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Document 31999L0010

Direttiva 1999/10/CE della Commissione dell'8 marzo 1999 che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 69, 16.3.1999, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 113 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 24 - 25

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2014; abrogato da 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/10/oj

31999L0010

Direttiva 1999/10/CE della Commissione dell'8 marzo 1999 che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 069 del 16/03/1999 pag. 0022 - 0023


DIRETTIVA 1999/10/CE DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1999 che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 4,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 79/112/CEE precisa che la quantità di un ingrediente deve essere indicata nell'etichettatura di un prodotto alimentare qualora tale ingrediente figuri nella denominazione di vendita o sia posto in rilievo nell'etichettatura;

considerando che, da un lato, la direttiva 94/54/CE della Commissione (3), modificata dalla direttiva 96/21/CE del Consiglio (4), rende obbligatoria l'indicazione «con edulcorante/i» o «con zucchero/i ed edulcorante/i» sull'etichettatura dei prodotti contenenti detti ingredienti; che tali indicazioni devono accompagnare la denominazione di vendita;

considerando che per effetto dell'apposizione di tali indicazioni imposte dalla direttiva diviene obbligatoria l'indicazione della quantità del suddetto o dei suddetti ingredienti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 79/112/CEE;

considerando che l'indicazione della quantità di edulcoranti non influisce sulla scelta del consumatore al momento dell'acquisto di un prodotto alimentare;

considerando d'altra parte che le indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali rendono obbligatoria l'etichettatura nutrizionale in conformità della direttiva 90/496/CEE del Consiglio (5);

considerando che tali indicazioni sono considerate come parte integrante della denominazione di vendita o sono equiparate a quelle intese a porre rilievo un ingrediente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 79/112/CEE, rendendo quindi obbligatoria l'indicazione della quantità delle vitamine e dei minerali;

considerando che questa duplice informazione non è di utilità alcuna per il consumatore e che potrebbe persino indurlo in errore nella misura in cui, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE, la quantità è espressa in percentuale, mentre nell'etichettatura nutrizionale è espressa in milligrammi;

considerando che è quindi opportuno prevedere ulteriori deroghe alla regola di indicazione della quantità degli ingredienti;

considerando inoltre che l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE, fissa il principio che la quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto; che il medesimo paragrafo prevede tuttavia la possibilità di derogare a tale principio;

considerando che la composizione di taluni prodotti alimentari subisce, con la cottura o con altri trattamenti, importanti modifiche che causano la disidratazione degli ingredienti;

considerando che per tali prodotti è necessario introdurre una deroga al metodo di calcolo della quantità degli ingredienti previsto all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE per poterne meglio riflettere la reale composizione ed evitare quindi di indurre in errore il consumatore;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 79/112/CEE applica lo stesso principio per l'ordine degli ingredienti dell'elenco;

considerando che lo stesso articolo 6 prevede tuttavia deroghe per taluni prodotti o ingredienti alimentari e che pertanto, per motivi di coerenza, occorre prevedere deroghe identiche per il metodo di calcolo della quantità;

considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nell'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, che consistono nel garantire un'efficace attuazione del principio di indicazione della quantità degli ingredienti, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri essendo le norme di base disposizioni di diritto comunitario; che la presente direttiva si limita a disciplinare gli aspetti minimi necessari per raggiungere tali obiettivi, senza oltrepassare quanto necessario;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. L'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 79/112/CEE non si applica nei casi in cui le indicazioni «edulcorante/i» o «contenente zucchero/i ed edulcorante» accompagnino la denominazione di vendita di un prodotto alimentare, conformemente a quanto previsto nella direttiva 94/54/CE.

2. L'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 79/112/CEE non si applica alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali, nei casi in cui tali sostanze siano indicate nell'etichettatura nutrizionale.

Articolo 2

1. In deroga al principio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE, l'indicazione della quantità degli ingredienti è effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale.

Quando però la quantità di un ingrediente, o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura supera il 100 %, l'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 gr di prodotto finito.

3. La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito.

La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o disidratazione.

Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.

Articolo 3

Entro il 31 agosto 1999 gli Stati membri adottano, se del caso, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie:

- per consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1° settembre 1999,

- per vietare i prodotti non conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 14 febbraio 2000. La commercializzazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva, immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data, è tuttavia consentita fino ad esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(2) GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21.

(3) GU L 300 del 23. 11. 1994, pag. 14.

(4) GU L 88 del 5. 4. 1996, pag. 5.

(5) GU L 276 del 6. 10. 1990, pag. 40.

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