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Document 31996R2469

Regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio del 16 dicembre 1996 che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali

OJ L 335, 24.12.1996, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 007 P. 310 - 310
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 42 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 42 - 42

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2009; abrogato da 32009R0116

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2469/oj

31996R2469

Regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio del 16 dicembre 1996 che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 24/12/1996 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 2469/96 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1996 che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, date le diverse tradizioni artistiche nella Comunità, acquarelli, guazzi e pastelli sono considerati secondo criteri differenti come pitture o disegni; che la categoria 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 (4) comprende disegni fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia, e che la categoria 3 comprende quadri e pitture fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; che le soglie di valore applicabili a queste due categorie sono diverse; che all'interno del mercato unico acquarelli, guazzi e pastelli potrebbero ricevere un trattamento notevolmente diverso a seconda dello Stato membro nel quale si trovano; che, ai fini dell'applicazione del regolamento, occorre decidere a quale categoria essi appartengono per garantire un'applicazione uniforme delle soglie di valore in tutta la Comunità;

considerando che l'esperienza dimostra che acquarelli, guazzi e pastelli tendono a raggiungere prezzi più elevati di quelli dei disegni e alquanto inferiori a quelli di dipinti ad olio e tempera; che è pertanto opportuno creare una nuova categoria per acquarelli, guazzi e pastelli, con una soglia di valore di 30 000 ecu, affinché le opere più importanti richiedano una licenza di esportazione senza tuttavia imporre alle autorità competenti un carico di lavoro amministrativo ingiustificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 è modificato nel modo seguente:

1. Al punto A:

a) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3 bis o 4, fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)».

b) È inserito il punto seguente:

«3 bis. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)».

c) Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia (1)».

2. Al punto B:

è inserita la categoria seguente:

«30 000

- 3 bis (acquarelli, guazzi e pastelli)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile sei mesi dopo la data di pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HIGGINS

(1) GU n. C 6 dell'11. 1. 1996, pag. 14.

(2) GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 39.

(3) GU n. C 97 dell'1. 4. 1996, pag. 28.

(4) GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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