EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0837

Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali

OJ L 88, 3.4.1990, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 98 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 98 - 103
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 54
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 54
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 54
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 54
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 54
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 54
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 54
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 54
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 54
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 242 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 242 - 248

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/837/oj

31990R0837

Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 03/04/1990 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0098


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 837/90 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1990

relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4),

vista la proposta della Commissione (5),

visto il parere del Parlamento europeo (6),

considerando che, per assolvere le funzioni attribuitele dal trattato e dai regolamenti relativi alla politica agricola comune, la Commissione deve disporre di dati attendibili, comparabili e attuali, elaborati in base a metodi oggettivi, inerenti alle superfici coltivate, alle rese alla produzione per tipo di cereali;

considerando che va riconosciuta l'importanza del comparto della produzione cerealicola per l'organizzazione e la gestione dei mercati agricoli comunitari, ciò che implica che le necessarie indagini statistiche si effettuino sempre più in base alla normativa comunitaria;

considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita dai servizi statistici in materia di indagini nell'arco di parecchi anni;

considerando che il presente regolamento ha lo scopo di determinare le informazioni statistiche da fornire, di fissare un livello soddisfacente di attendibilità e di definire le informazioni tecniche supplementari necessarie per una valutazione dei dati relativi alla produzione, di garantire l'obiettività e la rappresentatività delle indagini sulle superfici e sulla produzione grazie ad un ampio scambio di esperienze che si concretizza in riunioni e relazioni e di stabilire le scadenze da rispettare;

considerando che per il totale dei cereali e per taluni tipi importanti di cereali è altresì necessario prevedere una comunicazione annua dei dati regionali;

considerando che appare opportuno che la Commissione presenti dopo tre anni una relazione sull'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento, nonché - se necessario - proposte volte a migliorare le indagini statistiche, e prenda in considerazione la possibilità di svolgere dopo il 1992 un'indagine comunitaria armonizzata;

considerando che appare opportuno stabilire l'ammontare dei fondi comunitari necessari per l'applicazione della misura in parola; che tale importo deve essere in linea con le prospettive finanziarie riportate nell'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (7); che i mezzi finanziari effettivamente disponibili dovranno essere determinati in conformità a tale accordo nel quadro della procedura di bilancio;

considerando che occorre fissare la procedura che deve seguire il comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

Obiettivi

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee, in appresso denominato « EUROSTAT », dati annuali relativi ai cereali contemplati agli articoli 2 e 6.

SEZIONE II

Dati da trasmettere a livello nazionale

Articolo 2

1. Il presente regolamento si riferisce ai cereali elencati nell'allegato I.

L'allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 11.

2. Ciascuno Stato membro fornisce dati annuali per quanto riguarda:

- la superficie coltivata (1 000 ha),

- la resa media (100 kg/ha) e

- la produzione raccolta (1 000 t),

per ciascuno dei gruppi di cereali contemplati nell'allegato II e per ogni cereale del gruppo 7 del medesimo allegato, la cui produzione sia superiore a 50 000 tonnellate annue.

L'allegato II può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 11.

3. Inoltre gli Stati membri dovranno fornire dati sul tenore medio di umidità (1) espresso in percentuale, con riferimento alle informazioni riportate nel paragrafo 2, primo comma, secondo e terzo trattino.

SEZIONE III

Metodi e specifiche

Articolo 3

1. Per ciascun cereale contemplato nell'allegato I, la cui produzione annuale in uno Stato membro supera le 50 000 tonnellate, i dati relativi alle superfici, alla resa e alla produzione sono elaborati sulla base di indagini statistiche aventi forma di censimento o di indagine per campione rappresentativo.

2. Le indagini vanno condotte avvalendosi di metodi statistici riconosciuti, rispondenti ai requisiti di qualità, obiettività e attendibilità definiti nella presente sezione.

3. Al fine di soddisfare i requisiti della presente sezione, possono essere convenuti a favore di uno o più Stati membri misure transitorie, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 4

1. Nel caso di indagini per campione sulle superfici coltivate, il campione deve essere selezionato in maniera tale da risultare rappresentativo per almeno il 95 % della superficie totale coltivata a cereali.

I dati relativi alle superfici vanno integrati da una stima relativa alla superficie cerealicola restante basata su dati provenienti da altre fonti.

2. Le indagini per campione sulle superfici devono essere impostate in maniera tale che l'errore quadratico medio riguardante la superficie totale coltivata a cereali in ogni singolo Stato membro non superi il limite dell'1 % di tale superficie o a scelta di 5 000 ettari.

Articolo 5

1. Nel caso di indagini per campione sulle rese o sulla produzione, il campione deve essere concepito in modo tale che l'errore quadratico medio per il totale della produzione cerealicola non superi il limite del 2 % della produzione totale o di 50 000 tonnellate.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1 che attengono alla produzione totale dei cereali, l'errore quadratico medio relativo a ciascun cereale contemplato all'allegato I la cui produzione in tale Stato membro è superiore al limite previsto all'articolo 3, paragrafo 1, non dovrebbe superare il 5 % della produzione o le 20 000 tonnellate.

SEZIONE IV

Dati da trasmettere a livello regionale

Articolo 6

I dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese, alle produzioni ed al tenore d'umidità vanno comunicati all'EUROSTAT ai livelli regionali indicati nell'allegato III.

L'allegato III è suscettibile di modifiche secondo la procedura stabilita nell'articolo 11.

Tali dati regionali devono essere trasmessi per il totale dei cereali, escluso il riso, nonché per il frumento tenero, il frumento duro, la segale, l'orzo e il granturco.

Gli Stati membri indicano i dati regionali che registrano percentuali eccezionalmente alte di errori quadratici medi.

SEZIONE V

Termini di trasmissione, scambio di esperienze e disposizioni transitorie

Articolo 7

1. L'anno civile nel corso del quale viene effettuato il raccolto è denominato qui di seguito « anno del raccolto ».

2. Gli Stati membri trasmettono all'EUROSTAT i dazi nazionali provvisori sulle superfici coltivate al più tardi entro il 1o ottobre dell'anno del raccolto. I dati definitivi sulle superfici coltivate vanno trasmessi al più tardi entro il 1o aprile dell'anno successivo all'anno del raccolto.

3. Le prime stime dei dati nazionali relativi alla resa e alla produzione vengono trasmesse al più tardi entro il 15 novembre dell'anno del raccolto. Dati provvisori relativi alla resa e alla produzione sono forniti al più tardi entro il 1o febbraio, e i dati definitivi al più tardi entro il 1o ottobre dell'anno successivo all'anno del raccolto.

Nel caso in cui i dati sulla resa e la produzione facciano riferimento a dati riveduti sulla superficie, vanno trasmessi anche questi ultimi dati.

4. I dati regionali menzionati nell'articolo 6 vengono trasmessi contemporaneamente ai dati definitivi a livello nazionale e devono essere coerenti con questi ultimi.

Articolo 8

1. Entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono all'EUROSTAT una relazione metodologica particolareggiata illustrante il modo in cui sono rilevati i dati relativi alle superfici, alle rese e alla produzione nei rispettivi paesi e eventualmente regioni, ed essi indicano inoltre il grado di rappresentatività e attendibilità di tali dati. L'EUROSTAT, in collaborazione con gli Stati membri, elabora un riepilogo di tali relazioni.

2. Gli Stati membri informano l'EUROSTAT entro tre mesi di tutte le modifiche apportate alle informazioni fornite conformemente al precedente paragrafo 1.

3. Nel caso in cui alcune delle relazioni metodologiche mettano in luce che uno Stato membro non sia in grado, nell'immediato, di soddisfare i requisiti del presente regolamento e si riveli necessario apportare modifiche tecniche e metodologiche alle indagini, l'EUROSTAT può fissare, in collaborazione con questo Stato membro, un periodo transitorio, della durata massima di due anni, nel corso del quale venga attuato un programma di indagine conforme al presente regolamento.

4. Le relazioni metodologiche, le disposizioni transitorie, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché qualsiasi altra questione connessa all'applicazione del presente regolamento saranno esaminate due volte all'anno in seno al gruppo di lavoro competente del comitato permanente della statistica agraria.

Articolo 9

1. Entro la fine del 1992, l'EUROSTAT trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio:

- una relazione in merito all'esperienza acquisita con le indagini statistiche e le stime condotte in applicazione del presente regolamento;

- se del caso, proposte intese a migliorare e ad armonizzare le disposizioni in vigore negli Stati membri;

- se del caso, proposte per la realizzazione di un'indagine comunitaria complementare ad hoc che utilizzi metodologie e caratteristiche armonizzate.

2. Il Consiglio delibera sulle proposte di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di voto di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

SEZIONE VI

Disposizioni finanziarie

Articolo 10

1. Per la realizzazione dell'azione di cui al presente regolamento è ritenuta necessaria per il periodo 1990/1993 una spesa comunitaria pari a 3 200 000 ecu; tale importo comprende le spese per un uomo/anno di risorse (ausiliario, esperto nazionale distaccato, ecc.«.

2. L'autorità di bilancio stabilirà gli importi disponibili per ciascun esercizio.

SEZIONE VII

Disposizioni finali

Articolo 11

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente della statistica agraria, in appresso denominato « comitato », è investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(5) GU n. C 8 del 13. 1. 1990, pag. 12.

(6) Parere reso il 16 marzo 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.

(1) Per quanto riguarda la procedura da seguire per determinare il tenore d'umidità, si veda l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2507/87 (GU n. L 235 del 20. 8. 1987, pag. 10). Sono consentiti altri metodi per approssimazione.

ALLEGATO I

CEREALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

CEREALI (escluso il riso)

1. Frumento tenero (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)

2. Frumento duro (Triticum durum Desf.)

3. Segale (Secale cereale L.)

4. Orzo (Hordeum vulgare L.)

5. Avena (Avena sativa L.)

6. Granturco (Zea Mays L.)

7. Cereali non denominati altrove

7.1. Frumento segalato

7.2. Sorgo (Sorghum bicolor [L.] Moench × Sorghum Sudanense [Piper] Stapf.)

7.3. Triticale (X Triticosecale Wittm.)

7.4. Miglio (Panicum miliaceum)

7.5. Grano saraceno (Fagopyrum esculentum)

7.6. Scagliola (Phalaris canariensis L.)

7.7. Miscugli di cereali estivi

7.8. Misto di granturco (corn-cob-mix) (Zea Mays L.)

8. RISO

8.1. Riso a grani tondi (Oryza sativa L.)

8.2. Riso a grani medi (Oryza sativa L.)

8.3. Riso a grani lunghi (Oryza sativa L.)

ALLEGATO II

GRUPPI DEI CEREALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

(Tabella dei dati da fornire)

1.2.3 // Paese: // // Anno del raccolto: 1.2,3.4,7 // // // // // SUPERFICIE // RESA E PRODUZIONE 1.2.3.4.5.6.7.8 // // Superficie coltivata // Data dell'indagine // Resa // Produzione raccolta // Tenore medio di umidità // Data dell'indagine // // 1 000 ha // // 100 kg/ha // 1 000 t // % // // // // // // // // // TOTALE CEREALI (riso escluso) // // // // // // // 1. Frumento tenero // // // // // // // 2. Frumento duro // // // // // // // 3. Segale // // // // // // // 4. Orzo // // // // // // // 5. Avena // // // // // // // 6. Granturco // // // // // // // 7. Cereali non denominati altrove // // // // // // // // // // // // // // 8. RISO // // // // // // // // // // // // // // 8.1. a grani tondi // // // // // // // 8.2. a grani medi // // // // // // // 8.3. a grani lunghi // // // // // // // // // // // // //

ALLEGATO III

LIVELLI REGIONALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 6

1.2 // Stati membri // Classificazione regionale // // // Belgique - België // Provinces/Provincies // Danmark // - // BR Deutschland // Bundeslaender // Elláda // Ypiresíes perifereiakís anáptyxis (1) // España // Comunidades autónomas // France // Régions de programme // Ireland // - // Italia // Regioni (2) // Luxembourg // - // Nederland // Provincies // Portugal // NUTS II (1) // United Kingdom // Standard regions // //

NUTS = Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

(1) I dati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(2) Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le regioni italiane possono essere raggruppate secondo la ripartizione NUTS I.

Top