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Document 31998D0487

98/487/CE: Decisione del Consiglio del 13 luglio 1998 relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli

OJ L 219, 7.8.1998, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 46 - 47
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 46 - 47
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 46 - 47
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 46 - 47
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 46 - 47
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 46 - 47
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 46 - 47
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 46 - 47
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 46 - 47
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 017 P. 105 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 017 P. 105 - 106
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 184 - 185

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/487/oj

Related international agreement

31998D0487

98/487/CE: Decisione del Consiglio del 13 luglio 1998 relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 07/08/1998 pag. 0024 - 0025


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1998 relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli (98/487/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 100A, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e con l'articolo 228, terzo paragrafo, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

vista la decisione del Consiglio del giugno 1996 che stabilisce direttive di negoziato e che autorizza la Commissione a negoziare con il Canada, la Federazione russa, gli Stati Uniti e qualsiasi altro paese terzo interessato un accordo sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli;

vista la decisione del Consiglio del 22 luglio 1997, che approva l'accordo sulle norme internazionali in materia di metodi di cattura non crudeli tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa e invita la Commissione ad adoperarsi per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti d'America equivalente all'accordo con il Canada e la Federazione russa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3254/91 (3), in particolare il secondo trattino del paragrafo 1 dell'articolo 3, fa riferimento a norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà alle quali devono conformarsi i metodi di cattura utilizzati dai paesi terzi, qualora non avessero vietato l'uso della tagliola, affinché possano esportare nella Comunità pellicce e prodotti manufatti di talune specie animali;

considerando che il principale obiettivo dell'accordo è di stabilire norme tecniche armonizzate, che permettano di ottenere un livello sufficiente di protezione del benessere degli animali catturati, applicabili alla produzione e all'uso delle trappole e di agevolare il commercio tra le parti per quanto riguarda trappole, pellicce e prodotti manufatti delle specie disciplinate dall'accordo;

considerando che per l'attuazione dell'accordo è necessario stabilire un calendario che permetta di verificare la conformità delle trappole con le norme definite dall'accordo stesso ai fini della loro certificazione e di sostituire le trappole non certificate;

considerando che l'accordo in forma di verbale concordato allegato alla presente decisione è conforme alle direttive di negoziato cui si è fatto in precedenza riferimento; che esso risponde pertanto alla nozione di norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole non crudeli di cui al secondo trattino del paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3254/91;

considerando che dovrebbe essere approvato l'accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato l'accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio notifica agli Stati Uniti d'America lo strumento di conclusione (4).

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

(1) GU C 32 del 30. 1. 1998, pag. 8.

(2) GU C 210 del 6. 7. 1998.

(3) Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manufatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate in materia internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (GU L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1).

(4) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

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