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Document 31998R2091

Regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali

OJ L 266, 1.10.1998, p. 36–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 10 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 10 - 20

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2091/oj

31998R2091

Regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione del 30 settembre 1998 relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 01/10/1998 pag. 0036 - 0046


REGOLAMENTO (CE) N. 2091/98 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1998 relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1181/98 (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 (4), i programmi d'orientamento pluriennali per il periodo 1997-2001 sono stati adottati con le decisioni da 98/119/CE a 98/131/CE della Commissione (5); che i dati necessari per sorvegliare detti programmi devono essere trasmessi alla Commissione, compresi i dati sullo sforzo di pesca per le navi singole o i dati aggregati per segmento della flotta o per attività di pesca, a seconda del caso;

considerando che il regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione (6) stabilisce le modalità per la trasmissione dei dati allo schedario comunitario delle navi da pesca;

considerando che la comunicazione dei dati sulla segmentazione della flotta peschereccia e sullo sforzo di pesca per ogni attività di pesca dovrebbe fare riferimento ai dati contenuti nello schedario comunitario delle navi da pesca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri devono comunicare allo schedario comunitario delle navi da pesca il segmento al quale appartiene ciascuna nave che entra a far parte della flotta peschereccia o qualsiasi modifica del segmento al quale appartiene una nave esistente, conformemente alle disposizioni del regolamento 2090/98.

I codici dei segmenti da utilizzare figurano nell'allegato I.

Le navi in questione sono identificate dal numero interno registrato nello schedario comunitario delle navi da pesca, come indicato nell'allegato I del regolamento 2090/98.

Articolo 2

Per ciascun segmento per il quale uno Stato membro presenta alla Commissione un programma di contenimento dello sforzo di pesca, per attività di pesca conformemente all'articolo 6 della decisione 97/413/CE (7) o per segmento, al fine di ovviare, parzialmente mediante riduzioni di attività, ad eventuali ritardi rispetto al programma d'orientamento pluriennale precedente, sono adottate le seguenti procedure:

- lo Stato membro raccoglie i dati individuali sullo sforzo di pesca delle navi appartenenti al segmento o all'attività di pesca,

- lo Stato membro elabora i dati con l'ausilio di un programma informatico,

- la comunicazione alla Commissione dei dati individuali e dei dati aggregati per segmento o per attività di pesca è effettuata annualmente al più tardi il 31 marzo per l'anno precedente, conformemente alle tabelle A e B dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Per i segmenti non previsti dai programmi di cui all'articolo 2 che utilizzano attrezzi mobili, gli Stati membri raccolgono ed elaborano i dati minimi indicati nell'allegato II che servono a verificare che il livello delle attività per tali segmenti non aumenti o, in caso contrario, a valutare l'aumento. A tal fine, si applicano le seguenti procedure:

- gli Stati membri raccolgono ed elaborano i dati minimi indicati nell'allegato II che permettono di seguire l'evoluzione dell'attività di pesca per i segmenti da controllare. I dettagli dei metodi di campionamento scelti per ciascun segmento della flotta, unitamente ai valori dei parametri statistici che indicano la precisione delle stime dello sforzo di pesca, sono comunicati alla Commissione al momento della domanda. È accettata qualsiasi procedura diversa che dia risultati di precisione paragonabile, purché sia stata approvata dalla Commissione.

- I risultati sono trasmessi alla Commissione annualmente entro il 31 marzo per l'anno precedente, conformemente alla tabella B dell'allegato II del presente regolamento.

- Qualora uno Stato membro rilevi un aumento dell'attività per un determinato segmento, esso calcola l'effetto di tale aumento sullo sforzo di pesca per il segmento considerato e informa la Commissione dei risultati, conformemente all'articolo 2.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al presente regolamento per via informatica mediante una rete di telecomunicazioni, conformemente alle modalità e alla codificazione di cui agli allegati I e II. La Commissione accusa ricevuta degli invii non appena essi sono stati convalidati nella base dati.

Articolo 5

Le rettifiche ad eventuali informazioni errate sono trasmesse alla Commissione nei 30 giorni successivi alla data in cui è stata individuato l'errore.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU L 164 del 9. 6. 1998, pag. 1.

(3) GU L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(4) GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 7.

(5) GU L 39 del 12. 2. 1998, pag. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59, 65, 73 e 79.

(6) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU L 175 del 3. 7. 1997, pag. 27.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEFINIZIONE DEI DATI DA COMUNICARE E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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