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Document 31991L0628

Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE

OJ L 340, 11.12.1991, p. 17–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 133 - 143
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 010 P. 182 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 010 P. 182 - 192

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2007; abrogato da 32005R0001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/628/oj

31991L0628

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 11/12/1991 pag. 0017 - 0027


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1991

relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE

(91/628/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, con la risoluzione del 20 febbraio 1987, relativa alla politica in materia di benessere degli animali (4), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la protezione degli animali durante il trasporto;

considerando che, per eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di animali vivi e per agevolare il corretto funzionamento delle organizzazioni di mercato interessato, garantendo un livello soddisfacente di protezione degli animali, la Comunità ha adottato delle norme in questo settore;

considerando che tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali ed hanno firmato il protocollo supplementare che abilita la Comunità in quanto tale ad aderire a tale convenzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (5), in appresso denominata CITES, disciplina le condizioni di trasporto di talune specie;

considerando che la direttiva 77/489/CEE (6) ha stabilito le norme relative alla protezione degli animali nei trasporti internazionali; che la direttiva 81/389/CEE (7) ha stabilito le misure di applicazione della direttiva 77/489/CEE, istituendo, in particolare, i controlli alle frontiere interne della Comunità;

considerando che, per il conseguimento di tali obiettivi, in particolare la protezione degli animali durante il trasporto, occorre, nel quadro del completamento del mercato interno, modificare le norme della direttiva 90/425/CEE (8) al fine, in particolare, di armonizzare i controlli anteriori relativi al benessere degli animali durante il trasporto;

considerando che dette norme debbono applicarsi al trasporto di animali sia nell'ambito del territorio comunitario che in provenienza e in partenza dalla Comunità e che debbono essere aboliti i controlli sistematici alle frontiere interne della Comunità;

considerando che per ragioni di benessere degli animali il trasporto su lunghe distanze di animali, compresi gli animali destinati al macello, dovrebbe essere il più possibile ridotto;

considerando che le norme previste devono garantire una più efficace protezione degli animali durante il trasporto;

considerando che conviene del pari modificare la direttiva 91/496/CEE (9) per adeguarla alla presente direttiva; che conviene inoltre abrogare le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al trasporto di:

a) solipedi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;

b)

pollame, volatili e conigli domestici;

c)

cani e gatti domestici;

d)

altri mammiferi e volatili;

e)

altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

( 7) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

(§) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

2. La presente direttiva non si applica:

a)

ai viaggiatori che trasportano senza scopo lucrativo animali da compagnia;

b)

fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali

- effettuati su una distanza massima di 50 km a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione; o

- effettuati dagli allevatori o dagli ingrassatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 89/662/CEE (1), 90/425/CEE, 90/675/CEE (2) e 91/496/CEE.

2. Si intende inoltre per:

a) «mezzo di trasporto»: le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;

b)

«trasporto»: ogni trasferimento di animali, effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;

c)

«punto di sosta»: un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;

d)

«punto di trasferimento»: il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;

e)

«luogo di partenza»: il luogo in cui, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per almeno dieci ore, abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento.

Possono essere parimenti considerati «luoghi di partenza» i mercati ed i centri di raduno autorizzati in base alla legislazione comunitaria,

- quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati o centri;

- quando, nel caso in cui la distanza di cui al primo trattino sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 17 e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;

f)

«luogo di destinazione»: il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;

g)

«viaggio»: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

CAPITOLO II Trasporto e controlli nel territorio della Comunità

Articolo 3

1. Gli Stati membri vigilano affinché:

a) il trasporto di animali all'interno di uno Stato membro e/o da uno Stato membro ad un altro sia effettuato conformemente alla presente direttiva e rispettando, per quanto riguarda gli animali di cui:

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le disposizioni del capitolo I dell'allegato;

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), le disposizioni del capitolo II dell'allegato;

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), le disposizioni del capitolo III dell'allegato;

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), le disposizioni del capitolo IV dell'allegato;

- all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), le disposizioni del capitolo V dell'allegato;

b)

possano essere trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione. Gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto. Tuttavia questa disposizione non si applica:

ii) agli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili;

ii) agli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate dall'autorità competente;

c)

gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di cure di pronto soccorso e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza, evitando loro sofferenze inutili.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono consentire il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi alla presente direttiva. Gli Stati membri si accertano che tali trasporti siano permessi soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti. Se del caso saranno adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 17, norme specifiche di applicazione del presente paragrafo.

3. Fatte salve le prescrizioni del paragrafo 1, lettere a) e b) e dell'allegato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le opportune condizioni supplementari per assicurare il benessere durante il trasporto di alcuni tipi di animali quali i solipedi, gli uccelli selvaggi ed i mammiferi marini.

In attesa dell'attuazione di queste disposizioni, gli Stati membri possono, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, applicare le pertinenti norme nazionali supplementari.

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano affinché, durante il viaggio, gli animali siano identificati e registrati, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE, ed accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale, che consentano all'autorità competente di controllare:

- l'origine e il proprietario degli animali;

- il luogo di partenza e il luogo di destinazione;

- la data e l'ora di partenza.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché:

1) qualsiasi persona fisica o giuridica che proceda al trasporto di animali a scopo di lucro:

a) sia stata registrata in modo da permettere alla competente autorità di controllare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva;

b)

utilizzi, per il trasporto di animali contemplati dalla presente direttiva, dei mezzi di trasporto che permettono di rispettare le prescrizioni previste dall'allegato;

c)

non trasporti o faccia trasportare animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;

2)

il responsabile dell'impresa di trasporto di animali:

a)

affidi il trasporto a personale che possieda le conoscenze richieste per prestare eventuale assistenza appropriata agli animali trasportati;

b)

stabilisca, per i viaggi di durata superiore alle ventiquattro ore a partire dal luogo di partenza e tenuto conto del luogo di destinazione, l'itinerario - compresi gli eventuali punti di sosta o di trasferimento - che consenta il riposo, l'alimentazione e l'abbeveraggio nonché un eventuale scarico e stabulazione degli animali, nel rispetto delle prescrizioni della presente direttiva a seconda del tipo di animali da trasportare;

c)

sia in grado, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi un tempo di percorrenza superiore a ventiquattro ore, di comprovare che sono state prese disposizioni per soddisfare alle necessità di abbeverata e di alimentazione degli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;

d)

si accerti che gli animali siano inoltrati senza ritardi verso il luogo di destinazione, fatti salvi i normali tempi di riposo di cui beneficiano gli autisti;

e)

faccia accompagnare il trasporto dall'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera b), completato da data, luogo ed ora di partenza;

f)

conservi, per un periodo determinato dall'autorità competente, una copia del succitato ruolino di marcia da presentare, a richiesta, all'autorità competente per eventuale verifica;

g)

si assicuri, qualora gli animali vengano trasportati senza accompagnatore, che, per la consegna degli animali, il mittente si sia conformato alle disposizioni della presente direttiva e che il destinatario abbia preso le disposizioni necessarie per accogliere gli animali;

3)

i punti di sosta, anticipatamente convenuti dal responsabile di cui al punto 2, vengano sottoposti a regolare controllo da parte dell'autorità competente.

Articolo 6

1. La direttiva 90/425/CEE è modificata come segue:

a) Il testo dell'articolo 1, terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«La presente direttiva non si applica ai controlli effettuati nell'ambito delle missioni compiute senza discriminazioni dalle autorità cui compete l'applicazione generale delle disposizioni di legge in uno Stato membro.»

b)

Nell'allegato A, la sezione I è completata dal riferimento seguente:

«Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17)».

2. I certificati o i documenti di cui all'articolo 3 della direttiva 90/425/CEE sono completati secondo la procedura prevista all'articolo 17 per tenere conto delle prescrizioni della presente direttiva.

3. Lo scambio di informazioni tra autorità per il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva deve essere integrato nel sistema informatizzato previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE (ANIMO) e, per le importazioni in provenienza dai paesi terzi, nel progetto SHIFT, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 91/496/CEE.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze degli animali in caso di scioperi o qualora altre circostanze imprevedibili impediscano l'applicazione della presente direttiva. In particolare, saranno adottati provvedimenti speciali presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione frontalieri di cui all'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, per accelerare il trasporto degli animali nelle condizioni conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Fatte salve le altre misure comunitarie di polizia sanitaria, nessuna partita di animali può essere trattenuta durante il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile per il benessere degli animali. Allorquando una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, si dovranno prendere le misure appropriate per la cura degli animali e, ove occorra, per il loro scarico e l'eventuale stabulazione.

Articolo 8

Gli Stati membri si assicurano che in conformità dei principi e delle norme di controllo stabiliti dalla direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti verifichino il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva, senza discriminazioni, controllando:

a) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;

b)

i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;

c)

le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.

L'autorità competente dello Stato membro potrà inoltre, durante il trasporto degli animali sul suo territorio, effettuare controlli sugli animali qualora essa disponga di informazioni che le consentano di presumere un'infrazione.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i controlli effettuati senza discriminazioni dalle autorità responsabili dell'applicazione generale delle leggi in uno Stato membro, nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

1. Qualora si constati, durante il trasporto, che le disposizioni della presente direttiva non sono o non sono state rispettate, l'autorità competente del luogo presso il quale ha luogo tale constatazione chiede alla persona responsabile del mezzo di trasporto di adottare i provvedimenti che l'autorità competente ritiene necessarie perché sia salvaguardato il benessere degli animali interessati.

In funzione delle circostanze, dette misure possono prevedere:

a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;

b)

che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;

c)

che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili. La destinazione e l'uso delle carcasse di tali animali sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla direttiva 64/433/CEE (1).

2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell'autorità competente, quest'ultima rende immediatamente esecutive le misure prese e provvede a recuperare, secondo la procedura adeguata, le spese derivanti dall'esecuzione di tali misure.

3. La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle competenti autorità.

Le decisioni adottate delle competenti autorità degli Stati membri devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore.

A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

Tuttavia, in caso di lite e qualora le due parti siano d'accordo, esse possono, entro un termine massimo di un mese, sottoporre la lite alla valutazione di un esperto che figuri in un elenco di esperti della Comunità che sarà stabilito dalla Commissione.

L'esperto deve esprimere il proprio parere entro il termine massimo di settantadue ore. Le parti si conformano al parere dell'esperto nel rispetto della legislazione veterinaria comunitaria.

Articolo 10

1. Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, a controlli sul posto in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato un controllo fornisce agli esperti l'assistenza richiesta per l'espletamento del loro compito. La Commissione comunica agli Stati membri l'esito di tali controlli.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17.

CAPITOLO III Importazione proveniente da paesi terzi

Articolo 11

1. Sono applicabili le norme della direttiva 91/496/CEE, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli.

2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio della Comunità di animali vivi in provenienza da paesi terzi, ai sensi della presente direttiva, è autorizzato soltanto se l'esportatore e/o l'importatore s'impegnano per iscritto a rispettare le prescrizioni della presente direttiva ed hanno preso le disposizioni per conformarvisi.

3. A decorrere dal 1o gennaio 1993, il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), primo comma della direttiva 91/496/CEE è sostituito dal testo seguente:

«d) la verifica del rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (*);

(*) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.»

4. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 91/496/CEE sono completati secondo la procedura prevista all'articolo 17 per tener conto delle prescrizioni della presente direttiva.

In attesa che siano adottate tali disposizioni, le norme nazionali pertinenti in materia sono applicabili nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

CAPITOLO IV Disposizioni finali

Articolo 12

Le norme e le procedure informative previste dalla direttiva 89/608/CEE (;) sono d'applicazione, mutatis mutandis, per le esigenze della presente direttiva.

(;) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.

Articolo 13

1. La Commissione presenta, entro il 1o luglio 1992, una relazione sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, corredata di eventuali proposte, circa:

- il problema della fissazione della durata massima del trasporto di taluni tipi di animali,

- gli intervalli di cui al capitolo I, A 2, lettera d) dell'allegato,

- la durata del periodo di riposo prevista all'articolo 5, punto 2, lettera b),

- le norme relative alla densità di carico applicabili al trasporto di taluni tipi di animali,

- le norme alle quali devono rispondere i mezzi di trasporto per quanto riguarda il trasporto di taluni tipi di animali.

Il Consiglio delibera su tali proposte a maggioranza qualificata.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 17 e previa consultazione del comitato scientifico veterinario, la Commissione stabilisce i criteri comunitari cui dovranno rispondere i punti di sosta per quanto riguarda l'alimentazione, l'abbeveraggio, il carico, lo scarico e l'eventuale stabulazione di taluni tipi di animali.

3. Tre anni dopo l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza fatta dagli Stati membri per quanto riguarda segnatamente le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, corredata da eventuali proposte intese a modificare tali disposizioni, sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

4. In attesa che siano applicate le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 14

L'allegato della presente direttiva viene modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, al fine segnatamente di adeguarlo all'evoluzione tecnologica e scientifica.

Articolo 15

Secondo la procedura prevista all'articolo 17, i certificati o documenti di accompagnamento previsti dalla regolamentazione comunitaria per il trasporto degli animali di cui all'articolo 1 possono essere completati da un attestato dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, punto 6 della direttiva 90/425/CEE, che certifica il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 16

Secondo la procedura prevista all'articolo 17 sono adottate, in base alle indicazioni di cui al secondo comma, le norme applicabili in materia di benessere degli animali durante il trasporto, ai movimenti di animali in talune parti dei territori di cui all'allegato I della direttiva 90/675/CEE, comprese, per quanto riguarda il Regno di Spagna, le isole Canarie, al fine di tener conto delle particolari esigenze naturali di tali regioni, e segnatamente della loro lontananza rispetto alla parte continentale del territorio della Comunità.

A tale scopo, entro il 1o luglio 1992, gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione le norme particolari che saranno rispettate in materia di benessere degli animali durante il trasporto in occasione di movimenti di detti animali nelle regioni interessate tenendo conto delle esigenze particolari di tali territori.

Articolo 17

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura prevista al presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (1), in appresso denominato «comitato», viene investito immediatamente della questione dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 18

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche appropriate affinché ogni infrazione alla presente direttiva, commessa da persone fisiche o giuridiche, venga sanzionata.

2. In caso di ripetute infrazioni alla presente direttiva, o qualora una infrazione comporti gravi sofferenze per gli animali, uno Stato membro può, oltre alle altre sanzioni previste, prendere i provvedimenti necessari per rimediare alle mancanze constatate.

Articolo 19

La presente direttiva è d'applicazione fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legislazione doganale vigente.

Articolo 20

Le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE sono abrogate al più tardi alla data di cui all'articolo 21.

Articolo 21

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN

(1) GU n. C 214 del 21. 8. 1989, pag. 36 e GU n. C 154 del 23. 6. 1990, pag. 7.

(2) GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 206.

(3) GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 29.

(4) GU n. C 76 del 7. 3. 1987, pag. 185.

(5) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 197/90 della Commissione (GU n. L 29 del 31. 1. 1990, pag. 1).

(6) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 10.

(7) GU n. L 150 del 6. 6. 1981, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8).

(1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

(2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

(1) Nella versione modificata e codificata dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 68).

(1) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO

CAPITOLO I SOLIPEDI DOMESTICI E ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA E SUINA

A. Disposizioni generali

1. Gli animali gravidi che devono figliare durante il trasporto o che hanno figliato nel corso delle quarantotto ore precedenti e gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto.

2.

a) Gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare eretti nella loro posizione naturale ed, all'occorrenza, di barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. Tranne nel caso in cui condizioni particolari di protezione degli animali esigano il contrario, essi devono avere la possibilità di coricarsi.

b)

I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie di animali trasportata.

c)

I mezzi di trasporto e i contenitori devono essere di facile pulitura, muniti di chiusura perché gli animali non possano fuggire, costruiti in modo da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza di questi ultimi durante il trasporto. I contenitori utilizzati per il trasporto devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, nonché di un segnale indicante la posizione in cui gli stessi si trovano. Essi devono consentire l'ispezione e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria. Durante il trasporto e nelle operazioni di manipolazione, i contenitori devono sempre essere mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse o urti violenti.

d)

Durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione adeguata ad intervalli opportuni. Gli animali non devono essere lasciati senza alimenti e acqua per periodi superiori a ventiquattro ore a meno che casi specifici richiedano un prolungamento di questo periodo di un massimo di due ore nell'interesse degli animali, tenuto conto, in particolare, delle specie trasportate, dei mezzi di trasporto utilizzati, nonché della vicinanza del luogo di scarico.

e)

Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza. Tale disposizione non si applica obbligatoriamente ai puledri non domati, né agli animali trasportati in recinti individuali.

f)

Quando gli animali sono legati, le corde o i lacci utilizzati devono essere abbastanza resistenti da non rompersi in normali condizioni di trasporto e sufficientemente lunghi per consentire agli animali, ove occorra, di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi evitando ogni rischio di strangolamento o ferite. Gli animali non devono essere legati per le corna o con un anello nasale.

g)

I solipedi debbono essere trasportati in stalli o recinti individuali progettati in modo da proteggere gli animali dagli urti. Tuttavia questi animali possono essere trasportati in gruppi; in tal caso occorre accertarsi che animali reciprocamente ostili non siano trasportati insieme o, allorché sono trasportati in gruppo, abbiano gli zoccoli posteriori non ferrati.

h)

I solipedi non debbono essere trasportati in veicoli a più livelli.

3.

a) Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, essi devono essere separati per specie, tranne nel caso di animali abituati a stare in compagnia, che soffrirebbero per la separazione. Inoltre si devono prevedere misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di animali reciprocamente ostili per natura. Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; questa restrizione non si applica, tuttavia, alle femmine che viaggiano con i loro piccoli nel periodo dell'allattamento. I maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine. I verri destinati alla riproduzione devono essere separati l'uno dall'altro, così come gli stalloni. Queste disposizioni si applicano soltanto se gli animali non sono stati allevati in gruppi compatibili o se non sono stati abituati gli uni agli altri.

b)

Nei compartimenti nei quali sono trasportati animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al benessere dei medesimi.

4.

Per caricare e scaricare gli animali si devono utilizzare apposite attrezzature, come ponti, rampe o passerelle. Tali attrezzature devono avere un pavimento non sdrucciolevole e, se è necessario, di una protezione laterale. Durante le operazioni di trasporto, gli animali non devono essere mantenuti in sospensione con mezzi meccanici né essere sollevati o tirati per la testa, le corna, le zampe, la coda o il vello. È inoltre opportuno evitare quanto più possibile l'utilizzazione di apparecchi a scarica elettrica.

5. Il pavimento dei mezzi di trasporto o dei contenitori deve essere abbastanza solido da resistere al peso degli animali trasportati e non deve essere sdrucciolevole; se è munito di interstizi o perforazioni non deve presentare gibbosità che possano causare ferite agli animali. Deve essere ricoperto da strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da altro materiale che presenti almeno vantaggi analoghi o gli escrementi siano regolarmente rimossi.

6.

Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi devono essere accompagnati, tranne nel caso in cui:

a) gli animali siano trasportati in contenitori sicuri, adeguatamente aerati e, se del caso, forniti di cibo e acqua, in recipienti erogatori muniti di dispositivi che ne impediscano la fuoriuscita, in quantità sufficiente per un viaggio di durata doppia rispetto a quella del viaggio previsto;

b)

il trasportatore si assuma il compito di guardiano;

c)

il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di sosta appropriati.

7.

a)

Il guardiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, a mungerli.

b)

Le mucche in lattazione devono essere munte ad intervalli di circa dodici ore e comunque non superiori a quindici ore.

c)

Al fine di garantire le cure di cui al presente punto, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.

8.

Gli animali devono essere caricati unicamente su mezzi di trasporto scrupolosamente puliti e eventualmente disinfettati. I cadaveri, il letame e gli escrementi devono essere rimossi il più presto possibile.

B. Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario

9.

Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, salvo quando gli animali sono trasportati in contenitori. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità, nonché muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe o disporre di un adeguato sistema di aerazione, anche a bassa velocità. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di gibbosità e munite di anelli o sbarre, situati ad un'altezza conveniente, ai quali possano essere legati gli animali.

10.

Qualora non siano trasportati in recinti individuali, i solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli altri. Tuttavia i puledri e gli animali non domati non devono essere legati.

11.

Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni in modo tale da permettere al guardiano di circolare fra loro.

12.

Quando in base al punto 3, lettera a) occorra procedere alla separazione degli animali, essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.

13.

Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.

C. Disposizioni speciali per il trasporto stradale

14.

I veicoli devono essere attrezzati in modo da impedire la fuga degli animali ed equipaggiati in modo da garantirne la sicurezza; essi devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca un'effettiva protezione contro le intemperie.

15.

Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.

16.

I veicoli devono essere dotati di un'attrezzatura adeguata o conforme alle condizioni previste al punto 4.

D. Disposizioni speciali per il trasporto per via navigabile

17.

L'attrezzatura delle navi deve consentire il trasporto degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a sofferenze evitabili.

18.

Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in contenitori convenientemente agganciati o in altre strutture approvate dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie.

19.

Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.

20.

Convenienti passerelle devono essere disposte per consentire l'accesso ai recinti, ai contenitori o ai veicoli nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili adeguati impianti che assicurino l'illuminazione.

21.

I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.

22.

Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.

23.

Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere all'abbattimento degli animali in casi di necessità.

24.

Le navi adibite al trasporto di animali devono essere fornite, prima della partenza, di riserve sufficienti di acqua potabile - qualora non dispongano di un sistema appropriato che ne consenta la produzione - e di alimenti appropriati, tenuto conto sia della specie e del numero degli animali trasportati, sia della durata del trasporto.

25.

Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare durante il trasporto gli animali malati o feriti e, se necessario, devono essere prestate loro le prime cure.

26. Le disposizioni di cui ai punti 17, 18 e 19 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su vagoni ferroviari o veicoli stradali caricati su ferry-boats o navi simili.

a) Quando gli animali sono trasportati in vagoni ferroviari caricati su navi, occorre prendere disposizioni particolari affinché per tutta la durata del viaggio gli animali possano beneficiare di un'adeguata aerazione.

b)

Per il trasporto di animali su veicoli stradali caricati su navi, è opportuno applicare le seguenti misure:

i) lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente fissato al veicolo; il veicolo e lo scompartimento degli animali debbono essere solidamente fissati alla nave. Su un ponte coperto di una nave traghetto «roll-on/roll-off» deve essere mantenuta un'aerazione sufficiente, in funzione del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia possibile, un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe essere posto vicino ad un ingresso d'aria fresca;

iii)

lo scompartimento degli animali deve essere dotato di un sufficiente numero di aperture o di altri mezzi che provvedano una sufficiente aerazione, tenuto conto del fatto che nello spazio angusto della stiva garage di una nave il flusso d'aria è limitato. Lo spazio libero all'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli deve essere sufficiente per consentire un'aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in una posizione eretta;

iii)

si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello scompartimento degli animali affinché questi possano essere curati, alimentati ed abbeverati durante il viaggio.

E. Disposizioni speciali per il trasporto aereo

27.

Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli adatti alla specie cui essi appartengono, conformi almeno alle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi.

28.

Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo temperature troppo alte o troppo basse, in considerazione della specie. Devono essere inoltre evitate le forti variazioni di pressione atmosferica.

29.

Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da carico per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.

CAPITOLO II POLLAME, VOLATILI E CONIGLI DOMESTICI

30.

Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di pollame, volatili e conigli domestici: punto 2, lettere a), b) e c), punti 3, 5, 6, 8, 9, 13, da 17 a 22 incluso, 24, da 26 a 29.

31.

Cibo adatto e acqua in quantità sufficiente devono essere a loro disposizione, tranne nei casi di:

ii) trasporti di durata inferiore alle dodici ore, non tenendo conto dei tempi di carico e di scarico;

ii)

trasporti di durata inferiore alle ventiquattro ore quando si tratti di piccoli volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle settantadue ore successive alla nascita.

CAPITOLO III CANI E GATTI DOMESTICI

32.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di cani e gatti: punto 1, punto 2, lettere a), b) e c), punti 3, 5, 6, punto 7, lettere a) e c), punti 8, 9, 12, 13, 15, punti da 17 a 29 incluso.

33.

Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli che non superino le ventiquattro ore e devono essere abbeverati ad intervalli che non superino le dodici ore. Istruzioni redatte in modo chiaro, relative all'alimentazione degli animali devono accompagnare questi ultimi. Le femmine in calore devono essere separate dai maschi.

CAPITOLO IV ALTRI MAMMIFERI E VOLATILI

34. a) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trasporti dei mammiferi e volatili non considerati nei capitoli precedenti.

b)

Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti delle specie considerate nel presente capitolo: punto 1, punto 2, lettere a), b) e c), punto 3, lettera b), punti 4, 5 e 6 incluso, punto 7, lettere a) e c), punti 8 e 9, punti da 13 a 29 incluso.

35.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) possono essere trasportati soltanto animali idonei al trasporto e che godano di buone condizioni di salute. Le femmine in stato di gravidanza avanzato o che abbiano figliato da poco, nonché i piccoli ancora incapaci di nutrirsi da soli e non accompagnati dalla madre non sono considerati idonei al trasporto. Alle disposizioni di cui sopra si può derogare in circostanze eccezionali, qualora sia necessario che l'animale venga trasportato, nel suo diretto interesse, in un luogo dove possa beneficiare di cure appropriate.

36.

Agli animali non devono essere somministrati sedativi, tranne in circostanze eccezionali, e solo sotto diretto controllo di un veterinario. In caso di somministrazione, l'animale dev'essere accompagnato fino al luogo di destinazione dalle informazioni particolareggiate relative al sedativo.

37.

Gli animali devono essere trasportati esclusivamente in mezzi di trasporto adatti sui quali deve figurare, ove occorra, una menzione indicante che si tratta di animali selvatici, ombrosi o pericolosi. Inoltre detti animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in modo chiaro, concernenti la somministrazione di alimenti e di acqua e le cure particolari di cui necessitano.

Gli animali che rientrano nella sfera di applicazione della CITES devono essere trasportati nel rispetto delle disposizioni più recenti che figurano nella guida della CITES per il trasporto e le operazioni di carico di specimens vivi di flora e fauna selvatiche. In caso di trasporto aereo, essi devono essere trasportati almeno in conformità delle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi. Essi devono inoltre essere trasportati a destinazione nel più breve tempo possibile.

38.

Gli animali considerati nel presente capitolo devono essere accuditi in conformità delle istruzioni e della guida di cui al punto 37.

39.

Occorre prevedere, prima del carico, un periodo adeguato per albergare e preparare gli animali, durante il quale essi verranno, ove occorra, introdotti progressivamente nei contenitori in cui verranno trasportati.

40.

Animali di specie diverse non devono essere trasportati nel medesimo contenitore. Inoltre, non verranno collocati nel medesimo contenitore animali della stessa specie, salvo ove ne sia nota la reciproca compatibilità.

41.

I cervidi non devono essere trasportati nel periodo durante il quale rinnovano le corna.

42.

I volatili devono essere tenuti nella semioscurità.

43.

Fatte salve le speciali disposizioni da prendere conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, i mammiferi marini devono essere oggetto di sorveglianza continua da parte di un addetto qualificato. I contenitori non devono essere accatastati.

44.

a) Si dovrà assicurare una aerazione supplementare tramite fori di dimensioni adatte, praticati in tutte le pareti del contenitore per garantire un flusso adeguato e costante di aria. Occorrerà vegliare affinché tali fori abbiano dimensioni tali da impedire agli animali di venire a contatto con gli addetti alla manipolazione del contenitore e non possano provocare danni agli animali stessi.

b) Le pareti, il pavimento e il soffitto dei contenitori devono essere muniti di barre di distanziamento aventi dimensioni adeguate, per garantire che gli animali possano beneficiare di ventilazione ininterrotta qualora i contenitori vengano accatastati o accostati al massimo.

45.

Gli animali non devono essere posti vicino ad alimenti o in luoghi cui possano accedere persone non autorizzate.

CAPITOLO V ALTRI ANIMALI VERTEBRATI E ANIMALI A SANGUE FREDDO

46.

Gli altri animali vertebrati e gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in contenitori adatti alla specie considerata, nonché nel rispetto di opportune condizioni di spazio, di ventilazione, di temperatura e di sicurezza e provvedendo al loro rifornimento adeguato in acqua e ossigeno. Gli animali che rientrano nella sfera di applicazione della CITES devono essere trasportati conformemente alle disposizioni della guida della CITES per il trasporto e le operazioni di carico di specimens vivi di flora e fauna selvatiche. In caso di trasporto aereo, essi devono essere trasportati almeno in conformità delle disposizioni IATA più recenti concernenti gli animali vivi. Essi devono inoltre essere trasportati a destinazione nel più breve tempo possibile.

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