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Document 31998L0084

Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

OJ L 320, 28.11.1998, p. 54–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
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Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 73 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 73 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 008 P. 10 - 13

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/84/oj

31998L0084

Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 28/11/1998 pag. 0054 - 0057


DIRETTIVA 98/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che, in base al trattato, la Comunità è chiamata a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei e ad assicurare il progresso economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa;

(2) considerando che la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione e dei servizi della società dell'informazione può contribuire, a livello individuale, alla piena attuazione della libertà di espressione in quanto diritto fondamentale e, a livello collettivo, al raggiungimento degli obiettivi definiti nel trattato;

(3) considerando che il trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente forniti dietro retribuzione; che questo diritto, applicato ai servizi di radiodiffusione e ai servizi della società dell'informazione, costituisce inoltre una traduzione specifica nel diritto comunitario del più generale principio della libertà di espressione sancito dall'articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che questo articolo riconosce esplicitamente il diritto dei cittadini di ricevere o di comunicare informazioni senza tener conto delle frontiere e che eventuali restrizioni di tale diritto si giustificano solo se determinate da altri interessi giuridicamente riconosciuti degni di tutela;

(4) considerando che la Commissione ha condotto ampie consultazioni basate sul Libro verde intitolato «La protezione giuridica dei servizi criptati nel mercato interno»; che il risultato di dette consultazioni ha confermato l'esigenza di uno strumento giuridico comunitario che tuteli tutti quei servizi la cui remunerazione è correlata ad un accesso condizionato;

(5) considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 maggio 1997 sul Libro verde (4), ha invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva che includa tutti i servizi criptati nei quali la criptazione è impiegata per garantire il pagamento di un corrispettivo e ha convenuto che la direttiva dovrebbe estendersi anche ai servizi della società dell'informazione prestati a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi, nonché ai servizi di radiodiffusione;

(6) considerando che le opportunità dischiuse dalle tecnologie digitali potrebbero ampliare le possibilità di scelta dei consumatori e contribuire al pluralismo culturale grazie alla creazione di una gamma ancora più ampia di servizi ai sensi degli articoli 59 e 60 del trattato; che la redditività di questi servizi dipende spesso dal ricorso a tecniche di accesso condizionato al fine di garantire la remunerazione del prestatore del servizio; che risulta pertanto necessario, per assicurare la redditività di tali servizi, la protezione giuridica dei prestatori di servizi contro i dispositivi illeciti che consentono l'accesso senza pagamento del servizio;

(7) considerando che l'importanza di questa tematica è stata riconosciuta dalla Commissione nella sua comunicazione «Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico»;

(8) considerando che, secondo l'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi; che secondo l'articolo 128, paragrafo 4, del trattato la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato; che, in conformità dell'articolo 130, paragrafo 3, del trattato, la Comunità contribuisce alla realizzazione delle condizioni necessarie alla competitività della sua industria attraverso politiche ed azioni da essa attuate;

(9) considerando che la presente direttiva fa salve eventuali disposizioni future a livello comunitario o nazionale intese a garantire che determinati servizi di radiodiffusione riconosciuti di pubblico interesse non si basino su un accesso condizionato;

(10) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicati gli aspetti culturali di successive azioni comunitarie nel settore dei nuovi servizi;

(11) considerando che le disparità esistenti fra le disposizioni nazionali in materia di tutela dei servizi ad accesso condizionato o dei servizi di accesso condizionato potrebbero ostacolare la libera circolazione di beni e servizi;

(12) considerando che l'applicazione del trattato non è sufficiente ad eliminare questi ostacoli nel mercato interno; che essi andrebbero pertanto eliminati garantendo un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri; che questo implica il ravvicinamento delle disposizioni nazionali relative alle attività commerciali che hanno per oggetto dispositivi illeciti;

(13) considerando che appare necessario far sì che gli Stati membri forniscano un'adeguata tutela giuridica contro l'immissione sul mercato, ai fini di un profitto economico diretto o indiretto, di un dispositivo illecito che renda possibile o facile eludere, senza esservi autorizzato, qualsiasi misura tecnologica a protezione della remunerazione di un servizio fornito in modo lecito;

(14) considerando che tra le attività commerciali relative a dispositivi illeciti si annoverano le comunicazioni commerciali che abbracciano tutte le forme di pubblicità, commercializzazione diretta, sponsorizzazioni, promozione delle vendite e pubbliche relazioni a promozione dei prodotti e servizi in questione;

(15) considerando che queste attività commerciali sono dannose per i consumatori che sono indotti in errore circa l'origine del dispositivo illecito; che è necessario un alto livello di protezione del consumatore per combattere questo tipo di frode a suo danno; che l'articolo 129 A, paragrafo 1, del trattato prevede che la Comunità contribuisca al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell'articolo 100 A;

(16) considerando che il contesto giuridico per la creazione di uno spazio audiovisivo unico istituito dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (5), dovrebbe pertanto essere integrato estendendolo anche alle tecniche di accesso condizionato secondo quanto stabilito dalla presente direttiva, anche al fine di garantire parità di trattamento ai fornitori di trasmissioni transfrontaliere, indipendentemente dal luogo di stabilimento;

(17) considerando che, in base alla risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1995 sull'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario e sulle sanzioni applicabili alle violazioni di tale diritto nel campo del mercato interno (6), gli Stati membri devono adottare misure che conducano ad un'applicazione del diritto comunitario altrettanto efficace e rigorosa di quella della legislazione nazionale;

(18) considerando che, in virtù dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione e l'efficacia della legislazione comunitaria, in particolare prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate e mezzi di tutela adeguati;

(19) considerando che il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, conformemente al principio di proporzionalità sancito all'articolo 3 B, terzo comma, del trattato;

(20) considerando che la distribuzione di dispositivi illeciti comprende il trasferimento con qualsiasi mezzo e l'immissione sul mercato di tali dispositivi per farli circolare all'interno della Comunità o fuori di essa;

(21) considerando che la presente direttiva fa salva l'applicazione delle disposizioni nazionali che vietano il possesso a fini privati di dispositivi illeciti, l'applicazione delle regole comunitarie sulla concorrenza e l'applicazione delle norme comunitarie in materia di diritti di proprietà intellettuale;

(22) considerando che il diritto interno in materia di sanzioni e mezzi di tutela previsti per contrastare le attività commerciali illecite può richiedere che tali attività siano svolte con la consapevolezza, o in presenza di fondati motivi per cui essere consapevoli, che i dispositivi in questione sono illeciti;

(23) considerando che le sanzioni e i mezzi di tutela previsti dalla presente direttiva lasciano impregiudicate le altre sanzioni o gli altri mezzi di tutela eventualmente previsti dal diritto interno, quali le misure preventive in generale o il sequestro dei dispositivi illeciti; che gli Stati membri non sono tenuti a prevedere sanzioni penali per le attività illecite di cui alla presente direttiva; che le disposizioni degli Stati membri in materia di azioni per risarcimento danni devono essere conformi ai rispettivi sistemi legislativi e giudiziari nazionali;

(24) considerando che la presente direttiva fa salva l'applicazione delle disposizioni nazionali che non rientrano nel settore coordinato dalla presente direttiva, come quelle concernenti la tutela dei minori comprese quelle adottate in conformità della direttiva 89/552/CEE, ovvero disposizioni nazionali inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblici,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione

L'oggetto della presente direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri riguardanti misure contro i dispositivi illeciti che forniscono l'accesso non autorizzato a servizi protetti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) servizio protetto, uno dei servizi seguenti laddove sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:

- trasmissioni televisive, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE;

- trasmissioni radiofoniche, cioè la trasmissione via cavo o via etere, anche via satellite, di programmi radiofonici destinati al pubblico;

- servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (7);

o la prestazione di un accesso condizionato ai servizi suesposti, considerato servizio in quanto tale;

b) accesso condizionato, misure e/o sistemi tecnici in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale;

c) dispositivo per l'accesso condizionato, apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;

d) servizio connesso, l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonché la prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a detti dispositivi o a servizi protetti;

e) dispositivo illecito, apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del prestatore del servizio;

f) settore coordinato dalla presente direttiva, quello disciplinato da qualunque disposizione concernente le attività illecite di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Principi relativi al mercato interno

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a vietare sul loro territorio le attività di cui all'articolo 4 ed a prevedere le sanzioni e i mezzi di tutela di cui all'articolo 5.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri non possono:

a) limitare la prestazione di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro; oppure

b) limitare la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato,

per motivi rientranti nel settore coordinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Attività illecite

Gli Stati membri vietano sul loro territorio le seguenti attività:

a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;

b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

c) l'impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti.

Articolo 5

Sanzioni e mezzi di tutela

1. Le sanzioni sono efficaci, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell'attività illecita.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per provvedere a che i prestatori di servizi protetti i cui interessi vengano pregiudicati da un'attività illecita, quale specificata all'articolo 4, svolta sul loro territorio abbiano accesso a mezzi di tutela adeguati, compresa la possibilità di promuovere un'azione per il risarcimento del danno e ottenere un'ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali.

Articolo 6

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 maggio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore coordinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Relazioni

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva corredata di eventuali proposte in particolare per quanto riguarda le definizioni dell'articolo 2, per il suo adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici e alle consultazioni tenute dalla Commissione.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1998.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

E. HOSTASCH

(1) GU C 314 del 16. 10. 1997, pag. 7 e

GU C 203 del 30. 6. 1998, pag. 12.

(2) GU C 129 del 27. 4. 1998, pag. 16.

(3) Parere del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18. 5. 1998, pag. 59), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU C 262 del 19. 8. 1998, pag. 34), e decisione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 1998 (GU C 328 del 26. 10. 1998). Decisione del Consiglio del 9 novembre 1998.

(4) GU C 167 del 2. 6. 1997, pag. 31.

(5) GU L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 60).

(6) GU C 188 del 22. 7. 1995, pag. 1.

(7) GU L 204 del 21. 7. 1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5. 8. 1998, pag. 18).

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