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Document 31997R0938
Commission Regulation (EC) No 938/97 of 26 May 1997 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione del 26 maggio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione del 26 maggio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
OJ L 140, 30.5.1997, p. 1–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/11/1997; abrog. impl. da 397R2307
Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione del 26 maggio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Gazzetta ufficiale n. L 140 del 30/05/1997 pag. 0001 - 0008
REGOLAMENTO (CE) n. 938/97 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, considerando che l'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 338/97 stabilisce che la Commissione adotta un regolamento che modifica l'allegato D trasformandolo in un elenco rappresentativo delle specie che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del suddetto regolamento; considerando che il gruppo di consulenza scientifica è stato consultato sulle specie da includere nell'allegato D; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue: 1) I seguenti punti 19 e 20 sono inseriti dopo il punto 18 delle note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D nell'allegato: «19. Relativamente alle specie della fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi e esemplari morti, interi o sostanzialmente interi fatta eccezione per i taxa contrassegnati come segue per indicare che esse si applicano anche ad altre parti e derivati: 1. tutte le pelli intere o sostanzialmente intere, grezze o conciate; 2. tutte le penne o pelli o altre parti con penne. 20. Per quanto riguarda le specie della flora elencate nell'allegato D, le disposizioni si applicano solo agli esemplari vivi fatta eccezione per i taxa contrassegnati come segue per indicare che le suddette si applicano anche ad altre parti e derivati: 3. piante fresche o secche, compresi: foglie, radici/rizomi, steli, semi/spore, corteccia e frutti». 2) L'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dall'allegato D del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1997. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU n. L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1. ALLEGATO «ALLEGATO D >SPAZIO PER TABELLA> »