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Document 31996L0099

Direttiva 96/99/CE del Consiglio del 30 dicembre 1996 che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

OJ L 8, 11.1.1997, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 307 - 308
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 28 - 29

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; abrog. impl. da 32008L0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/99/oj

31996L0099

Direttiva 96/99/CE del Consiglio del 30 dicembre 1996 che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 11/01/1997 pag. 0012 - 0013


DIRETTIVA 96/99/CE DEL CONSIGLIO del 30 dicembre 1996 che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il Comitato economico e sociale, consultato sulla proposta della Commissione, non ha espresso il proprio parere nel termine che gli è stato impartito dal Consiglio a norma dell'articolo 198 del trattato; che è opportuno non tener conto dell'assenza del parere del Comitato;

considerando che la direttiva 92/12/CEE (2) stabilisce le disposizioni relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;

considerando che l'articolo 26 di tale direttiva stabilisce una deroga che consente alla Danimarca di applicare sulle bevande alcooliche e sui tabacchi lavorati eccedenti determinate quantità qualora siano importati da viaggiatori nel suo territorio per uso di questi ultimi;

considerando che l'atto di adesione del 1994 prevede, anche con riferimento all'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE, che la Svezia e la Finlandia possano riscuotere accise alle stesse condizioni su una gamma più ampia di bevande alcooliche e di tabacchi lavorati;

considerando che tali deroghe sono state concesse perché, in un'Europa senza frontiere nella quale le aliquote delle accise differiscono sensibilmente, un'eliminazione totale ed immediata delle limitazioni in materia di prodotti soggetti ad accisa avrebbe causato un inaccettabile sviamento degli scambi e delle entrate ed una distorsione della concorrenza negli Stati membri interessati, che applicano tradizionalmente accise elevate ai prodotti summenzionati, sia in quanto tali prodotti costituiscono una considerevole fonte di entrate, che per ragioni sanitarie;

considerando che le deroghe sono state concesse fino al 31 dicembre 1996 e mediante un meccanismo di revisione analogo a quello previsto all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE (3);

considerando tuttavia che al 31 dicembre 1996 le aliquote minime d'accise applicate in tutta la Comunità saranno inferiori rispetto alle previsioni fatte al momento della concessione delle deroghe e che, di conseguenza, la loro abolizione a tale data causerebbe problemi maggiori del previsto;

considerando che è quindi opportuno concedere a Danimarca, Finlandia e Svezia un ulteriore differimento del termine per l'adeguamento, prorogando quello di cui all'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE;

considerando tuttavia che il disposto dell'articolo 26 costituisce una deroga ad un principio fondamentale del mercato interno, ossia al diritto dei cittadini di trasportare in tutta la Comunità le merci acquistate per uso proprio, senza essere soggetti al pagamento di nuove accise, cosicché è necessario limitare per quanto possibile gli effetti di tale deroga;

considerando che è quindi opportuno, nel caso della Danimarca e della Finlandia, da un lato disporre la liberalizzazione dei limiti quantitativi applicabili fino alla loro completa eliminazione al 31 dicembre 2003 e, dall'altro, ridurre da 36 a 24 ore il periodo minimo trascorso al di fuori del territorio dello Stato membro richiesto ai residenti, in forza dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo trattino, per poter beneficiare delle franchigie;

considerando che gli Stati membri interessati possono stabilire le modalità precise del processo di liberalizzazione, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti;

considerando che è opportuno peraltro procedere ad una verifica dell'andamento di tale processo non oltre il 30 giugno 2000;

considerando che, nel caso della Svezia, è opportuno autorizzare il mantenimento delle attuali restrizioni sino al 30 giugno 2000 e sottoporle ad un meccanismo di revisione simile a quelli di cui all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (4), dispone che la sua applicazione faccia salvi i controlli connessi ai divieti o restrizioni disposti dagli Stati membri, a condizione che questi siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee; che, in tale contesto, le verifiche necessarie per l'applicazione delle restrizioni quantitative di cui all'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE devono essere considerate «controlli» e, in quanto tali, essere compatibili con la legislazione comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 26 della direttiva 92/12/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

1. Fatto salvo l'articolo 8, la Danimarca e la Finlandia sono autorizzate ad applicare fino al 31 dicembre 2003 le disposizioni particolari previste dal secondo e terzo comma a talune bevande alcooliche e ai tabacchi lavorati introdotti nel loro territorio da viaggiatori per proprio uso personale.

La Danimarca e la Finlandia sono autorizzate a continuare ad applicare, dal 1° gennaio 1997, le stesse limitazioni delle quantità di merci che possono essere introdotte nel loro territorio senza essere soggette al pagamento di nuove accise, che erano in vigore al 31 dicembre 1996. Gli Stati membri interessati procedono gradualmente alla sospensione di tali limitazioni.

Quando tali merci sono importate da persone residenti nei loro territori, la Danimarca e la Finlandia sono autorizzate a limitare l'ammissione in franchigia da accise ai viaggiatori che hanno trascorso un periodo superiore a 24 ore al di fuori del loro territorio.

2. La Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio, entro il 30 giugno 2000, una relazione sull'applicazione del paragrafo 1.

3. Fatto salvo l'articolo 8, dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 2000, previa introduzione di un meccanismo di revisione analogo a quello di cui all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE, la Svezia è autorizzata a continuare ad applicare le stesse restrizioni vigenti al 31 dicembre 1996 riguardo ai quantitativi di bevande alcooliche e tabacchi lavorati introdotti nel territorio svedese senza pagamento di ulteriori accise da privati per proprio uso personale.

4. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia possono riscuotere accise ed effettuare i necessari controlli sui prodotti contemplati nel presente articolo.».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) Parere espresso il 13 dicembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 76, del 23. 3. 1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365, del 31. 12. 1994, pag. 46).

(3) GU n. L 145, del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (GU n. L 102, del 5. 5. 1995, pag. 18).

(4) GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 4.

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