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Document 31997D0640

97/640/CE: Decisione del Consiglio del 22 settembre 1997 relativa all'approvazione, a nome della Comunità, della modifica alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea), conformemente alla decisione III/1 della Conferenza delle parti

OJ L 272, 4.10.1997, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 026 P. 308 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 026 P. 308 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 026 P. 308 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 026 P. 308 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 026 P. 308 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 026 P. 308 - 309
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 026 P. 308 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 026 P. 308 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 026 P. 308 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 015 P. 177 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 015 P. 177 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 68 - 69

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/640/oj

Related international agreement

31997D0640

97/640/CE: Decisione del Consiglio del 22 settembre 1997 relativa all'approvazione, a nome della Comunità, della modifica alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea), conformemente alla decisione III/1 della Conferenza delle parti

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 04/10/1997 pag. 0045 - 0046


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1997 relativa all'approvazione, a nome della Comunità, della modifica alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea), conformemente alla decisione III/1 della Conferenza delle parti (97/640/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che con decisione 93/98/CEE (3) la Comunità ha approvato la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, comunemente denominata convenzione di Basilea, e che è divenuta parte alla convenzione in data 7 maggio 1994;

considerando che, a seguito di una decisione del Consiglio del 22 giugno 1995, la Commissione ha partecipato a nome della Comunità e di concerto con i rappresentanti degli Stati membri ai negoziati condotti nel quadro della terza riunione della Conferenza delle parti alla convenzione di Basilea, al fine di modificare la convenzione conformemente alla decisione II/12 della Conferenza delle parti; che in virtù della predetta decisione le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati ad essere smaltiti e provenienti dai paesi membri dell'OCSE verso paesi terzi dovevano essere vietate con decorrenza immediata e le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati ad essere recuperati dovevano progressivamente scomparire entro il 31 dicembre 1997 ed essere vietate posteriormente a tale data;

considerando che a seguito di tali negoziati la Conferenza delle parti, in data 22 settembre 1995, ha adottato la decisione III/1 che inserisce nella convenzione un nuovo paragrafo 7 bis nel preambolo, un nuovo articolo 4 A e un nuovo allegato VII; che la decisione III/1 è intesa a vietare con decorrenza immediata le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati ad essere smaltiti provenienti dalle parti che figurano nell'allegato VII verso Stati che non figurano in tale allegato e a sopprimere progressivamente entro il 31 dicembre 1997 e in seguito a vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati al recupero provenienti dalle parti che figurano nell'allegato VII verso Stati che non figurano in detto allegato;

considerando che la normativa comunitaria in materia di spedizioni di rifiuti è stata modificata di conseguenza dal regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (4);

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 della convenzione, la modifica della convenzione di Basilea è aperta alla ratifica, approvazione, conferma formale ed accettazione; che la modifica entrerà in vigore tra le parti che l'hanno accettata il novantesimo giorno successivo alla ricezione da parte dello Stato depositario degli strumenti di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione adottati da almeno tre quarti delle parti che l'hanno accettata,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità la modifica della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento di cui alla decisione III/1 adottata dalla Conferenza delle parti il 22 settembre 1995.

Il testo della modifica è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare a nome della Comunità lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità dell'articolo 17 della convenzione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(1) GU C 197 del 27. 6. 1997, pag. 12.

(2) Parere reso il 16 settembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 39 del 16. 2. 1993, pag. 1.

(4) GU L 22 del 24. 1. 1997, pag. 14.

ALLEGATO

MODIFICA DELLA CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO

Nuovo paragrafo 7 bis del preambolo

Riconoscendo che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, specie verso paesi in via di sviluppo, presentano un elevato rischio di non costituire una gestione ecologicamente sana dei rifiuti pericolosi, come richiede la presente convenzione.

Nuovo articolo 4 A

1. Ciascuna parte elencata nell'allegato VII vieta tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi destinati ad operazioni di cui all'allegato IV A verso Stati non compresi nell'elenco dell'allegato VII.

2. Ciascuna parte elencata nell'allegato VII sopprime progressivamente entro il 31 dicembre 1997 e vieta a partire da tale data tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, come definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della convenzione, destinati ad operazioni di cui all'allegato IV B, verso Stati non compresi nell'elenco dell'allegato VII. Tali movimenti transfrontalieri non sono vietati a meno che i rifiuti in questione siano caratterizzati come rifiuti pericolosi ai sensi della convenzione.

Nuovo allegato VII

Parti e altri Stati che sono membri dell'OCSE, CE e Liechtenstein.

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