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Document 31996L0020

Direttiva 96/20/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 92, 13.4.1996, p. 23–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 468 - 480
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 468 - 480
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 468 - 480
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 468 - 480
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 468 - 480
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 468 - 480
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 468 - 480
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 468 - 480
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 468 - 480
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017 P. 111 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017 P. 111 - 123
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007 P. 152 - 164

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/20/oj

31996L0020

Direttiva 96/20/CE della Commissione, del 27 marzo 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 13/04/1996 pag. 0023 - 0035


DIRETTIVA 96/20/CE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/54/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/97/CEE (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 70/157/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando, in particolare, che l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti di cui all'allegato I di tale direttiva, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando, inoltre, che l'evoluzione intervenuta nel frattempo nel campo dei motori impone di precisare e chiarire ulteriormente il procedimento di prova, in particolare delle prove previste per veicoli industriali pesanti, in modo da rendere possibile l'esecuzione e soprattutto la riproducibilità delle prove stesse;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva 70/157/CEE è modificata come segue:

- la locuzione finale dell'articolo 1 recita: «. . . su rotaie e dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»;

- all'articolo 2, secondo trattino, e all'articolo 2 bis, paragrafo 2, la locuzione «articolo 9 bis» è sostituita dalla locuzione «articolo 2»;

- all'articolo 3, «l'allegato» è sostituito da «gli allegati».

2. Gli allegati della direttiva 70/157/CEE sono modificati in conformità con gli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1996, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di dispositivo di scarico, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico,

per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico, se i veicoli o i dispositivi di scarico sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,

- devono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo, per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/157/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. In deroga al precedente paragrafo 2, e relativamente ai prezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 70/157/CEE, purché tali dispositivi

- siano destinati al montaggio su veicoli in circolazione,

- siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1996 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme fondamentali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 266 dell'8. 11. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 16.

(4) GU n. L 371 del 19. 12. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Tra gli articoli e l'allegato I è inserito il seguente elenco degli allegati:

«Elenco degli allegati

ALLEGATO I: Omologazione CE di un veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

ALLEGATO II: Omologazione CE di dispositivi di scarico in quanto entità tecniche

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

Appendice 3: Modello del marchio di omologazione CE

ALLEGATO III: Controlli della conformità della produzione

ALLEGATO IV: Specifiche della pista di prova»

Modifiche all'allegato I

La nota in calce del punto 1.1.7 è modificata come segue:

«(1) In conformità con le definizioni date nell'allegato II, punto A della direttiva 70/156/CEE.»

Il punto 2.1 è modificato come segue:

«2.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro deve essere presentata dal costruttore del veicolo.»

Il punto 2.2 è modificato come segue:

«2.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.»

I punti da 2.2.1 a 2.2.4 incluso sono soppressi.

Al punto 2.3, la locuzione «o il suo mandatario» è soppressa.

Il punto 2.5 è soppresso.

Il punto 4 è modificato come segue:

«4. Rilascio dell'omologazione CE

4.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

4.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.»

Al punto 5.2.1.2, «allegato III» è sostituito da «appendice 2».

Al punto 5.2.2.3.1, «allegato VI» è sostituito da «allegato IV».

Al punto 5.2.2.3.4, il testo del secondo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

«I pneumatici utilizzati per la prova sono scelti dal costruttore del veicolo; essi devono essere conformi alle pratiche commerciali in vigore ed essere disponibili sul mercato; devono inoltre corrispondere a una delle dimensioni del pneumatico [vedi il punto 2.17 dell'allegato II alla direttiva 92/23/CEE del Consiglio (*)] indicate per il veicolo dal costruttore dello stesso conformemente al punto 1.5 dell'addendum all'appendice 2 e, nel caso dei veicoli delle categorie M1 e N1, essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/459/CEE, relative alla profondità minima degli intagli del battistrada; nel caso di veicoli di altre categorie, si applica la profondità minima degli intagli del battistrada specificata nella direttiva 89/459/CEE come se i veicoli rientrassero nel campo di applicazione di tale direttiva. I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione o alle pressioni adeguate alla massa di prova del veicolo.

(*) GU n. L 129 del 14. 5. 1992, pag. 95».

Al punto 5.2.2.4.3.3.1.1, alla fine del terzo paragrafo è aggiunto quanto segue:

«Se è possibile raggiungere il regime "S" del motore mediante un regime di avvicinamento del motore corrispondente al regime minimo, la prova deve essere eseguita solo in terza marcia e i risultati ottenuti devono essere valutati.»

Alla fine del punto 5.2.2.4.3.3.1.2, è aggiunto quanto segue:

«Tuttavia, il veicolo è considerato rappresentativo del suo tipo se, su richiesta del costruttore, le prove sono eseguite per un numero di rapporti più elevato di quello previsto e se il livello sonoro più elevato è raggiunto tra i rapporti estremi.»

Ai punti 5.2.3.1 e 5.2.3.5.1, «allegato III» è sostituito da «appendice 2».

Al punto 5.3.2, la dizione «articolo 8, paragrafo 3» è sostituita dalla dizione «articolo 11, paragrafo 2 o articolo 11, paragrafo 3».

Il punto 6 recita:

«6. Modifiche del tipo e delle omologazioni

6.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.»

I sottopunti del punto 7 sono modificati come segue:

«7.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

7.2. Disposizioni particolari:

7.2.1. le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE sono quelle specificate nell'allegato III, parte I della presente direttiva;

7.2.2. le verifiche di cui al punto 2.4 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE vengono eseguite di norma a cadenza biennale.»

Dopo la figura 4, sono inserite le appendici 1 e 2 riportate qui di seguito.

«Appendice 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Scheda informativa n. . . . [ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (*)] relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Dati generali

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

(*) La numerazione dei punti e le note che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. I punti non rilevanti ai fini della presente direttiva sono stati omessi.

1. Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

1.6. Posizione e disposizione del motore:

2. Masse e dimensioni (e) (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

2.4.1. Per telaio non carrozzato:

2.4.1.1. Lunghezza (J)

2.4.1.2. Larghezza (k)

2.4.2. Per telaio carrozzato:

2.4.2.1. Lunghezza (J):

2.4.2.2. Larghezza (k):

2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato, qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi equipaggiamento di base, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzi e conducente) (o) (massima e minima):

3. Motopropulsore (q)

3.1. Costruttore:

3.1.1. Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione):

3.2. Motore a combustione interna:

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.1.2.3. Ordine di accensione:

3.2.1.3. Cilindrata (S): .......... cm3

3.2.1.8. Potenza netta massima (t): .......... kW a .......... min-1 (valore dichiarato dal costruttore)

3.2.4. Alimentazione:

3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no (1)

3.2.4.1.2. Tipo o tipi:

3.2.4.1.3. Numero:

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.2.4. Regolatore:

3.2.4.2.4.1. Tipo:

3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intercettazione massimo (sotto carico) .......... min -1

3.2.4.3. A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: collettore di aspirazione [a punto singolo o multiplo (1)]/iniezione diretta/altro (specificare) (1):

(1) Cancellare la dicitura inutile.

3.2.8. Sistema di aspirazione:

3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: .......... oppure

3.2.8.4.2.1. Marca o marche:

3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi:

3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni .......... oppure

3.2.8.4.3.1. Marca o marche:

3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi:

3.2.9. Sistema di scarico:

3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:

3.2.9.4. Silenziatore/i di scarico (silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore):

3.2.9.5. Ubicazione dell'uscita dello scarico:

3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi:

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (1)

3.2.12.2.1.1. Numero di elementi e di convertitori catalitici:

3.3. Motore elettrico:

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):

3.3.1.1. Massima potenza oraria: .......... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: .......... V

3.4. Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di detti motori e propulsori):

4. Trasmissione

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.6. Rapporti di trasmissione:

Marcia / Rapporti del cambio (rapporti tra numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio) Rapporto/i del differenziale (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice) / Rapporti totali di trasmissione

Massimo per cambio continuo (*)

1

2

3

. . .

Minimo per cambio continuo (*)

Retromarcia

() Trasmissione variabile continua.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

4.7. Velocità massima del veicolo (e marcia con la quale essa è ottenuta) (in km/h) (w):

6. Sospensione

6.6. Pneumatici e ruote:

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1:

6.6.2.2. Asse 2:

6.6.2.3. Asse 3:

6.6.2.4. Asse 4:

ecc.

9. Carrozzeria (non si applica ai veicoli della categoria M1)

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.2. Materiali e modalità di costruzione:

12. Varie

12.5. Dettagli di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci):

Informazioni complementari per i veicoli fuoristrada

1.3. Numero di assi e di ruote:

2.4.1. Per telaio non carrozzato

2.4.1.4.1. Angolo d'attacco (na): .......... gradi

2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): .......... gradi

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (come definita al punto 4.5 della parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE):

2.4.1.6.1. Tra gli assi:

2.4.1.6.2. Sotto l'(le) asse(i) anteriore(i):

2.4.1.6.3. Sotto l'(le) asse(i) posteriore(i):

2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): .......... gradi

2.4.2. Per telaio carrozzato

2.4.2.4.1. Angolo d'attacco (na): .......... gradi

2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): .......... gradi

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (come definita al punto 4.5, parte A dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE):

2.4.2.6.1. Tra gli assi:

2.4.2.6.2. Sotto l'(le) asse(i) anteriore(i):

2.4.2.6.3. Sotto l'(le) asse(i) posteriore(i):

2.4.2.7. Angolo di rampa (nc): .......... gradi

2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo da solo): .......... %

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo (1)

Data, file

(1) Cancellare la dicitura inutile.

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (3):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi Addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: (vedi Addendum)

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE

1. Informazioni complementari:

1.1. Se del caso, elenco dei veicoli presi in considerazione a titolo del punto 5.2.2.4.3.3.1.2 dell'allegato I:

1.2. Motore:

1.2.1. Costruttore:

1.2.2. Tipo:

1.2.3. Modello:

1.2.4. Potenza massima .................... kW a .................... giri/minuto

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentanti dal simbolo «?» (ad es.: ABC??123???).

(3) Definita nell'allegato II, punto A della direttiva 70/156/CEE.

1.3. Trasmissione: cambio automatico/non automatico (1)

1.3.1. Numero dei rapporti:

1.4. Equipaggiamento:

1.4.1. Silenziatore di scarico:

1.4.1.1. Fabbricante:

1.4.1.2. Modello:

1.4.1.3. Tipo: .................... secondo disegno n.: ....................

1.4.2. Silenziatore di aspirazione:

1.4.2.1. Fabbricante:

1.4.2.2. Modello:

1.4.2.3. Tipo: .................... secondo disegno n.: ....................

1.5. Dimensioni dei pneumatici:

1.5.1. Descrizione del tipo di pneumatico per le prove di omologazione:

1.6. Misure:

1.6.1. Livello sonoro del veicolo in movimento:

Risultati

sinistra dB (A) (2) / destra dB (A) (2) / Posizioni del comando del cambio

Prima misurazione

Seconda misurazione

Terza misurazione

Quarta misurazione

Risultato della prova: dB (A)/E (3)

1.6.2. Livello sonoro del veicolo fermo:

dB (A) Regime del motore

Prima misurazione

Seconda misurazione

Terza misurazione

Risultato della prova: dB (A)/E (3)

1.6.3. Livello sonoro del rumore dovuto all'aria compressa

Risultati

sinistra dB (A) (2) / destra dB (A) (2)

Prima misurazione

Seconda misurazione

Terza misurazione

Quarta misurazione

Risultato della prova: dB (A)

5. Osservazioni:»

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB (A), conformemente alle disposizioni del punto 5.2.2.5.1 dell'allegato I.

(3) «E» indica che si tratta di misure eseguite conformemente alla presente direttiva.

>FINE DI UN GRAFICO>

Modifiche all'allegato II

Al punto 0, la dizione «articolo 9 bis» è sostituita dalla dizione «articolo 2».

Il punto 2.1 è modificato come segue:

«2.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE per un dispositivo di scarico di sostituzione o per elementi di detto dispositivo in quanto entità tecnica è presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante di detta entità tecnica.».

Il punto 2.2 è modificata come segue:

«2.2. Il modello della scheda informativa è presentato nell'appendice 1.».

I punti da 2.2.1 a 2.2.3 incluso, 2.4 e 3.1.3 sono soppressi.

La nota (1) relativa ai punti 2.3.3 e 5.2.1 è modificata come segue:

«(1) Conformemente alle prescrizioni della presente direttiva nella versione applicabile alla data di omologazione del veicolo.»

La numerazione dei punti 3, 3.1, 3.1.1, 3.1.2 e 3.2 deve essere modificata e tali punti assumono la numerazione seguente: 2.4, 2.4.1, 2.4.1.1, 2.4.1.2 e 2.4.2.

Il punto 4 diventa il punto 3 ed è modificato come segue:

«3. Rilascio dell'omologazione CE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo di dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo omologato in quanto entità tecnica viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE; la sezione 3 del numero di omologazione indica il numero della direttiva di adeguamento applicabile alla data dell'omologazione del veicolo. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo.».

È aggiunto il nuovo punto 4 che segue:

«4. Marchio di omologazione CE

4.1. Ogni dispositivi di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio e i tubi, conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE.

4.2. Il marchio di omologazione CE è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalle lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

"1" per la Germania

"2" per la Francia

"3" per l'Italia

"4" per i Paesi Bassi

"5" per la Svezia

"6" per il Belgio

"9" per la Spagna

"11" per il Regno Unito

"12" per l'Austria

"13" per il Lussemburgo

"17" per la Finlandia

"18" per la Danimarca

"21" per il Portogallo

"23" per la Grecia

"IRL" per l'Irlanda

Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il "numero di omologazione di base" specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 70/157/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la direttiva 70/157/CEE, il numero progressivo è 00; per la direttiva 77/212/CEE il numero progressivo è 01; per la direttiva 84/424/CEE il numero progressivo è 02; per la direttiva 92/97/CEE il numero progressivo è 03.

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere indelebile e risultare chiaramente leggibile anche quando il dispositivo di scarico di sostituzione od elemento di detto dispositivo viene montato sul veicolo.

4.4. Un esempio del marchio di omologazione CE è presentato nell'appendice 3.»

Il punto 6 è sostituito dai seguenti nuovi punti 6 e 7:

«6. Modifiche del tipo e delle omologazioni

6.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. Conformità della produzione

7.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

7.2. Disposizioni particolari:

7.2.1. le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono quelle prescritte nell'allegato III, parte II della presente direttiva;

7.2.2. le verifiche di cui al punto 2.4 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE vengono eseguite di norma a cadenza biennale.».

Dopo la figura 3 sono aggiunte le seguenti appendici 1, 2 e 3:

«Appendice 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Scheda informativa n. . . . relativa all'omologazione CE dei dispositivi di scarico dei veicoli a motore in quanto entità tecniche (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Dati generali

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:

0.7. Per componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. Descrizione del veicolo a cui è destinato il dispositivo (se il dispositivo è destinato al montaggio su più di un tipo di veicolo, le informazioni richieste qui di seguito devono essere presentate per ciascun tipo)

1.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

1.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

1.4. Categoria del veicolo:

1.5. Numero di omologazione CE per quanto riguarda il livello sonoro:

1.6. Tutte le informazioni di cui ai punti da 1.1 a 1.5 della scheda di omologazione relativa al veicolo (allegato I, appendice 2 della presente direttiva):

2. Descrizione del dispositivo

2.1. Descrizione del dispositivo di scarico di sostituzione con l'indicazione della relativa posizione di ciascun elemento del dispositivo e le istruzioni per il montaggio:

2.2. Disegni dettagliati di ciascun elemento, così da consentirne facilmente la localizzazione e l'identificazione, e riferimento ai materiali utilizzati. Tali disegni devono indicare lo spazio destinato all'apposizione obbligatoria del marchio di omologazione CE.

Data, file

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (3):

0.5. Nome e indirizzo del fabbricante:

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi Addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: (vedi Addendum)

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione in quanto entità tecnica di un dispositivo di scarico per quanto riguarda la direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE

1. Altre informazioni

1.1. Composizione dell'entità tecnica:

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentanti dal simbolo «?» (ad es.: ABC??123???).

(3) Definita nell'allegato II, punto A della direttiva 70/156/CEE.

1.2. Marchio o denominazione commerciale del tipo o dei tipi di veicoli a motore al quale il dispositivo silenziatore è destinato (1):

1.3. Tipo/i di veicolo e relativo(i) numero(i) di omologazione:

1.4. Motore:

1.4.1. Natura (accensione comandata/spontanea):

1.4.2. Cicli: due tempi, quattro tempi:

1.4.3. Cilindrata:

1.4.4. Potenza massima del motore .................... kW a .................... giri/minuto:

1.5. Numero dei rapporti del cambio di velocità:

1.6. Rapporti impiegati del cambio di velocità:

1.7. Rapporto/i al ponte:

1.8. Valori del livello sonoro:

- veicolo in marcia: .................... dB (A), velocità stabilizzata prima dell'accelerazione a .................... km/h

- veicolo fermo: .................... dB (A), a .................... giri/minuto

1.9. Variazioni della perdita di carico:

1.10. Eventuali restrizioni all'uso e prescrizioni di montaggio:

>FINE DI UN GRAFICO>

5. Osservazioni:

Appendice 3

MODELLO DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Il dispositivo di scappamento o il suo elemento recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è stato omologato in Spagna (e9) ai sensi della presente direttiva 92/97/CEE (03) con il numero di omologazione di base 0148.

Le figure sono puramente indicative.

(1) Se vengono indicati diversi tipi, i punti da 1.3 a 1.10 incluso devono essere compilati per ciascun tipo.»

Modifiche agli allegati III, IV, V e VI:

Gli allegati III e IV sono soppressi.

L'allegato V diventa allegato III.

Nell'allegato III, paragrafo 1, il punto 2 è modificato come segue:

«2. Procedimenti di prova

I metodi di prova, le condizioni e gli strumenti di misura e l'interpretazione dei risultati sono quelli descritti nell'allegato I. Il veicolo o i veicoli oggetto della prova devono essere sottoposti alla prova per la misurazione del rumore del veicolo in moto descritta al punto 5.2.2 dell'allegato I.»

L'allegato VI diventa allegato IV.

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