del progetto, ma potrà raggiungere il 60 % per progetti che presentino un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea.

Nel quadro del rapporto di cui all'articolo 12 la Commissione valuta i risultati comparati dei sistemi considerati nel presente allegato alla luce degli obiettivi del programma. Essa sottopone al Comitato secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, proposte appropriate circa le modalità di applicazione per il proseguimento del programma.

1.2. Nel settore della distribuzione e diffusione

1.2.1. Distribuzione cinematografica

Per rispondere agli obiettivi di cui all'articolo 3, sono attuate le seguenti linee d'azione:

a) un sistema di sostegno sotto forma di anticipo con condizioni di rimborso per distributori cinematografici di opere cinematografiche europee fuori del loro territorio di produzione. Questo sistema è destinato a:

- incentivare la messa in rete dei distributori europei, in cooperazione con i produttori e i distributori internazionali, onde favorire strategie comuni sul mercato europeo,

- incoraggiare in particolare i distributori ad investire nei costi di promozione e distribuzione adeguata per i film europei,

- sostenere il multilinguismo delle opere europee (doppiaggio, sottotitolaggio, produzione multilingue, colonna sonora internazionale). La parte del sostegno destinata a finanziare la diversità linguistica delle opere avrà la forma di sovvenzione.

I criteri di scelta dei beneficiari possono comprendere delle disposizioni volte a distinguere i progetti secondo la loro categoria di bilancio. Un'attenzione particolare è rivolta ai film che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea.

b) un sistema di sostegno "automatico" ai distributori europei, proporzionale agli ingressi in sala totalizzati dai film europei non nazionali negli Stati partecipanti al programma, nei limiti di un importo massimo per film, modulato a seconda degli Stati. Tale sostegno può essere utilizzato dai distributori solo per essere investito:

- nella coproduzione di film europei non nazionali,

- nell'acquisto di diritti di sfruttamento, ad esempio attraverso "minimi garantiti", di film europei non nazionali,

- nelle spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitolaggio), di promozione e di pubblicità per i film europei non nazionali.

Le modalità di reinvestimento saranno generalmente limitate al 50 % dei costi dei progetti ma potranno raggiungere il 60 %, in particolare per gli investimenti nella fase della produzione e per i film che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea.

c) un sistema di sostegno alle società europee di distribuzione internazionale di film cinematografici ("agenti di vendita"), determinato in funzione della loro prestazione sul mercato in un periodo di riferimento di almeno un anno. Tale sostegno può essere utilizzato dagli agenti di vendita per essere investito nell'acquisizione (minimi garantiti) e nelle spese di promozione di nuove opere europee sul mercato europeo e internazionale.

d) un sostegno adeguato destinato a incoraggiare gli esercenti a proporre una programmazione significativa di film europei non nazionali nelle sale commerciali di prima visione, per una durata minima di gestione. La condizione per l'attribuzione del sostegno è totalizzare un numero minimo di proiezioni di film europei. L'ammontare del sostegno può tener conto del numero di ingressi totalizzati da film europei non nazionali per un periodo di riferimento, entro i limiti di un importo massimo.

Inoltre potrà essere concesso un sostegno per favorire la creazione e il consolidamento delle reti di gestori europei che sviluppano azioni comuni a favore di questa programmazione.

Il sostegno concesso potrà essere utilizzato per lo sviluppo di azioni educative e di sensibilizzazione del pubblico giovane nelle sale.

Ove possibile, il sostegno alle sale e alle reti incentiverà un'equilibrata ripartizione geografica.

1.2.2. Distribuzione di opere europee off-line

Con questo termine si designa la distribuzione di opere europee su supporti destinati all'uso privato.

Sostegno automatico: un sistema di sostegno automatico agli editori e distributori di opere cinematografiche e audiovisive europee, esclusi i giochi, registrate su supporti destinati all'uso privato (ad es. videocassette, DVD), determinato in funzione della loro prestazione sul mercato per un periodo di riferimento di almeno un anno. La valutazione della prestazione potrà tener conto delle specificità dei vari mercati nazionali attraverso opportune ponderazioni. Tale sostegno può essere utilizzato dai distributori solo per essere investito:

a) nelle spese di edizione e distribuzione di nuove opere europee non nazionali su supporto digitale; o

b) nelle spese di promozione di nuove opere europee non nazionali su supporto non digitale.

Tale sistema è destinato:

a) a favorire l'uso di nuove tecnologie nella produzione di opere europee destinate all'uso privato (realizzazione di "master" digitale riproducibile da tutti i distributori europei);

b) ad incoraggiare in particolare i distributori a investire nella promozione e distribuzione adeguata di opere audiovisive e di film europei non nazionali;

c) a sostenere la diversità linguistica delle opere europee (doppiaggio, sottotitolaggio e produzione multilingue).

1.2.3. Diffusione televisiva

Incoraggiare i produttori indipendenti a realizzare opere (fiction, documentari, animazione) che implichino la partecipazione di non meno di due diffusori, e preferibilmente più di due, di diversi Stati che partecipano o cooperano al programma appartenenti a zone linguistiche diverse.

I criteri di scelta dei beneficiari possono comprendere disposizioni volte a distinguere i progetti a seconda della loro categoria di bilancio e del loro genere. Un'attenzione particolare è rivolta alle opere audiovisive che presentano un interesse per la valorizzazione del patrimonio e della diversità linguistica e culturale europea.

La parte del sostegno destinata a finanziare la diversità linguistica (compresa la produzione di colonne sonore, musica e effetti) delle opere avrà la forma di sovvenzione.

1.2.4. Distribuzione di opere europee "on-line"

Con questo termine si designa la distribuzione di opere europee in linea tramite i servizi avanzati di distribuzione e i nuovi media (ad esempio Internet, video-on-demand). Lo scopo è favorire l'adeguamento dell'industria europea dei programmi audiovisivi agli sviluppi della tecnologia digitale, soprattutto per quanto riguarda i servizi avanzati di distribuzione in linea.

Mediante incentivi alla digitalizzazione delle opere e alla creazione di materiale promozionale e pubblicitario su supporto digitale si mira ad incoraggiare le società europee (fornitori di accesso in linea, canali tematici, ecc.) a creare cataloghi di opere europee in formato digitale destinati alla diffusione tramite i nuovi media.

1.3. Promozione

1.3.1. Nel settore della promozione e dell'accesso ai mercati dell'utenza professionale

Le azioni del programma si prefiggono:

a) di migliorare le condizioni di accesso dei professionisti alle manifestazioni commerciali e ai mercati audiovisivi dell'utenza professionale in Europa e al di fuori di essa attraverso azioni specifiche di assistenza tecnica e finanziaria nel quadro di manifestazioni quali:

- principali mercati europei e internazionali del cinema,

- principali mercati europei e internazionali della televisione,

- mercati tematici, in particolare i mercati del film di animazione, dei documentari, dei sistemi multimediali e delle nuove tecnologie;

b) di favorire la realizzazione di una banca dati e/o di una rete di banche dati relative ai cataloghi di programmi europei, destinati agli operatori del settore;

c) di favorire, ove possibile, il sostegno alla promozione delle opere cinematografiche, a partire dalla fase di produzione dell'opera in questione.

A tal fine la Commissione incoraggia la messa in rete a livello europeo degli operatori, in particolare sostenendo azioni comuni tra organismi nazionali pubblici o privati di promozione.

In generale il contributo sarà limitato al 50 % dei costi dei progetti, ma potrà raggiungere il 60 % per i progetti che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea.

1.3.2. Nel settore dei festival

Le azioni del programma mirano a:

a) sostenere i festival dell'audiovisivo realizzati in partenariato che abbiano in programmazione un numero significativo di opere europee;

b) incentivare i progetti di cooperazione di dimensione europea tra manifestazioni audiovisive di almeno otto Stati che partecipano o cooperano al programma, che presentino un piano d'azione comune per la promozione delle opere audiovisive europee e la loro circolazione.

Un'attenzione particolare verrà rivolta ai festival che contribuiscono alla promozione di opere di Stati membri o di regioni con una scarsa capacità produttiva nel settore audiovisivo e di opere di giovani artisti europei, e che attuano una politica attiva di promozione e di incentivazione alla distribuzione delle opere europee programmate.

Sarà data priorità ai progetti delle reti che instaurano una cooperazione duratura tra manifestazioni.

In generale il contributo sarà limitato al 50 % dei costi dei progetti, ma potrà raggiungere il 60 % per i progetti che presentano un interesse per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea.

1.3.3. Attività volte a promuovere la creazione europea

Favorire la realizzazione, da parte degli operatori del settore in stretta collaborazione con gli Stati membri, di attività promozionali destinate al grande pubblico, a sostegno della creazione cinematografica e audiovisiva europea.

1.4. Progetti pilota

I progetti pilota, i cui obiettivi sono definiti all'articolo 10, possono riguardare tra l'altro i seguenti settori, in una prospettiva di valorizzazione, collegamento in rete e promozione:

a) patrimonio cinematografico;

b) archivi di programmi audiovisivi europei;

c) cataloghi di opere audiovisive europee;

d) contenuti europei diffusi su supporto digitale, per mezzo ad esempio dei servizi avanzati di distribuzione.

I progetti pilota daranno luogo a scambi di esperienze, i cui risultati saranno ampiamente pubblicizzati per incoraggiare la diffusione di buone prassi.

Dopo due anni di applicazione del programma, la Commissione verifica i risultati dei progetti pilota e propone adeguamenti del programma.

1.5. Ripartizione delle risorse

I fondi disponibili saranno ripartiti in base ai seguenti orientamenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Tutte le percentuali hanno valore indicativo e possono essere adattate dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 8, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione.

2. PROCEDURA DI ATTUAZIONE

2.1. Metodologia

Nell'attuazione del programma la Commissione curerà che siano rispettati gli obiettivi indicati all'articolo 1, paragrafo 2.

Per la realizzazione del programma, la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 8, opererà in stretta collaborazione con gli Stati membri. Essa consulterà altresì i partner interessati. La Commissione provvederà affinché la partecipazione dei professionisti al programma e rispecchi la diversità culturale europea.

2.2. Finanziamento

2.2.1. Contributo comunitario

Il finanziamento comunitario non supererà il 50 % del costo finale delle azioni (salvo nei casi espressamente definiti nel presente allegato in cui si prevede un tetto massimo del 60 %) e sarà concesso sotto forma di anticipi rimborsabili a determinate condizioni, o di sovvenzioni. I costi sovvenzionabili saranno solo quelli direttamente connessi alla realizzazione dell'azione sostenuta, anche se vengono finanziati in parte dal beneficiario prima della procedura di selezione. Per quanto riguarda il sostegno al multilinguismo delle opere, il contributo comunitario avverrà sotto forma di sovvenzioni.

2.2.2. Valutazione a priori, controllo e valutazione a posteriori

Prima di approvare una richiesta di sostegno comunitario, la Commissione la valuta attentamente per giudicarne la conformità con la presente decisione e con le condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione dell'allegato.

Le richieste di sostegno comunitario devono comportare:

a) un piano finanziario che enumeri tutte le componenti del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Commissione;

b) un calendario provvisorio dei lavori;

c) qualsiasi altra informazione utile richiesta dalla Commissione.

2.2.3. Disposizioni finanziarie e controllo finanziario

La Commissione determina le norme per gli impegni e i pagamenti relativi alle azioni avviate in conformità con la presente decisione, in base alle disposizioni appropriate della normativa finanziaria.

Essa garantisce in particolare che le procedure amministrative e finanziarie messe in atto siano adeguate agli obiettivi perseguiti nonché alle prassi e agli interessi dell'industria audiovisiva.

2.3. Applicazione

2.3.1. La Commissione attua il programma. A tal fine essa può ricorrere alla collaborazione di consulenti indipendenti e uffici di assistenza tecnica scelti in seguito a gara d'appalto in base alla loro professionalità nel settore, dell'esperienza acquisita nel programma MEDIA II o ad altre esperienze acquisite in materia. L'assistenza tecnica sarà finanziata dal bilancio del programma. Inoltre, la Commissione potrà concludere dei partenariati, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per operazioni con organismi specializzati, compresi quelli istituiti in virtù di altre iniziative europee, come Eureka Audiovisivi, EURIMAGES e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per attuare azioni congiunte che rispondano agli obiettivi del programma nel settore della promozione.

La Commissione provvede alla selezione definitiva dei beneficiari del programma e decide i contributi da concedere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, in base ai lavori preliminari degli uffici di assistenza tecnica. Essa garantisce la motivazione delle sue decisioni nei confronti dei candidati al sostegno comunitario e provvede alla trasparenza nell'attuazione del programma.

Per la realizzazione del programma e, in particolare per la valutazione dei progetti che beneficiano di finanziamenti del programma e per le azioni di messa in rete, la Commissione farà in modo di avvalersi di esperti riconosciuti e indipendenti del settore audiovisivo nel campo dello sviluppo, della produzione, della distribuzione e della promozione, competenti, se necessario, in materia di gestione dei diritti, in particolare nel nuovo contesto digitale.

2.3.2. La Commissione, mediante azioni adeguate, informa delle possibilità offerte dal programma e ne cura la promozione. La Commissione fornisce inoltre, per mezzo di Internet, delle informazioni integrate su tutte le modalità di sostegno esistenti nell'ambito della politica dell'Unione europea concernenti il settore audiovisivo.

In particolare, la Commissione e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie proseguendo le attività dei MEDIA-Desk e delle Antenne MEDIA e provvedendo al rafforzamento delle loro competenze professionali, per:

a) informare gli operatori del settore audiovisivo delle varie forme di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione europea;

b) assicurare l'informazione e la promozione del programma;

c) incoraggiare la massima partecipazione di professionisti alle azioni del programma;

d) assistere i professionisti nella presentazione dei progetti elaborati sulla base dell'invito a presentare proposte;

e) favorire la cooperazione transfrontaliera tra professionisti;

f) garantire il collegamento con le varie istituzioni di sostegno degli Stati membri ai fini della complementarità delle azioni del programma con le misure nazionali di sostegno.

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