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Document 31992L0075

Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

OJ L 297, 13.10.1992, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 023 P. 195 - 198
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 023 P. 195 - 198
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 216 - 219
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 146 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 146 - 149

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2010; abrogato da 32010L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/75/oj

31992L0075

Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 13/10/1992 pag. 0016 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 23 pag. 0195
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 23 pag. 0195


DIRETTIVA 92/75/CEE DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1992 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre prendere misure volte alla graduale instaurazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

considerando che alcuni Stati membri già dispongono di propri sistemi facoltativi d'informazione sul consumo di energia degli apparecchi domestici, in particolare mediante etichettatura; che uno Stato membro ha proposto ufficialmente di introdurre il proprio sistema vincolante di etichettatura e che altri Stati membri prevedono di fare lo stesso; che l'esistenza di un certo numero di sistemi nazionali vincolanti creerebbe ostacoli agli scambi intracomunitari;

considerando che l'articolo 130 R del trattato prevede un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'impiego razionale dell'energia è uno dei principali mezzi con cui conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento dell'ambiente;

considerando che la fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia degli apparecchi domestici può orientare la scelta dei consumatori verso gli apparecchi che offrono il minor consumo di energia inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo degli apparecchi da loro prodotti; che inoltre ciò incoraggerà indirettamente un'utilizzazione razionale di tali apparecchi; che, in mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato di detti apparecchi non riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego razionale dell'energia;

considerando che l'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato e che è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti gli apparecchi dello stesso tipo, fornire ai potenziali consumatori informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse per tali apparecchi nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente l'apparecchio esposto e quindi la relativa etichetta;

considerando che a tal fine il consumo di energia ed altre informazioni relative a ciascun tipo de apparecchio devono essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati e che deve essere possibile verificare l'applicazione di tali norme e metodi nella fase di commercializzazione;

considerando che la direttiva 79/530/CEE (4) si prefiggeva di promuovere tali obiettivi nel settore degli apparecchi domestici; che tuttavia è stata adottata soltanto una direttiva d'applicazione relativa ai forni elettrici e che pochi Stati membri hanno introdotto la relativa etichettatura; che è ora necessario trarre insegnamenti dall'esperienza conseguita e rafforzare le disposizioni di detta direttiva; che la direttiva 79/530/CEE deve pertanto essere sostituita e che la direttiva d'applicazione 79/531/CEE (5) relativa ai forni elettrici dovrà essere riesaminata ed integrata, in un momento successivo al presente sistema;

considerando che l'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni apparecchi verrebbe introdotta l'etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e che presso alcuni consumatori ciò potrebbe ingenerare confusione; che il presente sistema deve pertanto garantire l'informazione sul consumo d'energia per tutti gli apparecchi in questione, mediante l'etichettatura e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto;

considerando che gli apparecchi domestici sono alimentati con varie fonti di energia, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti; che quindi la presente direttiva deve contemplare, in linea di massima, gli apparecchi alimentati con qualsiasi fonte di energia;

considerando che la direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1o dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (6) prevede che nelle etichette relative al consumo di energia, qualora previste, siano inserite informazioni sull'emmissione di rumore; che occorre predisporre l'inserimento, ove opportuno, di altre informazioni ed etichettature disciplinate da sistemi comunitari;

considerando che devono essere contemplati soltanto i tipi di apparecchi il cui consumo globale di energia è considerevole e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva mira a consentire l'armonizzazione delle misure nazionali sulla pubblicazione, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, di informazioni sul consumo di energia e altre risorse essenziali nonché di informazioni complementari per taluni tipi di apparecchi domestici, in modo che i consumatori possano scegliere apparecchi più efficienti dal punto di vista energetico. La presente direttiva riguarda i tipi seguenti di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:

- frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;

- lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;

- lavastoviglie;

- forni;

- scaldaacqua e serbatoi di acqua calda;

- fonti di illuminazione;

- condizionatori d'aria.

2. Nell'elenco di cui al presente articolo possono essere aggiunti altri tipi di apparecchi domestici, a norma dell'articolo 9, lettera b).

3. La presente direttiva non riguarda la piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sugli apparecchi domestici.

4. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- distributore, qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga apparecchi domestici agli utilizzatori finali;

- fornitore, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità oppure la persona che immette il prodotto sul mercato comunitario;

- scheda, una tabella informativa standardizzata relativa all'apparecchio in questione;

- altre risorse essenziali, acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un apparecchio in funzione normale;

- informazioni complementari, altre informazioni relative al funzionamento dell'apparecchio che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.

5. Non deve esservi obbligo di etichettare, né di fornire schede riguardo a modelli di apparecchi la cui produzione è cessata prima della messa in applicazione della pertinente direttiva di applicazione, o ad apparecchi usati.

Articolo 2

1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica e di altre forme di energia nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari sono rese note al consumatore con una scheda informativa e con un'etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore finale.

2. Le modalità relative all'etichetta e alla scheda sono specificate dalle direttive relative a ciascun tipo di apparecchio, adottate in applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 9.

3. Deve essere approntata una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda. Essa contiene:

- la descrizione generale del prodotto;

- se del caso, i risultati dei calcoli progettuali effettuati;

- i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati, quali definiti in altre regolamentazioni comunitarie;

- se taluni valori sono stati tratti da quelli ottenuti per modelli analoghi, le medesime informazioni anche per questi.

4. Il fornitore appronta la documentazione tecnica di cui al paragrafo 3. A tal fine egli può avvalersi di documentazione già richiesta in base alla pertinente legislazione comunitaria. Il fornitore tiene tale documentazione a disposizione delle autorità nazionali, a fini di ispezione, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto.

Articolo 3

1. Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi domestici specificati nelle direttive di applicazione forniscono un'etichetta conformemente alla presente direttiva. Le etichette utilizzate debbono essere conformi, sotto tutti gli aspetti, alla presente direttiva e alle direttive di applicazione.

2. Oltre alle etichette, i fornitori devono fornire una scheda informativa relativa al prodotto. Tale scheda dovrà essere inserita in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora questi non siano provvisti dal fornitore, le schede devono essere accluse all'ulteriore documentazione fornita con l'apparecchio. Le schede utilizzate debbono essere conformi, sotto tutti gli aspetti, alla presente direttiva e alle direttive di applicazione.

3. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite.

4. Si ritiene che il fornitore abbia dato il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni riportate sull'etichetta o sulla scheda.

Articolo 4

Riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa si applicano le disposizioni seguenti:

a) Qualora un apparecchio indicato in una direttiva di applicazione sia esposto, i distributori vi appongono un'adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nella pertinente direttiva di applicazione e nella pertinente versione linguistica.

b) Il fornitore fornisce gratuitamente le necessarie etichette ai distributori di cui alla lettera a). I fornitori scelgono liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette. Ove un distributore trasmetta una richiesta di etichette, tuttavia, essi devono provvedere affinché le etichette necessarie vengano prontamente consegnate.

Articolo 5

Per i casi in cui gli apparecchi vengano posti in vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo o in altra forma implicante che il potenziale acquirente non possa prendere visione dell'apparecchio esposto, le pertinenti direttive d'applicazione contengono disposizioni atte a garantire che al potenziale acquirente vengano fornite le informazioni essenziali indicate sull'etichetta o nella scheda prima di acquistare l'apparecchio.

Articolo 6

Le direttive d'applicazione prevedono che sull'etichetta, o nella scheda, siano inserite informazioni sul rumore emesso dall'apparecchio, nei casi in cui tali informazioni vengano fornite in forza della direttiva 86/594/CEE, nonché altre informazioni di interesse pubblico riguardanti l'apparecchio in oggetto, fornite in forza di altre normative comunitarie.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro provvede affinché:

a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul proprio territorio adempiano i rispettivi obblighi derivanti dalla presente direttiva;

b) qualora ciò possa indurre in errore o ingenerare confusione, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni concernenti il consumo di energia, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e delle pertinenti direttive d'applicazione. Il divieto in questione non si applica ai sistemi comunitari o nazionali relativi ai marchi di qualità ecologica;

c) l'introduzione del sistema di etichette e schede sul consumo di energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate ad incentivare un uso più responsabile dell'energia da parte dei consumatori privati.

Articolo 8

1. Ove siano osservate le disposizioni della presente direttiva e delle direttive di applicazione, gli Stati membri non possono vietare o limitare la commercializzazione degli apparecchi domestici oggetto di una direttiva d'applicazione.

2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e alle direttive di applicazione. Essi possono prescrivere che i fornitori comprovino, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che queste non siano corrette.

Articolo 9

Le misure riguardanti l'istituzione ed il funzionamento del sistema sono adottate e adeguate al progresso tecnico conformemente alla procedura prevista all'articolo 10. Esse comprendono:

a) le direttive d'applicazione;

b) l'aggiunta di altri apparecchi domestici nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora si ritenga di poter così conseguire significativi risparmi di energia.

Articolo 10

Per l'adozione delle misure previste nella presente direttiva, in particolare l'articolo 9, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 11

Alla scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione valuta l'applicazione della stessa e i risultati ottenuti. Tale valutazione forma oggetto di una relazione presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 12

Nelle direttive d'applicazione devono essere specificati:

a) l'esatta definizione del tipo di apparecchi in oggetto;

b) le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

c) le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall'articolo 2, paragrafo 3;

d) la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 2, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi;

e) il posto in cui l'etichetta deve essere apposta sull'apparecchio; se del caso, può essere prevista l'apposizione o la stampigliatura di un'etichetta sull'imballaggio;

f) il contenuto e se del caso il formato nonché altri dati riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Le informazioni contenute nell'etichetta sono inserite anche nella scheda;

g) le informazioni da fornire nel caso di forme di vendita di cui all'articolo 5, nonché le modalità di fornitura di dette informazioni.

Articolo 13

La direttiva 79/530/CEE è abrogata con effetto al 1o gennaio 1994.

La direttiva 79/531/CEE deve essere considerata come direttiva d'applicazione della presente direttiva per i forni elettrici; tuttavia gli Stati membri possono rinviare la sua introduzione obbligatoria sino alla data fissata dalla pertinente direttiva di applicazione rivista, adottata conformemente alla procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi mettono in vigore tali disposizioni entro il 1o gennaio 1994.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o un siffatto riferimento viene effettuato all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. NEEDHAM

(1) GU n. C 235 del 10. 9. 1991, pag. 5.(2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 172, e GU n. C 241 del 21. 9. 1992.(3) GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 32.(4) GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 1.(5) GU n. L 145 del 13. 6. 1979, pag. 7.(6) GU n. L 344 del 6. 12. 1986, pag. 24.

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