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Document 31999R0307

Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti

OJ L 38, 12.2.1999, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 335 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 103 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 103 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 153 - 157

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/307/oj

31999R0307

Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 12/02/1999 pag. 0001 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 307/1999 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1999 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, in vista della loro estensione agli studenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che l'articolo 3, lettera c) del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporta, alle condizioni previste dal trattato, l'abolizione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone;

(2) considerando che l'articolo 7 A del trattato prevede che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne nel quale la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è garantita secondo le disposizioni del trattato;

(3) considerando che per realizzare la libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi ed eliminare gli ostacoli che risulterebbero, nel settore della sicurezza sociale, dall'applicazione delle sole legislazioni nazionali, il Consiglio ha adottato, in base agli articoli 51 e 235 del trattato, il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4) e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (5);

(4) considerando inoltre che il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere esteso in modo da includere, in linea di principio, i regimi speciali che coprono gli studenti;

(5) considerando che in materia di sicurezza sociale l'applicazione delle sole legislazioni nazionali non permette di garantire agli studenti che si spostano nella Comunità una protezione sufficiente; che al fine di dare pieno effetto alla libertà di circolazione delle persone occorre procedere al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale che sono loro applicabili;

(6) considerando che, per ragioni di equità, occorre applicare agli studenti le norme specifiche previste per i lavoratori subordinati e autonomi; che queste norme, per ragioni di semplicità e di chiarezza, devono essere un complemento delle disposizioni già in vigore per i lavoratori subordinati e autonomi e i loro familiari;

(7) considerando che occorre apportare ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 gli adattamenti necessari per permettere di applicare agli studenti che si spostano all'interno della Comunità le disposizioni dei suddetti regolamenti, tenendo conto della specificità della situazione di queste persone, della particolarità dei regimi ai quali sono affiliate e delle prestazioni alle quali hanno diritto;

(8) considerando che, anche se la specificità della situazione degli studenti non ha consentito di stabilire norme per la determinazione della legislazione applicabile, occorre tuttavia evitare per quanto possibile che gli interessati siano soggetti al pagamento di doppi contributi o acquisiscano il diritto a duplici prestazioni;

(9) considerando che gli adattamenti da apportare al dispositivo del regolamento (CEE) n. 1408/71 esigono l'adattamento dell'allegato VI del medesimo;

(10) considerando che la situazione specifica del Lussemburgo, in cui gli studenti che proseguono gli studi all'estero beneficiano del diritto all'assistenza medica, giustifica l'esonero automatico dei medesimi dall'affiliazione a un regime di assicurazione malattia nel paese in cui proseguono gli studi;

(11) considerando che, a causa della situazione specifica degli studenti, non è stato possibile istituire un sistema globale di coordinamento dei diritti in materia di sicurezza sociale degli studenti a livello comunitario, in particolare per quanto riguarda le prestazioni d'invalidità; che le prestazioni previdenziali di cui gli studenti possono beneficiare variano in grande misura da Stato membro a Stato membro, in particolare per quanto concerne le prestazioni speciali a carattere non contributivo volte ad alleviare i costi supplementari dovuti alle esigenze in materia di assistenza e di mobilità delle persone disabili; che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto che le disposizioni specifiche per la concessione di determinate prestazioni sono strettamente connesse ad un particolare contesto socioeconomico; che è pertanto giustificata una deroga limitata alle norme sul cumulo dei periodi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

(12) considerando che il trattato non ha previsto i poteri necessari per adottare misure appropriate per gli studenti nel settore della sicurezza sociale e che pertanto si giustifica il ricorso all'articolo 235 in aggiunta all'articolo 51;

(13) considerando che il presente regolamento non pregiudica le condizioni stabilite nella direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) dopo la lettera c), è inserita la lettera seguente:

«c bis) il termine "studente" designa qualsiasi persona diversa da un lavoratore subordinato o autonomo o da un suo familiare o da un superstite ai sensi del presente regolamento che segua un corso di studi o una formazione professionale per ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità di uno Stato membro e che sia assicurata nell'ambito di un regime generale di sicurezza sociale o di un regime speciale di sicurezza sociale applicabile agli studenti;»;b) alla lettera f), punti i) e ii), le parole «con il lavoratore subordinato o autonomo» sono sostituite al punto i) dalle parole «con il lavoratore subordinato o autonomo o con lo studente» e al punto ii) dalle parole «del lavoratore subordinato o autonomo o dello studente»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Campo di applicazione quanto alle persone

1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

2. Il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o autonomi e degli studenti che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di queste persone, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.»;3) nel testo tedesco, all'articolo 9 bis le parole «der Arbeitnehmer oder Selbständige» sono sostituite da «die Person»;

4) all'articolo 10, paragrafo 2, le parole «in qualità di lavoratore subordinato o autonomo» sono soppresse;

5) l'articolo 22 quater è soppresso;

6) al capitolo 1 del titolo III, tra la sezione 5 e la sezione 6, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 5 bis

Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale e loro familiari

Articolo 34 bis

Disposizioni specifiche per studenti e loro familiari

Gli articoli 18 e 19, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c), l'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 22, paragrafo 3, gli articoli 23 e 24 e le sezioni 6 e 7 si applicano per analogia, se del caso, agli studenti e ai loro familiari.

Articolo 34 ter

Disposizioni comuni

Una persona di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 34 bis la quale soggiorna in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per seguirvi degli studi o una formazione professionale per ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità nazionali di uno Stato membro e i familiari che l'accompagnano durante il soggiorno beneficiano delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), per ogni caso in cui si rendano necessarie prestazioni durante il soggiorno sul territorio dello Stato membro in cui la persona in questione segue gli studi o la formazione.»;7) all'articolo 35, paragrafo 3, le parole «non è opponibile né ai lavoratori subordinati o autonomi né ai loro familiari» sono sostituite con «non è opponibile alle persone»;

8) al capitolo 4 del titolo III è inserita la sezione seguente:

«Sezione 5

Studenti

Articolo 63 bis

Le disposizioni delle sezioni da 1 a 4 si applicano per analogia agli studenti.»;9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 66 bis

Studenti

Gli articoli 64, 65 e 66 si applicano per analogia agli studenti e ai loro familiari.»;10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 76 bis

Studenti

L'articolo 72 si applica per analogia agli studenti.»;11) è inserito il seguente articolo 95 quinquies:

«Articolo 95 quinquies

Disposizioni transitorie applicabili agli studenti

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 1° maggio 1999 a favore degli studenti, dei loro familiari e dei loro superstiti.

2. Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° maggio 1999 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto si considera sorto ai sensi del presente regolamento, anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente al 1° maggio 1999.

4. Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della residenza dell'interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest'ultimo, a decorrere dal 1° maggio 1999 a condizione che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.

5. Se la richiesta di cui al paragrafo è presentata entro due anni a decorrere dal 1° maggio 1999, i diritti derivanti dal presente regolamento per gli studenti, i loro familiari e i loro superstiti sono acquisiti a partire da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alle persone interessate.

6. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1° maggio 1999, i diritti non colpiti da decadenza o non prescritti sono acquisiti a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.»;12) l'allegato VI è modificato come segue:

a) nella sezione «D. SPAGNA» è aggiunto il punto seguente:

«9. Il regime speciale spagnolo per gli studenti ("Seguro Escolar") non si basa, per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, sul compimento dei periodi di assicurazione, occupazione e residenza come definiti all'articolo 1, lettere r), s) e s bis) del regolamento. Le istituzioni spagnole non possono pertanto rilasciare i pertinenti certificati ai fini del cumulo dei periodi.

Tuttavia, il regime speciale spagnolo per gli studenti si applica agli studenti che sono cittadini di altri Stati membri e studiano in Spagna, alle stesse condizioni degli studenti di nazionalità spagnola.»;b) nella sezione «I. LUSSEMBURGO» è aggiunto il punto seguente:

«8. Le persone che beneficiano di assistenza malattia nel Granducato del Lussemburgo e che proseguono gli studi in un altro Stato membro sono dispensati dall'affiliazione in quanto studenti ai sensi della legislazione del paese in cui sono svolti gli studi.»;c) nella sezione «O. REGNO UNITO» è aggiunto il punto seguente:

«21. Nel caso di studenti oppure di familiari o superstiti di uno studente l'articolo 10 bis, paragrafo 2 del regolamento non si applica alle prestazioni il cui unico obiettivo è la protezione specifica delle persone disabili.».

Articolo 2

L'articolo 120 del regolamento (CEE) n. 574/72 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 120

Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale

Le disposizioni del presente regolamento, eccetto gli articoli 10 e 10 bis, sono applicabili per analogia agli studenti.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

O. LAFONTAINE

(1) GU C 46 del 20. 2. 1992, pag. 1.

(2) GU C 94 del 13. 4. 1992, pag. 326.

(3) GU C 98 del 21. 4. 1992, pag. 4.

(4) GU L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1606/98 (GU L 209 del 25. 7. 1998, pag. 1).

(5) GU L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1606/98 (GU L 209 del 25. 7. 1998, pag. 1).

(6) GU L 317 del 18. 12. 1993, pag. 59.

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