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Document 31994R1734
Council Regulation (EC) No 1734/94 of 11 July 1994 on financial and technical cooperation with the Occupied Territories
Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati
Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati
OJ L 182, 16.7.1994, p. 4–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 92 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 92 - 93
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 30 - 31
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 30 - 31
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 30 - 31
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 30 - 31
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 30 - 31
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 30 - 31
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 30 - 31
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 30 - 31
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 30 - 31
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1638
Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 16/07/1994 pag. 0004 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0092
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0092
REGOLAMENTO (CE) N. 1734/94 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 1994 relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W, vista la proposta della Commissione, deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 C del trattato (1), considerando che, di fronte alle accresciute necessità che si manifesteranno nei territori della riva occidentale del Giordano e della striscia di Gaza, denominati in appresso « territori occupati », in conseguenza della recente evoluzione del processo di pace in Medio Oriente, è opportuno attuare nuove azioni mediante una cooperazione finanziaria e tecnica appropriata al fine di permettere uno sviluppo economico e sociale durevole di tali territori tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla Comunità, che ha già arrecato un importante contributo in materia di aiuti a favore delle popolazioni palestinesi; considerando che è opportuno prevedere a tal fine un programma della durata di cinque anni (1994-1998) e che per realizzare detto programma conviene attuare interventi finanziati sulle risorse di bilancio della Comunità, sotto forma di aiuti non rimborsabili; considerando che è opportuno stabilire le modalità e le regole di gestione della cooperazione relativa alla azioni finanziate con risorse di bilancio, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Comunità instaura una cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati al fine di contribuire ad uno sviluppo economico e sociale durevole dei medesimi nel quadro di un programma della durata di cinque anni (1994-1998). Articolo 2 1. I progetti e le azioni da attuare a norma del programma di cui all'articolo 1 vertono in via prioritaria sui seguenti settori: infrastrutture, produzione, sviluppo urbano e rurale, istruzione, sanità, ambiente, servizi, commercio esterno, creazione e potenziamento delle istituzioni necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e alla promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo. 2. Gli interventi della Comunità possono essere di sostegno a progetti d'investimento, studi di fattibilità, azioni di assistenza tecnica ed azioni di formazione. 3. I finanziamenti della Comunità per i progetti e le azioni previsti dal presente regolamento sono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili. 4. Allo scopo di garantire la coerenza delle azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità, gli Stati membri, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata « la Banca », si scambiano qualsiasi informazione utile sui finanziamenti che prevedono di concedere. Le possibilità di cofinanziamento sono esaminate nell'ambito di tale scambio di informazioni. 5. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca si comunicano altresì, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali a favore dei territori occupati. 6. Almeno una volta l'anno, la Commissione e la Banca comunicano agli Stati membri le informazioni, raccolte presso l'Amministrazione dei territori occupati, sui settori e sui progetti già noti che potrebbero essere sostenuti in base al presente regolamento. Articolo 3 Gli aiuti contemplati dal presente regolamento possono essere associati a finanziamenti sulle risorse proprie della Banca e possono essere concessi in cofinanziamento con gli Stati membri, con paesi terzi della regione, con organismi multilaterali o con gli stessi territori occupati. Nella misura del possibile, deve essere mantenuto il carattere comunitario dell'aiuto. Articolo 4 1. Le decisioni di finanziamento relative ai progetti e alle azioni contemplati dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura all'articolo 5. 2. Le decisioni di finanziamento relative a stanziamenti globali per le azioni di cooperazione tecnica, di formazione e di promozione del commercio sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui al suddetto articolo in merito all'utilizzazione di tali stanziamenti globali. 3. Le decisioni che modificano quelle adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5 sono adottate dalla Commissione se non comportano modifiche sostanziali né impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale. Articolo 5 1. La Commissione è assistita dal comitato MED, istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (2). 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. b) Se le misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 6 1. La Commissione esamina lo stato di esecuzione della cooperazione attuata in applicazione del presente regolamento e ne informa il Parlamento europeo ed il Consiglio una volta all'anno. 2. La Commissione procede ad una valutazione dei principali progetti realizzati al fine di determinare se gli obiettivi definiti in sede di elaborazione di tali progetti siano stati raggiunti e di trarre gli orientamenti necessari per aumentare l'efficacia delle attività d'aiuto previste per il futuro. I rapporti di valutazione sono trasmessi agli Stati membri e al Parlamento europeo. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. WAIGEL (1) Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1994 (GU n. C 61 del 28. 2. 1994). Posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 85). Decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag 1.