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Document 32000D0508

Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000»

OJ L 63, 10.3.2000, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105
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Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/508(1)/oj

32000D0508

Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000»

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 10/03/2000 pag. 0001 - 0009


DECISIONE N. 508/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

che istituisce il programma "Cultura 2000"

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 1999 dal comitato di conciliazione(3),

considerando quanto segue:

(1) La cultura ha un valore intrinseco importante per tutti i popoli d'Europa, costituisce un elemento essenziale dell'integrazione europea e contribuisce all'affermazione ed alla vitalità del modello europeo di società nonché all'influsso della Comunità sulla scena mondiale.

(2) La cultura è al tempo stesso fattore economico e fattore di integrazione sociale e di cittadinanza; motivo per cui essa ha un ruolo essenziale da svolgere alla luce delle nuove sfide cui la Comunità deve far fronte, quali la mondializzazione, la società dell'informazione, la coesione sociale e la creazione di posti di lavoro.

(3) Per soddisfare il bisogno di una dimensione culturale nell'Unione europee, la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma delle disposizioni del trattato diverse dall'articolo 151, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture; in tale contesto la Commissione dovrebbe incoraggiare la diffusione di informazioni sulle opportunità offerte alle industrie culturali dai fondi strutturali, in conformità con il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali(4), ed intraprendere degli studi a tal fine.

(4) Data la rilevanza crescente della cultura per la società europea e viste le sfide cui la Comunità deve far fronte alle soglie del XXI secolo, è necessario aumentare l'efficacia e la coerenza dell'azione comunitaria in campo culturale, tramite un quadro unico di orientamento e di programmazione dal 2000 al 2004, tenendo conto della necessità di prendere sempre più in considerazione i risvolti culturali nelle varie politiche comunitarie; a tale riguardo nella decisione del Consiglio del 22 settembre 1997, relativa al futuro delle azioni europee nel settore culturale(5), si chiede alla Commissione di presentare proposte per l'istituzione di uno strumento unico di programmazione e di finanziamento volto all'attuazione dell'articolo 151 del trattato.

(5) La piena adesione e partecipazione dei cittadini alla costruzione europea esigerebbe che siano maggiormente messi in evidenza i loro valori e le loro radici culturali comuni, quale elemento imprescindibile della loro identità e della loro appartenenza a una società fondata sulla libertà, la democrazia, la tolleranza e la solidarietà; si dovrebbe raggiungere un migliore equilibrio tra la dimensione economica e quella culturale della Comunità, affinché questi due aspetti si completino e si rafforzino a vicenda.

(6) Il trattato conferisce all'Unione europea la responsabilità di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, nonché di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune; occorrerebbe in particolare tutelare la posizione delle aree culturali e linguistiche meno diffuse in Europa.

(7) Pertanto la Comunità è impegnata a operare per lo sviluppo di uno spazio culturale comune agli europei aperto, diversificato e basato sul principio di sussidiarietà, fondandosi sulla cooperazione tra tutti gli operatori culturali, sulla promozione di un quadro normativo propizio alle attività culturali e rispettoso della diversità culturale e sull'integrazione della dimensione culturale nelle politiche comunitarie come prevede l'articolo 151, paragrafo 4, del trattato.

(8) Affinché questo spazio culturale comune agli europei diventi una realtà viva, occorre promuovere le attività creative, valorizzare il patrimonio culturale di rilievo europeo, incentivare la conoscenza reciproca della cultura e della storia dei popoli dell'Europa, nonché favorire gli scambi culturali per migliorare la diffusione delle conoscenze e stimolare la cooperazione e la creatività.

(9) In tale contesto è opportuno promuovere una maggiore cooperazione con gli operatori culturali, incentivandoli ad aderire ad accordi di cooperazione che permettano di realizzare progetti comuni, sostenere azioni più mirate e con una forte impronta europea, fornire sostegno ad azioni specifiche e innovative e incoraggiare gli scambi e il dialogo su temi scelti di interesse europeo.

(10) Con i programmi culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello, istituiti rispettivamente dalle decisioni n. 719/96/CE(6), n. 2085/97/CE(7) e n. 2228/97/CE(8) del Parlamento europeo e del Consiglio, si è conclusa una prima tappa positiva di attuazione dell'azione comunitaria a favore della cultura, ma gli interventi culturali della Comunità hanno bisogno di essere semplificati e rafforzati, sulla base dei risultati della valutazione e facendo proprie le acquisizioni dei programmi summenzionati.

(11) In base alla comunicazione della Commissione "Agenda 2000", è opportuno rendere più incisive le azioni condotte su scala comunitaria, in particolare concentrando i mezzi disponibili nel quadro delle politiche interne, tra cui l'azione culturale.

(12) È stata acquisita una notevole esperienza, in particolare tramite la valutazione dei primi programmi culturali, la vasta consultazione avviata con tutte le parti interessate e i risultati del Forum culturale dell'Unione europea tenutosi nei giorni 29 e 30 gennaio 1998.

(13) È opportuno che l'azione della Comunità nel settore della cultura tenga conto delle specificità di ciascun settore culturale e quindi delle esigenze loro proprie.

(14) Le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, riunito nei giorni 21 e 23 giugno 1993, chiedevano di aprire i programmi comunitari ai paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione; la Comunità ha firmato con alcuni paesi terzi accordi di cooperazione che comportano una clausola culturale.

(15) La presente decisione istituisce un unico strumento di finanziamento e di programma per la cooperazione culturale, dal titolo "programma Cultura 2000", per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

(16) La presente decisione fissa, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 6 maggio 1999(9) sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio.

(17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10).

(18) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario; la presente decisione si limita al minimo richiesto per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

(19) Il presente programma, dall'anno 2000 in poi, deve essere l'unico programma operativo nel settore della cultura; pertanto la decisione n. 2228/97/CE deve essere abrogata,

DECIDONO:

Articolo 1

Durata e obiettivi

Viene istituito uno strumento unico di finanziamento e di programmazione a favore della cooperazione culturale denominato programma "Cultura 2000" per il periodo 1o gennaio 2000-31 dicembre 2004.

Il programma "Cultura 2000" contribuisce alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli europei. In tale contesto esso favorisce la cooperazione tra autori e artisti, operatori culturali, promotori privati e pubblici, le attività delle reti culturali e altri partner nonché enti culturali degli Stati membri e degli altri Stati partecipanti in vista degli obiettivi seguenti:

a) promozione del dialogo culturale e della reciproca conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei;

b) promozione della creatività e della diffusione transnazionale della cultura nonché della circolazione degli artisti, degli autori e di altri professionisti e operatori culturali nonché delle opere, dando grande rilievo a persone giovani e socialmente svantaggiate e alla diversità culturale;

c) valorizzazione della diversità culturale e sviluppo di nuove forme di espressione culturale;

d) condivisione e valorizzazione a livello europeo del patrimonio culturale comune di rilevanza europea; diffusione di know-how e promozione di buone prassi relative alla loro conservazione e salvaguardia;

e) considerazione del ruolo della cultura nello sviluppo socioeconomico;

f) promozione di un dialogo interculturale e di uno scambio reciproco tra le culture europee e quelle non europee;

g) riconoscimento esplicito della cultura in quanto fattore economico e fattore di integrazione sociale e di cittadinanza;

h) miglioramento dell'accesso e della partecipazione alla cultura nell'Unione europea del maggior numero possibile di cittadini.

Il programma "Cultura 2000" favorisce efficaci forme di sinergia con le iniziative avviate nell'ambito di altre politiche comunitarie aventi incidenza sulla cultura.

Articolo 2

Tipi di azioni ed eventi culturali

Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono realizzati tramite le azioni seguenti:

a) azioni specifiche, innovative e/o sperimentali;

b) azioni integrate all'interno di accordi di cooperazione culturale, strutturati e pluriennali;

c) eventi culturali speciali con una risonanza europea e/o internazionale.

Le azioni e la loro attuazione sono precisate nell'allegato I: esse sono verticali (relative a un settore culturale) oppure orizzontali (comprendenti più settori culturali).

Articolo 3

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma "Cultura 2000", per il periodo di cui all'articolo 1, è di 167 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali vengono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle previsioni finanziarie.

Articolo 4

Attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti le questioni citate in appresso sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

a) le priorità e gli orientamenti generali per tutte le misure descritte nell'allegato I e il programma annuale che ne consegue;

b) l'equilibrio generale tra tutte le azioni;

c) le modalità e i criteri di selezione per i vari tipi di progetti descritti nell'allegato I (azioni I.1, I.2 e I.3);

d) il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata, distribuzione e beneficiari);

e) le modalità particolareggiate di controllo e di valutazione del presente programma, nonché le conclusioni della relazione di valutazione prevista all'articolo 8 e qualsiasi altra misura di aggiustamento del programma "Cultura 2000" da essa derivante.

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relative a tutte le altre questioni sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Coerenza e complementarità

Nell'attuazione del programma "Cultura 2000", la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la piena coerenza e complementarità con le pertinenti politiche e azioni comunitarie aventi rilevanza nel settore della cultura. A questo riguardo esiste la possibilità di includere progetti complementari finanziati attraverso altri programmi comunitari.

Articolo 7

Paesi terzi e organizzazioni internazionali

Il programma "Cultura 2000" è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, nonché alla partecipazione di Cipro e dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni fissate dagli accordi di associazione o dai protocolli addizionali agli accordi d'associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari conclusi o da concludersi con tali paesi.

Il programma "Cultura 2000" è aperto anche alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, tramite stanziamenti supplementari da assegnare secondo procedure convenute con quei paesi.

Il programma "Cultura 2000" permette l'azione congiunta con organizzazioni internazionali competenti nel campo della cultura, quali l'UNESCO o il Consiglio d'Europa, in base a contributi congiunti e nel rispetto delle regole di ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione delle azioni e degli eventi culturali di cui all'articolo 2.

Articolo 8

Valutazione e controllo

Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione circostanziata di valutazione dei risultati ottenuti con il programma "Cultura 2000", rispetto agli obiettivi fissati, accompagnata, se necessario, da una proposta di modifica della presente decisione.

Alla scadenza del programma "Cultura 2000", la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sulla sua attuazione. Inoltre la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una breve relazione sull'andamento dell'attuazione del programma "Cultura 2000".

Tali relazioni di valutazione mettono in particolare evidenza la creazione di valore aggiunto, segnatamente di carattere culturale, e le conseguenze socioeconomiche indotte dal sostegno finanziario concesso dalla Comunità.

Articolo 9

Abrogazione

La decisione 2228/97/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

(1) GU C 211 del 7.7.1998, pag. 18.

(2) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 68.

(3) Parere del Parlamento europeo del 5 novembre 1998 (GU C 359 del 23.11.1998, pag. 28), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU C 232 del 13.8.1999, pag. 25) e decisione del Parlamento europeo del 28 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 24 gennaio 2000 e decisione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2000.

(4) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(5) GU C 305 del 7.10.1997, pag. 1.

(6) GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20.

(7) GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26.

(8) GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31.

(9) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO I

AZIONI E MISURE DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA "CULTURA 2000"

I. Descrizione delle azioni

I.1. Azioni specifiche, innovative e/o sperimentali

Ogni anno la Comunità sostiene eventi e progetti realizzati in partenariato o sotto forma di reti; Tali progetti coinvolgono operatori di almeno tre Stati partecipanti al programma "Cultura 2000" in base a priorità definite previo parere del comitato di cui all'articolo 5 della decisione, fatta salva l'apertura del programma ai paesi associati secondo le modalità previste all'articolo 7. Queste azioni hanno in linea di massima una durata annuale che può essere prorogata di due anni. Le azioni verticali, riguardanti un solo settore culturale e le azioni orizzontali, che coprono invece più settori, devono essere di carattere innovativo e/o sperimentale, e mirare in particolare a:

i) dare grande rilievo ad un migliore accesso e al tempo stesso una maggiore partecipazione alla cultura per tutta la popolazione europea, in tutta la sua diversità sociale, regionale e culturale, in particolare per i settori più sfavoriti e per i giovani;

ii) favorire l'emergere e lo sviluppo di nuove forme di espressione, accanto a settori culturali tradizionali (quali la musica, le arti dello spettacolo, le arti plastiche e visive, la fotografia, l'architettura, la letteratura, il libro e la lettura e il patrimonio culturale, compreso il paesaggio culturale e la cultura per l'infanzia);

iii) sostenere i progetti intesi a migliorare l'accesso ai libri e alla lettura e a formare i professionisti che operano in questo settore;

iv) sostenere i progetti di cooperazione intesi a conservare, diffondere, valorizzare e salvaguardare, a livello europeo, il patrimonio culturale comune d'importanza europea;

v) favorire la creazione di prodotti multimediali adeguati ai vari tipi di pubblico, per rendere la creazione artistica e i beni culturali europei più percettibili e più accessibili a tutti;

vi) incentivare le iniziative, gli scambi di esperienze o le cooperazioni tra operatori culturali e socio-culturali che lavorano nel settore dell'integrazione sociale, in particolare a contatto con i giovani;

vii) promuovere un dialogo interculturale e uno scambio reciproco tra le culture europee e le altre culture, incentivando in particolare la cooperazione su temi di interesse comune tra gli istituti e/o operatori culturali degli Stati membri e quelli dei paesi terzi;

viii) favorire la diffusione di manifestazioni culturali dal vivo grazie alle nuove tecnologie della società dell'informazione;

Il sostegno comunitario non può superare il 60 % del bilancio dell'azione specifica. Nella maggior parte dei casi non può essere inferiore a 50000 e non può superare 150000 EUR all'anno.

I.2. Azioni integrate nel quadro di accordi di cooperazione culturale transnazionale strutturata e pluriennale

Il programma "Cultura 2000" favorisce il ravvicinamento e il lavoro in comune attraverso il sostegno a reti culturali e, segnatamente, reti di operatori, organismi culturali, istituzioni culturali, coinvolgendo in particolare professionisti dei vari paesi partecipanti in vista della realizzazione di progetti culturali strutturati sia all'interno che all'esterno della Comunità. Tale misura riguarda dei progetti significativi di qualità e di dimensione europea che coinvolgono almeno cinque Stati partecipanti al programma "Cultura 2000".

Gli accordi di cooperazione culturale perseguiranno la realizzazione di azioni culturali strutturate e pluriennali tra gli operatori di vari Stati membri e degli altri Stati partecipanti al programma "Cultura 2000". Questi accordi riguardano azioni transnazionali in un solo settore culturale (azioni verticali), quali la musica, le arti dello spettacolo, le arti plastiche e visive, la letteratura, il libro e la lettura, compresa la traduzione, nonché il patrimonio culturale. Essi favoriscono inoltre la realizzazione di azioni integrate transettoriali (azioni orizzontali sinergiche), che associano cioè varie discipline culturali, servendosi anche dei nuovi mezzi di comunicazione.

Gli accordi di cooperazione proposti, per un periodo massimo di tre anni, sfoceranno in una relazione annuale sulle attività in questione e comprenderanno tutte le azioni seguenti o parte di esse:

i) coproduzioni e diffusione di opere e altre manifestazioni culturali (ad esempio mostre, festival, ecc.), nell'Unione europea, rendendole accessibili al maggior numero possibile di cittadini;

ii) mobilità degli artisti, degli autori e degli altri operatori culturali;

iii) perfezionamento dei professionisti della cultura e scambi di esperienze, sia a livello accademico che pratico;

iv) valorizzazione dei siti culturali e di monumenti sul territorio della Comunità per far conoscere meglio la cultura europea;

v) progetti di ricerche, di sensibilizzazione del pubblico, d'insegnamento e di diffusione delle conoscenze, seminari, congressi, incontri su temi culturali d'importanza europea;

vi) impiego delle nuove tecnologie;

vii) progetti miranti alla valorizzazione della diversità culturale, del multilinguismo, della promozione della conoscenza reciproca della storia, delle radici e dei valori culturali comuni dei popoli europei nonché del loro patrimonio culturale comune.

Il sostegno della Comunità, previo parere del comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della presente decisione, viene concesso al fine di realizzare accordi di cooperazione culturale. Esso è destinato a coprire, oltre a una parte del finanziamento del progetto, spese connesse all'instaurazione di una cooperazione duratura, che può essere pluriennale, avente una forma giuridica riconosciuta in uno degli Stati membri dell'Unione.

Affinché l'accordo sia ammissibile, nella realizzazione delle azioni da esso previste devono essere coinvolti operatori di almeno cinque Stati partecipanti al programma "Cultura 2000".

I responsabili degli accordi di cooperazione culturale pluriennali che beneficiano di un sostegno comunitario per più di un anno devono presentare al comitato, alla fine di ciascun anno, un bilancio delle azioni intraprese nonché delle spese destinate a tali azioni, per ottenere il rinnovo del sostegno comunitario per il periodo previsto dal progetto.

Il sostegno comunitario non può superare il 60 % del bilancio dell'accordo di cooperazione culturale. Esso non può superare 300000 EUR.

Tale sostegno può essere aumentato al massimo del 20 % per coprire le spese relative alla gestione dell'accordo di cooperazione.

I.3. Eventi culturali speciali con una risonanza europea o internazionale

Per la loro straordinaria portata e per la risonanza significativa che hanno presso la popolazione europea, queste azioni dovrebbero contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza di appartenere a una stessa comunità, nonché a sensibilizzare alla diversità culturale degli Stati membri nonché al dialogo interculturale e internazionale.

Rientrano in particolare in questo tipo di eventi:

i) la Capitale europea della cultura e il mese culturale europeo;

ii) la promozione del dialogo culturale sia all'interno che all'esterno della Comunità, mediante l'organizzazione di simposi di riflessione su questioni di interesse comune;

iii) l'organizzazione di manifestazioni culturali innovative, di forte attrattiva e accessibili ai cittadini in generale, soprattutto nel settore del patrimonio culturale, delle attività artistiche e della storia d'Europa, in particolare associando l'istruzione, le arti e la cultura;

iv) il riconoscimento e la valorizzazione del talento artistico europeo, in particolare tra i giovani mediante, tra l'altro, i premi europei nei diversi settori culturali: letteratura, traduzione, architettura ecc.;

v) il sostegno a progetti ammessi dalle autorità competenti degli Stati partecipanti diretti alla conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale, definibili "laboratori europei del patrimonio", di primaria importanza e che contribuiscano allo sviluppo e alla diffusione di concetti, tecniche e metodi innovativi a livello europeo.

Le priorità relative a tali eventi saranno definite previo parere del comitato di cui all'articolo 5 della decisione.

Il sostegno comunitario non può superare il 60 % del bilancio dell'azione culturale speciale. Non può essere inferiore a 200000 euro e non può superare 1 milione di EUR all'anno per le azioni di cui al punto i). Per le azioni di cui ai punti da ii) a v), le rispettive soglie di finanziamento non saranno, nella maggior parte dei casi, inferiori a 150000 EUR all'anno e, in ogni caso, superiori a 300000 EUR all'anno. Tali azioni riceveranno a titolo indicativo il 10 % della dotazione finanziaria del programma.

I tre tipi di azione descritti ai punti I.1, I.2 e I.3 seguono un'impostazione verticale, relativa cioè ad un solo settore, oppure orizzontale quando comprende più settori.

Nell'allegato II è riportata una descrizione sommaria delle due impostazioni.

II. Coordinamento con gli altri strumenti comunitari che intervengono nel settore culturale

La Commissione provvede a coordinare le azioni specifiche, gli accordi di cooperazione culturale, e gli eventi culturali speciali con gli interventi in campo culturale degli altri strumenti comunitari. Ciò mira in particolare a promuovere e organizzare forme di collaborazione tra settori con interessi comuni e convergenti, quali ad esempio:

- cultura e turismo (tramite il turismo culturale);

- cultura, istruzione e giovani (in particolare per presentare nelle scuole primarie e secondarie prodotti audiovisivi e multimediali sulla cultura europea, commentati da creatori e artisti);

- cultura e occupazione (per favorire la creazione di posti di lavoro, in particolare nei nuovi luoghi culturali);

- cultura e relazioni esterne;

- statistiche culturali risultanti da scambi di informazioni statistiche comparative sul piano comunitario;

- cultura e mercato interno;

- cultura e ricerca;

- cultura ed esportazione di beni culturali.

III. Comunicazione

I beneficiari di un sostegno comunitario devono menzionare esplicitamente questo sostegno, nel modo più visibile, in qualsiasi informazione o comunicazione relativa al progetto.

IV. Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento

Nell'esecuzione del programma "Cultura 2000", la Commissione può ricorrere ad organizzazioni per l'assistenza tecnica, per la cui retribuzione sono previsti fondi nell'ambito degli stanziamenti complessivi per il programma che non possono eccedere il 3 % di quest'ultimo. Essa può anche, alle stesse condizioni, avvalersi di esperti o di reti di esperti.

La Commissione può anche procedere a studi di valutazione e all'organizzazione di seminari, colloqui o incontri di esperti che potrebbero contribuire all'attuazione del programma "Cultura 2000". Essa può inoltre organizzare azioni relative all'informazione, alla pubblicazione e alla diffusione.

V. Punti di contatto

La Commissione e gli Stati membri organizzeranno, su base volontaria, e intensificheranno lo scambio reciproco delle informazioni utili all'attuazione del programma "Cultura 2000", istituendo punti di contatto culturali incaricati:

- di garantire la promozione del programma;

- di facilitare l'accesso al programma e di incoraggiare la partecipazione alle sue azioni del maggior numero possibile di professionisti e di attori culturali mediante un'efficace diffusione delle informazioni;

- di garantire un contatto efficace con le varie istituzioni che sostengono il settore culturale negli Stati membri, contribuendo in tal modo alla complementarità tra le misure adottate nel quadro del programma "Cultura 2000" e le misure nazionali di sostegno;

- di garantire le informazioni ed il contatto, al livello opportuno, tra gli operatori partecipanti al programma "Cultura 2000", nonché ad altri programmi comunitari aperti a progetti culturali.

VI. Ripartizione di bilancio globale

VI.1. All'inizio dell'esercizio, comunque entro e non oltre il 1o marzo di ogni anno, la Commissione presenta al comitato una ripartizione ex ante delle risorse di bilancio per tipo di misure, tenendo conto a tal fine degli obbiettivi fissati all'articolo 1 della decisione.

VI.2. La ripartizione interna dei mezzi disponibili è effettuata rispettando i seguenti orientamenti indicativi:

a) I mezzi destinati alle azioni specifiche, innovative e/o sperimentali non dovrebbero superare il 45 % del bilancio annuale del programma "Cultura 2000".

b) I mezzi destinati alle azioni integrate nel quadro di accordi di cooperazione culturale strutturata e pluriennale non dovrebbero essere inferiori al 35 % del bilancio annuale del programma.

c) I mezzi destinati agli eventi culturali speciali con una risonanza europea e/o internazionale dovrebbero ammontare circa al 10 % del bilancio annuale del programma.

d) Le spese restanti, incluse quelle relative ai punti di contatto, dovrebbero ammontare circa al 10 % del bilancio annuale del programma.

VI.3. Tutte le percentuali sopraindicate sono indicative e possono essere adattate dal comitato secondo la procedura di cui all'articolo 4 della decisione.

ALLEGATO II

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE IMPOSTAZIONI VERTICALE E ORIZZONTALE

Le azioni del programma "Cultura 2000" seguono un'impostazione verticale (relativa ad un solo settore culturale) oppure orizzontale (che ossocia più settori).

A titolo indicativo i due tipi di impostazione possono essere descritti come segue.

I. Impostazione verticale

Si tratta di un'impostazione settoriale che si prefigge di tenere conto dei bisogni specifici di ciascun settore culturale, in particolare:

a) riguardo ai seguenti settori: musica, arti dello spettacolo, arti plastiche e visive, architettura nonché altre forme di espressione artistica, quali prodotti multimediali, fotografia, cultura per l'infanzia e arte di strada. Quest'impostazione, secondo i singoli aspetti di ciascun settore culturale, dovrebbe:

i) promuovere scambi e cooperazione tra gli operatori culturali;

ii) sostenere la circolazione degli artisti e delle loro opere in Europa;

iii) migliorare le opportunità di formazione e perfezionamento, soprattutto se combinate con una maggiore mobilità di quanti operano nel mondo della cultura (compresi insegnanti e studenti);

iv) incoraggiare la creatività, sostenendo nel contempo la realizzazione di attività che promuovano gli artisti europei e le loro opere nei suddetti settori in Europa e favorendo una politica di dialogo e scambi con le altre culture del mondo;

v) appoggiare iniziative che si avvalgono della creatività quale mezzo di integrazione sociale;

b) quanto a libri, lettura e traduzione quest'impostazione si prefigge di:

i) incoraggiare scambi e cooperazione tra istituzioni e/o singoli individui dei vari Stati membri e altri Stati partecipanti al programma, nonché paesi terzi;

ii) accrescere la consapevolezza e la diffusione delle opere letterarie e della storia del popolo europeo, sostenendo la traduzione di opere letterarie, teatrali e di riferimento (in particolare di opere nelle lingue europee meno usate e nelle lingue dei paesi dell'Europa centrale e orientale);

iii) promuovere la mobilità e il perfezionamento di coloro che lavorano nel settore del libro e della lettura;

iv) promuovere la diffusione del libro e la lettura, in particolare tra i giovani e i settori più svantaggiati della società.

La condizione di cui all'allegato I, paragrafo 1, relativa al numero minimo di operatori richiesti dagli Stati che partecipano alla presentazione di progetti nel quadro del programma "Cultura 2000" può essere adattata per tenere conto dei bisogni specifici della traduzione letteraria;

c) quanto al patrimonio culturale d'importanza europea, in particolare il patrimonio intellettuale e non, i beni mobili e immobili (musei e collezioni, biblioteche e archivi anche fotografici e archivi audiovisivi di opere culturali), il patrimonio archeologico e il patrimonio acquatico, le opere architettoniche, tutti i siti e paesaggi di rilevanza culturale (beni culturali e naturali), questa impostazione si prefigge di:

i) incorraggiare progetti di cooperazione per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale europeo;

ii) promuovere lo sviluppo della cooperazione internazionale tra istituzioni e/o operatori, al fine di contribuire agli scambi di know-how e all'elaborazione delle prassi migliori per conservare e tutelare il patrimonio culturale;

iii) migliorare l'accesso al patrimonio culturale, di dimensione europea, incoraggiando la partecipazione attiva del pubblico e rivolgendosi in particolare a bambini, giovani, settori culturalmente meno favoriti della popolazione e ai cittadini delle regioni periferiche e rurali della Comunità;

iv) incoraggiare la mobilità e la formazione, in materia di patrimonio culturale, di quanti operano nel mondo della cultura;

v) incentivare la cooperazione internazionale per l'elaborazione di nuove tecnologie e l'innovazione nei vari settori del patrimonio, nonché per la conservazione delle attività e dei metodi artiginali tradizionali;

vi) prendere in considerazione il patrimonio in altri programmi e politiche comunitari;

vii) incoraggiare la cooperazione con paesi terzi e le competenti organizzazioni internazionali.

Nell'assegnazione dei fondi si terrà conto in modo equilibrato delle esigenze specifiche dei vari settori della vita culturale (arti dello spettacolo, arti visive, libro e lettura, patrimonio culturale).

II. Impostazione orizzontale

Quest'impostazione si prefigge di promuovere le sinergie e sviluppare la creazione culturale, sia incentivando attività transettoriali che comprendano vari settori, sia appoggiando attività comuni che coinvolgano politiche e programmi comunitari diversi (in particolare quelli concernenti istruzione, giovani, formazione professionale, coesione socioeconomica, occupazione ecc.).

Tali azioni riceveranno a titolo indicativo il 10 % della dotazione finanziaria del programma.

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