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Document 31999R1266

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89

OJ L 161, 26.6.1999, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1266/oj

31999R1266

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 26/06/1999 pag. 0068 - 0072


REGOLAMENTO (CE) N. 1266/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

(1) considerando che il Consiglio europeo di Lussemburgo si è pronunciato in favore di un aumento considerevole dell'aiuto preadesione che comprenderà, a complemento del programma PHARE, aiuti nei settori dell'agricoltura e degli interventi strutturali;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea nell'ambito della strategia di preadesione ed in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione(3) prevede un quadro unico per le zone prioritarie e tutte le risorse disponibili per l'assistenza preadesione;

(3) considerando che il regolamento (CE) 1268/1999(4) istituisce uno strumento agricolo che si applica principalmente a settori quali la modernizzazione delle strutture delle aziende agricole, il potenziamento delle strutture di trasformazione e di distribuzione, lo sviluppo delle attività di controllo e lo sviluppo rurale;

(4) considerando che lo strumento strutturale istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999(5) finanziarià le infrastrutture di trasporto e ambientali;

(5) considerando che il programma PHARE, istituito dal regolamento (CEE) n. 3906/89(6), concentrerà i suoi interventi sulle priorità fondamentali connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e il finanziamento di investimenti per aiutare questi paesi a conformarsi quanto prima alle norme comunitarie;

(6) considerando che occorre ottimizzare l'impatto economico degli interventi comunitari attuati a titolo dei tre strumenti di preadesione;

(7) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 prevedono, al punto 17, che il sostegno finanziario ai paesi che partecipano al processo di allargamento si baserà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario di adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori necessità;

(8) considerando che, nel rispetto della specificità dei singoli strumenti menzionati in precedenza, si deve garantire il coordinamento dei loro interventi nonché di questi ultimi e dei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, degli altri strumenti finanziari comunitari e delle altre istituzioni finanziarie internazionali;

(9) considerando che, per garantire una protezione efficace degli interessi finanziari e lottare contro le frodi e le altre irregolarità, è necessario prevedere un'informazione reciproca e una cooperazione tra la Commissione e i paesi candidati per i controlli e le verifiche in loco;

(10) considerando che, al fine di associare più strettamente i paesi candidati all'assistenza preadesione di cui sono beneficiari, è opportuno garantire l'attuazione graduale di una gestione decentrata di tale assistenza da parte di questi stessi paesi, tenendo conto delle loro capacità di gestione e di controllo finanziario;

(11) considerando che la Commissione deve presentare relazioni periodiche sull'assistenza preadesione a favore dei paesi candidati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coordinamento e la coerenza dei contributi concessi nel quadro dell'assistenza preadesione dallo strumento agricolo e di sviluppo rurale (in appresso denominato "strumento agricolo"), dallo strumento strutturale e da PHARE sono assicurati in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Le azioni volte a sostenere l'agricoltura e lo sviluppo rurale stabilite all'articolo 2 dello strumento agricolo istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999 sono finanziate conformemente alle disposizioni di detto regolamento.

Articolo 3

Lo strumento strutturale di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999 finanzia, conformemente alle disposizioni ivi previste, progetti d'investimento nei seguenti settori:

- misure ambientali che permettano ai paesi beneficiari di conformarsi alle esigenze del diritto comunitario in materia di ambiente e agli obiettivi dei partenariati per l'adesione;

- misure nel settore delle infrastrutture di trasporto intese a promuovere una mobilità sostenibile, in particolare quelle che costituiscono progetti d'interesse comune sulla base dei criteri della decisione n. 1692/96/CE(7) e misure che consentano ai paesi beneficiari di conformarsi agli obiettivi dei partenariati per l'adesione; tali misure riguardano, fra l'altro, l'interconnessione e l'interoperabilità tra le reti nazionali e tra queste e le reti transeuropee, nonché l'accesso a queste reti.

Articolo 4

1. I finanziamenti del programma PHARE sono effettuati conformemente al regolamento (CEE) n. 3906/89.

2. Il regolamento (CEE) n. 3906/89 è modificato con l'aggiunta di un nuovo paragrafo 3 all'articolo 3 che recita:

"3. Per i paesi candidati che sono in partenariato con l'Unione europea per l'adesione i finanziamenti del programma PHARE si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dai regolamenti (CE) n. 1267/1999(8) e (CE) n. 1268/1999(9). PHARE può anche finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte accessoria ma indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale."

Articolo 5

Le azioni e misure da finanziare nel quadro dell'assistenza preadesione possono beneficiare solo del contributo di uno degli strumenti di cui al presente regolamento.

Articolo 6

Il finanziamento delle azioni e delle misure a titolo del presente regolamento è subordinato al rispetto degli impegni contenuti negli accordi europei richiamati nel regolamento (CE) n. 622/98 e delle condizioni previste dai partenariati per l'adesione nonché alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e del presente regolamento.

Articolo 7

Gli Stati beneficiari partecipano al finanziamento degli investimenti.

Articolo 8

Le azioni e le misure finanziate a titolo dei tre strumenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono decise secondo le disposizioni previste da ciascuno dei regolamenti relativi a detti strumenti.

Articolo 9

1. La Commissione è responsabile del coordinamento degli interventi attuati a titolo dei tre strumenti, in particolare per quanto riguarda gli orientamenti per paese dell'assistenza preadesione. Essa è assistita in questo compito dal comitato previsto all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89.

2. La Commissione comunica al comitato di cui al paragrafo 1 gli stanziamenti finanziari indicativi per ciascun paese e per strumento di preadesione, l'azione intrapresa ai sensi dell'articolo 10, nonché le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 12. Tali decisioni sono comunicate alla Corte dei conti.

Articolo 10

La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza tra gli interventi attuati nel quadro del presente regolamento a titolo del bilancio comunitario, gli interventi della Banca europea per gli investimenti o di altri strumenti finanziari comunitari e quelli delle istituzioni finanziarie internazionali.

Articolo 11

1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria nel rispetto della trasparenza e conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 114.

2. L'assistenza preadesione copre anche le spese di sorveglianza, di controllo e di valutazione degli interventi.

3. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti o strumenti di esecuzione che ne derivano autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere, all'occorrenza, a verifiche in loco.

Articolo 12

1. La selezione dei progetti dei paesi candidati, le relative gare d'appalto e aggiudicazioni sono soggette ad approvazione ex ante da parte della Commissione.

2. La Commissione può tuttavia decidere, in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, di derogare all'approvazione ex ante di cui al paragrafo 1 e di conferire ad agenzie esecutive dei paesi candidati la gestione decentrata degli aiuti. La deroga all'approvazione ex ante è subordinata a:

- criteri minimi per la valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati, nonché a prescrizioni minime applicabili a dette agenzie definite nell'allegato del presente regolamento;

- disposizioni specifiche riguardanti tra l'altro la pubblicazione dei bandi di gara, l'apertura e la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione degli appalti e l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, da stabilire in convenzione di finanziamento con ciascun paese beneficiario.

3. Le modalità di controllo e valutazione sono stabilite dalla Commissione.

Articolo 13

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per paese riguardante l'assistenza globale preadesione.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VERHEUGEN

(1) GU C 140 del 5.5.1998, pag. 26 e

GU C 329 del 27.10.1998, pag. 13.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1.

(4) Vedi pagina 87 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU L. 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

(7) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(8) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73.

(9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 87.

ALLEGATO

CRITERI E PRESCRIZIONI MINIMI PER LA GESTIONE DECENTRATA DA APPLICARE ALLE AGENZIE ESECUTIVE DEI PAESI CANDIDATI (ARTICOLO 12)

1. Criteri minimi per la valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati

I criteri seguenti sono applicati dalla Commissione per valutare quali agenzie esecutive dei paesi partner siano in grado di gestire gli aiuti su base decentrata:

i) ben definito sistema di gestione dei fondi dotato di un regolamento interno completo, con responsabilità istituzionali e individuali chiare;

ii) principio di separazione dei poteri che deve essere rispettato in modo da garantire l'assenza di conflitti di interesse negli appalti e nei pagamenti;

iii) disponibilità di personale idoneo a cui assegnare i compiti. Occorre che il personale abbia le opportune competenze ed esperienze in materia di verifiche contabili, conoscenze linguistiche e una formazione completa nell'applicazione dei programmi comunitari.

2. Prescrizioni minime per la gestione decentrata da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati

La gestione decentrata nei paesi candidati, con un controllo ex poste della Commissione, può essere applicata alle agenzie esecutive che soddisfino le seguenti condizioni:

i) controlli interni efficaci dimostrati comprendenti funzioni di revisione contabile indipendenti e un sistema efficace di rendicontazione contabile e finanziaria conforme alle norme di revisione internazionalmente accettate;

ii) un esempio recente di controllo finanziario e operativo che dimostri la gestione efficace e tempestiva dei contributi comunitari, ovvero misure nazionali di natura analoga;

iii) un controllo finanziario nazionale affidabile sull'agenzia esecutiva;

iv) norme in materia di appalti approvate dalla Commissione in base ai requisiti del titolo IX del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

v) impegno dell'ordinatore nazionale ad assumersi la piena responsabilità ed affidabilità per i fondi.

Quest'impostazione non pregiudica il diritto della Commissione e della Corte dei conti di verificare le spese.

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