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Document 31998R2842

Regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 354, 30.12.1998, p. 18–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 204 - 207

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004R0773

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2842/oj

31998R2842

Regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 30/12/1998 pag. 0018 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 2842/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 26,

visto il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporto aereo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (5), in particolare l'articolo 19,

sentiti i pertinenti comitati consultivi in materia di intese e posizioni dominanti,

(1) considerando che è stata acquisita una grande esperienza nell'applicazione del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (6), del regolamento (CEE) n. 1630/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alle audizioni previste all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio del 19 luglio 1968 (7), della sezione II del regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (8), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e della sezione II del regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, che determina la procedura di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese nel settore dei trasporti aerei (9), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

(2) considerando che da tale esperienza è emersa l'esigenza di migliorare alcuni aspetti procedurali dei citati regolamenti; che è quindi opportuno, per ragioni di chiarezza, adottare un unico regolamento sulle procedure di audizione previste dal regolamento n. 17, dal regolamento (CEE) n. 1017/68, dal regolamento (CEE) n. 4056/86 e dal regolamento (CEE) n. 3975/87; che pertanto i regolamenti n. 99/63/CEE e (CEE) n. 1630/69 devono essere abrogati e le sezioni II dei regolamenti (CEE) n. 4260/88 e (CEE) n. 4261/88 devono essere soppresse;

(3) considerando che le disposizioni riguardanti il procedimento dinanzi alla Commissione, secondo la decisione 94/810/CECA, CE della Commissione, del 12 dicembre 1994, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione (10), debbono garantire pienamente il diritto degli interessati ad essere sentiti e i diritti della difesa; che a tal fine la Commissione deve distinguere tra il diritto ad essere sentiti delle parti alle quali sono stati contestati addebiti dalla Commissione stessa, quello dei richiedenti e dei denunzianti e quello di altri terzi;

(4) considerando che, in ossequio al principio del diritto alla difesa, le parti cui sono stati contestati addebiti dalla Commissione devono avere la possibilità di manifestare il proprio punto di vista su tutti gli addebiti di cui la Commissione si propone di tener conto nelle sue decisioni;

(5) considerando che i richiedenti e i denunzianti devono avere la possibilità di manifestare il proprio punto di vista qualora la Commissione ritenga che gli elementi di cui dispone non consentano di accogliere una domanda o dar seguito ad una denuncia; che qualora la Commissione proceda ad una contestazione di addebiti, al richiedente o al denunziante deve essere fornita copia della versione non riservata degli addebiti contestati e deve essere data la possibilità di manifestare il proprio punto di vista per iscritto;

(6) considerando che occorre concedere anche ai terzi che vi abbiano un sufficiente interesse la possibilità di manifestare il loro punto di vista per iscritto, qualora ne facciano richiesta scritta;

(7) considerando che tutte le parti che hanno diritto ad essere sentite devono, nel proprio interesse e nell'interesse della buona amministrazione, presentare osservazioni scritte, fatta salva un'eventuale integrazione del procedimento scritto con un'audizione orale;

(8) considerando che occorre precisare i diritti di coloro che saranno sentiti e le modalità secondo le quali essi possono prendere conoscenza del fascicolo della Commissione e farsi rappresentare ed assistere;

(9) considerando che la Commissione deve rispettare il legittimo interesse delle imprese a proteggere i loro segreti commerciali ed altre informazioni riservate;

(10) considerando che la compatibilità tra la prassi amministrativa ordinaria e la giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee deve essere assicurata in conformità con la Comunicazione della Commissione relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (11);

(11) considerando che per agevolare il corretto svolgimento dell'audizione è opportuno consentire la registrazione delle affermazioni di ciascuna delle parti;

(12) considerando che, a fini di certezza del diritto, è opportuno stabilire il termine entro il quale le parti che ne hanno il diritto debbono comunicare il loro punto di vista in forza del presente regolamento, fissando la data entro la quale le loro osservazioni devono pervenire alla Commissione;

(13) considerando che il comitato consultivo di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 17, all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 o all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, deve essere sentito sulla base del progetto preliminare di decisione; che deve quindi essere sempre sentito a conclusione dell'istruzione della pratica; che, tuttavia, la sua consultazione non deve precludere ulteriori eventuali accertamenti da parte della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo di applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento si applica all'audizione delle parti prevista dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 e dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87.

CAPO II

Audizione delle parti alle quali la Commissione ha contestato addebiti

Articolo 2

1. Prima di sentire il comitato consultivo di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 17, all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4056/86 o all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, la Commissione procede all'audizione delle parti alle quali ha contestato addebiti.

2. La Commissione, nel decidere, prende in considerazione soltanto addebiti sui quali le parti hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista.

Articolo 3

1. La Commissione comunica per iscritto alle parti gli addebiti che contesta loro. Gli addebiti sono notificati a ciascuna delle parti ovvero ad un loro rappresentante.

2. La Commissione può eseguire la comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ove le circostanze del caso lo giustifichino, in particolare il numero delle imprese da informare e l'assenza di un loro rappresentante comune. Nella pubblicazione si tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali ed altre informazioni riservate.

3. Ammende o penalità di mora possono essere inflitte ad una parte soltanto quando gli addebiti sono stati comunicati nella forma prevista dal paragrafo 1.

4. Nel comunicare gli addebiti, la Commissione fissa un termine entro il quale le parti possono manifestarle per iscritto il proprio punto di vista.

5. La Commissione fissa un termine entro il quale le parti possono segnalare i punti della comunicazione degli addebiti contenenti, a loro avviso, segreti commerciali ed altre informazioni riservate. Se non procedono alla segnalazione entro tale termine, la Commissione è autorizzata a ritenere che gli addebiti non contengano simili informazioni.

Articolo 4

1. Le parti che intendano manifestare il proprio punto di vista sugli addebiti loro contestati devono farlo per iscritto e nel termine di cui all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione non è tenuta a prendere in considerazione osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.

2. Nelle osservazioni scritte, le parti possono esporre tutti gli argomenti utili per la loro difesa. Esse possono altresì allegare tutti i documenti utili per fornire la prova dei fatti esposti, nonché domandare alla Commissione di sentire persone in grado di confermare i fatti esposti.

Articolo 5

La Commissione offre alle parti alle quali sono stati contestati addebiti la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista nel corso di un'audizione, qualora ne abbiano fatto richiesta nelle osservazioni scritte.

CAPO III

Audizione dei richiedenti e dei denunzianti

Articolo 6

Se la Commissione ritiene che gli elementi di cui dispone non consentono di accogliere una domanda presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17, ovvero di dar seguito ad una denuncia presentata a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4056/86 o dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3975/87, ne indica i motivi al richiedente o al denunziante e fissa un termine entro il quale detti soggetti possono manifestare il proprio punto di vista per iscritto.

Articolo 7

Qualora la Commissione contesti addebiti in relazione ad una questione in merito alla quale abbia ricevuto una domanda o una denunzia di cui all'articolo 6, fornisce al richiedente o al denunziante copia della versione non riservata degli addebiti contestati e stabilisce un termine entro il quale detti soggetti possono manifestare il proprio punto di vista per iscritto.

Articolo 8

Se del caso, la Commissione può offrire ai richiedenti o ai denunzianti la possibilità di esprimere oralmente le proprie posizioni qualora questi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte.

CAPO IV

Audizione di altri terzi

Articolo 9

1. Qualora altre parti rispetto a quelle di cui ai capi I e III chiedano di essere sentite e dimostrino di avervi sufficiente interesse, la Commissione le informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento e assegna loro un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

2. Se del caso, la Commissione può invitare le parti di cui al paragrafo 1 che ne abbiano fatto richiesta nelle osservazioni scritte, a presentare osservazioni orali nel corso dell'audizione delle parti alle quali sono stati contestati addebiti.

3. La Commissione può dare la possibilità ad ogni altro terzo di manifestare oralmente il proprio punto di vista.

CAPO V

Disposizioni generali

Articolo 10

Procede all'audizione il consigliere-auditore.

Articolo 11

1. La Commissione invita coloro che devono essere sentiti ad assistere all'audizione alla data da essa fissata.

2. La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a partecipare all'audizione.

Articolo 12

1. Le persone convocate compaiono personalmente oppure nella persona del proprio rappresentante legale o statutario. Le imprese e associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un procuratore scelto fra il loro personale in servizio permanente.

2. Le persone sentite dalla Commissione possono farsi assistere dal loro consulente legale o da altre persone qualificate ammesse dal consigliere-auditore.

3. L'audizione orale non è pubblica. Le persone sono sentite separatamente o in presenza di altre persone convocate. In quest'ultimo caso si tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali e altre informazioni riservate.

4. Le dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle persone sentite sono registrate. Le persone sentite possono chiedere una copia di tali registrazioni da cui saranno cancellati i brani concernenti segreti commerciali e altre informazioni riservate.

Articolo 13

1. Non vengono comunicate o rese accessibili informazioni, e in particolare documenti, che contengano segreti commerciali delle parti, incluse quelle alle quali la Commissione ha contestato addebiti, i richiedenti e i denunzianti e le altre parti interessate, o altre informazioni riservate né, infine, i documenti interni delle autorità. La Commissione adotta le disposizioni del caso per quanto concerne l'accesso al fascicolo, tenuto conto della necessità di tutelare i segreti commerciali, i documenti interni della Commissione ed altre informazioni riservate.

2. Chiunque comunichi il suo punto di vista secondo le disposizioni del presente regolamento indica chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presenta separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione. Se non procede in tal senso entro il termine fissato, la Commissione è autorizzata a ritenere che la comunicazione in oggetto non contenga simili informazioni.

Articolo 14

Nel fissare i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafo 1, ed all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione tiene conto del tempo necessario per presentare le osservazioni e dell'urgenza del caso. Il termine concesso non è inferiore a due settimane e può essere prorogato.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 15

1. I regolamenti n. 99/63/CEE e (CEE) n. 1630/69 sono abrogati.

2. Le sezioni II dei regolamenti (CEE) n. 4260/88 e (CEE) n. 4261/88 sono soppresse.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(2) GU L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

(4) GU L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(5) GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 18.

(6) GU 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

(7) GU L 209 del 21. 8. 1969, pag. 11.

(8) GU L 376 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(9) GU L 376 del 31. 12. 1988, pag. 10.

(10) GU L 330 del 21. 12. 1994, pag. 67.

(11) GU C 23 del 23. 1. 1997, pag. 3.

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