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Document 31993L0037

Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

OJ L 199, 9.8.1993, p. 54–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 163 - 193

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; abrogato da 32004L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/37/oj

31993L0037

Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 09/08/1993 pag. 0054 - 0083


DIRETTIVA 93/37/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione(1) ,

in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici(4) è stata ripetutamente modificata in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per maggior chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della direttiva citata;

considerando che la realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri enti di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di lavori che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE;

considerando che è opportuno includere nella presente direttiva norme sulla pubblicità relative alle concessioni nel settore dei lavori pubblici data la crescente importanza e la natura specifica di tali concessioni;

considerando che gli appalti di lavori il cui ammontare è inferiore a 5 000 000 di ecu possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate; che questi casi debbono però essere espressamente limitati;

considerando che la procedura negoziata deve essere considerata eccezionale e che pertanto può essere applicata soltanto nei casi limitativamente enumerati;

considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e di standardizzazione;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei relativi bandi di gara indetti alla amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli imprenditori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentino per loro interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza delle prestazioni da fornire e delle relative condizioni; che più in particolare nelle procedure ristrette, la pubblicità ha per fine di permettere agli imprenditori degli Stati membri di manifestare il loro interesse agli appalti, richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;

considerando che le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente;

considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti di lavori pubblici nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di aggiudicazione degli appalti;

considerando che è opportuno fare in modo che talune condizioni tecniche riguardanti gli avvisi e le relazioni statistiche possano essere adattate in funzione dell'evolversi delle necessità tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento alla nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE); che la Comunità può secondo le necessità modificare o sostituire la nomenclatura comune e che è necessario prendere disposizioni per permettere di adattare di conseguenza i riferimenti alla nomenclatura NACE contenuti nell'allegato II precitato;

considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell'allegato VII,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

a) gli «appalti pubblici di lavori» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera di cui alla lettera c) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) si considerando «amministrazioni aggiudicatrici» lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e

- dotato di personalità giuridica, e

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di cui al secondo comma della presente lettera, figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto più completi possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all'articolo 35. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;

c) s'intende per «opera» il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

d) la «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

e) le «procedure aperte» sono le procedure nazionali in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;

f) le «procedure ristrette» sono le procedure nazionali in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta;

g) le «procedure negoziate» sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

h) «offerente» è l'imprenditore che ha presentato un'offerta e «candidato» è chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50 % un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi.

Articolo 3

1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori pubblici, le norme di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 3, 6, 7 e da 9 a 13, nonché all'articolo 15 sono applicabili a tale contratto se il suo valore è pari o superiore a 5 000 000 di ecu.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può:

- imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;

- oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.

3. Se il concessionario è egli stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), egli è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, applichino le regole di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 4, 6, 7 e da 9 a 13 ed all'articolo 16, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5 000 000 di ecu. Tuttavia, non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori soddisfa le condizioni d'applicazione dei casi elencati all'articolo 7, paragrafo 3.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione né le imprese ad esse collegate.

Per «impresa collegata» s'intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa:

- detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, o

- dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, o

- può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco limitativo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti che sono attribuiti nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;

b) agli appalti di lavori, quando sono dichiarati segreti o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali dello Stato membro.

Articolo 5

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtù:

a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari: ogni accordo è comunicato alla Commissione, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE(5) ;

b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Articolo 6

1. La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di lavori il cui importo di stima, IVA esclusa, è pari o superiore a 5 000 000 di ecu.

2. a) Il controvalore di tale soglia nelle varie monete nazionali è, di norma, riveduto ogni due anni con effetto dal 1o gennaio 1992. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri delle singole monete nazionali, espressi in ecu, durante i ventiquattro mesi che si concludono l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione avente effetto al 1o gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre.

b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

3. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, per valutare l'importo di cui al paragrafo 1 deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo di cui al paragrafo 1, le disposizioni di tale paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'applicazione del paragrafo 1 per i lotti il cui valore di stima, al netto da IVA, sia inferiore a 1 000 000 di ecu, purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20 % del valore complessivo dei lotti.

4. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarsi all'applicazione della presente direttiva.

5. Per il calcolo dell'importo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7 viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti pubblici di lavori, il valore di stima delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 7

1. Per attribuire gli appalti pubblici di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente direttiva.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, dopo aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti nei casi seguenti:

a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, se includono nella procedura negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a 29 e che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione dell'appalto;

b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:

a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata depositata in esito ad una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta;

b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale è ivi descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera:

- quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o economicamente, separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;

- oppure quando tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'appalto principale;

e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al paragrafo 4.

La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere indicata sin da quando si pone in concorrenza il primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 6. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.

Articolo 8

1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla ricezione della domanda, a ogni candidato o offerente respinto che lo richieda, i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e, nel caso dell'offerta, il nome dell'aggiudicatario.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ai candidati o offerenti che lo richiedano i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto posto in concorrenza o di ricominciare la procedura. Essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

3. Per ciascun appalto concluso, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in cui devono figurare almeno i dati seguenti:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;

- i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

- i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto;

- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

- per quanto riguarda le procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 7 che giustificano il ricorso a tali procedure.

Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

Articolo 9

In caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale nel quadro dell'edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, deve essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno ad un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera. Si può applicare una speciale procedura di attribuzione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo ad essere integrato nel gruppo.

In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione dei lavori quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente agli articoli da 24 a 29, le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati devono soddisfare.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono ad una simile procedura, applicano le norme comuni di pubblicità relativa alla procedura ristretta e quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.

TITOLO II NORME COMUNI NEL SETTORE TECNICO

Articolo 10

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o in quelli contrattuali relativi a ciascun appalto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice può derogare al paragrafo 2 qualora:

a) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche comuni;

b) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni impongano l'utilizzazione di prodotti o di materiali incompatibili con apparecchiature già impiegate dalle amministrazioni aggiudicatrici o comportino costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

c) il progetto di cui trattasi costituisca un'effettiva innovazione per la quale sarebbe inappropriato il ricorso a norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni esistenti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono del paragrafo 3 ne indicano i motivi, salvo il caso in cui ciò non sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri in ogni caso indicano tali motivi nella loro documentazione interna e comunicano queste informazioni, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione.

5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche;

a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste in tali direttive e, in particolare, secondo le procedure previste nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(6) ;

b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;

c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti.

In questo caso, occorre riferire, in ordine di preferenza:

i) alle norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dal paese dell'ammistrazione aggiudicatrice;

ii) alle altre norme e omologazioni tecniche nazionali del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

iii) a qualsiasi altra norma.

6. A meno che simili specifiche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare talune imprese. In particolare, è vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, o quella di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla menzione «o equivalente» è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non hanno la possibilità di dare una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

TITOLO III NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ

Articolo 11

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono note, mediante un avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano la soglia indicata all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono attribuire un appalto di lavori pubblici mediante procedure aperta, ristretta o negoziata nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricovere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione con un bando di gaza.

4. I concessionari di lavori pubblici che non sono essi stessi amministrazioni aggiudicatrici e che intendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno attribuito un appalto ne rendono noto il risultato mediante un avviso. Tuttavia, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono in certi casi, non essere pubblicate quando la loro comunicazione ostacolerebbe l'applicazione agli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o potrebbe nuocere ad una concorrenza leale tra imprenditori.

6. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono redatti conformemente ai modelli che figurano negli allegati IV, V e VI e precisano le informazioni richieste nei suddetti allegati.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli articoli 26 e 27 allorché domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico che esse esigono dagli imprenditori per la loro selezione (allegato IV sezione B, punto 11, allegato IV sezione C punto 10 e allegato IV, sezione D punto 9).

7. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nei termini più brevi e per le vie più appropriate, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, i bandi di gara sono inviati per telex, telegramma o fax.

L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo che sia stata adottata la decisione che autorizza il programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono attribuire.

L'avviso di cui al paragrafo 5 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del contratto d'appalto in questione.

8. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 5 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e presso la Banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nelle lingua originale è l'unico facente fede.

9. I bandi di gara di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e presso la Banca di dati TED, nelle lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

10. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, tale termine è ridotto a cinque giorni.

11. La pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella Gazzetta ufficiale o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice non può avere luogo prima della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. Tale pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

13. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. L'avviso di bando di gara non può superare una pagina di detta Gazzetta, ossia 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ai quali il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

Articolo 12

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere ridotto a trentasei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato IV sezione A.

3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati agli imprenditori dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro i sei giorni che seguono la ricezione della domanda.

4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, a causa della loro rilevante voluminosità, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prolungati adeguatamente.

Articolo 13

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, la data di scadenza per introdurre tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) un riferimento al bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e in condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 26 e 27;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito scritto.

4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato IV sezione A.

5. Le domande di partecipazione alle procedure ristrette possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex, fax o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri; i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere prolungati adeguatamente.

Articolo 14

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile utilizzare i termini di cui all'articolo 13, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando sono fatte mediante telegramma, telex, fax o telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

Articolo 15

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici fissano un termine per la presentazione delle candidature alla concessione, il quale non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando.

Articolo 16

Negli appalti di lavori indetti da concessionari di lavori pubblici che non siano essi stessi amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari fissano il termine di ricezione delle domande di partecipazione, che non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando, e il termine di ricezione delle offerte, che non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

Articolo 17

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernente appalti di lavori pubblici non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva.

TITOLO IV NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE Capitolo 1

Disposizioni generali

Articolo 18

L'aggiudicazione dell'appalto è fatta in base ai criteri previsti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 19 dopo accertamento dell'idoneità degli imprenditori non esclusi dalla gara in applicazione dell'articolo 24. Tale accertamento è effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 26 a 29.

Articolo 19

Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prendere in considerazione le varianti presentate da offerenti quando tali varianti soddisfano i requisiti minimi da esse prescritti.

Le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'oneri le condizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Esse indicano nel bando di gara se le varianti non sono autorizzate.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere la presentazione di una variante per il solo motivo che essa è stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettere a) e b).

Articolo 20

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di comunicarle, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale.

Articolo 21

I raggruppamenti di imprenditori sono autorizzati a presentare offerte. La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione dell'offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato ad assicurare tale trasformazione quando l'appalto gli è stato aggiudicato.

Articolo 22

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle informazioni riguardanti la situazione personale dell'imprenditore e delle informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che questi ultimi devono soddisfare, i candidati che esse inviteranno a presentare un'offerta o a negoziare, fra quelli che posseggono le qualifiche richieste dagli articoli da 24 a 29.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, possono prevedere la forcella all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che esse intendono invitare. In questo caso, la forcella è indicata nel bando di gara. La forcella è stabilita in funzione della natura dell'opera da realizzare. La cifra meno elevata della forcella non deve essere inferiore a cinque. La cifra superiore della forcella può essere fissata a venti.

In ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura negoziata, nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, il numero dei candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici facciano appello, senza discriminazione agli imprenditori degli altri Stati membri aventi le qualifiche prescritte e che ciò avvenga a condizioni uguali a quelle applicabili agli imprenditori nazionali.

Articolo 23

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare o possono essere obbligate da uno Stato membro ad indicare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità presso le quali gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e dalle condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori e che saranno applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che forniscono le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiedono agli offerenti od ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che essi hanno tenuto conto, nella preparazione della loro offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Questa disposizione non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 4 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

Capitolo 2

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 24

Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;

c) nei confronti del quale sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;

d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'imprenditore la prova che egli non si trova nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), ed f), essa accetta come prova sufficiente:

- per a), b) o c), la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte;

- per e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal paese interessato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui non esiste un tale giuramento, mediante una dichiarazione solenne fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine di provenienza.

Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 25

Ogni imprenditore che desideri partecipare a un appalto pubblico di lavori può essere invitato a comprovare di essere iscritto nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito:

- per il Belgio, «Registre du Commerce» - «Handelsregister»;

- per la Danimarca, «Handelsregistret», «Aktieselskabesregistret» e «Erhvervsregistret»;

- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»;

- per la Grecia, il «Registro delle imprese contraenti» («Mitro Ergoliptikon Epicheiriseon» MEEP) del Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici (YPECHODE);

- per la Spagna, «Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo»;

- per la Francia, «Registre du commerce» e «Répertoire des métiers»;

- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»;

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la Chambre des métiers»;

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»;

- per il Portogallo, «Comissao de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)»;

- per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies» o del «registrar of Friendly Societies» o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare.

Articolo 26

1. La prova della capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore può essere fornita di norma mediante una o più delle referenze seguenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) presentazioni di bilanci o di estratti dei bilanci dell'impresa quando la pubblicazione dei bilanci è prescritta dalla legislazione del paese dove l'imprenditore è stabilito;

c) dichiarazione concernente la cifra d'affari, globale e in lavori, dell'impresa per i tre ultimi esercizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare l'offerta quale o quali delle referenze sopra menzionate hanno scelto e le altre referenze probanti, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che intendono ottenere.

3. Se per una ragione giustificata l'imprenditore non è in grado di dare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 27

1. La dimostrazione della capacità tecnica dell'imprenditore può essere data mediante:

a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Detti certificati indicheranno l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e preciseranno se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Se del caso, questi certificati saranno trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente.

c) una dichiarazione dalla quale risultino l'attrezzatura, i materiali e i mezzi tecnici di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

d) una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito quali delle suddette referenze intende ottenere.

Articolo 28

Entro i limiti degli articoli da 24 a 27, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'imprenditore a completare i certificati e i documenti presentati o a chiarirli.

Articolo 29

1. Gli Stati membri in cui esistano elenchi ufficiali di imprenditori riconosciuti devono adattare tali elenchi alle disposizioni dell'articolo 24, lettere da a) a d) e g) e degli articoli 25, 26 e 27.

2. Per ogni appalto, gli imprenditori iscritti negli elenchi ufficiali possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato d'iscrizione rilasciato dall'autorità competente. Nel certificato sono menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione sull'elenco e la classificazione che tale lista comporta.

3. L'iscrizione in elenchi ufficiali, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità dell'imprenditore soltanto ai fini dell'articolo 24, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 25, dell'articolo 26, lettere b) e c) e dell'articolo 27, lettere b) e d), per i lavori corrispondenti alla classificazione di detto imprenditore.

I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali non possono essere messi in discussione. Tuttavia, per ogni appalto può essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.

Le disposizioni a cui sopra sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri soltanto agli imprenditori stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'elenco ufficiale.

4. Per l'iscrizione degli imprenditori degli altri Stati membri su un elenco ufficiale non possono essere richieste altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli imprenditori nazionali e, in ogni caso, non diverse da quelle previste agli articoli da 24 a 27.

5. Gli Stati membri ove esistono elenchi ufficiale comunicano agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo al quale le domande di iscrizione possono essere presentate.

Capitolo 3

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 30

1. I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono:

a) o unicamente il prezzo più basso;

b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

3. Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una regolamentazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato.

4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le prescisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.

L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente.

Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo basse.

Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che l'attuazione di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pubblico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è menzionato nell'avviso di cui all'articolo 11, paragrafo 5.

Articolo 31

1. Fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali che sono in vigore sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici il cui obiettivo consiste nella riduzione delle disparità regionali e nella promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale, purché dette disposizioni siano compatibili con il trattato e in particolare i principi dell'esclusione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nonché con gli obblighi internazionali della Comunità.

2. L'applicazione del paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 32

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31 nonché le modalità di applicazione delle stesse.

2. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, ogni anno, una relazione in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1. Tali relazioni vengono sottoposte al comitato consultivo per gli appalti pubblici.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

I termini di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione sono calcolati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini(7) .

Articolo 34

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, per la prima volta entro il 31 ottobre 1993 con riferimento all'anno precedente, e successivamente ogni due anni al 31 ottobre.

Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la data del 31 ottobre 1993 è sostituita da quella del 31 ottobre 1995.

2. I prospetti statistici indicano almeno il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice o categoria di amministrazioni aggiudicatrici, per importi superiori alla soglia, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di lavori e la nazionalità dell'imprenditore cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, suddiviso secondo l'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi.

3. La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 35, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche complementari richieste conformemente alla presente direttiva.

Articolo 35

1. L'allegato I viene modificato dalla Commissione secondo la procedura prevista al paragrafo 3 quando in funzione in particolare delle notifiche degli Stati membri risulta necessario:

a) escludere dal suddetto allegato I gli organismi di diritto pubblico che non soddisfano più i criteri definiti all'articolo 1, lettera b);

b) includere nel suddetto allegato gli organismi di diritto pubblico che soddisfano detti criteri.

2. Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione degli avvisi di cui all'articolo 11 e delle relazioni statistiche previste all'articolo 34, la nomenclatura ripresa all'allegato II e le modalità dei riferimenti da fare in detti avvisi a particolari voci delle nomenclatura possono essere modificate secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

3. Il presidente del comitato consultivo per gli appalti pubblici sottopone allo stesso un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo ad una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

4. Le versioni modificate degli allegati I e II e delle modalità di cui al paragrafo 2 vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 36

1. La direttiva 71/305/CEE(8) è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione indicati nell'allegato VII.

2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella delle corrispondenze riportata nell'allegato VIII.

Articolo 37

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG

(1) GU n. C 46 del 20. 2. 1992, pag. 79.

(2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 171, e GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 73.

(3) GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 11.

(4) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/531/CEE (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1).

(5) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15).

(6) GU n. L 40 del 11. 2. 1989, pag. 12.

(7) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

(8) Comprese le disposizioni che l'hanno modificata, vale a dire:

- la direttiva 78/669/CEE (GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 41),

- la direttiva 89/440/CEE (GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 1),

- la decisione 90/380/CEE della Commissione (GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 55),

- l'articolo 35, paragrafo 2 della direttiva 90/531/CEE (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1), e

- la direttiva 93/4/CEE (GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 31).

ALLEGATO I

ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b) I. BELGIO Organismi

- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

- Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs

- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap)

- Bibliothéque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I

- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen

- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen

- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag

- Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur de travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Houtnijverheid

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes») - Bijzondere Verkenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Lading en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: "Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten")

- Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

- Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap

- Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België

- Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

- Conseil économique et social de la Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest

- Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad

- Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand

- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs

- Fondation royale - Koninklijke Schenking

- Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen

- Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp

- Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten

- Fonds des routes - Wegenfonds

- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers

- Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade

- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers

- Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

- Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen

- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen

- Institut d'aéronomie spatiale - Institut voor Ruimte-aëronomie

- Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Institut voor Mileubeheer

- Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring

- Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand

- Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie

- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand

- Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut

- Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica

- Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en de Invaliditeitsverzekering

- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agiculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw

- Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

- Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium

- Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut

- Enfance et famille - Kind en Gezin

- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen

- Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck

- Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kinsten van België

- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België

- Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw

- Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel

- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemenschap

- Office de la naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen

- Office de la navigation - Dienst voor de Scheepvaart

- Office de promotion du tourisme de la Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap

- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen

- Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid

- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

- Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening

- Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten

- Office national de sécurité sociale - Rjksdienst voor Sociale Zekerheid

- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

- Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen

- Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie

- Office national du lait - Nationale Zuiveldienst

- Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsmiddeling

- Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming

- Office régulateur de la navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart

- Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor hat Vlaams Gewest

- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest von België

- Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen

- Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten

- Pool des marins de la marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij

- Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi

- Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik

- Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen

- Radio et télévision belges de la Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap

- Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen

- Régie des voies aérinnes - Regie der Luchtwegen

- Régie des postes - Regie der Posterijen

- Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon

- Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen

- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap "Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel"

- Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréees - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij

- Théâtre royal de la Monnaie - De Koninklijke Muntschouwburg

- Universités relevant de la Communauté flamande - Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Universités relevant de la Communauté française - Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap

- Office flamand de l'emploi et de la formation professionelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding

- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen

- Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Sociéte régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen

- Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering

- Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

Categorie

- les centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale)

- les fabriques d'église (Organismi per la manutenzione delle chiese)

II. DANIMARCA Organismi

- Koebenhavns Havn

- Danmarks Radio

- TV 2/Danmark

- TV2 Reklame A/S

- Danmarks Nationalbank

- A/S Storebaeltsforbindelsen

- A/S OEresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlaeg i Danmark)

- Koebenhavns Lufthavn A/S

- Byfornyelsesselskabet Koebenhavn

- Tele Danmark A/S con le sue filiali:

- Fyns Telefon A/S

- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S

- Kjoebenhavns Telefon Aktieselskab

- Tele Soenderjylland A/S

- Telecom A/S

- Tele Danmark Mobil A/S

Categorie

- De kommunale Havne (porti municipali)

- Andre Forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi)

III. GERMANIA 1. Categorie

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Laender o da enti locali, specie nei seguenti settori:

1.1. Enti

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente)

- berufsstaendige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftspruefer-, Architekten-, AErzte- und Apothekerkammern) (associazioni di professioni liberali, ordini forensi, notarili, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti)

- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (associazioni di natura economica, camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane)

- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungstraeger) (assicurazioni sociali, casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni)

- kassenaerztliche Vereinigungen (associazioni di medici delle casse malattia)

- Genossenschaften und Verbaende (cooperative e federazioni)

1.2. Istituti e fondazioni

Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori:

- Rechtsfaehige Bundesanstalten (enti federali dotati di personalità giuridica)

- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (enti di assistenza e opere universitarie)

- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza)

2. Persone giuridiche di diritto privato

Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le «Kommunale Versorgungsunternehmen» (servizi pubblici comuni), specie nei seguenti settori:

- Gesundheitswesen (Krankenhaeuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkoerperbeseitungsanstalten) (sanitario: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, sardigna)

- Kultur (oeffentliche Buehnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gaerten) (culturale: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici)

- Soziales (Kindergaerten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Buergerhaeuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkuenfte) (sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del senzatetto)

- Sport (Schwimmbaeder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sportivo: piscine, impianti sportivi)

- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (civile: pompieri, pronto intervento)

- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (educativo: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari)

- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Grossforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsfoerderung) (scientifico, della ricerca e sviluppo - grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca)

- Entsorgung (Strassenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche)

- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtenwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (dell'edilizia e edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi)

- Wirtschaft (Wirtschaftsfoerderungsgesellschaften) (economico - società di promozione dello sviluppo economico)

- Friedhofs- und Bestattungswesen (dei cimiteri e inumazione)

- Zusammenarbeit mit den Entwicklungslaendern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (della cooperazione con i paesi in via di sviluppo - finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione)

IV. GRECIA Categorie

Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 393L0037.1V. SPAGNA Categorie

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (enti di gestione e servizi comuni della sicurezza sociale)

- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (enti autonomi dell'amministrazione statale)

- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (enti autonomi delle comunità autonome)

- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (enti autonomi degli enti locali)

- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (altri enti soggetti alla legislazione sugli appalti dello Stato spagnolo)

VI. FRANCIA Organismi

1. Enti pubblici nazionali

1.1. a carattere scientifico, culturale e professionale

- Collège de France

- Conservatoire national des arts et métiers

- Observatoire de Paris

1.2. scientifici e tecnologici

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Institut national de la recherche agronomique

- Institut national de la santé et de la recherche médicale

- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)

1.3. a carattere amministrativo

- Agence nationale pour l'emploi

- Caisse nationale des allocations familiales

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés

- Caisse nationale d'assurance vieilesse des travailleurs salariés

- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre

- Agences financières de bassins

Categorie

1. Enti pubblici nazionali

- Universités (università)

- Ecoles normales d'instituteurs (scuole normali per insegnanti)

2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo

- Collèges (scuole secondarie)

- Lycées (scuole secondarie: licei)

- Etablissements publics hospitaliers (enti pubblici ospedalieri)

- Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (enti pubblici per le case popolari)

3. Consorzi fra enti territoriali

- Syndicats de communes (consorzi di comuni)

- Districts (distretti)

- Communautés urbaines (consorzi urbani)

- Institutions interdépartementales et interrégionales (istituzioni interdipartimentali e interregionali)

VII. IRLANDA Organismi

- Shannon Free Airport Development Company Ltd

- Local Government Computer Services Board

- Local Government Staff Negotiations Board

- Córas Tráchtála (Irish Export Board)

- Industrial Development Authority

- Irish Goods Council (promotion of Irish Goods)

- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Bord)

- Bord Fálite Éireann (Irish Tourism Board)

- Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions)

- An Bord Pleanála (Irish Planning Board)

Categorie

- Third Level Educational bodies of a Public Character (enti pubblici d'istruzione di livello postsecondario)

- National Training, Cultural or Research Agencies (enti nazionali per la formazione, la cultura o la ricerca)

- Hospital Boards of a Public Character (enti pubblici ospedalieri)

- National Health & Social Agencies of a Public Character (enti pubblici nazionali per la sanità e la sicurezza sociale)

- Central & Regional Fishery Boards - (enti centrali e regionali per la pesca)

VIII. ITALIA Organismi

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno

Categorie

- Enti portuali e aeroportuali

- Consorzi per le opere idrauliche

- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università

- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici

- Enti di ricerca e sperimentazione

- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza

- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza

- Consorzi di bonifica

- Enti di sviluppo o di irrigazione

- Consorzi per le aree industriali

- Comunità montane

- Enti preposti a servizi di pubblico interesse

- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportivo, turistiche e del tempo libero

- Enti culturali e di promozione artistica

IX. LUSSEMBURGO Categorie

- les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (gli enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo)

- Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (gli enti pubblici soggetti al controllo dei comuni)

- Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1990 telle qu'elle a été modiffée par la suite (consorzi intercomunali creati in virtà della legge del 14 febbraio 1990, successivamente modificata)

X. PAESI BASSI Organismi

- de Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties

Categorie

- De waterschappen (enti per le opere idrauliche)

- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), (istituti di istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istruzione scientifica del 1985), de academische ziekenhuizen (cliniche universitarie)

XI. PORTOGALLO Categorie

- Estabelecimentos públicos de ensino, investigaiçao científica e saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità)

- Institutos Públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale)

- Fundações Públicas (fondazioni pubbliche)

- Administrações Gerais e Juntas Autonómas - (amministrazioni generali e giunte autonome)

XII. REGNO UNITO Organismi

- Central Blood Laboratories Authority

- Design Council

- Health and Safety Executive

- National Research Development Corporation

- Public Health Laboratory Services Board

- Advisory, Conciliation and Arbitration Service

- Commission for the New Towns

- Development Board For Rural Wales

- English Industrial Estates Corporation

- National Rivers Authority

- Northern Ireland Housing Executive

- Scottish Enterprise

- Scottish Homes

- Welsh Development Agency

Categorie

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (università e politecnici, scuole e collegi sovvenzionati)

- National Museums and Galleries (gallerie e musei nazionali)

- Research Councils (consigli di ricerca)

- Fire Authorities (autorità competenti in caso di incendi)

- National Health Service Authorities (autorità del servizio sanitario nazionale)

- Police Authorities (autorità di polizia)

- New Town Development Corporations (società di sviluppo di nuove città)

- Urban Development Corporations (società di sviluppo urbano)

ALLEGATO II

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI CORRISPONDENTI ALLA NOMENCLATURA GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLA COMUNITÀ EUROPEA (NACE)

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO III

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «specifiche tecniche», l'insieme delle prescrizioni tecniche menzionate in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche di un lavoro, un materiale, un prodotto o una fornitura richiesti, che permettono di caratterizzare oggettivamente un lavoro, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratterstiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le norme relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché la tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e i materiali o gli elementi costituenti tali opere;

2) «norme», le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto, avente funzioni normative, per un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria;

3) «norme europee», le norme approvate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto «norme europee» (EN) o «documenti di armonizzazione» (HD), conformemente alle regole comuni di tali organizzazioni;

4) «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratterstiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro;

5) «specifiche tecniche comuni», le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

6) «requisiti essenziali», i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti d'interesse generale, che le opere devono soddisfare.

ALLEGATO IV

MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTO DI LAVORI A. Preinformazione 1. Nome, indrizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. a) Luogo di esecuzione:

b) Natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera à suddivisa in lotti, caratterstiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera:

c) Se disponibile: stima della forcella del costo delle prestazioni previste:

3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti:

b) Se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori:

c) Se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori:

4. Se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia:

5. Altre indicazioni:

6. Data di spedizione dell'avviso:

7. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

B. Procedure aperte 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta:

b) Forma del contratto oggetto del bando di gara:

3. a) Luogo di esecuzione:

b) Natura ed entità delle prestazioni, caratterstiche generali dell'opera:

c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti:

d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti:

4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito:

5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari:

b) Se del caso importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti:

6. a) Data limite per la ricezione delle offerte:

b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse:

c) Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte:

7. a) Se del caso, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:

b) Data, ora e luogo di tale apertura:

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste:

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:

10. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sia aggiudicato l'appalto:

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare:

12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:

13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri:

14. Se del caso, divieto delle varianti:

15. Altre indicazioni:

16. Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione:

17. Data di spedizione del bando di gara:

18. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

C. Procedure ristrette 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta:

b) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata:

c) Forma dell'appalto oggetto del bando di gara:

3. a) Luogo di esecuzione:

b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali del'opera:

c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerta per uno, per più o per l'insieme dei lotti:

d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando questi ultimi comportino anche l'elaborazione di progetti:

4. Termine di esecuzione eventualmente imposto:

5. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto:

6. a) Data limite di ricezione delle domande di partecipazione:

b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse:

c) Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte:

7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare offerte:

8. Se del caso, cauzione e garanzia richieste:

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:

10. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare:

11. Criteri che verrano utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare offerte:

12. Se del caso, divieto delle varianti:

13. Altre indicazioni:

14. Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione:

15. Data di spedizione del bando di gara:

16. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

D. Procedure negoziate 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta:

b) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata:

c) Forma del contratto oggetto del bando di gara:

3. a) Luogo di esecuzione:

b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:

c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerta per uno, per più o per l'insieme dei lotti:

d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando questi ultimi comportino anche l'elaborazione di progetti:

4. Termine di esecuzione eventualmente imposto:

5. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto:

6. a) Data limite di ricezione delle domande di partecipazione:

b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse:

c) Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte:

7. Se del caso, cauzione e garanzia richieste:

8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:

9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere:

10. Se del caso, divieto delle varianti:

11. Se del caso, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice:

12. Se del caso, data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:

13. Altre indicazioni:

14. Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di preinformazione:

15. Data di spedizione del bando di gara:

16. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

E. Appalti aggiudicati 1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

3. Data dell'aggiudicazione dell'appalto:

4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:

5. Numero delle offerte ricevute:

6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari:

7. Natura ed entità delle prestazioni effettuate, caratteristiche generali dell'opera costruita:

8. Prezzo o gamma del(i) prezzo(i) (minimo/massimo) pagato(i):

9. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi:

10. Altre indicazioni:

11. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:

12. Data di spedizione del presente avviso:

13. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

ALLEGATO V

MODELLO DI BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice:

2. a) Luogo di esecuzione:

b) Oggetto della concessione: natura ed entità delle prestazioni:

3. a) Data limite per la presentazione delle candidature:

b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse:

c) Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte:

4. Condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati debbono soddisfare:

5. Criteri che saranno utilizzati per l'attribuzione della concessione:

6. Se del caso, percentuale minima dei lavori affidati a terzi:

7. Altre informazioni:

8. Data di spedizione del bando di gara:

9. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

ALLEGATO VI

MODELLO DI BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI LAVORI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO 1. a) Luogo di esecuzione:

b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:

2. Termine di esecuzione eventualmente imposto:

3. Nome e indirizzo dell'ente presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari:

4. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o per la ricezione delle offerte:

b) Indirizzo a cui debbono essere trasmesse le domande:

c) Lingua o lingue in cui le domande debbono essere redatte:

5. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:

6. Condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare:

7. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:

8. Altre indicazioni:

9. Data di spedizione del bando di gara:

10. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

ALLEGATO VII

TERMINI DI TRASPOSIZIONE E DI APPLICAZIONE

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO VIII

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE

/* Tabelle: v. GUCE */

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