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Document 31996L0096

Direttiva 96/96/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

OJ L 46, 17.2.1997, p. 1–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 514 - 532
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004 P. 113 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004 P. 113 - 131

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009; abrogato da 32009L0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/96/oj

31996L0096

Direttiva 96/96/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/1997 pag. 0001 - 0019


DIRETTIVA 96/96/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che la direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), è stata ripetutamente modificata nella sostanza; che, in occasione della nuova modifica di tale direttiva, è opportuno, per maggior chiarezza, procedere alla sua rifusione in un testo unico;

(2) considerando che, nell'ambito della politica comune dei trasporti, la circolazione di alcuni tipi di veicoli nello spazio comunitario deve svolgersi nelle migliori condizioni, sia sul piano della sicurezza che su quello delle condizioni di concorrenza fra trasportatori dei diversi Stati membri;

(3) considerando che l'intensificarsi della circolazione stradale e l'aumento dei pericoli e degli effetti nocivi che ne derivano pongono a tutti gli Stati membri problemi di sicurezza di natura e gravità analoghe;

(4) considerando che le norme e i metodi di controllo attuali variano da uno Stato membro all'altro e che tale situazione pregiudica la parità del livello di sicurezza e di qualità ecologica dei veicoli controllati in circolazione negli Stati membri; che tale situazione può inoltre perturbare le condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri;

(5) considerando che da ciò deriva la necessità di armonizzare per quanto possibile la periodicità dei controlli e gli elementi da controllare obbligatoriamente;

(6) considerando che i controlli da effettuare durante il ciclo di utilizzazione del veicolo dovrebbero essere relativamente semplici, rapidi e poco costosi;

(7) considerando che occorre quindi che le norme e i criteri comunitari minimi per il controllo tecnico degli elementi di cui all'allegato II siano definiti con direttive particolari;

(8) considerando che, a titolo transitorio, le norme nazionali restano applicabili per quanto riguarda gli elementi che non sono oggetto di direttive particolari;

(9) considerando che è necessario adeguare rapidamente al progresso tecnico le norme e i metodi fissati nelle direttive particolari e, al fine di agevolare l'applicazione delle misure richieste al riguardo, instaurare una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento del controllo tecnico al progresso tecnico;

(10) considerando che, per quanto riguarda i dispositivi di frenatura, sarebbe prematuro fissare norme relative alla regolazione della pressione pneumatica, ai tempi di riempimento del compressore, ecc., data la diversità delle apparecchiature e dei metodi di controllo in uso nella Comunità;

(11) considerando che si prevede di modificare ulteriormente la presente direttiva per armonizzare e migliorare i metodi di controllo;

(12) considerando che, fino a quando non esistono procedure e metodi di controllo armonizzati, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di controllo che reputino adeguata per valutare se i veicoli in questione soddisfano i requisiti di frenatura;

(13) considerando che gli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, devono accertarsi della qualità e delle modalità di effettuazione del controllo tecnico dei veicoli;

(14) considerando che occorre che la Commissione verifichi l'applicazione pratica della presente direttiva e, a scadenze regolari, riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti;

(15) considerando che nel settore del controllo tecnico dei veicoli tutte le parti riconoscono che il metodo di controllo, in particolare a seconda che l'ispezione sia effettuata su veicolo carico, parzialmente carico o scarico, può influire sulla valutazione degli esaminatori circa il corretto funzionamento dei dispositivi di frenatura;

(16) considerando che la fissazione di norme di riferimento relative alla forza frenante in diverse condizioni di carico per ogni modello di veicolo contribuisce a fornire maggiori elementi di valutazione e che la presente direttiva consente di effettuare controlli con tale metodo in alternativa ai controlli a fronte di norme minime di efficienza per ciascuna categoria di veicoli;

(17) considerando che, per quanto riguarda i dispositivi di frenatura, la presente direttiva riguarda principalmente veicoli omologati a norma della direttiva 71/320/CEE (5), pur essendo riconosciuto che alcuni tipi di veicoli sono stati omologati secondo norme nazionali che possono discordarsi dalla presente direttiva;

(18) considerando che gli Stati membri possono estendere il controllo dei dispositivi di frenatura per includere categorie di veicoli o elementi che non rientrano nella presente direttiva;

(19) considerando che gli Stati membri possono instaurare controlli più rigorosi o più frequenti per i sistemi di frenatura;

(20) considerando che la presente direttiva mira a mantenere, grazie ad un controllo periodico, le emissioni di scarico degli autoveicoli ad un livello moderato per la durata di vita utile degli autoveicoli stessi, nonché ad assicurare che i veicoli particolarmente inquinanti siano ritirati dalla circolazione fintantoché non si trovino in uno stato di manutenzione corretta;

(21) considerando che una cattiva regolazione ed un'insufficiente manutenzione del motore risultano pregiudizievoli per il motore stesso e per l'ambiente, dato il maggior inquinamento e il più elevato consumo di carburante che ne derivano; che è importante produrre mezzi di trasporto che rispettino l'ambiente;

(22) considerando che, nel caso dei motori ad accensione per compressione (motori diesel), la misurazione dell'opacità dei fumi è considerata un indicatore sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni;

(23) considerando che, nel caso dei motori ad accensione a scintilla (motori a benzina) convenzionali, la misurazione delle emissioni di ossido di carbonio all'uscita del tubo di scarico dei veicoli, effettuata con motore al minimo, si ritiene dia un'indicazione sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni;

(24) considerando che la percentuale dei veicoli respinti al controllo tecnico a motivo delle emissioni di scarico rischia di essere elevata qualora i veicoli non siano stati sottoposti ad una manutenzione regolare;

(25) considerando che per i veicoli dotati di motore a benzina le cui norme di omologazione prescrivono la dotazione obbligatoria di sistemi perfezionati di controllo delle emissioni, quali marmitte catalitiche a circuito chiuso a tre vie e con regolazione a sonda lambda, le norme sul controllo periodico delle emissioni devono essere più severe che per i veicoli convenzionali;

(26) considerando che gli Stati membri possono eventualmente escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune categorie di veicoli d'interesse storico; che essi possono anche stabilire proprie norme di controllo per tali veicoli; che quest'ultima facoltà non deve avere come conseguenza l'applicazione di norme più severe di quelle cui i veicoli in questione dovevano essere conformi originariamente;

(27) considerando che è necessario poter adattare gradualmente la presente direttiva per tener conto dei progressi realizzati nel campo della costruzione dei veicoli, che facilitano l'ispezione durante il ciclo di utilizzazione dei medesimi, nonché dei progressi delle tecniche di controllo destinati a meglio riflettere le condizioni reali di impiego;

(28) considerando che la direttiva 92/6/CEE (6) impone il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli a motore;

(29) considerando che, in attesa dell'evoluzione delle tecnologie dei limitatori di velocità che ne consentano un più agevole controllo, questi ultimi possono già nondimeno essere sottoposti, durante il controllo tecnico e quando ciò sia possibile, a una serie di verifiche di taluni elementi;

(30) considerando che, attualmente, il funzionamento corretto dei limitatori di velocità viene controllato dagli Stati membri con qualsiasi sistema essi ritengano appropriato; che si intende armonizzare successivamente le procedure e le norme di prova;

(31) considerando che occorre che la Commissione valuti il corretto funzionamento dei limitatori di velocità in base all'esperienza effettiva e presenti una relazione al Consiglio; che, se ciò risulti necessario, le conclusioni della relazione costituiranno la base per qualsiasi ulteriore proposta per quanto riguarda l'evoluzione della normativa applicabile ai limitatori di velocità;

(32) considerando che le prescrizioni relative ai taxi e alle ambulanze sono analoghe a quelle relative alle automobili private; che quindi gli elementi da sottoporre a controllo possono essere simili, anche se la periodicità delle prove è diversa;

(33) considerando che, visti gli effetti che si attendono dalla presente direttiva nel settore in questione e alla luce del principio di sussidiarietà, le misure comunitarie previste dalla stessa sono necessarie per giungere ad un'armonizzazione della normativa in materia di controllo tecnico, al fine di evitare distorsioni di concorrenza fra i trasportatori e di garantire che i veicoli siano regolati e sottoposti a manutenzione in modo corretto; che questi obiettivi non possono essere pienamente realizzati dai singoli Stati membri;

(34) considerando che la presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativamente ai termini ultimi per la trasposizione nel diritto interno e per l'applicazione delle direttive abrogate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

1. In ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato, nonché i loro rimorchi e semirimorchi, sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico in base alla presente direttiva e in particolare agli allegati I e II.

2. Le categorie di veicoli da controllare, la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente sono indicati negli allegati I e II.

Articolo 2

Il controllo tecnico previsto dalla presente direttiva deve essere effettuato dallo Stato a da organismi a vocazione pubblica incaricati di tale compito oppure da organismi o impianti da esso designati, di natura eventualmente privata, debitamente autorizzati e che agiscono sotto la sua diretta sorveglianza. Quando impianti designati quali centri di controllo tecnico dei veicoli operano anche come officine per la riparazione dei veicoli, gli Stati membri si adoperano in modo particolare affinché siano garantite l'obiettività e l'elevata qualità di tali controlli.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che ritengono necessari perché si possa dimostrare che il veicolo è stato sottoposto, con esito positivo, ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva.

Tali provvedimenti sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo Stato, nonché il suo rimorchio o semirimorchio, sono stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva, come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato.

3. Gli Stati membri applicano le procedure appropriate per stabilire, per quanto possibile, che le prestazioni dei dispositivi di frenatura dei veicoli immatricolati nei rispettivi territori soddisfino i requisiti di cui alla presente direttiva.

CAPITOLO II Eccezioni e deroghe

Articolo 4

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i veicoli delle forze armate, delle forze dell'ordine e dei pompieri.

2. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva o assoggettare a disposizioni speciali taluni veicoli utilizzati in condizioni eccezionali, nonché i veicoli che non utilizzano, o quasi, le strade pubbliche, compresi quelli considerati di interesse storico e costruiti prima del 1° gennaio 1960, o che sono temporaneamente ritirati dalla circolazione.

3. Gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico.

Articolo 5

Nonostante le disposizioni degli allegati I e II, gli Stati membri possono:

- anticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio e, se necessario, sottoporre il veicolo a controllo prima della sua immatricolazione;

- ridurre l'intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori;

- rendere obbligatorio il controllo tecnico dell'equipaggiamento opzionale;

- aumentare il numero degli elementi da controllare;

- estendere l'obbligo del controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli;

- prescrivere ulteriori controlli speciali;

- prescrivere norme minime di efficienza di frenatura più elevati e includere controlli a fronte di pesi a carico più elevati rispetto a quelli precisati nell'allegato II per i veicoli immatricolati nei rispettivi territori, purché tali norme non siano più rigorose di quelle previste per l'omologazione originale del veicolo.

Articolo 6

1. In deroga alle disposizioni degli allegati I e II e fino al 1° gennaio 1993, gli Stati membri possono:

- posticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio,

- aumentare l'intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori,

- ridurre il numero degli elementi da controllare,

- modificare le categorie di veicoli da sottoporre al controllo tecnico obbligatorio,

a condizione che, prima di tale data, tutti i veicoli commerciali leggeri di cui alla rubrica 5 dell'allegato I siano soggetti all'obbligo del controllo tecnico a norma della presente direttiva.

Tuttavia, negli Stati membri in cui, per questa categoria di veicoli, alla data del 26 luglio 1988 non esisteva un sistema di controllo tecnico periodico analogo a quello previsto dalla presente direttiva, sino al 1° gennaio 1995 si applica il paragrafo 1.

2. Per quanto riguarda le automobili private di cui alla rubrica 6 dell'allegato I, sino al 1° gennaio 1994 si applica il paragrafo 1.

Tuttavia, negli Stati membri in cui, per questa categoria di veicoli, al 31 dicembre 1991 non esisteva un sistema di controllo tecnico periodico analogo a quello previsto dalla presente direttiva, fino al 1° gennaio 1998 si applica il paragrafo 1.

CAPITOLO III Disposizioni finali

Articolo 7

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le direttive particolari necessarie al fine di definire le norme e i metodi minimi concernenti il controllo degli elementi di cui all'allegato II.

2. Le modifiche che sono necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico delle norme e dei metodi delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre il 31 dicembre 1998, una relazione sull'attuazione del controllo tecnico delle automobili private, accompagnata dalle proposte necessarie, in particolare per quanto riguarda la periodicità e il contenuto dei controlli.

2. La Commissione esamina, non oltre tre anni dopo l'introduzione del controllo periodico dei limitatori di velocità, se, in base all'esperienza acquisita, i controlli previsti sono sufficienti per individuare i limitatori di velocità difettosi o manomessi e se non sia necessario modificare la normativa in vigore.

Articolo 10

Le direttive elencate nell'allegato III, parte A, sono abrogate alla data indicata all'articolo 11, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini ultimi per la trasposizione e l'applicazione indicati nell'allegato III, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate devono essere intesi come riferimenti alla presente direttiva e devono essere letti secondo le tabelle di corrispondenza che figurano nell'allegato IV.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 9 marzo 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno da essi adottate per conformarsi alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'attuazione del sistema di controllo previsto dalla presente direttiva.

Le misure adottate devono essere concrete, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. C 193 del 4. 7. 1996, pag. 5 e 31.

(2) GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 24.

(3) Parere del Parlamento europeo del 29 febbraio 1996 (GU n. C 78 del 18. 3. 1996, pag. 27), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (GU n. C 248 del 26. 8. 1996, pag. 49) e decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 1996 (GU n. C 347 del 18. 11. 1996).

(4) GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/23/CE della Commissione (GU n. L 147 del 14. 6. 1994, pag. 6).

(5) Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/422/CEE (GU n. L 233 del 22. 8. 1991, pag. 21).

(6) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 27).

ALLEGATO I

CATEGORIE DI VEICOLI SOGGETTE AL CONTROLLO TECNICO E PERIODICITÀ DEI CONTROLLI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

ELEMENTI DA CONTROLLARE OBBLIGATORIAMENTE

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all'equipaggiamento obbligatorio del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato.

I controlli previsti dal presente allegato possono essere effettuati senza smontare i componenti del veicolo.

Qualora il veicolo presenti difetti riguardanti gli elementi sottoposti a controllo indicati in appresso, le autorità competenti degli Stati membri adottano una procedura che stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata la circolazione del veicolo fino al superamento di un nuovo controllo tecnico.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 e 6

8.2. Emissioni di gas di scarico

8.2.1. Autoveicoli con motore ad accensione a scintilla (benzina)

a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda, ad esempio:

1. esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni;

2. se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile.

Dopo un ragionevole periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), si procede a misurare il tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere dichiarato dal costruttore del veicolo. Ove tale dato non sia disponibile o le autorità degli Stati membri preposte ai controlli decidano di non considerarlo un valore di riferimento, il tenore di CO nel gas di scarico non deve superare i valori seguenti:

- per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire della quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli debbano conformarsi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE (1) e il 1° ottobre 1986: CO - 4,5 % vol.;

- per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986: CO - 3,5 % vol.

b) Se le emissioni sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda, ad esempio:

1. esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti;

2. esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto;

3. determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del valore lambda e del tenore di CO nel gas di scarico in conformità del punto 4 o delle procedure proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Il veicolo sarà sottoposto a un periodo di condizionamento del motore, conformemente alle raccomandazioni del costruttore del veicolo, per ciascuna delle prove;

4. emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite:

- misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Qualora il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,5 % vol.;

- misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2 000 min-1:

tenore di CO: non superiore a 0,3 % vol.;

lambda: 1 ± 0,03 o conformemente alle specifiche del costruttore.

8.2.2. Autoveicoli con motore ad accensione per compressione (diesel)

Misurazione dell'opacità delle emissioni di scarico in libera accelerazione (motore in folle, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentrazione non dovrà essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE (2). Ove tale dato non sia ancora disponibile o le autorità degli Stati membri preposte ai controlli decidano di non utilizzare tale valore come riferimento, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento per:

- motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m-1

- motori diesel a turbocompressione: 3,0 m-1

oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchio diverso da quello utilizzato per l'omologazione CE.

I veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980 sono esentati da tali requisiti.

8.2.3. Attrezzatura di controllo

Ai fini del controllo delle emissioni di scarico dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a controllare accuratamente che i veicoli rispettino i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

8.2.4. Qualora all'atto dell'omologazione CE, un tipo di veicolo non abbia potuto rispettare i valori limite fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, sulla base di prove fornite dal costruttore, possono fissare valori limite più elevati per il tipo di veicolo in questione. Essi ne informano immediatamente la Commissione, la quale a sua volta ne informa gli altri Stati membri.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 9. 3. 1970 pag. 1) e rettifica (GU n. L 81 dell'11. 4. 1970, pag. 15). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L 100 del 19. 4. 1992, pag. 42).

(2) Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43).

ALLEGATO III

PARTE A

Direttive abrogate (di cui all'articolo 10)

La direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché le direttive che l'hanno modificata:

- direttiva 88/449/CEE del Consiglio,

- direttiva 91/225/CEE del Consiglio,

- direttiva 91/328/CEE del Consiglio,

- direttiva 92/54/CEE del Consiglio,

- direttiva 92/55/CEE del Consiglio,

- direttiva 94/23/CE della Commissione.

PARTE B

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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