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Document 31988R4254

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale

OJ L 374, 31.12.1988, p. 15–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogato e sostituito da 399R1784

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4254/oj

31988R4254

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1988 pag. 0015 - 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 4254/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 E,

vista la proposta della Commissione(1),

in cooperazione con il Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che l'articolo 130 C del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(4), prevede che la principale missione del Fondo europeo di sviluppo regionale è quella di contribuire al conseguimento degli obiettivi nn. 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento anzidetto, che il Fondo partecipa all'azione finalizzata al conseguimento dell'obiettivo n. 5 b) e contribuisce inoltre al finanziamento di studi o di esperimenti pilota attinenti allo sviluppo regionale a livello comunitario ;

considerando che le disposizioni comuni ai Fondi a finalità strutturale della Comunità sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti esistenti, dall'altro(5), nonché le disposizioni comuni all'azione dei fondi ;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 le disposizioni comuni devono essere integrate da specifiche disposizioni relativamente agli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ; che conviene precisare la natura delle misure che possono essere finanziate dal FESR, le informazioni da includere nei piani degli Stati membri a titolo degli obiettivi nn. 1 e 2, nonché le forme d'intervento che saranno privilegiate negli interventi del FESR ;

considerando che nell'ambito della riforma dei Fondi è opportuno che la Commissione stabilisca gli orientamenti di politica regionale che essa stessa dovrebbe applicare per le sue operazioni nei diversi stadi della programmazione, segnatamente per porre in essere i quadri comunitari di sostegno e per gli interventi del FESR.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I CAMPO E FORME DI INTERVENTO Articolo 1 Campo d'intervento Nell'ambito della missione affidatagli a norma dell'arti- colo 130 C del trattato, il FESR partecipa, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, al finanziamento :

a)di investimenti produttivi che permettano di creare o di mantenere posti di lavoro durevoli ;

b)di investimenti nel settore delle infrastrutture, e precisamente :

-per quanto riguarda le regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, quelle che contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni ; possono inoltre essere finanziate, in zone in cui se ne evidenzi la necessità, talune attrezzature che contribuiscono all'adeguamento di dette zone, in particolare attrezzature sanitarie ed educative,

-per quanto riguarda le regioni o zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 2, quelle che interessano la sistemazione di comprensori industriali in declino, ivi comprese le comunità urbane, e quelle il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche,

-per quanto riguarda le zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 5 b), quelle direttamente connesse alle attività economiche generatrici di posti di lavoro in settori diversi da quello agricolo, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture di comunicazione e di altra natura che condizionano lo sviluppo di queste attività ;

c)dello sviluppo del potenziale endogeno delle regioni attraverso misure d'animazione e di sostegno alle iniziative di sviluppo locale e alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso :

-incentivi ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie aziende,

-il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e il finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale,

-il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al mercato dei capitali, soprattutto attraverso la concessione di garanzie e l'assunzione di partecipazioni,

-incentivi diretti agli investimenti, in assenza di un regime di aiuti,

-la realizzazione di infrastrutture di dimensioni ridotte ;

d)delle azioni nel quadro dello sviluppo regionale a livello comunitario, in particolare laddove si tratti delle regioni frontaliere degli Stati membri, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88 ;

e)delle misure preparatorie, di accompagnamento e di valutazione di cui all'articolo 7 ;

f)di investimenti produttivi e in materia di infrastruttura intese a tutelare l'ambiente qualora siano connessi allo sviluppo regionale.

Articolo 2 Piani di carattere regionale 1. Oltre alle disposizioni generali di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 4253/88, ai piani di carattere regionale di cui all'articolo 8, paragrafo 4 e all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 si applicano le specifiche disposizioni qui appresso.

2. I piani relativi alle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1 interessano di norma come campo di applicazione una o più regioni di livello NUTS II. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, gli Stati membri possono presentare un piano per più regioni figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 2 di detto articolo, purché il piano comprenda gli elementi di cui al predetto paragrafo 4, primo comma.

Detti piani contengono i seguenti elementi :

a)un'analisi succinta della situazione socioeconomica della regione, che dia tra l'altro risalto alle prospettive demografiche di quest'ultima,

b)una descrizione della strategia di sviluppo prevista dallo Stato membro, con indicazione delle risorse finanziarie previste a livello nazionale e regionale,

c)l'indicazione degli interventi che lo Stato membro ritiene prioritari come pure delle azioni di sviluppo regionale in favore delle quali lo Stato membro prevede di chiedere il contributo finanziario della Comunità, indicando l'ammontare estimativo di queste domande con riferimento alle diverse forme di intervento comunitario.

Presentando i piani, gli Stati membri forniscono indicazioni sulle autorità da essi designate a livello nazionale, regionale, locale o altro, che saranno responsabili dell'attuazione delle azioni.

Detti piani sono di norma previsti per cinque anni e possono essere aggiornati annualmente. I dati relativi al quarto e quinto anno possono essere forniti a titolo indicativo.

3. I piani relativi alle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 2 interessano di norma una o più zone di livello NUTS III.

Detti piano contengono i seguenti elementi :

a)una descrizione della strategia di riconversione prevista dallo Stato membro, con indicazione delle risorse finanziarie previste a livello nazionale o regionale,

b)l'indicazione degli interventi che lo Stato membro considera prioritari e delle azioni di riconversione regionale in favore delle quali lo Stato membro prevede di chiedere il contributo finanziario della Comunità, indicando l'ammontare estimativo di queste domande con riferimento alle diverse forme di intervento comunitario,

c)indicazioni che consentano di valutare il contesto economico regionale d'insieme.

Presentando i piani, gli Stati membri forniscono indicazioni sulle autorità da essi designate a livello nazionale, regionale, locale o altro, che saranno responsabili dell'attuazione delle azioni.

Detti piani sono di norma previsti per tre anni e possono essere aggiornati annualmente.

4. I piani relativi alle zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 5 b) sono elaborati secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento(6).

5. Gli Stati membri, nel presentare le domande al FESR, vigilano affinché una parte sufficiente sia assegnata agli investimenti nell'industria, nell'artigianato e nei servizi, in particolare mediante il cofinanziamento di regimi d'aiuto.

Articolo 3 Programmi operativi regionali 1. Per le regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, i programmi operativi regionali interessano in linea di massima una o più regioni di livello NUTS II ovvero, in casi specifici, una regione di livello NUTS III o più regioni di livello NUTS II. Per le regioni e zone che rientrano nel campo degli obiettivi nn. 2 e 5 b), nonché per le zone frontaliere, gli stessi programmi interessano di norma una o più zone di livello NUTS III.

2. I programmi possono essere intrapresi per iniziativa degli Stati membri o per iniziativa della Commissione di concerto con lo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Quando sono intrapresi per iniziativa di uno Stato membro, i programmi sono predisposti di concerto con la Commissione dalle autorità designate dallo Stato membro.

Quando sono intrapresi per iniziativa della Commissione, quest'ultima, dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 4253/88, ne stabilisce gli orientamenti ed invita lo Stato membro o gli Stati membri interessati a predisporre programmi operativi. Essa procede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'iniziativa della Commissione, nell'ambito delle missioni assegnate al FESR dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, tende :

-a contribuire alla soluzione di problemi gravi direttamente legati all'attuazione di altre politiche comunitarie e che hanno incidenza negativa sulla situazione socioeconomica di una o più regioni,

-a favorire l'applicazione di politiche comunitarie a livello regionale, o -a contribuire alla soluzione di problemi comuni ad alcune categorie di regioni.

Le iniziative della Commissione sono di norma finanziata sulla parte degli stanziamenti d'impegno del FESR che non forma oggetto della ripartizione indicativa di cui all'arti- colo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 4 Cofinanziamento di regimi di aiuti 1. La concessione del contributo comunitario a regimi di aiuti a finalità regionale costituisce una delle principali forme di incentivazione degli investimenti aziendali.

2. Nel decidere la partecipazione finanziaria della Comunità, la Commissione procede, di concerto con le autorità designate dallo Stato membro, all'esame delle caratteristiche del regime di aiuti di cui trattasi. Essa prende in particolare considerazione i seguenti aspetti :

-il livello dell'aliquota degli incentivi tenendo conto della situazione socioeconomica relativa delle regioni interessate e degli svantaggi cui le aziende sono esposte sotto il profilo della localizzazione :

-la diversificazione della modalità e delle forme d'incentivazione, comprese le aliquote, affinché corrispondano ai bisogni ;

-la priorità accordata alle piccole e medie imprese, e la promozione dei servizi in favore delle stesse, come consulenze manageriali e studi di mercato ;

31. 12. 88N. L 374/-gli effetti economici del regime di aiuti regione ;

-le caratteristiche e l'impatto di qualsiasi altro regime di aiuti a finalità regionale nella stessa regione.

Articolo 5 Progetti Oltre alle informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 4253/88, le domande di contributo del FESR relative ai progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 2,

lettera d) del regolamento (CEE) n. 2052/88, presentate individualmente o nell'ambito di un programma operativo, devono contenere i seguenti elementi :

a)per gli investimenti in infrastrutture :

-l'analisi dei costi e dei vantaggi socioeconomici del progetto, ivi compresa l'indicazione del tasso prevedibile di utilizzazione,

-l'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione di cui trattasi ;

-l'indicazione delle conseguenze dell'intervento comunitario sulla realizzazione del progetto ;

b)per gli investimenti produttivi :

-l'indicazione delle prospettive del mercato nel settore interessato,

-le conseguenze sull'occupazione,

-l'analisi della prevedibile redditività del progetto.

Articolo 6 Sovvenzioni globali 1. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione può affidare ad opportuni intermediari, compresi organismi di sviluppo regionale designati dallo Stato membro d'intesa con la Commissione, la gestione delle sovvenzioni globali attraverso le quali essa interviene in via preferenziale in favore delle iniziative di sviluppo locale. Questi intermediari devono essere presenti o rappresentati nelle regioni interessate ed essere investiti di una missione di interesse pubblico e coinvolgere adeguatamente gli ambienti socioeconomici direttamente interessati all'attuazione delle misure previste.

2. Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione conclusa, d'intesa con lo Stato membro interessato, tra la Commissione e l'intermediario in questione.

Tali modalità precisano in particolare :

-il tipo di azione da intraprendere,

-i criteri di scelta dei beneficiari,

-le condizioni e l'aliquota del contributo del FESR,

-le modalità dei controlli per quanto riguarda l'utilizzazione delle sovvenzioni globali.

Articolo 7 Misure preparatorie, di accompagnamento e di valutazione 1. Entro i limiti dello 0,5 % della propria dotazione annuale il FESR può finanziare le misure preparatorie, d'accompagnamento e di valutazione necessarie per l'attuazione del presente regolamento, eseguite dalla Commis- sione o da esperti operanti all'esterno di essa. Si tratta soprattutto di studi, compresi quelli di carattere generale relativi all'azione regionale della Comunità, e di azioni di assistenza tecnica o d'informazione, tra cui in particolare azioni di informazione degli agenti di sviluppo locali e regionali.

2. Le misure realizzate per iniziativa della Commissione sono finanziabili a titolo eccezionale al 100 % ; quelle realizzate dalla Commissione stessa sono finanziate al 100 %. Per le altre sono applicabili le aliquote di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

TITOLO II ORIENTAMENTO E COMPARTECIPAZIONE Articolo 8 Relazione periodica ed orientamenti 1. La Commissione predispone, secondo le procedure del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4253/88, a intervalli di tre anni, una relazione periodica sulla situazione e l'evoluzione socioeconomica delle regioni della Comunità, dalla quale emergano anche con evidenza gli effetti macroeconomici dell'azione comunitaria a livello regionale. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni pertinenti che le consentano di procedere all'analisi d'insieme delle regioni comunitarie, basandosi su statistiche quanto più possibile comparabili e aggiornate. Tale relazione deve inoltre permettere la valutazione dell'incidenza regionale delle altre politiche comunitarie.

La prima relazione periodica verrà predisposta al più tardi il 31 dicembre 1990.

2. Tale relazione costituirà una base per formulare gli orientamenti che informeranno la politica regionale comunitaria. Questi saranno seguiti dalla Commissione nelle varie tappe della programmazione, soprattutto per definire i quadri comunitari di sostegno e per gli interventi del FESR. Tali orientamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblicati per informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9 Compartecipazione regionale L'azione regionale della Comunità è condotta in stretta collaborazione fra la Commissione, lo Stato membro interessato e le autorità competenti designate da quest'ultimo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, per l'attuazione delle azioni a livello regionale.

TITOLO III SVILUPPO REGIONALE A LIVELLO COMUNITARIO Articolo 10 Definizione degli interventi 1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FESR può inoltre contribuire, al finanziamento, a livello comunitario :

a)di studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di individuare :

-le conseguenze spaziali delle misure progettate dalle autorità nazionali, soprattutto per quanto riguarda le grandi infrastrutture, allorché gli effetti di queste ultime vadano oltre il contesto nazionale,

-le misure volte a far fronte ai problemi specifici delle regioni frontaliere interne ed esterne alla Comunità,

-gli elementi necessari per mettere a punto uno schema prospettico in merito allo sfruttamento dello spazio comunitario ;

b)di progetti pilota che :

-costituiscano incentivi alla realizzazione di infrastrutture, di investimenti aziendali e di altre iniziative specifiche che presentano un rilevante interesse comunitario, soprattutto nelle regioni frontaliere interne ed esterne alla Comunità,

-favoriscano sia lo scambio di esperienze e la cooperazione in materia di sviluppo tra regioni comunitarie, sia azioni innovatrici.

2. Il comitato di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 4253/88 può essere adito, su iniziativa della Commissione, in merito a questioni relative allo sviluppo regionale a livello comunitario, al coordinamento delle politiche regionali nazionali o a qualsiasi altro problema connesso con l'attuazione regionale della Comunità. Esso può formulare conclusioni comuni in base alle quali la Commissione rivolge, ove lo ritenga opportuno, raccomandazioni agli Stati membri.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 11 Controllo della compatibilità Nei casi appropriati e secondo le procedure proprie di ciascuna politica, gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elementi relativi all'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 12 Informazione e pubblicità Le disposizioni in materia d'informazione e di pubblicità di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 4253/88 relative agli interventi del FESR sono stabilite dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 13 Ripartizione indicativa delle risorse del FESR Conformemente all'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione decide, anteriormente al 1o gennaio 1989, per un periodo di cinque anni e a titolo indicativo, in merito alla ripartizione per Stato membro dell'85 % degli stanziamenti d'impegno del FESR.

Articolo 14 Disposizioni finali Il regolamento (CEE) n. 1787/84(7) è abrogato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 15 Entrata in vigore il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989.

Tuttavia l'articolo 14 è applicabile a decorrere dalla data di adozione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteTh. PANGALOS (1)GU n. C 256 del 3. 10. 1988, pag. 12.

(2)GU n. C 326 del 19. 12. 1988 e decisione del 14 dicembre 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)GU n. C 337 del 31. 12. 1988.

(4)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(5)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

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