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Document 31999D0307
1999/307/EC: Council Decision of 1 May 1999 laying down the detailed arrangements for the integration of the Schengen Secretariat into the General Secretariat of the Council
1999/307/CE: Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio
1999/307/CE: Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio
OJ L 119, 7.5.1999, p. 49–52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
1999/307/CE: Decisione del Consiglio, del 1° maggio 1999, che stabilisce le modalità d'integrazione del Segretariato di Schengen nel Segretariato Generale del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 119 del 07/05/1999 pag. 0049 - 0052
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1o maggio 1999 che stabilisce le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio (1999/307/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 7, considerando che: (1) in virtù del suddetto protocollo, gli accordi e le norme contenenti l'acquis di Schengen sono incorporati nell'ambito dell'Unione europea; (2) in virtù dell'articolo 7 di detto protocollo, compete al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adottare le modalità relative all'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio; (3) tale integrazione è intesa a garantire che, al momento dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, l'applicazione e lo sviluppo delle disposizioni relative a detto acquis continuino ad aver luogo in condizioni tali da assicurarne il buon funzionamento; (4) le modalità di tale integrazione devono consentire, da un lato, di limitare le assunzioni alle necessità di servizio che risulteranno per il segretariato generale del Consiglio dai nuovi compiti che esso dovrà svolgere e, dall'altro, di verificare la competenza, il rendimento e l'integrità delle persone assunte; (5) il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1999 ha previsto gli impieghi permanenti necessari, ripartiti per categoria e per grado, in seno al segretariato generale del Consiglio; (6) l'organico così determinato è necessario e sufficiente a consentire al segretariato generale del Consiglio di rispondere efficacemente alle necessità che risulteranno dall'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea; (7) occorre adottare, in deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in seguito denominato "Statuto", le disposizioni necessarie per consentire all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) di nominare le persone interessate funzionari in prova delle Comunità europee presso il segretariato generale del Consiglio, con effetto alla data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam; (8) occorre subordinare tale nomina al rispetto, da parte di ciascuna delle persone interessate, di taluni requisiti; che occorre parimenti subordinare tale nomina alla presentazione dei documenti giustificativi attestanti che la persona in questione era impiegata a vario titolo presso il segretariato di Schengen alla data della firma del trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997), vale a dire alla data di adozione della decisione di principio di procedere a tale integrazione; che vi era ancora impiegata alla data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1o maggio 1999) e che vi esercitava effettivamente funzioni, connesse all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, di assistenza alla presidenza e alle delegazioni, di gestione delle questioni finanziarie e di bilancio, di traduzione e/o d'interpretazione, di documentazione o di segreteria, ad esclusione dei compiti di supporto tecnico o amministrativo, funzioni per le quali le necessità di servizio non richiedono assunzioni supplementari presso il segretariato generale del Consiglio; (9) occorre inoltre assicurarsi, prima della nomina in qualità di funzionario in prova, che le persone interessate forniscano i documenti giustificativi, diplomi, titoli o certificati attestanti che esse dispongono del livello di qualifica o di esperienza richiesto per esercitare le funzioni corrispondenti alla categoria o al quadro in cui devono essere integrate; (10) occorre parimenti prevedere che le persone assunte debbano, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 34 dello statuto, compiere un periodo di prova destinato a verificarne la capacità di espletare in modo soddisfacente le loro funzioni e che le decisioni che l'AIPN dovrà prendere al termine di tale tirocinio siano prese previo parere di un comitato ad hoc designato da quest'ultima, in cui il comitato del personale del segretariato generale del Consiglio potrà essere rappresentato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La presente decisione è intesa a stabilire le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio. 2. Ai fini della presente decisione, il segretariato di Schengen si intende costituito dalle persone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e). Articolo 2 In deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee, in seguito denominato "Statuto", e fatta salva la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 della presente decisione, l'autorità che ha il potere di nomina (AIPN), ai sensi dell'articolo 2 dello statuto, può nominare presso il segretariato generale del Consiglio le persone di cui all'articolo 1 della presente decisione in qualità di funzionari in prova delle Comunità europee in virtù dello statuto e assegnarle ad uno degli impieghi figuranti a tal fine nella tabella dell'organico del segretariato generale del Consiglio per l'esercizio 1999, nella categoria, nel quadro, nel grado e nello scatto determinati conformemente alla tabella di equivalenza figurante nell'allegato. Articolo 3 L'AIPN può procedere alle nomine previste all'articolo 2 dopo aver verificato che le persone in questione: a) sono cittadini di uno degli Stati membri; b) sono in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari; c) offrono le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere; d) soddisfano le condizioni di idoneità fisica richieste per l'esercizio di tali funzioni; e) forniscono i documenti giustificativi attestanti che: i) esse erano impiegate presso il segretariato di Schengen alla data del 2 ottobre 1997, o in qualità di membro del Collegio dei Segretari generali del Benelux messo a disposizione del segretariato di Schengen, o in qualità di agente legato da un contratto di lavoro all'Unione economica Benelux, o in qualità di agente statutario del segretariato del Benelux messo a disposizione del segretariato di Schengen e vi esercitavano effettivamente un'attività; ii) erano ancora impiegate presso il segretariato di Schengen alla data del 1o maggio 1999, e iii) esercitavano effettivamente presso il segretariato di Schengen, alle date di cui ai punti i) e ii), funzioni connesse all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, di assistenza alla presidenza e alle delegazioni, di gestione delle questioni finanziarie e di bilancio, di traduzione e/o d'interpretazione, di documentazione o di segreteria, ad esclusione dei compiti di supporto tecnico o amministrativo; f) forniscono i documenti giustificativi, diplomi, titoli o certificati attestanti che esse dispongono del livello di qualifica o di esperienza richiesto per esercitare le funzioni corrispondenti alla categoria o al quadro in cui devono essere integrate. Articolo 4 1. Le persone nominate in base all'articolo 3 della presente decisione devono, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 34 dello statuto nonché del presente articolo, compiere un periodo di prova destinato a verificarne la capacità di espletare in modo soddisfacente i compiti corrispondenti alle rispettive funzioni nonché il rendimento e il comportamento in servizio. 2. I funzionari in prova che non abbiano dimostrato qualità professionali sufficienti per essere nominati in ruolo sono licenziati. 3. Le decisioni dell'AIPN allo scadere del periodo di prova sono prese previa consultazione di un comitato ad hoc designato dall'AIPN stessa, in cui il comitato del personale del segretariato generale del Consiglio può nominare un rappresentante. Il parere di tale comitato ad hoc lascia impregiudicato il ruolo del comitato dei rapporti di cui all'articolo 34 dello statuto. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è applicabile a partire dal 1o maggio 1999. Articolo 6 Il segretariato generale del Consiglio è destinatario della presente decisione. Articolo 7 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 1o maggio 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. FISCHER ALLEGATO Tabella delle equivalenze tra categorie, quadri, gradi e scatti in vigore, rispettivamente, al segretariato di Schengen e al segretariato generale del Consiglio >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>