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Document 31998F0733

98/733/GAI: Azione comune del 21 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea

OJ L 351, 29.12.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 113 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 83 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 83 - 84

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2008; abrogato da 32008F0841

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/733/oj

31998F0733

98/733/GAI: Azione comune del 21 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 29/12/1998 pag. 0001 - 0003


AZIONE COMUNE del 21 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (1) (98/733/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista la relazione sulla criminalità organizzata del Gruppo ad alto livello, approvata dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, in particolare la raccomandazione n. 17 del piano d'azione,

considerando che il Consiglio ritiene che la gravità e lo sviluppo di alcune forme di criminalità organizzata richiedano un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda i reati seguenti: traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, terrorismo, traffico di opere d'arte, riciclaggio di denaro, criminalità economica grave, estorsione nonché altri atti di violenza contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o che comportino un pericolo collettivo per le persone;

considerando che, per rispondere alle varie minacce alle quali gli Stati membri devono far fronte, è necessario un approccio comune nei confronti della partecipazione alle attività delle organizzazioni criminali;

considerando che gli Stati membri provvederanno, in sede di attuazione della presente azione comune, ad applicare o ad agevolare le misure relative alla protezione dei testimoni e/o collaboratori di giustizia nella lotta contro la criminalità organizzata, previste nelle risoluzioni del Consiglio del 23 novembre 1995 (2) e del 20 dicembre 1996 (3);

confermando la fiducia nella struttura e nel funzionamento degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nella capacità di questi ultimi di garantire processi equi;

considerando che gli Stati membri intendono assicurare che i partecipanti alle attività delle organizzazioni criminali non possano sottrarsi alle indagini e alle azioni giudiziarie inerenti ai reati contemplati nella presente azione comune e che a tale scopo agevoleranno la cooperazione giudiziaria nelle indagini e nella repressione ad essi relativi;

ricordando che l'Unione europea rispetta i diritti fondamentali quali descritti nella convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della quale sono parti tutti gli Stati membri, in particolare le disposizioni relative alla libertà di espressione, al diritto di riunione pacifica e alla libertà di associazione;

avendo esaminato le opinioni espresse dal Parlamento europeo in seguito ad una consultazione effettuata a norma dell'articolo K.6 del trattato (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Ai fini della presente azione comune, per organizzazione criminale si intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, reati che costituiscono un fine in sé ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali e, se del caso, per influenzare indebitamente l'operato delle pubbliche autorità.

I reati di cui al primo comma includono quelli menzionati nell'articolo 2 della convenzione Europol, nonché nel suo allegato, che sono punibili con pena almeno equivalente a quella prevista al primo comma.

Articolo 2

1. Per agevolare la lotta contro le organizzazioni criminali, ciascuno Stato membro si impegna, secondo la procedura di cui all'articolo 6, a fare in modo che una o entrambe le condotte descritte successivamente siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive:

a) La condotta di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività criminale generale dell'organizzazione, o dell'intenzione dell'organizzazione di commettere i reati in questione, partecipi attivamente:

- alle attività di un'organizzazione criminale rientranti nell'articolo 1, anche quando tale persona non partecipa all'esecuzione materiale dei reati in questione e, fatti salvi i principi generali del diritto penale dello Stato membro interessato, anche quando i reati in questione non siano effettivamente commessi;

- alle altre attività dell'organizzazione, essendo inoltre a conoscenza del fatto che la sua partecipazione contribuisce alla realizzazione delle attività criminali dell'organizzazione rientranti nell'articolo 1.

b) La condotta di una persona consistente in un accordo con una o più persone per porre in essere un'attività la quale, se attuata, comporterebbe la commissione dei reati che rientrano nell'articolo 1, anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività.

2. Indipendentemente dal fatto che abbiano scelto di punire la condotta di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri si presteranno la più ampia assistenza per i crimini o i reati di cui al presente articolo, nonché per i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea stabilita dal Consiglio il 27 settembre 1996.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro si assicura che le persone giuridiche possano essere ritenute penalmente o, in difetto, altrimenti responsabili dei reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2, da esse commessi, secondo modalità da definire nel diritto interno dello Stato membro. La responsabilità della persona giuridica non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche autrici o complici di tali reati. Ciascuno Stato membro si assicura in particolare che alle persone giuridiche possano essere inflitte sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, e possano essere imposte sanzioni di carattere patrimoniale ed economico.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro si assicura che le condotte di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 1 dell'articolo 2, attuate nel loro territorio, siano punibili a prescindere dal luogo sul territorio degli Stati membri in cui l'organizzazione ha sede o svolge le sue attività criminali o a prescindere dal luogo in cui è svolta l'attività oggetto dell'accordo di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 2.

Qualora più Stati membri siano competenti a conoscere i fatti di partecipazione ad un'organizzazione criminale, tali Stati si concertano per coordinare la loro azione allo scopo di attuare un'azione penale efficace tenuto conto, in particolare, dell'ubicazione dei vari rami dell'organizzazione nel territorio degli Stati membri interessati.

Articolo 5

1. Nei casi in cui si applica la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dal Consiglio il 27 settembre 1996, la presente azione comune non pregiudica in alcun modo gli obblighi da essa derivanti né la sua interpretazione.

2. Nella presente convenzione nulla osta a che gli Stati membri stabiliscano una definizione di condotta punibile in relazione a organizzazioni criminali più ampia di quella contemplata all'articolo 2.

Articolo 6

Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente azione comune, ciascuno Stato membro presenta proposte adeguate per l'attuazione della medesima, affinché le autorità competenti le prendano in considerazione ai fini della loro adozione.

Articolo 7

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Articolo 8

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARTENSTEIN

(1) Riserva di esame parlamentare della delegazione belga.

(2) GU C 327 del 7. 12. 1995, pag. 5.

(3) GU C 10 dell'11. 1. 1997, pag. 1.

(4) Parere espresso il 20 novembre 1997.

Dichiarazione del Consiglio

A partire da questo momento e fino alla fine del mese di dicembre 1999 il Consiglio effettua una valutazione dell'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obblighi che incombono loro in virtù della presente azione comune, in particolare per quanto si riferisce all'attuazione dell'articolo 2 della stessa. In questa circostanza il Consiglio potrà decidere se proseguire la valutazione suddetta su base periodica.

A tal fine verrà presentata al Consiglio una relazione redatta sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e nel contesto del meccanismo di valutazione adottato dal Consiglio in data 5 dicembre 1997, che:

- stabilisce lo stato di attuazione della presente azione comune,

- descrive le misure nazionali applicate in virtù della presente azione comune e, in particolare, esamina le prassi di repressione dei reati contemplati nell'azione comune medesima,

- esamina qualsiasi misura necessaria che tenda a rendere più efficace la cooperazione giudiziaria nei confronti dei reati contemplati dalla presente azione comune, esaminando tra l'altro, i termini di detta cooperazione ed appurando se la condizione della doppia punibilità, contenuta nella legislazione nazionale, ostacoli la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri,

- spiega, se del caso, i motivi che sono causa di ritardo per l'attuazione della presente azione comune.

Dichiarazione della delegazione austriaca sull'articolo 3

L'Austria rinvia alla facoltà conferitale dall'articolo 18, paragrafo 2, del secondo protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 221 del 19. 7. 1997, pag. 11), di sospendere per un periodo di cinque anni i propri obblighi connessi con gli articoli 3 e 4 di tale Protocollo, e dichiara che ottempererà agli obblighi derivanti dall'articolo 3 dell'azione comune nello stesso periodo di tempo.

Dichiarazione della delegazione danese sull'articolo 3

La delegazione danese dichiara che non attuerà l'articolo 3 estendendo la legislazione danese applicabile alla responsabilità penale delle persone giuridiche.

Dichiarazione della delegazione tedesca sull'articolo 4, secondo comma

La Germania muove dal presupposto che nel quadro della concertazione di cui all'articolo 4, secondo comma dell'attuale versione si tenga adeguatamente conto dell'importanza dell'ubicazione, ossia della localizzazione dell'organizzazione criminale o di una parte di essa.

Dichiarazione della delegazione belga sull'articolo 1

La delegazione belga ritiene che nella definizione della nozione di «organizzazione criminale» di cui all'articolo 1 sono inclusi i modi operandi usati dai rei. I modi operandi sono finalizzati all'utilizzazione dell'intimidazione, della minaccia, della violenza, di pratiche fraudolente o della corruzione o al ricorso a strutture commerciali o di altra natura al fine di occultare o agevolare la perpetrazione dei reati.

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