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Document 31991L0673

Direttiva 91/673/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 69/169/CEE prorogando e modificando le deroghe accordate alla Danimarca e all'Irlanda in materia di franchigie per viaggiatori

OJ L 373, 31.12.1991, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 31 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 31 - 32
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 159
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 109 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 109 - 109

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; abrog. impl. da 32007L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/673/oj

31991L0673

Direttiva 91/673/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 69/169/CEE prorogando e modificando le deroghe accordate alla Danimarca e all'Irlanda in materia di franchigie per viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1991 pag. 0033 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0031


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva 69/169/CEE prorogando e modificando le deroghe accordate alla Danimarca e all'Irlanda in materia di franchigie per viaggiatori (91/673/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commisione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il Regno di Danimarca e l'Irlanda beneficiano fino al 31 dicembre 1991 di una deroga alla direttiva 69/169/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 91/191/CEE (4), per quanto riguarda l'applicazione dei livelli generali delle franchigie;

considerando che tale deroga deve essere vista nel contesto dell'articolo 8 A del trattato che definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e che prevede che il mercato interno sarà instaurato progressivamente nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che la cessazione immediata delle deroghe che stanno per scadere potrebbe comportare difficoltà economiche per il Regno di Danimarca e per l'Irlanda; che occorre pertanto prorogarne l'applicazione, in forma modificata per quanto riguarda l'Irlanda, fino al 31 dicembre 1992,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/169/CEE è così modificata:

1) all'articolo 7 ter, paragrafo 1, lettera b), l'importo di «95 ecu» è sostituito da «150 ecu»;

2) all'articolo 7 quater, la data del «31 dicembre 1991» è sostituita da quella del «31 dicembre 1992»;

3) il testo dell'articolo 7 quinquies è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7 quinquies In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, ed entro i limiti fissati in detto articolo, l'Irlanda è autorizzata, fino al 31 dicembre 1992, ad applicare un limite quantitativo di 30 litri di birra per tutti i viaggiatori che entrano nel suo territorio.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 7 ter, paragrafo 1, lettera b) l'Irlanda è autorizzata, fino al 31 dicembre 1992, ad applicare i seguenti limiti all'atto dell'importazione delle merci in questione ad opera di viaggiatori che hanno soggiornato meno di 24 ore al di fuori dell'Irlanda:

a) per i viaggiatori provenienti dalla Comunità: 175 ecu; tuttavia il valore unitario non può essere superiore a 110 ecu;

b) birra: 15 litri.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o gennaio 1992.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteP. DANKERT

(1)Parere reso il 10 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)Parere reso il 17 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(4)GU n. L 94 del 16. 4. 1991, pag. 24.

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