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Document 31991R3254

Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà

OJ L 308, 9.11.1991, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 170 - 173
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 170 - 173
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 60 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 77 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 77 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 3 - 6

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3254/oj

31991R3254

Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 09/11/1991 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0170
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0170


REGOLAMENTO (CEE) N. 3254/91 DEL CONSIGLIO del 4 novembre 1991 che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113 e 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la convenzione di Berna del 19 settembre 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, conclusa dalla Comunità economica europea con la decisione 87/72/CEE (4), vieta per determinate specie il ricorso a tutti i mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, ivi incluse le trappole se esse sono utilizzate per catturare o uccidere in modo massiccio e non selettivo;

considerando che l'abolizione della tagliola avrà conseguenze positive sullo stato di conservazione delle specie di fauna selvatiche minacciate di estinzione sia all'interno che all'esterno della Comunità, comprese le specie protette in virtù del regolamento (CEE) n. 3626/82 (5); che la ricerca per lo sviluppo di metodi di cattura non crudeli mediante trappole è già in corso e che la Comunità terrà conto del lavoro svolto dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;

considerando che, al fine di proteggere adeguatamente le specie di fauna selvatica e di evitare distorsioni della concorrenza, è necessario far sì che le misure di commercio esterno ad esse relative siano uniformemente applicate in tutta la Comunità;

considerando pertanto che si deve vietare l'uso di tagliole all'interno della Comunità e che si devono adottare misure che permettano di vietare l'importazione di pellicce di determinate specie qualora esse siano originarie di un paese in cui continua ad essere usata la tagliola o in cui i metodi di cattura mediante trappole non siano conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per « tagliola »: un congegno destinato a trattenere o catturare un animale mediante ganasce che si chiudono saldamente su uno o più arti dell'animale, impedendo all'arto o agli arti in questione di sottrarsi alla presa.

Articolo 2

L'uso nella Comunità di tagliole è vietato a decorrere dal 1o gennaio 1995 al più tardi.

Articolo 3

1. L'introduzione nella Comunità di pellicce delle specie animali elencate nell'allegato I nonché delle altre merci elencate nell'allegato II, sempreché contengano pellicce delle specie elencate nell'allegato I, è vietata a decorrere dal 1o gennaio 1995, a meno che la Commissione, conformemente all'articolo 5, abbia stabilito che nel paese di origine delle pelli:

- siano in vigore adeguate disposizioni amministrative o legislative che vietano l'uso della tagliola oppure

- i metodi di cattura mediante trappole usati per le specie elencate nell'allegato I siano conformi alle norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà.

La Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei paesi che soddisfano almeno una delle condizioni previste nel primo comma.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 è sospeso dalla Commissione per un periodo di un anno che scade il 31 dicembre 1995 qualora la Commissione stabilisca, anteriormente al 1o luglio 1994, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 e sulla base di un esame effettuato in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi di cattura mediante trappole senza crudeltà.

Articolo 4

I paesi che successivamente al 1o gennaio 1995 effettuano esportazioni o riesportazioni nella Comunità delle merci enumerate nell'elenco di cui all'allegato II sempreché contengano pellicce delle specie di cui all'allegato I devono certificare che dette pellicce sono originarie di un paese che figura nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma o che beneficiano di una sospensione conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

La Commissione determina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, i documenti appropriati per tale certificazione.

Articolo 5

Ai fini dell'articolo 3, la Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3626/82.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

(1) GUn. C 134 del 31. 5. 1989, pag. 5 e GU n. C 97 del 13. 4. 1991, pag. 10. (2) GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 24. (3) GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 32. (4) GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 1. (5) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Castoro: Castor canadensis Lontra: Lutra canadensis Coyote: Canis latrans Lupo: Canis lupus Lince: Lynx canadensis Lince rossa: Felis rufus Zibellino: Martes zibellina Procione: Procyon lotor Topo muschiato: Ondatra zibethicus Fischer: Martes pennanti Tasso: Taxidea taxus Martora: Martes americana Ermellino: Mustela erminea

ALLEGATO II

Altre merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Codice NC Designazione delle merci ex 4103 Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce, picchiate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1, lettera b) o 1, lettera c) del capitolo 41 ex 4103 90 00 Altre ex 4301 Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi e ritagli utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge dei codici NC 4101, 4102 o 4103 ex 4301 40 00 Di castoro, intere, anche senza teste, code o zampe ex 4301 80 Altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe ex 4301 80 50 Di felidi selvatici ex 4301 80 90 Altre ex 4301 90 00 Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria ex 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle del codice NC 4303: - Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite ex 4302 19 Altre ex 4302 19 10 Di castoro ex 4302 19 70 Di felidi selvatici ex 4302 19 90 Altre ex 4302 20 00 Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti ex 4302 30 Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli riuniti ex 4302 30 10 Pelli dette « allungate » Altre ex 4302 30 35 Di castoro ex 4302 30 71 Di felidi salvatici ex 4302 30 75 Altre ex 4303 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri articoli di pelli, da pellicceria ex 4303 10 Indumenti ed accessori di abbigliamento ex 4303 10 90 Altri ex 4303 90 00 Altri

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