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Document 31999R1216

Regolamento (CE) n. 1216/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999, che modifica il regolamento n. 17: primo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato

OJ L 148, 15.6.1999, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32003R0001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1216/oj

31999R1216

Regolamento (CE) n. 1216/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999, che modifica il regolamento n. 17: primo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 15/06/1999 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 1216/1999 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1999

che modifica il regolamento n. 17: primo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato(1)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

(1) considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 17(5) prevede, per una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate, una dispensa dall'obbligo di notifica preliminare all'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

(2) considerando che tale dispensa si applica in particolare agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate ai quali partecipano soltanto imprese di uno stesso Stato membro e che non riguardano né l'importanza né l'esportazione fra Stati membri, oppure agli accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali partecipano soltanto due imprese e che hanno unicamente per effetto di limitare la libertà di determinazione dei prezzi o delle condizioni contrattuali di uno dei contraenti ai fini della rivendita di merci che egli acquista dall'altro contraente; che tale dispensa non copre la maggior parte degli accordi contemplati dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato, conclusi da due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e che si riferiscono alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere alcuni beni o servizi ("accordi verticali");

(3) considerando che il 22 gennaio 1997 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulle Restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria che ha provocato un ampio dibattito pubblico sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafi 1 e 3 del trattato agli accordi verticali; che le osservazioni espresse dagli Stati membri, dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale, dal Comitato delle regioni nonché dagli ambienti interessati permettono di individuare un orientamento generale favorevole ad una riforma della politica di concorrenza comunitaria in materia;

(4) considerando che tale riforma deve rispondere alla duplice esigenza di assicurare al contempo una protezione efficace della concorrenza e un livello sufficiente di certezza del diritto per le imprese; che per raggiungere questi obiettivi la Commissione è stata abilitata dal Consiglio a dichiarare, mediante regolamento e ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato, che l'articolo 81, paragrafo 1 non è applicabile a categorie di accordi verticali;

(5) considerando che una riforma del quadro regolamentare applicabile agli accordi verticali deve altresì tenere conto della necessità di semplificare il controlo amministrativo, con la conseguente riduzione del numero di notifiche nel campo degli accordi verticali; che l'incentivo a notificare gli accordi verticali che rispettano la politica della Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia e del tribunale di primo grado dovrebbe essere ridotto; che, al fine di raggiungere tale obiettivo, la Commissione dovrebbe essere abilitata a concedere esenzioni individuali per gli accordi verticali che rientrano nell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato a decorrere dalla data in cui gli accordi sono stati conclusi;

(6) considerando che l'obbligo di notifica preliminare all'esenzione impone alle imprese partecipanti ad accordi verticali inutili oneri amministrativi;

(7) considerando che gli accordi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 17 sono dispensati dall'obbligo di notifica preliminare all'esenzione; che tale dispensa mira a ridurre il numero delle notifiche in modo da permettere alla Commissione di concentrare la vigilanza sugli accordi più jpregiudizievoli per la concorrenza; che tale modifica pertanto non implica una attenuazione della vigilanza che la Commissione ha il dovere di esercitare in base all'articolo 81, paragrafo 1;

(8) considerando che occorre pertanto ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dispensare dall'obbligo di notifica preliminare all'esenzione tutti gli accordi verticali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 17, il punto 2 è sostituito dal seguente: "2. a) tali accordi o pratiche concordate sono conclusi da due o più imprese operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione e si riferiscono alle condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere alcuni beni o servizi;

b) vi partecipano soltanto due imprese ed il loro unico effetto è di imporre all'acquirente o all'utilizzatore di diritti di proprietà industriale - e in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi - limitazioni all'esercizio di tali diritti, oppure di imporre al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione e all'applicazione di tecniche industriali, limitazioni all'utilizzazione e all'applicazione di tali procedimenti o cognizioni;".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. FUNKE

(1) Nota editoriale: il titolo del regolamento n. 17 è stato adeguato per tenere conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; i riferimenti originari erano gli articoli 85 e 86 del trattato.

(2) GU C 365 del 26.11.1998, pag. 30.

(3) Parere espresso il 15 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU C 116 del 28.4.1999.

(5) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

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