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Document 31989H0542

89/542/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia

OJ L 291, 10.10.1989, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/10/2005; abrogato da 32004R0648

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1989/542/oj

31989H0542

89/542/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 10/10/1989 pag. 0055 - 0056


*****

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1989

relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia

(89/542/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che i detergenti e prodotti di pulizia sono già disciplinati da varie disposizioni comunitarie in materia di etichettatura, in particolare dalla direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE (2), e dalla direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/178/CEE (4);

considerando che specifiche comunitarie distinte si applicano ai prodotti cosmetici, che non sono coperti dalla presente raccomandazione;

considerando che è possibile migliorare la qualità delle informazioni fornite ai consumatori di detergenti e prodotti di pulizia attraverso un'etichettatura più particolareggiata dei prodotti in questione e che tale tipo di etichettatura dovrebbe venire uniformemente applicata in tutta la Comunità;

considerando che in tal modo saranno usati con maggiore discernimento prodotti che hanno un impatto diretto sulla qualità delle acque e sull'ambiente in generale;

considerando che in ogni Stato membro esistono associazioni che rappresentano la grande maggioranza delle industrie nazionali produttrici di detergenti e di prodotti di pulizia, e che ognuna di queste associazioni nazionali è membro dell'AIS (Association internationale de la savonnerie et de la détergence) o della FIFE (Fédération internationale des associations de fabricants de produits d'entretien);

considerando che la AIS e la FIFE rapprentano insieme più del 90 % delle industrie del settore dei detergenti e dei prodotti di pulizia della Comunità;

considerando che in seguito all'adozione della direttiva 88/379/CEE, la presente raccomandazione dovrebbe avere efficacia quanto prima possibile al fine di completare le disposizioni comunitarie in materia,

HA FORMULATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente raccomandazione, si intendono per «detergenti e prodotti di pulizia » i prodotti venduti al pubblico e all'industria e destinati ad essere usati per il lavaggio e la pulizia o in relazione a operazioni di lavaggio e di pulizia e che, sulla base dell'esperienza, possono dopo l'uso raggiungere l'ambiente acquatico.

Articolo 2

1. L'imballaggio dei detergenti e dei prodotti di pulizia deve indicare il tenore nelle seguenti classi di percentuali:

- inferiore a 5 %,

- tra 5 % e 15 %,

- tra 15 % e 30 %,

- superiore a 30 %

dei costituenti in appresso definiti, se aggiunti in concentrazioni superiori allo 0,2 %:

- fosfati,

- fosfonati,

- tensioattivi anionici,

- tensioattivi cationici,

- tensioattivi anfoteri,

- tensioattivi non ionici,

- sbiancanti a base di ossigeno,

- sbiancanti a base di cloro,

- EDTA,

- NTA,

- fenoli e fenoli alogenati,

- paradiclorobenzene,

- idrocarburi aromatici,

- idrocarburi aromatici,

- idrocarburi alifatici,

- idrocarburi clorurati,

- sapone,

- zeoliti,

- policarbossilati.

Devono inoltre venire indicate sull'etichetta le seguenti classi di composti, indipendentemente dalla loro concentrazione:

- enzimi,

- conservanti/disinfettanti.

2. Per i detergenti ed i prodotti di pulizia utilizzati esclusivamente nell'industria, le specifiche succitate non sono da rispettare qualora sia fornita un'informazione equivalente tramite schede di dati tecnici, schede di sicurezza o in altro modo appropriato.

3. Inoltre, l'imballaggio dei detergenti e dei prodotti di pulizia destinati ad essere usati dal consumatore domestico come detergenti per bucato deve recare le seguenti informazioni:

quantità raccomandate e/o misure di dosaggio, espresse in millilitri o in grammi per un carico lavatrice standard, per dati classi di durezza dell'acqua e per uno o due cicli di lavaggio. Anche il contenuto dei misurini forniti con il prodotto deve essere espresso in millilitri o in grammi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri e le associazioni europee delle industrie interessate (AIS e FIFE) in collaborazione con la Commissione garantiscono l'attuazione della presente raccomandazione. Detta attuazione è assicurata, da un lato, per effetto di un impegno preso dall'AIS e dalla FIFE con la Commissione, allo scopo di garantire la conformità alle disposizioni della presente raccomandazione e, dall'altro, tramite le associazioni nazionali che informano le autorità competenti degli Stati membri sull'attuazione di tali disposizioni.

Tali informazioni permetteranno alle autorità degli Stati membri di vigilare sull'applicazione delle disposizioni stesse. L'AIS, la FIFE e le associazioni nazionali comunicheranno inoltre a tutti i non membri identificabili, che espletano la propria attività nel settore industriale, le disposizioni della presente raccomandazione invitandoli a rispettarne il contenuto.

Gli Stati membri vengono informati dalle associazioni nazionali e la Commissione dall'AIS e dalla FIFE del rispetto dei requisiti fissati nella presente raccomandazione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese per l'attuazione della presente raccomandazione.

3. Periodicamente e con inizio non oltre un anno dalla data in cui la presente raccomandazione ha efficacia, gli Stati membri l'AIS e la FIFE si consultano con la Commissione relativamente allo stato di avanzamento dell'applicazione della presente raccomandazione.

Articolo 4

La presente raccomandazione ha efficacia il 15 ottobre 1989.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1989.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51.

(2) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 51.

(3) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

(4) GU n. L 64 dell'8. 3. 1989, pag. 18.

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