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Document 31997R0860

Regolamento(CE) n. 860/97 della Commissione del 14 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3046/92 recante la menzione del valore delle merci

OJ L 123, 15.5.1997, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 300R1901

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/860/oj

31997R0860

Regolamento(CE) n. 860/97 della Commissione del 14 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3046/92 recante la menzione del valore delle merci

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 15/05/1997 pag. 0012 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 860/97 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3046/92 recante la menzione del valore delle merci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 30,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3046/92 fissa le modalità di applicazione concernenti il valore delle merci;

considerando che la semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, formulata nel quadro dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione del mercato interno) mira a migliorare la competitività delle imprese e il loro potenziale di creazione di posti di lavoro; che le statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione europea (Intrastat) sono state prescelte come progetto pilota nel quadro di SLIM nell'intento di alleggerire l'onere che grava sulle persone tenute a fornire le informazioni statistiche;

considerando che la soppressione del valore statistico nel supporto dell'informazione costituisce una misura importante di semplificazione per le piccole e medie imprese;

considerando che esiste un interesse a mantenere il concetto di valore statistico per le statistiche sugli scambi di beni, i conti nazionali e la bilancia dei pagamenti; che una raccolta di tale informazione limitata alle sole grandi imprese fornisce una base di valutazione sufficiente; che è importante esaminare gli effetti di questa misura per un periodo che non superi i due anni di funzionamento;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3046/92 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. Il valore delle merci di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) del regolamento di base, è menzionato nel supporto dell'informazione statistica secondo le modalità definite ai paragrafi 2 e 3.

2. Il valore delle merci da menzionare nella casella "importo fatturato" del supporto dell'informazione statistica è il valore che costituisce la base imponibile da determinare a fini fiscali in conformità alla direttiva 77/388/CEE. Tuttavia, per i prodotti soggetti alle imposte di consumo, l'importo di tali imposte deve essere escluso dal valore delle merci.

Se la base imponibile non deve essere dichiarata a fini fiscali, il valore da menzionare è quello corrispondente all'importo fatturato, IVA esclusa, o, se questo non è disponibile, ad un importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

Per le operazioni di lavoro su ordinazione, il valore delle merci da menzionare, in vista e a seguito di tali operazioni, corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

3. Il valore statistico delle merci, come definito al paragrafo 5, è inoltre menzionato nella casella prevista a tal fine nel supporto dell'informazione statistica dalle persone tenute a fornire l'informazione qualora il valore annuo degli arrivi o delle spedizioni è superiore ai limiti fissati da ogni Stato membro.

Gli Stati membri fissano i valori di tali limiti, separatamente per gli arrivi e le spedizioni, in modo che il 95 % dei soggetti sia esonerato dalla fornitura del valore statistico. Gli Stati membri possono esonerare un numero maggiore di soggetti purché il valore statistico raccolto copra almeno il 70 % del valore totale delle loro spedizioni o dei loro arrivi.

Il limite del 95 % dei soggetti esonerati dalla fornitura del valore statistico può essere ridotto fino al 90 % se il tasso di copertura del 70 % del valore totale delle loro spedizioni o dei loro arrivi non è raggiunto.

Gli Stati membri calcolano tali limiti sulla base degli ultimi risultati dei loro scambi con gli altri Stati membri, disponibili per un periodo di 12 mesi.

L'informazione relativa all'introduzione di tali limiti è resa pubblica dagli Stati membri entro il 31 ottobre 1997.

Gli Stati membri possono adattare i loro limiti ogni anno civile, purché siano soddisfatte le condizioni che figurano al secondo comma. In tal caso, l'informazione relativa all'adeguamento dei limiti è resa pubblica dagli Stati membri entro il 31 ottobre dell'anno che precede l'adeguamento.

4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono esonerare i soggetti dalla fornitura del valore statistico delle merci.

In tal caso, gli Stati membri calcolano il valore statistico delle merci, come definito al paragrafo 5, per specie di merci.

5. Il valore statistico si basa sul valore delle merci menzionato dalle persone tenute a fornire l'informazione, in applicazione del paragrafo 2. Esso comprende solamente i costi accessori, quali i costi di trasporto e di assicurazione, relativi alla parte del tragitto che:

- in caso di spedizione, si trova sul territorio statistico dello Stato membro di spedizione,

- in caso di arrivo, si trova all'esterno del territorio statistico dello Stato membro di arrivo.

6. Il valore delle merci definito ai paragrafi precedenti è espresso in valuta nazionale; il tasso di cambio da applicare è:

- quello applicabile per determinare la base imponibile a fini fiscali, quando questa viene stabilita;

- in tutti gli altri casi, il tasso di cambio ufficiale al momento della stesura della dichiarazione o quello applicabile per il calcolo del valore in dogana, in mancanza di disposizioni particolari adottate dagli Stati membri.

7. In conformità all'articolo 26 del regolamento di base, il valore delle merci che figura nei risultati da trasmettere alla Commissione è il valore statistico contemplato al paragrafo 5.

8. A richiesta della Commissione, gli Stati membri le trasmettono le informazioni che consentono di valutare l'applicazione del paragrafo 3.

9. La Commissione valuterà entro il 1° gennaio 2000 l'applicazione del presente articolo, in particolare del suo paragrafo 3, e proporrà, all'occorrenza, di emendare le norme che disciplinano la dichiarazione del valore.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1997.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27.

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