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Document 31998D0683

98/683/CE: Decisione del Consiglio del 23 novembre 1998 relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano

OJ L 320, 28.11.1998, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/683/oj

31998D0683

98/683/CE: Decisione del Consiglio del 23 novembre 1998 relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 28/11/1998 pag. 0058 - 0059


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1998 relativa al regime di cambio con il franco CFA e con il franco comoriano (98/683/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

(1) considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (2), a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

(2) considerando che, a partire dalla medesima data, il regime monetario e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro sarà di competenza della Comunità;

(3) considerando che spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario e di cambio;

(4) considerando che la Francia ha concluso una serie di accordi con l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), con la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale) e con le Comore, al fine di garantire la convertibilità a parità fissa del franco CFA o del franco comoriano in franchi francesi (3);

(5) considerando che il franco francese sarà sostituito dall'euro a partire dal 1° gennaio 1999;

(6) considerando che la convertibilità del franco CFA e del franco comoriano è garantita da un impegno di bilancio delle autorità francesi; che le autorità francesi hanno assicurato che gli accordi con l'UEMOA, con la CEMAC e con le Comore non hanno conseguenze finanziarie significative per la Francia;

(7) considerando che è improbabile che tali accordi producano effetti significativi sulla politica monetaria e di cambio dell'area dell'euro; che, nella loro forma e nelle loro condizioni di applicazione attuali, è improbabile che tali accordi costituiscano un ostacolo al corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria; che in tali accordi non vi è alcunché che implichi l'obbligo per la Banca centrale europea o per le banche centrali nazionali di sostenere la convertibilità del franco CFA o del franco comoriano; che modifiche agli accordi esistenti non faranno sorgere obblighi a carico della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali;

(8) considerando che la Francia e gli Stati africani firmatari desiderano mantenere gli attuali accordi dopo la sostituzione del franco francese con l'euro; che è opportuno che la Francia possa mantenere tali accordi dopo la situazione del franco francese con l'euro e che la responsabilità esclusiva dell'applicazione degli accordi competa alla Francia e agli Stati africani firmatari;

(9) considerando che la Comunità deve essere informata periodicamente sull'applicazione e sulle modifiche previste di tali accordi;

(10) considerando che la modifica o l'applicazione di accordi esistenti lasceranno impregiudicato l'obiettivo primario della politica di cambio della Comunità intesa a mantenere la stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 3 A, paragrafo 2, del trattato;

(11) considerando che gli organismi comunitari competenti devono pronunciarsi prima che siano apportate modifiche alla natura o alla portata degli attuali accordi; che rientrano in questa categoria le modifiche riguardanti l'ambito dei paesi partecipanti agli accordi o il principio della libera convertibilità a parità fissa tra l'euro, da una parte, e il franco CFA e il franco comoriano, dall'altra, essendo la convertibilità garantita da un impegno di bilancio del Tesoro francese;

(12) considerando che la decisione non costituisce un precedente per gli accordi che potranno essere decisi in futuro riguardo al negoziato e alla conclusione di accordi analoghi in materia di regime monetario o di cambio da parte della Comunità con altri Stati o organizzazioni internazionali;

(13) considerando che, fatta salva la competenza della Comunità e gli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono negoziare nell'ambito di organismi internazionali e concludere accordi internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una volta sostituito il franco francese con l'euro, la Francia può mantenere i suoi attuali accordi in materia di cambio con l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), con la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale) e con le Comore.

Articolo 2

La responsabilità esclusiva dell'applicazione degli accordi compete alla Francia e agli Stati africani firmatari.

Articolo 3

Le autorità francesi competenti informano periodicamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario circa l'applicazione degli accordi. Le autorità francesi informano il Comitato economico e finanziario prima che siano apportate modifiche alla parità fra l'euro e il franco CFA o il franco comoriano.

Articolo 4

La Francia può negoziare e concludere qualunque modifica degli attuali accordi, purché non alteri la loro natura o la loro portata. La Francia informa preventivamente la Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario di tali modifiche.

Articolo 5

La Francia sottopone all'attenzione della Commissione, della Banca centrale europea e del Comitato economico e finanziario qualunque progetto di modifica che incida sulla natura o sulla portata di questi accordi. Tali progetti di modifica necessitano dell'approvazione del Consiglio sulla base di una raccomandazione della Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 7

Destinataria della presente decisione è la Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. EDLINGER

(1) Parere reso il 23 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

(3) Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972 entre les États membres de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et la République française, modificata; Convention de compte d'opérations du 13 mars 1973 entre le ministre de l'économie et des finances de la République française et le président du conseil de l'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale, modificata; Accord de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les républiques membres de l'union monétaire ouest-africaine, modificato; Convention de compte d'opérations du 4 décembre 1973 entre le ministre de l'économie et des finances de la République française et le président du conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, modificata; Accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979 entre la République française et la République fédérale islamique des Comores, modificato; Convention de compte d'opérations du 23 novembre 1979 entre le ministre de l'économie et des finances de la République française et le ministre des finances, de l'économie et du plan de la République fédérale des Comores, modificata.

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