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Document 31997D1336

Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

OJ L 183, 11.7.1997, p. 12–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 141 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 141 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 141 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 141 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 141 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 141 - 149
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 141 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 141 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 141 - 149
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 214 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 214 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 002 P. 152 - 160

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0283

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/1336/oj

31997D1336

Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 11/07/1997 pag. 0012 - 0020


DECISIONE N. 1336/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1997 in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4), visto il progetto comune approvato il 16 aprile 1997 dal comitato di conciliazione,

(1) considerando che la costituzione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione transeuropee sono intesi a garantire la circolazione e lo scambio di informazioni in tutta la Comunità; che tale sforzo di creare un'infrastruttura è un presupposto per consentire ai cittadini e alle imprese - in particolare le PMI - della Comunità di beneficiare appieno delle possibilità offerte dalle telecomunicazioni nella prospettiva della creazione della «società dell'informazione», nella quale lo sviluppo delle applicazioni, dei servizi e delle reti di telecomunicazione è fondamentale affinché ogni cittadino, ogni impresa e ogni pubblica autorità, possano avere accesso a ogni tipo e quantità di informazioni di cui avranno bisogno, anche nelle regioni meno sviluppate o periferiche;

(2) considerando che nel Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione, la Commissione ha sottolineato l'importanza di istituire la società dell'informazione che, introducendo nuove forme di rapporti economici, politici e sociali, aiuterà l'Unione a far fronte alle nuove sfide del prossimo secolo, compresa quella relativa alla creazione di posti di lavoro; che tale importanza è stata riconosciuta dal Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 1993;

(3) considerando che il mercato interno costituisce uno spazio senza frontiere, entro il quale deve essere garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi e dove le misure comunitarie già adottate o in procinto di esserlo necessitano un notevole scambio di informazioni tra singoli, operatori economici e amministrazioni; che il fatto di disporre di mezzi efficienti per lo scambio di informazioni è di importanza vitale per migliorare la competitività delle imprese; che tali scambi di informazioni possono essere assicurati dalle reti di telecomunicazione transeuropee; che la presenza di reti transeuropee rafforzerà la coesione economica e sociale nella Comunità;

(4) considerando che la costituzione e lo sviluppo delle reti di telecomunicazione transeuropee devono consentire la libera circolazione dell'informazione tra i cittadini, gli operatori economici e le amministrazioni, nel rispetto della vita privata delle persone fisiche e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale;

(5) considerando che nel rapporto «L'Europa e la società dell'informazione globale» che hanno presentato al Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, i membri del gruppo di esponenti di spicco dell'industria hanno raccomandato di realizzare reti di telecomunicazione transeuropee e di garantirne l'interconnessione con tutte le reti europee; che il rapporto ha individuato nelle comunicazioni mobili un pilastro della società dell'informazione il cui potenziale è opportuno rafforzare; che il Consiglio europeo di Corfù ha approvato in linea generale tale raccomandazione;

(6) considerando che tali raccomandazioni sono state seguite dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «La via europea verso la società dell'informazione: piano d'azione»; che, nelle sue conclusioni su tale piano d'azione, il Consiglio del 28 settembre 1994 ha sottolineato che lo sviluppo rapido di infrastrutture efficienti dell'informazione è essenziale per la Comunità sulla base di un approccio globale, coerente ed equilibrato;

(7) considerando che l'articolo 129 C del trattato prevede che la Comunità stabilisca un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; che tali orientamenti devono individuare i progetti di interesse comune; che le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione coprono i tre livelli in cui esse si articolano: applicazioni, servizi generici e reti di base;

(8) considerando che la società dell'informazione non può svilupparsi senza la presenza di applicazioni accessibili, soprattutto quelle di interesse collettivo, che soddisfino al meglio le esigenze degli utenti tenendo conto, ove occorra, delle necessità degli anziani e dei disabili; che le applicazioni costituiranno pertanto una parte importante dei progetti d'interesse comune; che le applicazioni relative al telelavoro devono tenere segnatamente in considerazione la legislazione concernente i diritti dei lavoratori applicabile negli Stati membri in questione;

(9) considerando che, in molti casi, i progetti d'interesse comune possono già essere realizzati nell'ambito delle attuali reti di telecomunicazione, l'Euro-RNIS in particolare, al fine di offrire applicazioni transeuropee; che, per individuare i progetti di interesse comune, occorre stabilire degli orientamenti;

(10) considerando che è opportuno coordinare nel territorio della Comunità l'attuazione delle proposte scelte con le iniziative analoghe adottate su scala nazionale o regionale;

(11) considerando che nella selezione e attuazione di tali progetti si dovrebbe tener conto di tutte le infrastrutture offerte dagli attuali e dai nuovi fornitori;

(12) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 2717/95/CE relativa ad una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-RNIS (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea (5);

(13) considerando che le reti attualmente esistenti, ivi compresa Euro-RNIS, stanno evolvendo verso reti avanzate in grado di garantire trasmissioni di dati a velocità variabile fino a capacità di banda larga compatibili con le diverse esigenze, ed in particolare servizi e applicazioni multimediali; che questa evoluzione porterà alla realizzazione delle reti di comunicazioni integrate a banda larga (reti IBC); che le reti IBC costituiranno la piattaforma ideale per le applicazioni della società dell'informazione;

(14) considerando che i risultati del programma RACE [programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle tecnologie della comunicazione (1990-1994)], adottato con la decisione 91/352/CEE (6), hanno aperto la strada e fornito la base tecnologica per l'introduzione delle reti IBC in Europa;

(15) considerando che i risultati del programma ESPRIT [programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie dell'informazione (1994-1998)], adottato con la decisione 94/802/CE (7), hanno aperto la strada e fornito la base tecnologica per l'introduzione delle applicazioni delle tecnologie dell'informazione;

(16) considerando che i risultati del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-1994) adottato con la decisione 91/353/CEE (8) e del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche d'interesse comune (1994-1998) adottato con la decisione 94/801/CE (9) aprono la strada per l'introduzione in tutta Europa di applicazioni interoperabili d'interesse comune;

(17) considerando che è necessario garantire un coordinamento efficace tra la realizzazione delle reti transeuropee di telecomunicazioni, che devono rispondere ad esigenze reali senza dedicarsi alla realizzazione di progetti puramente sperimentali, e i vari programmi comunitari, in particolare i programmi specifici del Quarto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, i programmi a favore delle PMI, i programmi orientati verso le informazioni (quali INFO 2000 e MEDIA II) e con altre attività nell'ambito della società dell'informazione; che dev'essere garantito un analogo coordinamento con i progetti previsti dalle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio applicabili alle reti transeuropee;

(18) considerando che le misure volte ad assicurare l'interoperabilità delle reti telematiche tra amministrazioni rientrano nel quadro delle priorità adottate in relazione agli attuali indirizzi di massima per le reti transeuropee di telecomunicazione;

(19) considerando che nella sua comunicazione del 24 luglio 1993 sulle azioni preparatorie nel campo delle reti integrate a larga banda di comunicazioni transeuropee (TEN-IBC), la Commissione ha riconosciuto la necessità di svolgere azioni preparatorie in collaborazione con gli operatori del settore, per elaborare orientamenti adeguati; che i risultati di tali azioni costituiranno la base degli orientamenti relativi alle reti IBC di cui alla presente decisione;

(20) considerando che il settore delle telecomunicazioni è in corso di liberalizzazione progressiva; che lo sviluppo di applicazioni, servizi generici e reti di base transeuropei si affiderà sempre più all'iniziativa privata; che tali sviluppi a livello transeuropeo devono soddisfare su scala europea le esigenze di mercato o le esigenze reali e considerevoli della società, che non sono soddisfatte dalle sole forze del mercato; che, tenuto conto di tale aspetto, gli operatori del settore interessati saranno invitati a sottoporre proposte specifiche, seguendo procedure adeguate che garantiscano pari opportunità; che tali procedure devono essere definite; che nella specificazione dei progetti d'interesse comune la Commissione è assistita da un comitato;

(21) considerando che un accordo su un modus vivendi fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato è intervenuto il 20 dicembre 1994 (10);

(22) considerando che i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro devono essere approvati dallo Stato membro interessato;

(23) considerando che la Commissione e gli Stati membri devono intraprendere azioni atte a garantire l'interoperabilità delle reti e a coordinare, da un lato, le attività degli Stati membri al fine di costituire le reti di telecomunicazione transeuropee e, dall'altro, i progetti nazionali comparabili, soltanto nella misura necessaria a garantire la coerenza generale;

(24) considerando che è importante, per lo sviluppo ottimale della società dell'informazione, garantire un efficace scambio di informazioni tra la Comunità e i paesi terzi, in particolare i membri dello Spazio economico europeo o i paesi che hanno concluso accordi di associazione con la Comunità;

(25) considerando che le attività intraprese nell'ambito dei presenti orientamenti sono comunque soggette alla totale applicazione delle regole di concorrenza stabilite nel trattato e nella legislazione di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce gli orientamenti che contemplano gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel campo delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione. Tali orientamenti individuano progetti d'interesse comune elencandoli nell'allegato I e stabilendo la procedura e i criteri per la loro specificazione.

Articolo 2

La Comunità concede il proprio sostegno all'interconnessione delle reti nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, alla costituzione e allo sviluppo di servizi e applicazioni interoperabili, nonché il relativo accesso, con l'obiettivo di:

- agevolare la transizione verso la società dell'informazione, offrire esperienze sugli effetti dell'attuazione delle nuove reti e delle nuove applicazioni sulle attività sociali, contribuire a soddisfare i bisogni sociali e culturali e migliorare la qualità della vita;

- aumentare la competitività delle imprese comunitarie, in particolare delle PMI, e rafforzare il mercato interno;

- rafforzare la coesione economica e sociale, tenendo conto, in particolare, della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche;

- accelerare lo sviluppo di attività che creano posti di lavoro nei nuovi settori di crescita.

Articolo 3

Sono stabilite, per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le seguenti priorità:

- analisi e conferma della fattibilità tecnica e commerciale, seguite dalla realizzazione di applicazioni, segnatamente d'interesse collettivo, che contribuiscano allo sviluppo di una società europea dell'informazione;

- analisi e conferma della fattibilità, seguite dalla realizzazione di applicazioni che contribuiscano alla coesione economica e sociale, migliorando l'accesso alle informazioni in tutta la Comunità e valorizzando la diversità culturale dell'Europa;

- incentivazione di iniziative interregionali transfrontaliere e di iniziative che riuniscano le regioni, segnatamente quelle meno favorite, nell'avvio di servizi e applicazioni transeuropei di telecomunicazione;

- analisi e conferma della fattibilità, seguite dalla realizzazione di applicazioni e servizi che contribuiscano a rafforzare il mercato interno e a creare posti di lavoro, segnatamente quelli che offrono alle PMI la possibilità di migliorare la loro competitività all'interno della Comunità e a livello mondiale;

- individuazione, analisi e conferma della fattibilità tecnica e commerciale, seguite dalla realizzazione di servizi generici transeuropei che offrano un accesso senza soluzione di continuità a tutte le informazioni, anche nelle zone rurali e periferiche, e che siano interoperabili con servizi equivalenti su scala mondiale;

- analisi e conferma della fattibilità delle nuove reti di comunicazioni integrate a banda larga (reti IBC), ove ciò risulti necessario per le applicazioni e i servizi in questione, ed incentivo all'interconnessione di tali reti;

- individuazione ed eliminazione di lacune e anelli mancanti per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità effettive di tutti gli elementi delle reti di telecomunicazione nella Comunità e nel mondo, con un'attenzione particolare per le reti di telecomunicazione di base definite nell'allegato I.

Articolo 4

Le linee principali delle azioni da attuare per realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 2 riguardano:

- la specificazione dei progetti d'interesse comune mediante la creazione di un programma di lavoro;

- le azioni volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini, gli operatori economici e le amministrazioni sui benefici derivanti dai nuovi servizi e applicazioni avanzati di telecomunicazioni a livello transeuropeo;

- le azioni destinate ad incentivare iniziative congiunte da parte degli utenti e dei fornitori per avviare progetti nel settore delle reti di telecomunicazione transeuropee, segnatamente le reti IBC;

- il sostegno, nell'ambito degli strumenti previsti dal trattato, alle attività di analisi e conferma della fattibilità, seguite dalla realizzazione di applicazioni, in particolare di interesse collettivo, e incentivo a creare una collaborazione tra settore pubblico e privato, in particolare tramite partenariati;

- l'incentivo ad offrire e utilizzare servizi e applicazioni destinati alle PMI e agli utenti professionali, che rappresentano una fonte di occupazione e di crescita;

- la promozione dell'interconnessione delle reti, dell'interoperabilità dei servizi e delle applicazioni a banda larga e delle infrastrutture ad essi necessarie, soprattutto nel settore multimediale, e dell'interoperabilità tra i servizi e le applicazioni esistenti e a banda larga.

Articolo 5

Lo sviluppo delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione si realizza in virtù della presente decisione attraverso progetti d'interesse comune. I progetti d'interesse comune sono elencati nell'allegato I.

Articolo 6

I progetti d'interesse comune relativi ai settori elencati nell'allegato I sono specificati a norma degli articoli da 7 a 9 utilizzando i criteri dell'allegato II. I progetti individuati possono beneficiare del sostegno comunitario secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (11).

Articolo 7

1. Sulla base dell'allegato I, la Commissione predispone, in consultazione con gli operatori del settore e tenuto conto delle politiche seguite negli altri settori delle reti transeuropee, un programma di lavoro, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 8, dopodiché pubblica inviti a presentare proposte.

2. La Commissione verifica che i progetti che riguardano il territorio di uno Stato membro siano approvati dallo Stato membro interessato.

Articolo 8

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. Per i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

1. La procedura di cui all'articolo 8 si applica:

- alla preparazione e all'aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 7;

- all'elaborazione del contenuto degli inviti a presentare proposte;

- alla specificazione dei progetti d'interesse comune utilizzando i criteri di cui all'allegato II;

- alla definizione delle azioni complementari di sostegno e coordinamento;

- alle misure da adottare per valutare l'attuazione del programma di lavoro sul piano finanziario e tecnico.

2. La Commissione informa il comitato, a ciascuna delle sue riunioni, dei progressi registrati nell'attuazione del programma di lavoro.

Articolo 10

La presente decisione si applica alla rete digitale di servizi integrati (RNIS) lasciando impregiudicata la decisione n. 2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di agevolare la realizzazione dei progetti d'interesse comune, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. Le procedure di autorizzazione eventualmente necessarie sono espletate con la massima rapidità, nel rispetto della legislazione comunitaria.

Articolo 12

La presente decisione lascia impregiudicato l'impegno finanziario dei singoli Stati membri o della Comunità.

Articolo 13

Il Consiglio può autorizzare, caso per caso, la partecipazione di paesi terzi, segnatamente i paesi parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo o di un accordo di associazione con la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 228 del trattato, al fine di consentire loro di contribuire all'esecuzione dei progetti d'interesse comune e di incentivare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di telecomunicazione, nella misura in cui ciò non comporti un aumento dell'aiuto comunitario.

Articolo 14

Con scadenza triennale la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione della presente decisione.

La relazione contiene una valutazione dei risultati ottenuti, grazie al sostegno comunitario, nei vari settori in cui si sono svolti i progetti rispetto agli obiettivi complessivi prefissati e contiene una valutazione a posteriori dell'incidenza dell'introduzione delle applicazioni a livello sociale e di società.

Unitamente a tale relazione, la Commissione presenta adeguate proposte per la revisione dell'allegato I della presente decisione sulla base degli sviluppi tecnici e dell'esperienza acquisita.

In assenza di una decisione al più tardi il 31 dicembre del quarto anno, l'allegato I è considerato caduco, eccezion fatta per gli inviti a presentare proposte già pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro tale data.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 giugno 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J.M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JORRITSMA LEBBINK

(1) GU n. C 302 del 14. 11. 1995, pag. 23 e

GU n. C 175 del 18. 6. 1996, pag. 4.

(2) GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 20.

(3) GU n. C 129 del 2. 5. 1996, pag. 32.

(4) Parere del Parlamento europeo del 1° febbraio 1996 (GU n. C 47 del 19. 2. 1996, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 21 marzo 1996 (GU n. C 134 del 6. 5. 1996, pag. 18) e decisione del Parlamento europeo del 17 luglio 1996 (GU n. C 261 del 9. 9. 1996, pag. 59). Decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 1997 e decisione del Consiglio del 26 maggio 1997.

(5) GU n. L 282 del 24. 11. 1995, pag. 16.

(6) GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 8.

(7) GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 24.

(8) GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 18.

(9) GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 1.

(10) GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

(11) GU n. L 228 del 23. 9. 1995, pag. 1.

ALLEGATO I

INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE

Le reti di telecomunicazione transeuropee apriranno il mercato europeo alle nuove applicazioni e ai nuovi servizi che rappresentano il tessuto sul quale si svilupperà la società dell'informazione. Esse sono essenziali per sostenere la prosperità della Comunità, per creare nuovi posti di lavoro e per rafforzare la coesione economica e sociale.

In generale, il quadro più appropriato per descrivere le reti di telecomunicazione transeuropee si basa su un modello a tre livelli, segnatamente:

- le «applicazioni», attraverso le quali gli utenti interagiscono con i servizi generici e le reti di base per soddisfare le loro esigenze di natura professionale, educativa e sociale;

- i «servizi generici», con cui s'intende una serie di servizi generici compatibili e la relativa gestione. Soddisfacendo i requisiti comuni per le applicazioni e fornendo strumenti comuni per lo sviluppo e la realizzazione delle nuove applicazioni, tali servizi integrano queste ultime, accentuandone l'interoperabilità;

- le «reti di base», che forniscono gli elementi di accesso fisico e gli aspetti di trasporto e commutazione delle reti, ivi compresa la gestione e la segnalazione. Questi elementi garantiscono l'interconnessione delle reti transeuropee.

Questi tre livelli costituiscono una struttura coerente, nella quale le applicazioni sono supportate dai due livelli inferiori, ovvero i servizi generici e le reti di base. In particolare, non è possibile offrire le applicazioni senza uno degli altri due elementi, anche se ognuno dei tre livelli deve essere sufficientemente aperto da sostenere ogni elemento del livello immediatamente superiore. In questo contesto, i progetti d'interesse comune devono essere individuati in funzione della capacità operativa che hanno di servire gli obiettivi fissati nella presente decisione.

I punti seguenti individuano per ciascun livello delle reti transeuropee i progetti d'interesse comune che verranno specificati a norma dell'articolo 9 e secondo la procedura di cui all'articolo 8.

1. Applicazioni

Le applicazioni devono tener conto delle esigenze linguistiche ed essere interoperabili per offrire il massimo vantaggio agli utenti in tutta la Comunità. Laddove ciò sia possibile, esse devono tener conto delle esigenze specifiche delle regioni meno sviluppate o meno popolate. Ci si deve rivolgere alle più ampie fasce possibili di utenti e illustrare le possibilità d'accesso dei cittadini ai servizi d'interesse collettivo. Nella fase iniziale della pianificazione dei progetti, e con riferimento all'accesso ai servizi, devono essere prese in considerazione specifiche speciali a vantaggio dei disabili.

I progetti di interesse comune relativi alle applicazioni sono i seguenti:

- Rete tra università e centri di ricerca: costituzione di una rete transeuropea avanzata, con applicazioni multimediali, che colleghi le università e i centri di ricerca in tutta Europa, con accesso aperto alle rispettive biblioteche.

- Insegnamento e formazione a distanza: rendere accessibili ai cittadini, alle scuole, agli istituti superiori e alle imprese servizi avanzati di insegnamento e formazione a distanza. Creare e rendere accessibili a distanza in tutta la Comunità centri atti a fornire software didattico e servizi di formazione per le PMI, le imprese di grandi dimensioni, le reti del settore dell'istruzione e le amministrazioni pubbliche. Dovranno inoltre essere sviluppati e promossi nuovi approcci nei confronti di tutti gli aspetti pertinenti dell'istruzione e della formazione al fine di agevolare la transizione verso la società dell'informazione.

- Telematica applicata al settore della sanità: creare reti e applicazioni transeuropee basate su norme comuni, che colleghino tutte le parti coinvolte nel sistema sanitario su scala comunitaria, in particolare i medici generici, gli ospedali ed i centri della sanità pubblica.

- Telematica applicata al settore dei trasporti: sfruttare al massimo i benefici offerti dalle reti di telecomunicazione transeuropee per fornire servizi orientati all'utente nel settore del supporto logistico per le industrie dei trasporti e in quello dello sviluppo dei servizi a valore aggiunto, quali i servizi di informazione, i servizi di pagamento e prenotazione integrati, la pianificazione dei viaggi e l'orientamento stradale nonché la gestione delle merci e delle flotte. Contemplare inoltre servizi telematici per i trasporti nelle aree urbane, tenendo conto delle esigenze di standardizzazione e di interoperabilità. La realizzazione di tali servizi, basata su reti avanzate di telecomunicazione fisse e mobili, dovrà garantire, nella misura del possibile, la necessaria complementarità con e l'interoperabilità delle reti di trasporto transeuropee.

- Telematica applicata all'ambiente: le reti transeuropee possono fornire un importante contributo al controllo e alla gestione dell'ambiente, compresi i casi di emergenza. Tale contributo può assumere la forma dell'applicazione di sistemi d'informazione per la raccolta di dati relativi all'ambiente che li rendono disponibili alle autorità competenti, nonché della realizzazione di sistemi di comunicazione affidabili per gli interventi in situazioni di emergenza.

- Telelavoro: promuovere il telelavoro (in uffici decentrati e, laddove possibile, a domicilio) con sistemi di comunicazione avanzati offrirà nuove forme di flessibilità a livello di luoghi di lavoro e di organizzazione del lavoro stesso. Decentrando le attività professionali, il telelavoro può contribuire a ridurre gli effetti ambientali prodotti dal pendolarismo giornaliero verso i centri urbani. Lo sviluppo del telelavoro potrà essere sostenuto mediante la realizzazione di progetti che mettano a disposizione dei telelavoratori strumenti telematici individuali e creino centri di telelavoro per i lavoratori itineranti. Un'attenzione particolare va riservata alla valutazione e alla presa in considerazione delle conseguenze sociali di tali applicazioni.

- Servizi telematici per le PMI: i progetti d'interesse comune incentiveranno l'utilizzo di applicazioni e servizi di telecomunicazione transeuropei da parte delle PMI della Comunità, con collegamenti con le pubbliche autorità, le associazioni professionali, i consumatori, i clienti e i fornitori, inclusi i servizi d'informazione e gli scambi commerciali elettronici. Sensibilizzare maggiormente le PMI alle possibilità offerte dalle soluzioni telematiche.

- Informatizzazione delle gare d'appalto: creare una rete transeuropea informatizzata di bandi di gara basata su procedure elettroniche per i pubblici appalti tra le amministrazioni pubbliche e i fornitori della Comunità.

- Autostrade urbane dell'informazione: promuovere la costituzione di reti e servizi che interconnettano famiglie, imprese, organizzazioni sociali e amministrazioni e forniscano un accesso diretto a servizi multimediali di informazione, istruzione, cultura, intrattenimento e turismo su base locale, regionale, nazionale e comunitaria. Promuovere collegamenti tra reti urbane e regionali.

- Servizi per biblioteche: realizzare servizi avanzati transeuropei per biblioteche collegate in rete che interessino qualsiasi tipo di biblioteca (nazionali, universitarie, di istituti di ricerca, pubbliche, ecc.), onde garantire un accesso efficace sia alla riserva di conoscenze organizzate sia al patrimonio culturale contenuto nelle biblioteche di tutta la Comunità, a sostegno della vita economica, sociale, educativa e culturale della Comunità.

- Servizi telematici per il mercato del lavoro: sviluppare servizi in rete, quali le basi di dati contenenti informazioni sull'occupazione, onde sostenere il mercato del lavoro in trasformazione nella Comunità e contribuire a combattere il problema della disoccupazione.

- Patrimonio culturale e linguistico: avviare iniziative per incentivare la conservazione e l'accesso al patrimonio culturale e artistico europeo nonché per dimostrare le possibilità offerte dai mezzi tecnici dell'infrastruttura dell'informazione per favorire il lavoro creativo e per sostenere lo sviluppo e la diffusione di contenuti locali nelle lingue locali.

2. Servizi generici

I progetti di interesse comune relativi ai servizi generici sono i seguenti:

- Realizzazione di servizi generici operativi transeuropei, che comprendano, segnatamente, la posta elettronica, i sistemi di trasferimento di dossier, l'accesso diretto a basi di dati elettroniche e i servizi video. Vista l'urgente necessità di questo tipo di servizi, essi ricorreranno alle reti esistenti e nuove, fisse o mobili, e all'accesso di utenti già in servizio. Tali servizi devono garantire elementi di servizio operanti su scala comunitaria, quali: elenchi telefonici, compensazione dei tassi di cambio, autenticazione, protezione e sicurezza delle informazioni, tutela e remunerazione della proprietà intellettuale, servizi di sportello transeuropei e aiuti alla navigazione di rete, servizi che consentano l'accesso ai cittadini, servizi di pagamento, ecc.

- Progressiva estensione dei servizi generici all'ambiente multimediale. Questi servizi offriranno agli utenti finali l'accesso ai servizi multimediali e potranno comprendere, tra l'altro, la posta multimediale, il trasferimento di dossier ad alta velocità e i servizi video, inclusi quelli di video su richiesta (video-on-demand). Va incoraggiato l'utilizzo di questi servizi multimediali da parte di utenti commerciali e residenziali, oltre che l'integrazione di nuovi elementi del servizio come la traduzione automatica, il riconoscimento vocale, le interfacce grafiche per l'utente, gli «agenti intelligenti» e gli strumenti per l'interazione con l'utente e la personalizzazione.

- Introduzione della firma digitale non proprietaria quale base per la fornitura aperta dei servizi e la mobilità d'uso. I servizi generici dipenderanno da molti fornitori di servizi complementari e in concorrenza tra loro. La fornitura aperta dei servizi e la mobilità d'uso assumeranno capitale importanza e, in quest'ambito, si dovranno rendere disponibili al vasto pubblico e incentivare firme elettroniche digitali che consentano un'adeguata tutela della privacy.

3. Reti di base

I progetti di interesse comune relativi alle reti di base sono i seguenti:

- Per la sua immediata disponibilità, sia commerciale che tecnica, a livello transeuropeo, oggi la RNIS è la rete di base digitale commutata più adeguata per fornire nuovi servizi e applicazioni. Il suo attuale sviluppo rappresenta un'opportunità per l'Europa e il suo ampliamento sul mercato e a livello geografico sarà giustificato dalla realizzazione di questi nuovi servizi e applicazioni su scala europea. Va comunque ricordato che la RNIS rappresenta solo un primo passo e che essa evolverà, fino a diventare un semplice accesso per gli utenti ai servizi di base a banda larga. L'eliminazione dei punti deboli per assicurare l'effettiva interconnettività dei servizi dovrebbe costituire oggetto di particolare attenzione.

- Introduzione a livello commerciale delle reti a modalità di trasferimento asincrona (ATM) e di altre reti IBC. Questo settore deve essere ritenuto della massima importanza per l'interesse comune europeo.

- Interoperabilità delle reti di comunicazione esistenti e delle reti IBC. Le reti esistenti (destinate ai servizi fissi, mobili e via satellite) devono essere interconnesse ed interoperare tra loro e con reti ad alta velocità basate sulla tecnologia ATM, per offrire le soluzioni economiche più favorevoli alle varie situazioni che si presenteranno durante la costituzione della società dell'informazione. Questo aspetto è il punto centrale dello sviluppo della rete IBC ed assume un significato particolarmente importante per le PMI, oltre che per i mercati dell'utenza professionale e residenziale.

- Sviluppo di reti fisse, mobili e satellitari allo scopo di supportare le applicazioni e i servizi sopra menzionati.

4. Progetti d'importanza particolare

Alcuni di questi progetti di interesse comune rivestono un'importanza particolare per lo sviluppo della società dell'informazione. Essi sono i servizi generici, le applicazioni di interesse collettivo riguardanti l'istruzione e la formazione a distanza, il patrimonio culturale, i servizi alle PMI, la telematica applicata ai trasporti, all'ambiente e alla sanità. Inviti a presentare proposte riguardanti questi progetti d'importanza particolare ovvero una combinazione degli stessi saranno pubblicati, come regola generale, almeno una volta all'anno. La Commissione riferisce al Parlamento a tal riguardo.

5. Azioni di sostegno e di coordinamento complementari

Oltre a sostenere i progetti d'interesse comune, la Comunità deve avviare azioni intese a garantire il contesto più adeguato. Le azioni in questione serviranno a creare un consenso e a favorire attività di concertazione a livello nazionale e regionale al fine di incentivare e promuovere nuove applicazioni e servizi coordinati ai programmi svolti in altri settori, oltre che la costituzione di reti IBC. Queste attività comporteranno una concertazione con gli organismi di normalizzazione e pianificazione strategica europei e un coordinamento con le azioni finanziate nell'ambito dei vari strumenti finanziari comunitari. Tra le iniziative in questione figurano:

- l'elaborazione di specificazioni e transizione verso questi obiettivi. Le specificazioni in questione aiuteranno gli operatori del settore a prendere decisioni valide in materia di investimenti;

- la definizione degli strumenti di accesso alle reti IBC, ai tre livelli indicati;

- l'elaborazione di specificazioni comuni, fondate su norme europee e mondiali;

- la promozione della cooperazione tra gli operatori del settore, soprattutto quelli emergenti o isolati, come i gestori di reti televisive via cavo, e della cooperazione con gli utenti;

- il coordinamento tra le attività avviate ai sensi della presente decisione ed i relativi programmi comunitari e nazionali.

ALLEGATO II

CRITERI PER LA SPECIFICAZIONE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

La specificazione dei progetti d'interesse comune tra tutti i progetti presentati dagli operatori del settore interessati nell'ambito degli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 7 si basa sulla rispettiva conformità agli obiettivi e alle priorità stabiliti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3. Questi progetti devono avere carattere transnazionale, nel senso che devono essere concepiti per soddisfare esigenze esistenti in più Stati membri. Come regola generale devono essere attuati in più Stati membri, ma la relativa attuazione in un unico Stato membro è autorizzata a condizione che sia finalizzata a un più ampio interesse transeuropeo.

Vengono inoltre presi in considerazione i criteri economici e finanziari fissati nel regolamento (CE) n. 2236/95. Tali criteri, utilizzati nell'ambito del suddetto regolamento al fine di decidere lo stanziamento di un finanziamento ad un progetto specifico, sono i seguenti:

- potenziale vitalità economica del progetto, che deve essere garantita;

- maturità del progetto;

- effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati;

- solidità della copertura finanziaria del progetto;

- ripercussioni socioeconomiche dirette e indirette, in particolare sull'occupazione;

- impatto ambientale;

- specialmente nel caso dei progetti transfrontalieri, coordinamento dei tempi di attuazione delle varie parti di tali progetti.

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