EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0722

Regolamento (CE) n. 722/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 concernente talune azioni realizzate nei paesi in sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile

OJ L 108, 25.4.1997, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/722/oj

31997R0722

Regolamento (CE) n. 722/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 concernente talune azioni realizzate nei paesi in sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 25/04/1997 pag. 0001 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 722/97 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1997 concernente talune azioni realizzate nei paesi in sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 S e 130 W,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che è necessario attuare uno sviluppo sostenibile contribuendo ad una reale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo;

(2) considerando che la creazione di strumenti idonei e l'attuazione di azioni sperimentali costituiranno gli elementi fondamentali di tale integrazione nell'insieme dei settori interessati;

(3) considerando che il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione del 14 maggio 1992, sull'ambiente e la cooperazione allo sviluppo;

(4) considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno adottato la dichiarazione di Rio e il programma d'azione «Agenda 21»;

(5) considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno ratificato le convenzioni sulla diversità biologica e sui cambiamenti climatici e hanno firmato quelle contro la desertificazione; che si sono quindi impegnate a tener conto delle responsabilità comuni ma differenziate delle parti sviluppate e delle parti in via di sviluppo per quanto riguarda tale materia;

(6) considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 1° febbraio 1993, riguarda un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile;

(7) considerando che, tenuto conto delle risorse limitate, le azioni di informazione e i progetti pilota condotti in stretta cooperazione con gli esperti locali promettono il massimo effetto moltiplicatore;

(8) considerando che è opportuno integrare gli aspetti interni ed esterni della politica comunitaria in materia di ambiente al fine di avere una risposta coerente ai problemi posti dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), in particolare quelli riguardanti gli effetti dei cambiamenti globali dell'ambiente sulla situazione ambientale nella Comunità;

(9) considerando la necessità, nell'ambito della gestione del ciclo di un progetto, che ogni proposta di progetto nel settore della cooperazione allo sviluppo sia valutata, relativamente al suo impatto sull'ambiente, mediante procedure specifiche appropriate;

(10) considerando che, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la conservazione della diversità e delle risorse biologiche e genetiche (comprese quelle dei mari, delle coste e del suolo), un effetto locale ha conseguenze innegabili sull'intero pianeta e le generazioni future, e quindi sul benessere, la salute e la sicurezza dei cittadini della Comunità, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle risorse genetiche;

(11) considerando che gli strumenti finanziari dei quali dispone attualmente la Comunità in materia di conservazione e di sviluppo sostenibile potrebbero essere utilmente completati;

(12) considerando che dovrebbero essere presi provvedimenti al fine di finanziare le azioni di cui al presente regolamento;

(13) considerando che è opportuno definire le modalità d'esecuzione, e in particolare la forma dell'azione, i beneficiari dell'aiuto e le procedure di decisione;

(14) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità apporta il suo aiuto finanziario e le sue competenze tecniche alle azioni svolte nei paesi in via di sviluppo che consentano alle popolazioni di tali paesi di integrare più facilmente nella loro vita quotidiana la protezione dell'ambiente e i concetti dello sviluppo sostenibile.

2. L'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento integra e rafforza quella prevista da altri strumenti di cooperazione allo sviluppo, allo scopo di tenere pienamente conto delle considerazioni di carattere ambientale nei programmi comunitari.

Articolo 2

1. Le azioni da attuare ai sensi del presente regolamento concernono prioritariamente i seguenti settori:

- l'assistenza ai paesi in sviluppo per l'elaborazione ed attuazione di strategie nazionali volte ad uno sviluppo sostenibile ed equo, comprese le questioni ambientali di portata mondiale e le strategie derivanti da convenzioni internazionali;

- il rafforzamento di politiche e pratiche finalizzate alla gestione ed alla preservazione di ecosistemi, allo sfruttamento sostenibile di risorse naturali rinnovabili, nonché all'utilizzo ecologicamente corretto di risorse naturali non rinnovabili;

- la preservazione della diversità biologica

- mediante la promozione e lo sviluppo di metodi miranti ad un utilizzo durevole ed equo delle risorse di biodiversità;

- mediante la conservazione degli ecosistemi e degli habitat necessari al mantenimento della diversità delle specie e alla sopravvivenza delle specie in via di estinzione;

- mediante l'identificazione e la valutazione delle risorse di biodiversità;

- la preservazione di aree sottoposte a forti pressioni ambientali e/o di ecosistemi transregionali quali gli ecosistemi marini e le zone costiere, gli spartiacque, i bacini fluviali/lacustri, le acque sotterranee, mediante la prevenzione dell'inquinamento nonché la riduzione delle fonti di inquinamento, e il sostegno ad iniziative finalizzate alla loro gestione sostenibile;

- il miglioramento delle pratiche di difesa dei suoli e di gestione nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, delle foreste e della lotta contro la desertificazione;

- il miglioramento dell'ambiente e dell'assetto del territorio mediante la pianificazione dell'urbanizzazione e l'attuazione di programmi e progetti pilota adeguati dal punto di vista tecnologico riguardanti i trasporti, i rifiuti, le acque reflue, l'approvvigionamento di acqua potabile e l'inquinamento atmosferico;

- l'utilizzo e il trasferimento di tecnologie compatibili con i vincoli e le esigenze ambientali locali, in particolare nel settore dell'energia e segnatamente delle energie rinnovabili, tenendo conto degli effetti a lungo termine sull'ambiente e l'adattamento allo stile di vita tradizionale di ciascuna regione;

- azioni volte ad evitare le emissioni nocive per il clima;

- la facilitazione dell'adattamento dei processi di produzione nei paesi in sviluppo e la sensibilizzazione degli operatori economici e delle parti sociali per quanto attiene ai vincoli in materia ambientale che possono influire sugli scambi commerciali (ad esempio norme, marchi, certificazioni);

- la sensibilizzazione delle popolazioni locali, soprattutto mediante campagne d'informazione, al concetto di sviluppo sostenibile;

- le iniziative riguardanti la salvaguardia degli ecosistemi e degli habitat nonché il mantenimento della diversità biologica.

2. Possono accedere all'aiuto i seguenti tipi di azione:

- azioni pilota condotte in loco, in grado di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla protezione dell'ambiente, come pure alla gestione durevole delle risorse naturali;

- elaborazione di orientamenti e di strumenti operativi atti a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dell'ambiente, segnatamente sotto forma di progetti e di programmi di gestione integrati e di strumenti economici;

- analisi dell'impatto ambientale di progetti, programmi, strategie e politiche di sviluppo sostenibile e valutazione delle loro ripercussioni sullo sviluppo sociale ed economico;

- inventari e lavori contabili e statistici, allo scopo di migliorare gli indicatori e i dati statistici.

3. Un'attenzione particolare sarà dedicata:

- ai progetti risultanti da iniziative locali, e a quelli miranti alla gestione sostenibile sotto forma di misure innovatrici a costo ridotto;

- alle azioni di sviluppo delle capacità istituzionali e operative dei paesi in sviluppo tanto a livello nazionale quanto a livello regionale o locale, compreso il sostegno alle organizzazioni non governative;

- alla consultazione preliminare delle popolazioni locali, comprese le comunità indigene, e successivamente alla loro partecipazione e adesione a livello di identificazione, pianificazione e esecuzione delle azioni. Si terrà particolarmente conto del ruolo e della situazione specifica delle donne;

- alle azioni di carattere regionale o che contribuiscono a rafforzare la cooperazione regionale nel settore dello sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Tra i beneficiari dell'aiuto e i partner della cooperazione si annovereranno non solo Stati e regioni, ma anche servizi decentrati, organizzazioni regionali, agenzie pubbliche, comunità tradizionali o locali, operatori e industrie private, comprese cooperative e ONG e associazioni di rappresentanza delle popolazioni locali.

Articolo 4

1. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 comprendono in particolare studi, assistenza tecnica, istruzione e formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che, tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto possibile, perseguire un obiettivo di efficienza economica a medio termine, spese correnti (ossia spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento).

Tuttavia, dette spese possono di norma essere coperte solo per la fase di avvio delle azioni, ad eccezione dei programmi di formazione, istruzione e ricerca, e tale copertura decresce gradualmente.

3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.

4. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare gli Stati membri e le organizzazioni internazionali interessate come il Fondo mondiale per l'ambiente.

5. Sono prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

6. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, nell'ambito di incontri periodici e scambi d'informazione tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario, e i rappresentanti degli Stati beneficiari.

7. Per ottenere il maggiore impatto possibile a livello mondiale e nazionale, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, prende tutte le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione sia con i paesi beneficiari sia con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 5

Il sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

Articolo 6

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 1997-1999 è pari a 45 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento supera il valore di 2 milioni di ecu per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 8 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a 2 milioni di ecu. Queste informazioni sono comunicate almeno una settimana prima della decisione.

3. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 8, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

4. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

5. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, esse prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

6. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in sviluppo.

7. Le forniture sono originarie degli Stati membri e dello Stato beneficiario o di altri paesi in sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

8. Un'attenzione particolare sarà rivolta:

- alla ricerca della miglior redditività e di un impatto sostenibile nella concezione dei progetti;

- alla definizione chiara ed al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutti i progetti.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

Una volta l'anno di procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 10

1. Alla fine di ogni esercizio la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio.

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti sia la qualità sia la quantità dei progetti finanziati, i risultati dei progetti realizzati e gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera. Nella relazione è inclusa anche una sintesi delle valutazioni esterne effettuate, se del caso, in merito ad azioni specifiche.

2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 8, che potrebbe eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone, l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

4. La guida di finanziamento in cui sono precisati gli orientamenti e i criteri applicabili per la selezione dei progetti è pubblicata e comunicata alle parti interessate dagli uffici della Commissione, comprese le delegazioni della Commissione nei paesi beneficiari.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica sino al 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. C 20 del 24. 1. 1996, pag. 4.

(2) GU n. C 82 del 19. 3. 1996, pag. 18.

(3) Parere del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU n. C 152 del 27. 5. 1996, pag. 56), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 1996 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 28) e decisione del Parlamento europeo del 12 novembre 1996 (GU n. C 362 del 2. 12. 1996, pag. 33).

(4) GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

Top