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Document 31999R0933

Regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

OJ L 117, 5.5.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 30 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 30 - 33

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/933/oj

31999R0933

Regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 05/05/1999 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 933/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato(4),

(1) considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1210/90(5) che ha istituito l'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione corredata di opportune proposte, decide dei futuri compiti all'Agenzia e, all'articolo 21, che il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui le competenti autorità hanno deciso la sede dell'Agenzia, decisione che è stata adottata il 29 ottobre 1993;

(2) considerando che, nella sua comunicazione COM(95) 325 defin., la Commissione ha motivato l'esigenza di rinviare la relazione prevista dall'articolo 20, e che il 9 novembre 1995 il Consiglio ha ritenuto che qualsiasi decisione concernente l'attribuzione di nuovi compiti all'Agenzia sia prematura fino al momento in cui l'agenzia sarà pienamente operativa da due anni e la sua rete sarà completamente realizzata;

(3) considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente ha compiuto apprezzabili progressi nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa l'istituzione della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

(4) considerando che l'ampiezza dei compiti e dei temi da affrontare richiede sia il consolidamento dell'attività già intrapresa che un ulteriore impegno;

(5) considerando che la funzione principale dell'Agenzia è quella di raccogliere e fornire informazioni obiettive, attendibili e comparabili sull'ambiente;

(6) considerando che è opportuno che qualsiasi altro compito assegnato all'Agenzia integri e valorizzi questa funzione principale;

(7) considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2965/94(6), il Centro di traduzione per gli organismi dell'Unione europea ha il compito di tradurre i documenti dell'Agenzia europea dell'ambiente;

(8) considerando che l'organizzazione e la struttura dell'Agenzia devono essere migliorate e chiarite sulla base dell'esperienza acquisita durante i primi anni di operatività dell'Agenzia;

(9) considerando che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe tenere conto dell'esigenza di rispecchiare le diverse circostanze di natura geografica nell'ambito della Comunità, provvedendo a un'adeguata distribuzione dei centri tematici operativi;

(10) considerando che l'Agenzia può collaborare con organismi di paesi terzi per ottenere le informazioni necessarie per l'attuazione del suo programma di lavoro;

(11) considerando che è opportuno che in futuro la revisione delle prestazioni e dei compiti dell'Agenzia sia condotta in coincidenza con il ciclo quinquennale del suo programma pluriennale di lavoro;

(12) considerando che è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1210/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1210/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, al paragrafo 2, la parte iniziale è sostituita dal testo seguente:

"2. Per raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell'ambiente stabiliti nel trattato e nei successivi programmi di azione della Comunità in materia ambientale, così come lo sviluppo sostenibile, l'obiettivo è di fornire alla Comunità e agli Stati membri:".

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) i punti ii), iii), e vi) sono sostituiti dal testo seguente:

"ii) - fornire alla Comunità e agli Stati membri le informazioni oggettive necessarie per formulare e attuare politiche ambientali oculate ed efficaci; a tale riguardo, fornire in particolare alla Commissione le informazioni necessarie perché possa svolgere i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle attività e della legislazione in materia di ambiente;

- contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l'ambiente mediante un'appropriata attività di supporto per quanto riguarda l'obbligo di presentare relazioni, (anche partecipando alla messa a punto di questionari, al trattamento delle relazioni degli Stati membri e alla diffusione dei risultati), in base al suo programma pluriennale di lavoro e allo scopo di coordinare le relazioni;

- a loro richiesta, assistere i singoli Stati membri, qualora ciò sia conforme al suo programma di lavoro annuale, nella messa a punto, nell'elaborazione e nell'ampliamento dei rispettivi sistemi di controllo dei provvedimenti ambientali, purché siffatte attività non pongano in pericolo l'assorbimento degli altri compiti stabiliti dal presente articolo. Tale assistenza può comprendere anche valutazioni condotte da esperti di pari competenza a seconda delle richieste specifiche degli Stati membri;

iii) registrare, collazionare e valutare dati sullo stato dell'ambiente, redigere relazioni di esperti sulla qualità e la sensibilità dell'ambiente nonché sulle pressioni cui è sottoposto nella Comunità, fornire criteri di valutazione uniformi in ordine ai dati ambientali, da applicare in tutti gli Stati membri, sviluppare ulteriormente e mantenere un centro di informazione ambientale di riferimento. La Commissione si serve di queste informazioni nell'ambito dei suoi compiti di garante dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di ambiente;"

"vi) pubblicare ogni cinque anni una relazione sullo stato dell'ambiente, le relative tendenze e prospettive, completata dalla pubblicazione di statistiche incentrate su temi specifici;"

b) sono inseriti i seguenti punti:

"xi) assicurare un'ampia diffusione fra i cittadini di informazioni ambientali affidabili e paragonabili, in particolare sullo stato dell'ambiente, e incoraggiare l'utilizzazione della nuova tecnologia telematica a tal fine;

xii) assistere la Commissione nel processo di scambio di informazioni sull'elaborazione di metodologie delle valutazioni ambientali e migliori pratiche;

xiii) assistere la Commissione nella diffusione di informazioni sui risultati della pertinente ricerca in campo ambientale, in una forma che meglio contribuisca all'elaborazione di politiche"

3) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti termini, disposti in una nuova riga:

"anche nel contesto dello sviluppo sostenibile.";

b) al paragrafo 2:

i) l'ottavo trattino è sostituito dal seguente testo:

"- protezione del litorale e del mare.";

ii) il quinto comma è soppresso;

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. L'Agenzia può inoltre cooperare allo scambio di informazioni con altri organismi, compresa la rete IMPEL.

Nelle sue azioni l'Agenzia evita doppioni con le attività già intraprese da altre istituzioni ed altri organismi."

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: "Gli Stati membri tengono l'Agenzia informata dei principali elementi che compongono le rispettive reti nazionali d'informazione sull'ambiente. Gli Stati membri, ove opportuno, collaborano con l'Agenzia e contribuiscono all'attività svolta dalla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale in base al programma di lavoro dell'Agenzia mediante la raccolta, la collazione e l'analisi dei dati in ambito nazionale. Gli Stati membri possono parimenti contribuire a cooperare nell'ambito di dette attività a livello transnazionale.";

b) al paragrafo 4, seconda frase, sono soppressi i seguenti termini: "in una determinata zona geografica";

c) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "I centri tematici sono designati dal consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma pluriennale di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 4. Tuttavia questa designazione può essere rinnovata."

5) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

"1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione. Ci può essere inoltre un rappresentante di ciascun altro paese che partecipi all'Agenzia in base alle disposizioni pertinenti.";

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: "Il consiglio di amministrazione elegge un comitato esecutivo al quale può delegare le decisioni esecutive, secondo le norme da esso adottate.";

c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

"3. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate alla maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma pluriennale di lavoro fondato sui settori prioritari elencati all'articolo 3, paragrafo 2; esso si basa su un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all'articolo 9, previa consultazione del comitato scientifico di cui all'articolo 10 e parere della Commissione. Il programma pluriennale di lavoro, nel rispetto della procedura annuale di bilancio della Comunità europea, include un progetto di proposta di bilancio pluriennale.";

d) Al paragrafo 6, prima frase, la frase: "Entro il 31 gennaio di ogni anno..." è sostituita da ",Entro il 31 marzo di ogni anno ... ".

6) L'articolo 9, paragrafo 1 è modificato come segue:

a) il quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

"- Tutte le questioni relative al personale, l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5.";

b) il sesto trattino è soppresso.

7) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Il comitato scientifico è composto da membri particolarmente qualificati in materia ambientale, nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenendo conto, tra l'altro, dei settori scientifici che devono essere rappresentati in seno al comitato al fine di assistere l'Agenzia nei suoi campi di attività. Il regolamento interno previsto all'articolo 8, paragrafo 2 disciplina il suo funzionamento."

8) L'articolo 15 è modificato come segue:

a) è inserito un nuovo paragrafo, così redatto:

"2 bis. L'Agenzia può cooperare in settori di interesse comune con organismi di paesi non membri della Comunità europea che possano fornire i dati, le informazioni, le consulenze tecniche, le metodologie di raccolta dei dati, le analisi e le valutazioni di interesse reciproco, necessari per l'assolvimento dei compiti dell'Agenzia.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. La cooperazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis deve in particolare tener conto della necessità di evitare qualsiasi doppione."

9) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 settembre 1999, l'Agenzia effettua una valutazione delle proprie prestazioni e della propria efficienza e presenta una relazione al consiglio di amministrazione, alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo.

2. Entro il 31 dicembre 2003, sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio esamina i progressi compiuti e i compiti svolti dell'Agenzia in connessione con la politica globale della Comunità in materia di ambiente."

10) Nell'allegato, alla parte B, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. L'Agenzia utilizzerà, nella misura del possibile, le informazioni raccolte mediante i servizi statistici della Comunità. Tali informazioni sono frutto dell'attività di raccolta, convalida e pubblicazione di statistiche economiche e sociali, inclusa la contabilità nazionale e le informazioni correlate, condotta da Eurostat e dagli istituti di statistica nazionali. In particolare, l'Agenzia utilizzerà il lavoro svolto da Eurostat e dagli istituti di statistica nazionali a norma della decisione 94/808/CEE(7), che disciplina le statistiche concernenti a) la pressione sull'ambiente risultante dalle attività umane e b) le risposte economiche e sociali a tali pressioni."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. MÜLLER

(1) GU C 255 del 20.8.1997, pag. 9 e GU C 123 del 22.4.1998, pag. 6.

(2) GU C 73 del 9.3.1998, pag. 103.

(3) GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 32.

(4) Parere del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 134), posizione comune del Consiglio del 20 luglio 1998 (GU C 364 del 25.11.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.

(6) GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2610/95 (GU L 268 del 10.11.1995, pag. 1).

(7) Decisione 94/808/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1994, recante adozione di un programma quadriennale (1994-1997) concernente la componente ambientale delle statistiche della Comunità (GU L 328 del 20.12.1994, pag. 58).

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