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Document 31992L0090

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

OJ L 344, 26.11.1992, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 42 - 43
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 220 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 203 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 30 - 31

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/90/oj

31992L0090

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 26/11/1992 pag. 0038 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0042


DIRETTIVA 92/90/CEE DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 1992 che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, quarto trattino e l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che l'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità come spazio senza frontiere interne presuppone l'esecuzione di controlli fitosanitari sui prodotti comunitari di interesse fitosanitario prima della loro messa in circolazione nella Comunità; che il luogo più appropriato per l'esecuzione di tali controlli è il luogo di produzione dei prodotti che figurano in un registro ufficiale;

considerando che, per garantire la produzione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci non infestati o infetti da organismi nocivi di cui alla direttiva 77/93/CEE e permettere un controllo adeguato della produzione da parte degli Stati membri è necessario fissare norme ulteriori sulla registrazione dei produttori e delle altre persone per le quali è prevista l'iscrizione in un registro ufficiale nonché alcuni obblighi dettagliati e per quanto possibile uniformi a cui dovrebbero essere sottoposti i produttori di vegetali, prodotti vegetali o altre voci;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, gli importatori od altre persone di cui all'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 3, secondo trattino, o all'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma della direttiva 77/93/CEE chiedano alle autorità ufficiali competenti di cui alla direttiva 77/93/CEE di essere iscritti in un registro ufficiale mediante un'apposita procedura di registrazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, al ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, le autorità ufficiali competenti iscrivano la domanda in un registro ufficiale ed esaminino le informazioni fornite nel modulo di domanda.

3. Le autorità ufficiali competenti, dopo aver accertato che il produttore, il centro di raccolta collettivo, il centro di spedizione, la persona o l'importatore di cui al paragrafo 1 può ed intende adempiere agli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 e a quelli di cui all'articolo 3, provvedono alla sua iscrizione nel registro ufficiale di cui al paragrafo 1 con un numero di registrazione individuale che consenta di identificarlo.

4. Qualora, in base all'esame di cui al paragrafo 2, si ritenga che gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 non saranno rispettati, le autorità ufficiali competenti non procedono all'iscrizione nel registro ufficiale del produttore, del centro di raccolta collettivo, del centro di spedizione, della persona o dell'importatore di cui al paragrafo 1 finché non venga data applicazione al paragrafo 3.

5. Qualora il produttore, il centro di raccolta collettivo, il centro di spedizione, la persona o l'importatore di cui al paragrafo 1 decida di esercitare attività diverse da quelle per le quali è stato inizialmente iscritto nel registro, o ad esse complementari, gli Stati membri provvedono affinché si proceda alla modifica o all'aggiornamento del registro suddetto.

6. Qualora non siano più soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 o, a seconda dei casi, all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 3, gli Stati membri provvedono affinché le autorità ufficiali competenti prendano le misure necessarie.

7. Le misure prese ai sensi del paragrafo 6 sono revocate non appena si accerti che il produttore, la persona o l'importatore saranno verosimilmente in grado di soddisfare in futuro ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nel quadro della procedura di registrazione di cui all'articolo 1, il produttore, il centro di raccolta collettivo, il centro di spedizione, la persona o l'importatore interessato siano sottoposti agli obblighi previsti dal paragrafo 2, fermi restando gli obblighi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e quelli di cui all'articolo 3.

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti, fatti salvi quelli già previsti dalla direttiva 77/93/CEE:

a) tenere una pianta aggiornata dell'azienda nella quale sono coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati o utilizzati dal produttore, dal centro di raccolta collettivo, dal centro di spedizione, dalla persona o dall'importatore di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o sono comunque presenti vegetali, prodotti vegetali o altri articoli;

b) tenere dei registri, al fine di poter mettere a disposizione delle autorità ufficiali responsabili informazioni complete su vegetali, prodotti vegetali o altre voci,

- acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda,

- in produzione,

- spediti a terzi,

e tenere per almeno un anno i documenti relativi, in particolare i passaporti delle piante rilasciati per il materiale acquistato;

c) essere personalmente disponibili o designare un'altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti perché si tenga permanentemente in contatto con le autorità ufficiali competenti;

d) eseguire, se del caso, controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo le modalità stabilite nelle istruzioni generali fornite dalle autorità ufficiali responsabili;

e) permettere l'accesso alle persone abilitate ad agire per conto delle autorità ufficiali responsabili, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e dare accesso altresì ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;

f) collaborare in altri modi con le autorità ufficiali responsabili.

3. Al momento della registrazione possono essere stabiliti altri obblighi di ordine generale, al fine di facilitare la valutazione della situazione fitosanitaria nell'azienda; detti obblighi debbono rimanere entro i limiti della legislazione nazionale e possono tenere conto delle specifiche condizioni di produzione ed eventualmente d'importazione, in particolare per quanto riguarda il tipo di coltura, l'ubicazione, le dimensioni, la gestione, il personale necessario e l'attrezzatura.

Articolo 3

Dopo la registrazione il produttore, il centro di raccolta collettivo, il centro di spedizione, la persona o l'importatore di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è soggetto, su richiesta delle autorità ufficiali competenti, ad obblighi specifici relativi alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, finché ad esso non sia stato apposto il passaporto della pianta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 77/93/CEE; questi obblighi specifici possono comportare vari tipi di intervento, quale esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, distruzione e marcatura (etichettatura) e qualunque altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II o dell'allegato IV, parte B della direttiva 77/93/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri assicurano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno, i registri e i documenti relativi descritti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 91/683/CEE del Consiglio (3). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano dette misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27. (3) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 29.

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