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Document 31998L0093

Direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

OJ L 358, 31.12.1998, p. 100–104 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 68 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 68 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 68 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 68 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 68 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 68 - 72
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 68 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 68 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 68 - 72

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2006; abrog. impl. da 32006L0067

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/93/oj

31998L0093

Direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0100 - 0104


DIRETTIVA 98/93/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 103 A, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 68/414/CEE, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della Comunità economica europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (4);

(2) considerando che le importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi continuano a svolgere un ruolo importante nell'approvvigionamento comunitario di energia; che qualsiasi difficoltà, anche temporanea, che riduca le forniture di questi prodotti o ne aumenti notevolmente il prezzo sui mercati internazionali potrebbe causare perturbazioni gravi nell'attività economica della Comunità; che la Comunità deve poter compensare o quantomeno attenuare qualsiasi effetto negativo connesso ad una tale eventualità; che è pertanto necessario modificare la direttiva 68/414/CEE per adeguarla alla realtà del mercato interno della Comunità e all'evoluzione dei mercati petroliferi;

(3) considerando che nella direttiva 73/238/CEE (5), il Consiglio ha stabilito le misure opportune - compresi prelievi dalle scorte di petrolio - da prendere in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi nella Comunità; che gli Stati membri hanno assunto obblighi simili nell'accordo su un «Programma internazionale energia»;

(4) considerando che è importante potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio greggio;

(5) considerando che è necessario che l'organizzazione delle scorte di petrolio non comprometta il funzionamento regolare del mercato interno;

(6) considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la piena applicazione del trattato, in particolare le disposizioni concernenti il mercato interno e la concorrenza;

(7) considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità enunciati nell'articolo 3 B del trattato, l'obiettivo di mantenere un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra gli Stati membri e, allo stesso tempo, conformi alle regole del mercato interno e della concorrenza, può essere meglio perseguito a livello comunitario; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario al conseguimento di tal fine;

(8) considerando che le scorte devono essere a disposizione degli Stati membri in caso di crisi dell'approvvigionamento; che gli Stati membri dovrebbero avere i poteri e la capacità di controllare l'uso delle scorte in modo da renderle prontamente disponibili a vantaggio delle zone che hanno maggiormente bisogno di forniture di petrolio;

(9) considerando che l'organizzazione del mantenimento delle scorte dovrebbe garantire la disponibilità delle scorte e la loro accessibilità al consumatore;

(10) considerando che è opportuno che le disposizioni di carattere organizzativo sul mantenimento delle scorte siano trasparenti e assicurino una ripartizione equa e non discriminatoria degli obblighi di detenzione delle scorte; che pertanto gli Stati membri possono mettere a disposizione delle parti interessate le informazioni sul costo di detenzione delle scorte petrolifere;

(11) considerando che, per organizzare il mantenimento delle scorte, gli Stati membri possono ricorrere ad un sistema basato su un organismo o entità responsabile che detenga, interamente o parzialmente, le scorte oggetto dell'obbligo di detenzione; che la parte residua eventuale deve essere mantenuta dai raffinatori o da altri operatori commerciali; che la partnership tra il governo e l'industria è essenziale per il funzionamento efficiente e affidabile dei meccanismi di detenzione delle scorte;

(12) considerando che una produzione interna contribuisce di per sé alla sicurezza dell'approvvigionamento; che l'evoluzione del mercato petrolifero può giustificare una deroga appropriata all'obbligo di mantenimento delle scorte di petrolio per gli Stati membri che hanno una produzione interna di petrolio; che, conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di mantenere scorte per un quantitativo non superiore alla quantità di prodotti lavorati da tali imprese a partire da petrolio greggio di produzione interna;

(13) considerando che è opportuno adottare approcci già seguiti dalla Comunità e dagli Stati membri nell'ambito dei loro obblighi e accordi internazionali; che a seguito dell'evoluzione del consumo di petrolio, i bunkeraggi dell'aviazione internazionale sono diventati una componente importante di questo consumo;

(14) considerando che occorre adattare e semplificare il meccanismo comunitario di rilevazione statistica delle scorte petrolifere;

(15) considerando che le scorte petrolifere, come principio, possono essere detenute ovunque nella Comunità e che è quindi opportuno favorire la costituzione di scorte al di fuori del (territorio nazionale; che è necessario che le decisioni per le scorte detenute al di fuori del territorio nazionale siano prese dal governo dello Stato membro interessato in funzione delle sue esigenze e considerazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento; che, nel caso delle scorte tenute a disposizione di un'altra impresa o organismo/entità, occorrono regole più particolareggiate per garantirne la disponibilità e l'accessibilità in caso di difficoltà nell'approvvigionamento petrolifero;

(16) considerando che è auspicabile, ai fini di un buon funzionamento del mercato interno, promuovere accordi tra gli Stati membri riguardanti il livello minimo delle scorte detenute per favorire l'uso di impianti di deposito in altri Stati membri; che spetta agli Stati membri interessati decidere la conclusione di siffatti accordi;

(17) considerando che è opportuno potenziare la sorveglianza amministrativa delle scorte e istituire meccanismi efficienti di controllo e verifica delle stesse; che è necessario un regime di sanzioni per rendere effettivo tale controllo;

(18) considerando che la direttiva 72/425/CEE ha portato da 65 a 90 giorni il periodo di riferimento indicato nel primo paragrafo dell'articolo 1 della direttiva 68/414/CEE stabilendo le condizioni di attuazione di tale aumento; che tale direttiva è superata dalla presente direttiva e che pertanto bisogna abrogare la direttiva 72/425/CEE;

(19) considerando che è opportuno informare periodicamente il Consiglio sulla situazione in materia di scorte di sicurezza nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 68/414/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative appropriate al fine di mantenere in modo permanente nella Comunità, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, un livello di scorte di prodotti petroliferi pari almeno a 90 giorni del consumo interno giornaliero medio dell'anno civile precedente di cui all'articolo 4, per ciascuna delle categorie di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2.

2. La parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale può essere dedotta sino ad un massimo del 25 % di detto consumo. La distribuzione all'interno degli Stati membri del risultato di tale deduzione è decisa dallo Stato membro interessato.»

2) L'articolo 2 è soppresso.

3) L'articolo 3 è completato dal seguente paragrafo:

«Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno i bunkeraggi per la navigazione marittima.»

4) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 3

1. Le scorte mantenute conformemente all'articolo 1 devono essere a completa disposizione degli Stati membri qualora insorgano difficoltà nell'ottenere le forniture di petrolio. Gli Stati membri garantiscono di essere titolari dei poteri giuridici per il controllo dell'utilizzazione delle scorte in tali circostanze.

In ogni altro momento gli Stati membri garantiscono la disponibilità e l'accessibilità di tali scorte; essi adottano disposizioni per consentirne l'identificazione, la contabilità e il controllo.

2. Gli Stati membri garantiscono che le disposizioni sulla detenzione delle scorte siano eque e non discriminatorie.

Il costo del mantenimento delle scorte conformemente all'articolo 1 deve essere identificabile mediante criteri trasparenti. In questo contesto, gli Stati membri possono adottare misure per ottenere informazioni appropriate sul costo della detenzione delle scorte di cui all'articolo 1 e per mettere a disposizione delle parti interessate tali informazioni.

3. Per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri possono decidere di avvalersi di un organismo o entità responsabile della detenzione delle totalità o di una parte delle scorte.

Due o più Stati membri possono decidere di avvalersi di un organismo o entità comune responsabile per le scorte. In tal caso essi sono solidalmente responsabili degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.»

5) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione un riepilogo statistico delle scorte esistenti alla fine di ciascun mese, redatto conformemente agli articoli 5 e 6, specificando il numero di giorni di consumo medio dell'anno civile precedente ai quali tali scorte corrispondono. Tale riepilogo deve essere comunicato entro il venticinquesimo giorno del secondo mese successivo al mese considerato.

L'obbligo per uno Stato membro di detenere scorte si basa sul consumo interno del precedente anno civile. All'inizio di ogni anno civile, gli Stati membri debbono ricalcolare il quantitativo di scorte da detenere obbligatoriamente entro il 31 marzo di ciascun anno, e devono conformarsi ai nuovi obblighi quanto prima e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno.

Nel riepilogo statistico, le scorte di jet fuel del tipo kerosene sono indicate separatamente nella categoria II.»

6) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Le scorte obbligatorie in forza dell'articolo 1 possono essere mantenute sotto forma di petrolio greggio e prodotti di alimentazione nonché sotto forma di prodotti finiti.

Nel riepilogo statistico delle scorte di cui all'articolo 4, i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive; il petrolio greggio ed i prodotti di alimentazione sono contabilizzati:

- in proporzione ai quantitativi di ciascuna categoria di prodotto ottenuti nel corso dell'anno civile precedente nelle raffinerie dello Stato considerato;

- sulla base dei programmi di produzione delle raffinerie dello Stato considerato per l'anno in corso; oppure

- in base al rapporto tra la quantità globale prodotta nello Stato considerato nell'anno civile precedente e soggetta a obbligo di stoccaggio, e la quantità di petrolio greggio consumata nell'anno in questione, ciò nel limite del 40 % dell'obbligo complessivo per la prima e la seconda categoria (benzine e gasoli) e del 50 % per la terza categoria (oli combustibili).

I prodotti di miscela destinati alla fabbricazione dei prodotti finiti di cui all'articolo 2 possono sostituire i prodotti per i quali sono destinati.»

7) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ai fini del calcolo del livello minimo di scorte di cui all'articolo 1 sono inclusi nel riepilogo statistico esclusivamente i quantitativi detenuti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.»

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, possono essere costituite, mediante accordi intergovernativi, scorte nel territorio di uno Stato membro per conto di imprese o organismi/entità stabiliti in un altro Stato membro. Spetta al Governo dello Stato membro interessato decidere se detenere una parte delle sue scorte al di fuori del territorio nazionale.

In tal caso, lo Stato membro nel cui territorio sono detenute le scorte in virtù di un siffatto accordo non si oppone al loro trasferimento negli altri Stati membri per conto dei quali le scorte sono detenute; esso esercita un controllo su tali scorte conformemente alle procedure specificate nell'accordo, ma non le include nel suo riepilogo statistico. Lo Stato membro per conto del quale sono detenute le scorte può includerle nel suo riepilogo statistico.

In tal caso, unitamente al riepilogo statistico di cui all'articolo 4, ciascuno Stato membro invia alla Commissione una relazione sulle scorte mantenute sul proprio territorio a favore di un altro Stato membro nonché sulle scorte detenute in altri Stati membri a suo favore. In entrambi i casi, la relazione deve indicare l'ubicazione e/o le società che detengono le scorte, le quantità e la categoria del prodotto: - o petrolio greggio immagazzinati.

I progetti di accordi di cui al primo comma sono comunicati alla Commissione che può formulare le sue osservazioni ai Governi interessati. Una volta conclusi, gli accordi sono notificati alla Commissione che li porta a conoscenza degli altri Stati membri.

Gli accordi devono soddisfare alle seguenti condizioni:

- avere per oggetto il petrolio greggio e tutti i prodotti petroliferi contemplati dalla presente direttiva;

- stabilire le condizioni e le disposizioni per il mantenimento delle scorte onde garantirne il controllo e la disponibilità;

- specificare le procedure per verificare e identificare le scorte in questione, inter alia i metodi di esecuzione dei controlli e di cooperazione in materia di ispezioni;

- essere conclusi, in linea di massima, per una durata illimitata;

- precisare che, se è prevista la possibilità di recesso unilaterale, essa non ha effetto in caso di crisi dell'approvvigionamento, e che comunque la Commissione deve essere preventivamente informata in caso di recesso, risoluzione o estinzione dell'accordo.

Se le scorte costituite nell'ambito di questi accordi non sono di proprietà dell'impresa o dell'organismo/entità che ha un obbligo di detenzione di scorte, ma sono tenute a disposizione di questa impresa o organismo/entità da un'altra impresa o organismo/entità, si devono rispettare le condizioni seguenti:

- l'impresa o l'organismo/entità beneficiari devono avere il diritto contrattuale di acquistare queste scorte durante il periodo del contratto; i metodi per stabilire il prezzo di tali acquisti devono essere concordati tra le parti interessate;

- il periodo minimo di tale contratto deve essere di 90 giorni;

- l'ubicazione e/o le società che tengono le scorte a disposizione dell'impresa o organismo/entità beneficiari, così come la quantità e la categoria del prodotto o del petrolio greggio immagazzinati presso tale ubicazione, devono essere specificate;

- l'effettiva disponibilità delle scorte per le imprese o organismi/entità beneficiari deve essere garantita, in qualsiasi momento durante il periodo del contratto, dall'impresa o dall'organismo/entità che tengono le scorte a disposizione dell'impresa o organismo/entità beneficiari;

- l'impresa o organismo/entità che tengono le scorte a disposizione dell'impresa o organismo/entità beneficiari devono essere assoggettati alla giurisdizione dello Stato membro, nel cui territorio le scorte sono ubicate, limitatamente all'esercizio del potere giuridico di tale Stato membro relativo al controllo e alla verifica dell'esistenza delle scorte.»

c) Il paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal seguente testo:

«Sono pertanto esclusi dal riepilogo statistico in particolare: il greggio nazionale non ancora estratto; i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima; i quantitativi in transito diretto, ad eccezione delle scorte di cui al paragrafo 2; i quantitativi contenuti negli oleodotti, nelle autocisterne e nei carri cisterna, nei serbatoi dei punti di vendita e presso i piccoli consumatori. Sono anche esclusi dal riepilogo statistico i quantitativi detenuti dalle forze armate e quelli detenuti per le forze armate dalle società petrolifere.»

8) È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie e prendono tutte le misure necessarie a garantire il controllo e la sorveglianza delle scorte. Essi istituiscono meccanismi per verificare le scorte conformemente alle disposizioni della presente direttiva.»

9) È inserito il seguente articolo 6 ter:

«Articolo 6 ter

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono ogni misura necessaria a garantire l'attuazione di queste disposizioni. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionali e dissuasive.»

Articolo 2

La direttiva 72/425/CEE è abrogata a partire dal 31 dicembre 1999.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 2000 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Date le sue specifiche caratteristiche, alla Repubblica ellenica è concesso un ulteriore periodo di 3 anni, non rinnovabile, per adempiere all'obbligo imposto dalla presente direttiva di includere i quantitativi dei bunkeraggi dell'aviazione internazionale nel calcolo del consumo interno.

Articolo 5

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio una relazione sulla situazione delle scorte nella Comunità, incluso, se del caso, sulla necessità di un'armonizzazione per assicurare il controllo e la supervisione effettivi delle scorte. La prima relazione è presentata al Consiglio nel corso del secondo anno successivo alla data stipulata nell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 160 del 27. 5. 1998, pag. 18.

(2) GU C 359 del 23. 11. 1998.

(3) Parere espresso il 10 e 11 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 308 del 23. 12. 1968, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 72/425/CEE (GU L 291 del 28. 12. 1972, pag. 154).

(5) GU L 228 del 16. 8. 1973, pag. 1.

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