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Document 31992L0021

Direttiva 92/21/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1

OJ L 129, 14.5.1992, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 022 P. 42 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 022 P. 42 - 51
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 85 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 85 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 85 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 85 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 85 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 85 - 94
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 85 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 85 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 85 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 16 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 16 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 004 P. 240 - 249

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogato da 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/21/oj

31992L0021

Direttiva 92/21/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 14/05/1992 pag. 0001 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 22 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 22 pag. 0042


DIRETTIVA 92/21/CEE DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1992 relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è d'uopo adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che occorre applicare il metodo di armonizzazione totale nella prospettiva della realizzazione integrale del mercato interno;

considerando che detto metodo deve essere applicato in occasione della revisione di tutta la procedura di omologazione CEE, tenendo conto dello spirito della risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione;

considerando che le prescrizioni tecniche che devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, le masse e le dimensioni dei veicoli a motore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, ad integrazione ovvero in sostituzione delle attuali normative, in particolare per permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (5);

considerando che la presente direttiva sarà completata da direttive relative alle masse ed alle dimensioni di tutte le categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

considerando che non è necessario stabilire prescrizioni relative alla stabilità dinamica dell'insieme veicolo a motore/rimorchio, perché i costruttori di veicoli a motore tengono conto di questo elemento quando dichiarano la massa rimorchiabile tecnicamente ammessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 definito nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione di un veicolo per motivi concernenti le sue masse e le sue dimensioni, qualora siano rispettate le prescrizioni che figurano all'allegato I.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1o luglio 1992 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva; essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 1992.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposzioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

(1) GU n. C 95 del 12. 4. 1990, pag. 92.(2) GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 80 e decisione del 12 febbraio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 9.(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.(5) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

ALLEGATO I

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1 quale definita dall'articolo 1.

1.1. Definizioni

Massa in ordine di marcia: massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia (compreso liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, attrezzatura e conducente).

Massa massima a pieno carico autorizzata di un veicolo: vedi punto 4.2.1.

Massa massima a pieno carico autorizzata di un veicolo idoneo al traino di un rimorchio: è la massa di cui al punto 4.2.1, ivi compresa:

- la massa massima della struttura di traino,

- il carico verticale massimo ammesso sulla sfera del gancio di traino in condizioni statiche previste dal costruttore del veicolo.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

2.1. La domanda di omologazione di un veicolo per quanto concerne le sue masse e le sue dimensioni è presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.

2.2. La domanda deve essere corredata dai documenti indicati in appresso, in triplice copia, e dalle seguenti indicazioni: una descrizione del tipo di veicolo comprendente le caratteristiche indicate nell'allegato II nonché la documentazione richiesta conformemente all'articolo 3 della direttiva 70/156/CEE.

2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

3. OMOLOGAZIONE CEE

Alla scheda di omologazione CEE è allegato un certificato conforme al modello che figura nell'allegato III.

4. PRESCRIZIONI

4.1. Dimensioni

4.1.1. Le dimensioni massime autorizzate per un veicolo sono le seguenti:

4.1.1.1. Lunghezza: 12 000 mm.

4.1.1.2. Larghezza: 2 500 mm.

4.1.1.3. Altezza: 4 000 mm.

4.1.1.4. Le dimensioni devono essere misurate conformemente alle disposizioni delle note dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Massa

4.2.1. La massa massima autorizzata di un veicolo non deve superare la massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa, conformemente a quanto stabilito dal fabbricante.

4.2.2. La massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e dei suoi assi deve essere determinata dal costruttore tenendo conto in particolare della resistenza dei materiali impiegati e a condiziopne che la massa massima a pieno carico tecnicamente ammessa così determinata non sia inferiore alla massa del veicolo in ordine di marcia più 75 kg moltiplicati per il numero di posti per passeggeri. Per calcolare la massa massima tecnicamente ammessa del veicolo e degli assi si devono disporre correttamente le masse dei passeggeri e del bagaglio. Il numero di posti per passeggeri deve essere indicato dal costruttore. Se il veicolo è destinato a trainare un rimorchio, il costruttore può dichiarare un secondo valore ammesso sull'asse o sugli assi posteriori, valido soltanto per questa particolare utilizzazione. In questo caso per il calcolo delle masse massime summenzionate si deve tener conto sia della massa massima della struttura di traino prevista dal costruttore del veicolo, sia del carico verticale massimo ammesso sulla sfera del gancio di traino in condizioni statiche. L'appendice riporta la metodologia di verifica delle masse. Se il costruttore del veicolo equipaggia il suo veicolo con un gancio di traino egli deve indicare sulla struttura di trazione accanto al gancio di traino il carico verticale massimo ammesso sulla sfera del gancio di traino.

4.2.2.1. La somma delle masse massime tecnicamente ammesse per gli assi deve essere pari o superiore alla massa massima tecnicamente ammessa del veicolo. Se il veicolo e, nello stesso tempo, il suo asse posteriore sono caricati con la massa massima tecnicamente ammessa, la massa che grava sull'asse anteriore non deve essere inferiore al 30 % della massa massima tecnicamente ammessa per tale veicolo.

4.3. Massa rimorchiabile e carico verticale sul gancio di traino

4.3.1. Massa rimorchiabile del veicolo destinato a trainare un rimorchio munito di freno di servizio.

4.3.1.1. La massa massima rimorchiabile autorizzata di un veicolo è il valore minore delle seguenti masse:

a) La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa in base alla costruzione del veicolo e/o alla resistenza del gancio di traino meccanico; oppure

b) la massa massima autorizzata del veicolo trainante (veicolo a motore).

Per i veicoli fuoristrada, definiti alla direttiva 70/156/CEE, la massa massima rimorchiabile autorizzata può essere aumentata di 1,5 volte la massa massima autorizzata del veicolo trainante, a condizione che non superi la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa.

Non si può tuttavia superare, in alcun caso, la massa massima rimorchiabile di 3 500 kg.

4.3.1.2. La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa è quella dichiarata dal costruttore ove la massa rimorchiabile è costituita dalla massa totale effettiva del rimorchio trainato compreso il carico effettivo sul gancio di traino.

4.3.2. Massa rimorchiabile del veicolo destinato a trainare un rimorchio senza freno di servizio.

4.3.2.1. La massa massima rimorchiabile autorizzata del veicolo è la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa oppure la massa pari alla metà della massa del veicolo trainante in ordine di marcia; si applica il valore più basso della massa.

Non si deve superare in alcun caso la massa massima rimorchiabile di 750 kg.

4.3.3. Il carico verticale massimo ammesso che può essere applicato al gancio di traino del veicolo è il carico verticale tecnicamente ammesso. Esso rappresenta il carico effettivo verticale trasmesso a veicolo fermo dal timone del rimorchio all'organo di aggancio del veicolo che passa per il centro del gancio di traino.

4.3.3.1. Il carico verticale tecnicamente ammesso è quello dichiarato dal costruttore; esso non deve essere inferiore a 25 kg e può aumentare per masse rimorchiabili più grandi. Nel manuale di manutenzione, il costruttore deve specificare il carico verticale massimo ammissibile per il gancio di traino, il punto in cui deve essere fissato il gancio di traino al veicolo e lo sbalzo posteriore di detto gancio.

4.3.4. Il veicolo a motore trainante un rimorchio deve essere in grado di mettere in moto la combinazione di veicoli sotto carico massimo per cinque volte su una salita con una pendenza di almeno il 12 % nell'intervallo di cinque minuti.

Appendice METODOLOGIA DI VERIFICA DELLE MASSE DEGLI AUTOVEICOLI DI CATEGORIA M1 1. Le masse del veicolo saranno così verificate:

1.1. a vuoto, in ordine di marcia, senza conducente;

1.2. a pieno carico (nelle condizioni previste al punto 4.2.2), tramite calcolo, tenendo presente quanto segue:

- Il sedile, se regolabile, deve essere regolato anzitutto nella posizione normale più arretrata di guida o a sedere, quale indicata dal costruttore del veicolo, tenendo conto soltanto della regolazione longitudinale del sedile, esclusi i sedili utilizzati a fini diversi dalle normali posizioni di guida o a sedere. In caso di altre possibilità di regolazione del sedile (verticale, angolare, schienale, ecc.) queste saranno regolate nella posizione precisata dal costruttore del veicolo. Per i sedili a sospensione, la posizione verticale deve essere bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida quale specificata dal costruttore.

- Per ogni occupante (conducente compreso) si considera una massa forfettaria di 75 kg (68 kg + 7 kg di bagaglio).

- La massa di ciascun occupante sarà applicata in corrispondenza del punto R di ciascun sedile.

Il bagaglio dovrà esser considerato uniformemente distribuito nel vano bagagli.

- Eventuali eccedenze di portata rispetto a quella convenzionale dovranno essere ripartite sui sedili e nel vano bagagli in base alla proporzione indicata al secondo trattino.

1.3. Si determinano quindi le masse specificate nella tabella seguente:

Condizioni del veicolo

Massa

(a)

A vuoto

(b)

A pieno carico

(c)

A pieno carico con gancio di traino caricato

(d)

Massa massima ammessa sugli assi

Asse anteriore

Asse posteriore

Complessivo

2. RISULTATI DELLE VERIFICHE

Le verifiche sono giudicate favorevoli se:

- le masse del veicolo a vuoto [colonna (a)], corrispondono a quelle dichiarate dal costruttore, con una tolleranza del: ± 5 % [se tale condizione è verificata, il valore della massa dichiarato dal costruttore viene assunto per il calcolo delle masse di cui alle colonne (b) e (c)];

- le masse nelle condizioni di cui alle colonne (b) e (c) sono inferiori o uguali a quelle massime ammissibili dichiarate dal costruttore;

- sono soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 4.2.2.1 dell'allegato I;

- le masse dichiarate dal costruttore sono compatibili con le caratteristiche di carico dei pneumatici previsti per l'autoveicolo.

ALLEGATO II

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (a) Le seguenti informazioni concernenti il veicolo, l'entità tecnica o il componente da omologare devono essere forniti in triplice copia e includere un indice del contenuto.

Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Anche le eventuali fotografie dovranno presentare sufficienti dettagli.

Per le funzioni controllate da un microprocessore sono richieste adeguate informazioni riguardanti le relative prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (ragione sociale): .

.

0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti): .

.

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicato sul veicolo (b): .

.

0.3.1. Posizione dell'indicazione: .

.

0.4. Categoria del veicolo (c): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

.

0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .

.

0.7. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari: .

.

0.7.1. Sul telaio: .

0.7.2. Sulla carrozzeria: .

0.8. Sul telaio la numerazione della serie del tipo inizia dal n. .

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .

1.2. Schema quotato dell'intero veicolo: .

1.3. Numero di assi e di ruote: .

1.3.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: .

1.3.3. Assi motori (numero, posizione, possibilità d'innesto e di disinnesto di un altro asse): .

.

1.6. Posizione e disposizione del motore: .

.

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (con eventuale riferimento ai disegni)

2.1. Interasse o interassi (a pieno carico) (f): .

2.3. Carreggiate e lunghezza degli assi: .

2.3.1. Carreggiata di ciascun asse sterzante (¹): .

2.3.2. Carreggiata di tutti gli altri assi: .

2.3.3. Lunghezza dell'asse posteriore più lungo: .

2.3.4. Lunghezza dell'asse più arretrato: .

2.4. Dimensioni del veicolo (fuori tutto): .

2.4.2. Per i telai carrozzati

2.4.2.1. Lunghezza (j): .

2.4.2.2. Larghezza (k): .

2.4.2.3. Altezza a vuoto (¹) (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione normale di marcia):

.

2.4.2.4. Sbalzo anteriore (m): .

2.4.2.4.1. Angolo di attacco (veicoli fuoristrada (c): ........ (gradi)

2.4.2.5. Sbalzo posteriore (n): .

2.4.2.5.1. Angolo di uscita (veicoli fuoristrada) (c): ........ (gradi)

2.4.2.6. Distanza minima da terra (c): .

2.4.2.6.1. Angolo di rampa (veicoli fuoristrada) (c): ........ (gradi)

2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburanti, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (p): .

.

2.6.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi: .

2.8. Massa massima tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore: .

2.8.1. Ripartizione di tale massa tra gli assi: .

2.9. Massa massima tecnicamente ammessa su ciascun asse: .

2.9.1. Massa massima tecnicamente ammessa sull'asse o sugli assi posteriori in caso di utilizzazione di un

rimorchio: .

2.10. Massa massima dei rimorchi trainabili: .

2.10.4. Massa massima del complesso: .

2.10.5. Il veicolo è/non è (¹) adatto al traino di un rimorchio.

2.10.6. Massa massima del rimorchio non frenato: .

(¹) Cancellare le menzioni inutili.

2.11. Carico verticale massimo al punto di aggancio del rimorchio diverso dalla selletta di aggancio:

2.12. Condizioni d'iscrizione in curva: .

2.13. Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima (in kw/kg): .

2.14. Capacità di spunto in salita (con rimorchio): ........ (%)

2.15. Pendenza superabile ........ (%) (veicoli fuoristrada).

11. COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1. Istruzioni di montaggio del gancio di traino

11.2. Classe e tipo del gancio di traino

11.4. Carico massimo verticale al punto di aggancio (¹) ........ kg

11.7. Istruzioni di fissagio del gancio di traino al veicolo, corredate da fotografie o disegni dei punti di aggancio sul veicolo indicati da costruttore; informazioni complementari in caso di limitazione dell'impiego del gancio di traino a taluni tipi di veicoli

11.8. Informazioni relative alle condizioni di attacco dei supporti di traino o dei bracci di fissaggio (¹).

(¹) Ove necessario.

Note: per le note a piè di pagina da (a) a (p) vedi l'allegato I della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE.

ALLEGATO III

MODELLO [formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)] SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

(Veicolo)

Timbro

dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (¹)

- l'estensione dell'omologazione (¹)

- il rifiuto dell'omologazione (¹)

di un tipo di veicolo per quanto concerne le disposizioni della direttiva 92/21/CEE relativa ai pesi e dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1.

Omologazione CEE n.: ....................Estensione n.: ....................

PARTE I 0.1. Marca (ragione sociale): .

0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti): .

.

0.3. Mezzi d'identificazione del tipo, se indicato sul veicolo (a): .

0.3.1. Posizione dell'indicazione: .

0.4. Categoria del veicolo (b): .

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .

.

0.6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .

.

(¹) Cancellare le menzioni inutili.

(a) Gli eventuali mezzi di identificazione devono figurare soltanto sui veicoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva particolare che regola l'omologazione.

Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli oggetto della scheda informativa, detti caratteri devono essere sostituiti nella documentazione con il simbolo «?» (esempio: ABC ??, 123 ??).

(b) Come definito dalla nota in calce (b) dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE.

PARTE II 1. Informazioni complementari

1.1. Lunghezza: . (mm)

1.2. Larghezza: . (mm)

1.3. Altezza: . (mm)

1.4. Massa del veicolo in ordine di marcia: . (kg)

1.5. Massa massima autorizzata: . (kg)

1.6. Masse massime tecnicamente ammesse sugli assi:

1.6.1. 1o asse: . (kg)

2o asse: . (kg)

3o asse: . (kg)

1.6.2. Massa massima tecnicamente ammessa sull'asse o sugli assi posteriori in caso di utilizzazione di un rimorchio: . (kg)

1.7. Numero di posti per passeggeri (senza conducente): .

1.8. Massa rimorchiabile:

1.8.1. Rimorchio senza freno di servizio: . (kg)

1.8.2. Rimorchio con freno di servizio: . (kg)

1.8.3. Carico verticale tecnicamente ammesso: . (kg)

1.8.4. Sbalzo posteriore del gancio di traino: . (cm)

1.8.5. Foto o disegni dei punti di fissaggio del gancio di traino al veicolo

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: .

.

3. Data del verbale di prova: .

4. Numero del verbale di prova: .

5. Motivi che giustificano l'(eventuale) estensione dell'omologazione: .

.

6. Eventuali osservazioni: .

.

7. Luogo: .

8. Data: .

9. Firma: .

10. Si allega l'elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo di omologazione conservato presso l'organismo amministrativo che ha eseguito l'omologazione e che possono essere ottenuti a richiesta.

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