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Document 31990D0254

90/254/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura

OJ L 145, 8.6.1990, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 216
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 216
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 265 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 265 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 11 - 12

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/254/oj

31990D0254

90/254/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 08/06/1990 pag. 0030 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0215
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0215


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1990

che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura

(90/254/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (1), in particolare l'articolo 4, primo trattino,

considerando che nell'insieme degli Stati membri i libri genealogici sono tenuti o istituiti da organizzazioni e associazioni di allevatori o da servizi ufficiali; che è quindi necessario determinare i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori;

considerando che la domanda di riconoscimento ufficiale deve essere presentata da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori alle competenti autorità dello Stato membro nel cui territorio essa ha la propria sede sociale;

considerando che, qualora un'organizzazione o un'associazione di allevatori soddisfi a determinati criteri ed abbia definito i suoi obiettivi, essa deve ottenere il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità dello Stato membro alle quali ha presentato domanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere ufficialmente riconosciute, le organizzazioni e le associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici devono presentare domanda alle autorità dello Stato membro nel cui territorio hanno la loro sede sociale.

Articolo 2

1. Le autorità dello Stato membro interessato devono concedere il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione di allevatori che tiene o istituisce libri genealogici, purché soddisfi ai requisiti di cui all'allegato.

2. Tuttavia, le autorità di uno Stato membro in cui per una determinata razza esistono una o più organizzazioni o associazioni di allevatori ufficialmente riconosciute, potranno non riconoscere una nuova organizzazione o associazione di allevatori qualora essa metta in pericolo la conservazione della razza o comprometta il programma zootecnico di un'associazione o di un'organizzazione esistente. In tal caso, gli Stati membri informano la Commissione dei riconoscimenti rilasciati e delle domande di riconoscimento respinte.

Articolo 3

Le autorità dello Stato membro interessato ritirano il riconoscimento ufficiale ad un'organizzazione o ad un'associazione di allevatori che tiene libri genealogici, se non soddisfa più in modo duraturo ai requisiti previsti in allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.

ALLEGATO

Per essere ufficialmente riconosciute, le organizzazioni e le associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici devono:

1. disporre della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda;

2. soddisfare ai controlli effettuati dalle autorità competenti per quanto riguarda:

a) l'efficacia del proprio funzionamento;

b) la capacità di esercitare i controlli necessari alla tenuta delle genealogie;

c) la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per realizzare un programma di miglioramento o per assicurare la conservazione della razza qualora ciò sia ritenuto necessario;

d) la capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche necessari alla realizzazione del programma di miglioramento o di conservazione della razza;

3. aver definito disposizioni riguardanti:

a) la definizione delle caratteristiche della razza (o delle razze);

b) il sistema di identificazione degli animali;

c) il sistema di registrazione delle genealogie;

d) la definizione degli obiettivi dell'allevamento;

e) il sistema di utilizzazione dei dati zootecnici che consentano di valutare il valore genetico degli animali;

f) la divisione del libro genealogico se vi sono varie modalità di iscrizione degli animali nel libro o se vi sono varie procedure di classificazione degli animali iscritti nel libro;

4. disporre di uno statuto che preveda in particolare l'assenza di discriminazioni fra gli aderenti.

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