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Document 31999R1721

Regolamento (CE) n. 1721/1999 del Consiglio del 29 luglio 1999 che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

OJ L 203, 3.8.1999, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2004; abrogato da 32004R0601

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1721/oj

31999R1721

Regolamento (CE) n. 1721/1999 del Consiglio del 29 luglio 1999 che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 pag. 0014 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 1721/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1999

che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) la Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo denominata "convenzione CCAMLR"(3);

(2) la convenzione CCAMLR stabilisce un quadro idoneo alla cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine mediante, tra l'altro, l'istituzione di una commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo denominata "CCAMLR", e l'adozione di proposte riguardanti misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine presenti nella zona di applicazione della convenzione CCAMLR, che diventano vincolanti per le parti contraenti;

(3) la pratica di ricorrere a pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti della CCAMLR in modo da non dover rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla CCAMLR pregiudica gravemente l'efficacia di tali misure e va pertanto scoraggiata;

(4) la CCAMLR ha ripetutamente invitato le parti non contraenti in questione ad aderire alla convenzione CCAMLR o ad accettare di applicarne le misure di conservazione e di gestione al fine di assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda i pescherecci battenti la loro bandiera;

(5) la CCAMLR, nella XVI riunione annuale tenutasi dal 27 ottobre al 7 novembre 1997, ha adottato una misura di conservazione concernente un programma diretto a favorire l'osservanza delle misure di conservazione della CCAMLR da parte dei pescherecci di parti non contraenti, con l'obiettivo di evitare che l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla CCAMLR sia pregiudicata dai pescherecci delle parti non contraenti;

(6) tale programma prevede, tra l'altro, l'ispezione obbligatoria dei pescherecci di parti non contraenti, quando questi ultimi si trovano per propria volontà nei porti delle parti contraenti, e il divieto di procedere a sbarchi e trasbordi se nel corso di detta ispezione si constati che le catture sono state effettuate contravvenendo alle misure di conservazione e di gestione fissate dalla CCAMLR e ad altre misure collaterali adottate dalle parti contraenti;

(7) questa misura di conservazione diverrà obbligatoria per tutte le parti contraenti a decorrere dal 10 maggio 1998 ed è pertanto necessario che la Comunità la applichi;

(8) a norma del trattato, l'autorità sulle acque interne e sui porti è esercitata dagli Stati membri; tuttavia, per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture portuali comunitarie da parte di pescherecci di parti non contraenti avvistati nello svolgimento di attività alieutiche nella zona di applicazione della convenzione, è necessario attuare misure aggiuntive comuni a livello comunitario per disciplinare le operazioni di tali pescherecci nei porti della Comunità e assicurare così l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla CCAMLR,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "peschereccio di parte non contraente": un peschereccio che batte bandiera di una parte non contraente della convenzione CCAMLR e che è stato avvistato mentre era impegnato in attività alieutiche nella zona di applicazione della convenzione;

b) "avvistamento": ogni rilevamento di un peschereccio di una parte non contraente effettuato da un peschereccio che batte bandiera di una parte contraente della convenzione CCAMLR e che opera nella zona di applicazione della convenzione o da un aeromobile immatricolato in uno Stato membro, parte contraente della convenzione CCAMLR, che sorvola la zona di applicazione della convenzione, oppure da un ispettore dei servizi di controllo della pesca delle parti contraenti assegnato al sistema d'ispezione della CCAMLR.

La relazione di avvistamento deve comprendere in particolare informazioni sull'identificazione del peschereccio, sul tipo di attività che esso svolge e sulla sua localizzazione geografica;

c) "zona di applicazione della convenzione": la zona situata a sud di 60o di latitudine sud e la zona compresa tra questa latitudine e la convergenza antartica. La convergenza antartica è la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50 °S, 0 °; 50 °S, 30 °E; 45 °S, 30 °E; 45 °S, 80 °E; 55 °S, 80 °E; 55 °S, 150 °E; 60 °S, 150 °E; 60 °S, 50 °W; 50 °S, 50 °W; 50 °S, 0 °.

Articolo 2

Dopo aver ricevuto una relazione di avvistamento, la Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al Segretariato della CCAMLR e, ove possibile, al peschereccio della parte non contraente avvistato, rendendogli noto che dette informazioni saranno trasmesse al suo Stato di bandiera.

Articolo 3

La Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri di ciascuna relazione di avvistamento ricevuta a norma all'articolo 2 o notificatale dal segretariato della CCAMLR o da un'altra parte contraente.

Articolo 4

I pescherecci comunitari non accettano trasbordi di pesce da un peschereccio di una parte non contraente che sia stato oggetto di avvistamento e di una relazione in base alla quale ha esercitato attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione e che pertanto si presume abbia pregiudicato l'efficacia delle misure di conservazione stabilite dalla CCAMLE.

Articolo 5

1. Il capitano di un peschereccio di una parte non contraente che intende entrare nel porto di uno Stato membro ne dà avviso alle autorità competenti di detto Stato membro almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo prevista notificando l'origine delle catture detenute a bordo e, se del caso, il peschereccio o i pescherecci dai quali le catture sono state trasbordate. Il peschereccio non può entrare nel porto a meno che le autorità competenti dello Stato membro interessato abbiano accusato ricevuta della necessaria notifica preliminare.

2. Tranne in casi di forza maggiore e di pericolo, i pescherecci di parti non contraenti possono entrare solo nei porti designati dagli Stati membri ai fini del presente regolamento.

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco dei porti di cui al paragrafo 2. Essi notificano alla Commissione gli eventuali cambiamenti successivamente apportati a tale elenco.

La Commissione pubblica l'elenco dei porti e gli eventuali cambiamenti nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci di parti non contraenti che entrano in un porto designato siano ispezionati dalle autorità competenti. I pescherecci non possono effettuare sbarchi o trasbordi di catture fino a quando l'ispezione sia stata ultimata.

2. Qualora nel corso di un'ispezione le autorità competenti riscontrino, a bordo di un peschereccio di una parte non contraente, la presenza di specie contemplate nelle misure di conservazione della CCAMLR, lo Stato membro interessato vieta lo sbarco e/o il trasbordo di tali specie.

3. Il divieto tuttavia non si applica qualora il capitano del peschereccio di una parte non contraente oggetto dell'ispezione dimostri, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato:

- che le specie detenute a bordo sono state catturate al di fuori della zona di applicazione della convenzione CCAMLR, o

- che le specie detenute a bordo sono state catturate secondo le pertinenti misure di conservazione della CCAMLR e i requisiti fissati nella convenzione.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati di ciascuna ispezione e, se del caso, la conseguente imposizione di divieti di sbarchi e/o di trasbordi.

La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato della CCAMLR e non appena possibile allo Stato di bandiera del peschereccio di una parte non contraente oggetto dell'ispezione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI

(1) GU C 218 del 14.7.1998.

(2) GU C 98 del 9.4.1999.

(3) GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

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