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Document 32000D0709

2000/709/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2000, relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche [notificata con il numero C(2000) 3179] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 289, 16.11.2000, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 70 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 127 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 127 - 128
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 61 - 62

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/709/oj

32000D0709

2000/709/CE: Decisione della Commissione, del 6 novembre 2000, relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche [notificata con il numero C(2000) 3179] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 16/11/2000 pag. 0042 - 0043


Decisione della Commissione

del 6 novembre 2000

relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

[notificata con il numero C(2000) 3179]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/709/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche(1) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 13 dicembre 1999 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

(2) L'allegato III della direttiva 1999/93/CE stabilisce i requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma sicura. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva, la conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all'allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri, mentre la Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato per determinare tale conformità.

(3) La Commissione fissa i summenzionati criteri previa consultazione del comitato per la firma elettronica istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 1999/93/CE.

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la firma elettronica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri designano gli organismi incaricati di determinare la conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura.

Articolo 2

Qualora appartenga ad un'organizzazione che svolge attività diverse dalla valutazione della conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti stabiliti nell'allegato III della direttiva 1999/93/CE, l'organismo designato è chiaramente identificabile all'interno di detta organizzazione. Le diverse attività sono chiaramente distinte.

Articolo 3

L'organismo e il suo personale non intraprendono attività che rischino di interferire con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità in relazione ai compiti loro affidati. In particolare, l'organismo è indipendente dalle parti in presenza. Di conseguenza, l'organismo, il suo direttore esecutivo e il personale incaricato della verifica di conformità non devono essere progettisti, fabbricanti, fornitori o installatori di dispositivi per la creazione di una firma sicura, né fornitori di servizi di certificazione che rilasciano certificati al pubblico, né rappresentanti autorizzati delle suddette parti.

Gli organismi godono di indipendenza finanziaria e non partecipano direttamente ad attività di progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di dispositivi per la creazione di una firma sicura, né rappresentano parti coinvolte in tali attività. Quanto precede non osta alla possibilità di scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.

Articolo 4

L'organismo e il suo personale sono in grado di determinare la conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti stabiliti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE dando prova di alta integrità professionale, affidabilità e sufficiente competenza tecnica.

Articolo 5

L'organismo applica procedure di valutazione della conformità trasparenti e registra tutte le informazioni pertinenti riguardanti tali attività. Tutte le parti interessate hanno accesso ai servizi dell'organismo. Il funzionamento dell'organismo risponde a procedure gestite in modo non discriminatorio.

Articolo 6

L'organismo dispone delle risorse umane e materiali sufficienti per svolgere correttamente e speditamente i compiti tecnici ed amministrativi connessi con le attività per le quali è stato designato.

Articolo 7

Il personale responsabile della valutazione di conformità possiede:

- una solida formazione tecnica e professionale, in particolare nel campo delle tecnologie di firma elettronica e dei corrispondenti aspetti di sicurezza delle tecnologie dell'informazione,

- una buona conoscenza delle esigenze legate alle valutazioni di conformità che realizza nonché l'esperienza necessaria per realizzare tali valutazioni.

Articolo 8

È garantita l'imparzialità del personale. La sua retribuzione non dipende dal numero di valutazioni di conformità effettuate né dal loro risultato.

Articolo 9

L'organismo prende le necessarie disposizioni per la copertura delle responsabilità derivanti dalle proprie attività mediante, ad esempio, un'adeguata assicurazione.

Articolo 10

L'organismo prende le necessarie disposizioni per garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esecuzione delle attività previste dalla direttiva 1999/93/CE o da qualsiasi disposizione nazionale di applicazione della stessa, salvo nei confronti delle competenti autorità dello Stato membro che lo ha designato.

Articolo 11

Qualora un organismo designato prenda disposizioni perché parte della valutazione di conformità sia realizzata da una terza parte, garantisce ed è in grado di dimostrare che quest'ultima dispone della competenza necessaria per realizzare il servizio in questione. L'organismo designato assume l'intera responsabilità delle attività realizzate nell'ambito di tali disposizioni. La decisione finale spetta all'organismo designato.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

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