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Document 31989R2299

Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

OJ L 220, 29.7.1989, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 174 - 180
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 174 - 180
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 277 - 283
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 30 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 30 - 36

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2009; abrogato da 32009R0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2299/oj

31989R2299

Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 29/07/1989 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0174


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2299/89 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1989

relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la maggior parte delle prenotazioni delle compagnie aeree viene effettuata mediante sistemi telematici di prenotazione;

considerando che tali sistemi, se opportunamente utilizzati, possono fornire importanti ed utili servizi a vettori aerei, agenzie di viaggio e viaggiatori, in quanto consentono di accedere facilmente ad esatte ed aggiornate informazioni su voli, tariffe e disponibilità di posti, effettuare prenotazioni e, in taluni casi, rilasciare biglietti e carte d'imbarco;

considerando che abusi sotto forma di negato accesso ai sistemi, o discriminazioni in materia di fornitura, di imissione nel sistema o di visualizzazione di dati, o condizioni inique imposte ai partecipanti o agli abbonati possono arrecare un serio pregiudizio a vettori aerei, agenzie di viaggio e, in definitiva, ai consumatori;

considerando che il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2672/88 della Commissione (4) esclude dall'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato gli accordi tra imprese per l'acquisto, lo sviluppo e la gestione in comune di sistemi telematici di prenotazione;

considerando che un codice di comportamento vincolante, applicabile a tutti i sistemi telematici di prenotazione e/o alle funzioni di distribuzione offerti e/o utilizzati nella Comunità potrebbe garantire che detti sistemi siano utilizzati in modo trasparente e non discriminatorio, salve talune precauzioni, evitando così l'uso non corretto dei medesimi, rafforzando nel contempo una concorrenza leale tra vettori aerei e tra sistemi telematici di prenotazione e tutelando con ciò gli interessi dei consumatori;

considerando che non è opportuno imporre obblighi ad un venditore di sistemi telematici di prenotazione e o a un vettore associato o aderente riguardo ad un vettore aereo di un paese terzo che, solo o unitamente ad altri, possieda e/o controlli un altro sistema che non risponda alle norme del presente codice o non garantisca un trattamento equivalente;

considerando che è auspicabile prevedere una procedura di esame e di istruzione dei reclami per inottemperanza a detto codice,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica a sistemi telematici di prenotazione (Computerised reservation system: CRS) qualora siano offerti per l'uso e/o utilizzati nel territorio delle Comunità per la distribuzione e la vendita di servizi di trasporto aereo indipendentemente:

- dallo status o dalla nazionalità del venditore del sistema,

- dalla fonte delle informazioni utilizzate o dall'ubicazione dell'unità centrale di elaborazione dati,

- dall'ubicazione geografica del servizio di trasporto aereo in questione.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) « servizio di trasporto aereo », un servizio di trasporto aereo di linea di persone, compresi i relativi servizi collaterali e le prestazioni supplementari offerte in vendita e/o vendute come parte integrante del servizio aereo;

b) « sistema telematico di prenotazione (CRS) », un sistema telematico comprendente informazioni concernenti, fra l'altro,

- orari,

- disponibilità di posti,

- tariffe e

- servizi connessi

dei vettori aerei, con o senza possibilità:

- di effettuare prenotazioni o

- di rilasciare biglietti,

purché metta a disposizione degli abbonati la totalità o parte di tali servizi;

c) « funzioni di distribuzione », le apparecchiature offerte dal venditore del sistema ad un abbonato o ad un consumatore perché possa fornire informazioni circa orari, disponibilità di posti, tariffe e servizi connessi dei vettori aerei, effettuare prenotazioni e/o emettere biglietti, e fornire qualsiasi altro servizio connesso;

d) « venditore del sistema », qualsiasi impresa e le sue affiliate che provveda alla gestione o commercializzazione di un CRS;

e) « vettore associato », un vettore aereo che è un venditore di sistemi o al quale fa capo, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte un venditore di un sistema;

f) « vettore aderente », un vettore aereo che ha concluso un accordo con un venditore di sistemi per la distribuzione dei propri servizi di trasporto aereo mediante un CRS. Nella misura in cui un vettore associato utilizza le funzioni di distribuzione del proprio CRS, è da considerarsi vettore aderente;

g) « abbonato », una persona o un'impresa diversa da un vettore aderente che utilizzi, in virtù di un contratto o altro accordo concluso con un venditore del sistema, un CRS per la vendita di servizi di trasporto aereo direttamente alle singole persone facenti parte del pubblico;

h) « consumatore », ogni persona che richieda informazioni circa un servizio di trasporto aereo e/o intenda acquistarlo;

i) « visualizzazione primaria », una visualizzazione globale e neutrale dei dati concernenti servizi tra coppie di città, durante un periodo di tempo determinato, comprendente, tra l'altro, tutti voli diretti dei vettori aderenti;

j) « durata del viaggio », la differenza di tempo tra l'ora prevista di partenza e l'ora di arrivo;

k) « integrazione del servizio », ogni prodotto o servizio, diverso dalle funzioni di distribuzione, offerto da un venditore del sistema, a suo nome, agli abbonati o ai consumatori in relazione con un CRS;

l) « servizio aereo di linea », una serie di voli che presentano, ciascuno, tutte le seguenti caratteristiche:

- il volo è effettuato, a titolo oneroso, su un velivolo adibito al trasporto di passeggeri o di passeggeri e merci e/o posta, in condizioni tali che, su ogni volo, siano messi a disposizione del pubblico posti che possano essere acquisiti individualmente (o direttamente presso il vettore aereo o presso suoi agenti autorizzati);

- il volo avviene in modo da assicurare il traffico fra i medesimi due o più punti:

1) in base ad un orario pubblicato oppure

2) con voli tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente.

Articolo 3

1. Il venditore del sistema che offra funzioni di distribuzione per quanto riguarda servizi aerei passeggeri di linea, dà ad ogni vettore aereo la possibilità di partecipare, su una base di parità e di non discriminazione, a tali funzioni nell'ambito della capacità disponibile del sistema, fatta salva qualunque restrizione di carattere tecnico che si sottragga al controllo del venditore del sistema.

2. a) Il venditore del sistema non può

- fissare condizioni irragionevoli per qualsiasi contratto stipulato con vettori aderenti,

- imporre l'accettazione di condizioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con la partecipazione al CRS; il venditore del sistema deve inoltre applicare le medesime condizioni per lo stesso livello di servizio.

b) Il venditore del sistema non può imporre, quale condizione per la partecipazione al proprio CRS, che il vettore aderente non partecipi contemporaneamente ad un altro sistema.

c) Un vettore aderente ha il diritto di recedere senza penale dal contratto concluso con il venditore del sistema dando un preavviso non superiore a 6 mesi con scadenza non prima della fine del primo anno.

3. Le funzioni di immissione ed elaborazione offerte dal venditore del sistema devono essere offerte a tutti i vettori aderenti senza discriminazioni.

4. Se il venditore del sistema aggiunge eventuali miglioramenti alle funzioni di distribuzione fornite o all'impianto utilizzato per fornire le funzioni medesime, tali miglioramenti devono essere offerti a tutti i vettori aderenti negli stessi termini e alle stesse condizioni, nei limiti delle possibilità tecniche esistenti. Articolo 4

1. I vettori aderenti ed altri che forniscano materiale da includere in un CRS si accertano che i dati presentati siano completi, precisi, trasparenti e tali da non indurre in errore.

2. Il venditore del sistema non deve manipolare il materiale di cui al paragrafo 1 in modo da fornire informazioni imprecise, discriminatorie o tali da indurre in errore.

3. Il venditore del sistema provvede ad immettere e ad elaborare i dati forniti dai vettori aderenti con pari tempestività e accuratezza, tenuto conto dei limiti imposti dal metodo di inserimento dei dati prescelto dai singoli vettori aderenti, nonché dei formati standard utilizzati dal venditore del sistema.

Articolo 5

1. Il venditore del sistema fornisce una visualizzazione primaria e vi inserisce tutti i dati forniti dai vettori aderenti su orari, tariffe e posti disponibili per i singoli acquirenti in modo chiaro e completo, non discriminatorio ed imparziale, in particolare in merito all'ordine di presentazione delle informazioni.

2. Il venditore del sistema non deve visualizzare, intenzionalmente o inavvertitamente, informazioni imprecise o tali da indurre in errore; in particolare, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5:

- i criteri da utilizzare per classificare le informazioni non devono basarsi su fattori direttamente o indirettamente attinenti all'identità del vettore e devono applicarsi in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti;

- nessuna discriminazione fra aeroporti diversi, ma della stessa città, deve essere operata nella formazione e nella selezione delle coppie di città.

3. L'ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria per il giorno o i giorni richiesti è quello stabilito nell'allegato, salvo che non sia diversamente richiesto da un consumatore per una singola operazione.

Articolo 6

Il venditore del sistema può fornire informazioni di carattere statistico o altra natura prodotte dal proprio CRS, diverse da quelle offerte come parte integrante delle funzioni di distribuzione, solo in base alle seguenti regole:

a) le informazioni concernenti prenotazioni individuali sono rese disponibili su base paritaria al vettore aereo o ai vettori aerei aderenti al servizio cui si riferisce la prenotazione;

b) le informazioni presentate in forma globale o anonima e messe a disposizione, a richiesta, di un determinato vettore aereo, sono fornite a tutti i vettori aerei aderenti in modo non discriminatorio;

c) altre informazioni prodotte dal CRS devono essere rese disponibili con il consenso del vettore aereo interessato e tenuto conto di qualsiasi accordo intervenuto tra il venditore del sistema e i vettori aderenti;

d) le informazioni personali relative ad un consumatore e prodotte da un'agenzia di viaggio devono essere rese disponibili ad altri non implicati nella transazione soltanto con il consenso del consumatore.

Articolo 7

1. Gli obblighi del venditore del sistema ai sensi degli articoli da 3 a 6 non si applicano al vettore associato di un paese terzo qualora il suo CRS non sia conforme al presente regolamento o non offra ai vettori aerei comunitari un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento.

2. Gli obblighi dei vettori associati e aderenti a norme dell'articolo 8 non si applicano al CRS controllato da vettori aerei di un paese terzo qualora al vettore associato o aderente non sia accordato in tale paese un trattamento equivalente a quello previsto dal presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 2672/88 della Commissione.

3. Il venditore del sistema o il vettore aereo che intende avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 1 o 2 è tenuto ad informare la Commissione delle proprie intenzioni e dei relativi motivi almeno due settimane prima di dare attuazione al suo proposito. In casi eccezionali, su richiesta del venditore o del vettore in questione, la Commissione può concedere una deroga alla norma delle due settimane.

4. Una volta ricevuta la notifica, la Commissione valuta immediatamente se esistono discriminazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2. In caso affermativo, la Commissione ne informerà tutti i venditori di sistemi o i vettori aerei interessati nella Comunità e gli Stati membri. In caso negativo, la Commissione ne informa il venditore o il vettore in questione.

Articolo 8

1. I vettori associati o aderenti non possono subordinare l'utilizzazione di uno specifico CRS da parte di un abbonato alla riscossione di una commissione o di un altro incentivo per la vendita o l'emissione di biglietti per uno qualsiasi dei propri servizi di trasporto. 2. I vettori associati o aderenti non possono imporre l'uso di un CRS specifico ad un abbonato per la vendita o l'emissione di biglietti per i servizi di trasporto aereo da esso direttamente o indirettamente forniti.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a eventuali condizioni che un vettore aereo può imporre ad agenzie di viaggi quando le autorizza a vendere e a rilasciare biglietti per i propri servizi di trasporto aereo.

Articolo 9

1. Un venditore di sistemi mette a disposizione di ogni abbonato in modo non discriminatorio tutte le funzioni di distribuzione di un CRS.

2. Un venditore di sistemi non può chiedere all'abbonato di firmare un contratto di esclusiva, né può impedire direttamente o indirettamente all'abbonato di ottenere o di utilizzare un altro o altri sistemi.

3. Una eventuale integrazione del servizio offerto ad un abbonato deve essere offerta dal venditore del sistema a tutti gli abbonati in modo non discriminatorio.

4. Un venditore di sistemi non può inserire nel contratto con un abbonato condizioni inique; in particolare, l'abbonato può recedere senza penale dal contratto concluso con il venditore del sistema, con un preavviso che non deve eccedere i tre mesi e può spirare al più presto alla fine del primo anno.

5. Un venditore di sistemi garantisce, con mezzi tecnici o mediante il contratto con l'abbonato, che per ciascuna operazione individuale sia fornita una visualizzazione primaria e che l'abbonato non manipoli gli elementi forniti dal CRS in modo da presentare ai consumatori un'informazione inesatta, fallace o discriminatoria. Tuttavia, per qualsiasi operazione un abbonato può riordinare i dati o utilizzare visualizzazioni alternative per soddisfare una preferenza espressa da un consumatore.

6. Un venditore di sistemi non può imporre all'abbonato nessun obbligo di accettare un'offerta di attrezzatura tecnica, ma può richiedere l'utilizzazione di attrezzature compatibili con il suo sistema.

Articolo 10

1. Il canone richiesto dal venditore di sistemi non deve essere discriminatorio, deve essere fissato equamente in relazione al costo del servizio fornito ed utilizzato ed essere, in particolare, identico per lo stesso livello di servizio.

2. Il venditore del sistema fornisce, a richiesta, alle parti interessate i particolari su procedure in vigore, canoni, funzioni del sistema e criteri di compilazione e visualizzazione utilizzati. Tuttavia, ciò non comporta l'obbligo pe il venditore del sistema di divulgare informazioni costituenti oggetto di propietà intellettuale quali programmi di software.

3. Qualsiasi modifica, debitamente motivata, delle condizioni di accesso o delle funzioni di distribuzione offerte è comunicata in modo non discriminatorio a tutti i vettori aderenti e abbonati.

Articolo 11

1. La Commissione, su denuncia o d'ufficio, avvia le procedure al fine di far cessare una infrazione alle disposizioni del presente regolamento.

2. Le denunce possono essere presentate:

a) dagli Stati membri;

b) dalle persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo.

3. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri copia delle denunce e dei ricorsi, nonché dei documenti importanti che riceve o trasmette nel quadro di tali procedure.

Articolo 12

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso gli Stati membri, nonché presso le imprese e le associazioni di imprese.

2. Per la comunicazione delle informazioni richieste, la Commissione può stabilire un termine non inferiore a un mese.

3. Quando rivolge una richiesta di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, la Commissione invia contemporaneamente una copia di questa richiesta allo Stato membro nel cui territorio l'impresa o l'associazione di imprese hanno la sede centrale.

4. Nella richiesta la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, nonché le sanzioni previste all'articolo 16, paragrafo 1, nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

5. All'obbligo di fornire le informazioni richieste sono soggetti i titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche o di società o associazioni prive di personalità giuridica, coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza.

Articolo 13

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese e le associazioni di imprese. Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei poteri seguenti: a) controllare i libri e gli altri documenti aziendali;

b) prendere copia o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;

c) richiedere chiarimenti orali « in loco »;

d) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto usati dalle imprese e dalle associazioni di imprese.

2. Gli agenti autorizzati della Commissione esercitano i propri poteri su presentazione di un mandato scritto, che precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché le sanzioni previste all'articolo 16, paragrafo 1, qualora i libri o gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile, prima dell'accertamento, lo Stato membro nel cui territorio esso deve aver luogo, della missione di accertamento e dell'identità dei funzionari autorizzati.

3. Le imprese e le associazioni di imprese devono sottoporsi agli accertamenti ordinati mediante decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data d'inizio ed indica le sanzioni previste dall'articolo 16, paragrafo 1, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.

4. La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver consultato lo Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.

5. Gli agenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale Stato membro o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.

6. Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaracati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione dell'accertamento.

Articolo 14

1. Le informazioni raccolte in applicazione degli articoli 12 e 13 possono essere utilizzate soltanto ai fini della richiesta o dell'indagine in questione.

2. Fatti salvi gli articoli 11 e 20, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono protette dal segreto professionale e che essi hanno raccolto nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 15

1. Se un'impresa o un'associazione di imprese non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione, o fornisce informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione indica le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite ed indica le sanzioni previste dall'articolo 16, paragrafo 1, nonché il diritto di presentare ricorso alla Corte di giustizia avverso la decisione.

2. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

Articolo 16

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese ammende varianti da 1 000 a 50 000 ECU quando esse, intenzionalmente o per negligenza:

a) forniscono indicazioni inesatte in risposta a una domanda presentata ai sensi dell'articolo 12 o non forniscono informazioni entro il termine stabilito;

b) presentano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti, i libri o altri documenti aziendali richiesti o rifiutano di sottoporsi agli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1.

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ai venditori di sistemi, ai vettori associati, ai vettori aderenti e/o agli abbonati ammende per le infrazioni al presente regolamento fino a concorrenza del 10 % del fatturato annuo realizzato dall'impresa interessata nel campo di attività in questione.

Nel determinare l'importo dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.

3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 non hanno carattere penale.

Articolo 17

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito in virtù dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda; essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda.

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, l'ecu è quello adottato per l'elaborazione del bilancio generale delle Comunità europee, conformemente agli articoli 207 e 209 del trattato. Articolo 19

1. Prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 16, la Commissione dà modo alle imprese o associazioni di imprese interessate di manifestare il loro punto di vista relativamente agli addebiti mossi dalla Commissione.

2. La Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire, nella misura in cui lo ritengano necessario, ogni altra persona fisica o giuridica. Qualora queste ultime chiedano di essere sentite, dimostrando di avervi interesse, la loro domanda deve essere accolta.

Articolo 20

1. La Commissione pubblica le decisioni che essa adotta a norma dell'articolo 16.

2. La pubblicazione indica il nome delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione; essa deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei loro segreti commerciali.

Articolo 21

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o agosto 1989 a tutti i CRS per servizi aerei di linea per passeggeri.

2. In deroga al paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 9, paragrafo 5 non si applicano fino al 1o gennaio 1990 ai CRS che hanno stabilito l'amministrazione centrale e il centro principale di attività nella Comunità prima del 1o agosto 1989. La Commissione può concedere un'ulteriore deroga di dodici mesi ai CRS che per motivi tecnici non possono soddisfare a queste disposizioni per il 1o gennaio 1990.

Articolo 22

Il presente regolamento non pregiudica la legislazione nazionale sulla sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione dei dati.

Articolo 23

Il Consiglio decide in merito alla revisione del presente regolamento entro il 31 dicembre 1992, sulla base di una proposta della Commissione che dev'essere presentata entro il 31 marzo 1992, corredata di una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

(1) GU n. C 294 del 18. 11. 1988, pag. 12.

(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

(3) GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 32.

(4) GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 13.

ALLEGATO

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

Criteri generali

1. La visualizzazione primaria deve comprendere, quando è possibile, voli di coincidenza dei vettori aderenti che utilizzino un minimo di nove punti di coincidenza. Un vettore aderente può richiedere l'immissione nella visualizzazione di un servizio non diretto purché il percorso del volo non superi del 130 % la distanza fra i due aeroporti sul cerchio massimo. I punti di coincidenza con un percorso di volo superiore al 130 % non devono essere utilizzati.

2. Il venditore del sistema non deve utilizzare lo spazio disponibile sullo schermo per le visualizzazioni primarie in modo da dare rilievo eccessivo ad una opzione di viaggio in particolare, o da presentare opzioni non realistiche.

3. Nel caso in cui il venditore del sistema decida di fornire informazioni per qualsiasi coppia di città su orari o tariffe di vettori non aderenti, tali informazioni devono essere visualizzate in maniera accurata, non fuorviante e non discriminatoria fra tali vettori.

4. Se le informazioni circa il numero dei servizi aerei diretti e l'identità dei vettori aerei in questione non sono complete, ciò deve essere chiaramente indicato sulla relativa visualizzazione.

Criteri per i servizi aerei di linea

1. Ove non esistano richieste diverse da parte del cliente per transazioni specifiche, l'ordine delle opzioni di volo nella visualizzazione primaria relativamente a servizi aerei di linea, per il/i giorno/i richiesto/i, dovrà essere il seguente:

i) tutti i voli diretti non stop fra le coppie di città in questione;

ii) gli altri voli diretti fra le coppie di città in questione, senza trasbordo;

iii) i voli di coincidenza.

Il cliente deve almeno avere la possibilità di richiedere la visualizzazione primaria, secondo l'ordine dell'orario di partenza o l'orario di arrivo e/o la durata del viaggio. La visualizzazione primaria dovrà essere classificata in base all'orario di partenza per il punto i) ed in base alla durata del viaggio per i due punti ii) e iii), a meno che il cliente non indichi qualche altra preferenza.

2. Devono essere chiaramente identificati i voli di linea che prevedono scali, trasbordi, cambiamenti di aeroporto e/o « codesharing » (utilizzazione dello stesso codice). I voli « codesharing » vanno considerati voli di coincidenza.

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