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Document 31996L0090

Direttiva 96/90/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

OJ L 13, 16.1.1997, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 194
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 24 - 25

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/90/oj

31996L0090

Direttiva 96/90/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 16/01/1997 pag. 0024 - 0025


DIRETTIVA 96/90/CE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (4), prevede la redazione di elenchi comunitari di stabilimenti per i quali l'autorità competente del paese terzo abbia fornito alla Commissione opportune garanzie circa il rispetto dei requisiti comunitari;

considerando che per le pelli di ungulati, le ossa, le corna, gli zoccoli e i relativi prodotti, i prodotti apicoli, i trofei di caccia, lo stallatico liquido, la lana, il pelo, le setole e le piume, indicati nell'allegato I rispettivamente ai capitoli 3, 5, parte B, 12, 13, 14 e 15, nonché per il miele appare sufficiente accertare la registrazione degli stabilimenti da parte dell'autorità competente del paese terzo;

considerando che, a motivo del consumo, nella Comunità, di carni di rettili e di specie non soggette a requisiti specifici, e dei relativi prodotti, occorre prevedere la fissazione di condizioni sanitarie applicabili alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di detti prodotti di origine animale;

considerando che la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (5), concerne unicamente il latte o i prodotti a base di latte di vacche, pecore, capre e bufale;

considerando che occorre prevedere condizioni sanitarie specifiche per gli scambi o le importazioni di latte e di prodotti a base di latte ottenuti da altre specie;

considerando che è necessario a tale scopo affidare alla Commissione, secondo la procedura del Comitato veterinario permanente, il compito di adottare le opportune misure d'applicazione, al fine di assicurare condizioni sanitarie uniformi per la produzione, la commercializzazione e l'importazione di detti prodotti d'origine animale;

considerando che occorre prevedere che la presente direttiva si applichi senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate d'estinzione (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/118/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 10:

i) la lettera b) del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:

«b) salvo disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, provengono

- per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato I, capitoli 3, 5, parte B, 12, 13, 14, punto I (letame non trasformato), 15 e per il miele, da stabilimenti registrati dall'autorità competente del paese terzo,

- per quanto riguarda i prodotti diversi da quelli di cui al primo trattino, da stabilimenti compresi in un elenco comunitario da redigere secondo la procedura di cui all'articolo 18;»

ii) al paragrafo 3, lettera a), è inserito il comma seguente:

«In attesa che siano fissate le modalità di applicazione previste al quarto e quinto trattino del capitolo 2 dell'allegato II, gli Stati membri subordinano l'importazione dei prodotti ivi previsti al rispetto delle garanzie minime previste da detti trattini.»;

iii) al paragrafo 3, la lettera b) è soppressa;

iv) al paragrafo 6 i termini «al paragrafo 2, lettera a) e al paragrafo 3, lettera b)», sono sostituiti dai termini «al paragrafo 2, lettera a) e lettera b), secondo trattino».

2) All'allegato II, capitolo 2, nella frase introduttiva i termini «entro il 1° gennaio 1994» sono sostituiti da «entro il 1° luglio 1997».

3) All'allegato II, capitolo 2, sono aggiunti i seguenti trattini:

«- agli scambi e alle importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano e ottenuti da specie non contemplate nella direttiva 92/46/CEE, e tali condizioni possono comprendere, a seconda delle specie, requisiti specifici in materia di:

- sanità animale e status sanitario delle mandrie lattiere, tenuto conto in particolare della tubercolosi e della brucellosi;

- igiene

- della mungitura,

- della raccolta, del trasporto, del trattamento e della trasformazione del latte,

- del personale;

- ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica e/o ormonale, di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze nocive nel latte o nei prodotti a base di latte;

- criteri applicabili al latte crudo, materia prima;

- criteri microbiologici applicabili ai prodotti finiti,

- alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di carni di specie non soggette a requisiti specifici, in particolare le carni di rettili e i relativi prodotti, destinati al consumo umano.

Tali condizioni devono comprendere, a seconda delle specie, requisiti specifici in materia di:

- criteri microbiologici e parassitologici;

- igiene al momento della macellazione;

- ricerca di residui.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. C 110 del 16. 4. 1996, pag. 9.

(2) GU n. C 347 del 18. 11. 1996.

(3) Parere espresso il 27 novembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/340/CE della Commissione (GU n. L 129 del 30. 5. 1996, pag. 25).

(5) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 197/90 (GU n. L 29 del 31. 1. 1990, pag. 1).

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