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Document 31991R3648

Regolamento (CEE) n. 3648/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di utilizzazione del formulario 302 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3690/86 relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della convenzione TIR, all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri, nonché il regolamento (CEE) n. 4283/88 relativo alla soppressione di talune formalità all'uscita all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne della Comunità - banalizzazione dei valichi di frontiera

OJ L 348, 17.12.1991, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 250 - 251
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 276 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 276 - 277
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 184 - 185

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3648/oj

31991R3648

Regolamento (CEE) n. 3648/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di utilizzazione del formulario 302 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3690/86 relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della convenzione TIR, all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri, nonché il regolamento (CEE) n. 4283/88 relativo alla soppressione di talune formalità all'uscita all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne della Comunità - banalizzazione dei valichi di frontiera

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 17/12/1991 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CEE) N. 3648/91 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le modalità di utilizzazione del formulario 302 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3690/86 relativo alla soppressione delle formalità doganali, nel quadro della convenzione TIR, all'uscita da uno Stato membro, al varco di una frontiera comune a due Stati membri, nonché il regolamento (CEE) n. 4283/88 relativo alla soppressione di talune formalità all'uscita all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne della Comunità - banalizzazione dei valichi di frontiera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3690/86 (4) e (CEE) n. 4283/88 (5) prevedono l'introduzione, per le merci che varcano le frontiere interne della Comunità accompagnate rispettivamente da un carnet TIR o da un carnet ATA, da un carnet comunitario di circolazione o da un formulario NATO 302, di misure di semplificazione che grazie alla uniformazione dei posti di frontiera consentono di evitare la ripetizione degli stessi controlli da una parte e dall'altra delle frontiere e di effettuare a tal fine un solo intervento amministrativo presso l'ufficio d'entrata dello Stato membro in cui entrano le merci;

considerando che, per quanto riguarda l'applicazione delle norme di utilizzazione dei carnet TIR e dei carnet ATA, il regolamento (CEE) n. 719/91 (6) ha introdotto ulteriori misure di semplificazione applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1992, che definiscono la Comunità come un unico territorio doganale, in modo da eliminare interamente, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, le formalità e i controlli inerenti all'utilizzazione dei carnet TIR e ATA come documenti di transito;

considerando che, nella prospettiva dell'eliminazione completa delle frontiere interne correlata all'attuazione del mercato unico è opportuno estendere, pure a decorrere dal 1o gennaio 1992, tali ulteriori misure di semplificazione alle operazioni effettuate in base al formulario NATO 302;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3/84 (7) relativo al carnet comunitario di circolazione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 718/91 (8), è abrogato con effetto a decorrere dalla data iniziale di applicabilità del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario (9);

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3690/86 e (CEE) n. 4283/88 non hanno più ragione d'essere alla data in cui le misure da essi previste cesseranno di essere applicabili; che è opportuno abrogarli con effetto da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3690/86 è abrogato.

Articolo 2

1. Per il trasporto di merci da una località ad un'altra della Comunità che a norma delle disposizioni in vigore sia effettuato in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, la Comunità è considerata, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione di detto formulario ai fini di detto trasporto, come un solo territorio quale definito dal regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità (10).

2. Qualora un trasporto di cui al paragrafo 1 si effettui in parte attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità inerenti al formulario 302 si applicano ai punti attraverso i quali il trasporto lascia provvisoriamente il territorio doganale della Comunità e vi entra nuovamente.

3. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un formulario 302, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

4. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, si considera ch'essa sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata.

In tal caso, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.

Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, i dazi e le altre imposizioni - salvo quelli già riscossi conformemente al secondo comma a titolo di risorse proprie della Comunità - a cui le merci sono soggette in tale Stato membro gli sono rimborsati dallo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla loro riscossione. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.

Se l'importo dei dazi e altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa, questo Stato membro procede alla riscossione della differenza, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 4283/88 è abrogato.

Tuttavia, nei limiti in cui riguarda il carnet comunitario di circolazione, esso resta applicabile sino alla data iniziale di applicazione del regolamento (CEE) n. 2726/90.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. C 143 dell'1. 6. 1991, pag. 11. (2) GU n. C 280 del 28. 10. 1991 e GU n. C 326 del 13. 12. 1991. (3) GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 23. (4) GU n. L 341 del 4. 12. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 6. (7) GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1. (8) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 4. (9) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1. (10) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 4151/88 (GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 1).

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